Disposizioni generali (1 - 5)
Riconoscimento e compiti (6 - 7)
Partecipazione (8 - 9)
Prestazioni della Confederazione (10 - 12)
Assicurazioni (13 - 14)
Misure amministrative (15 - 16)
... (17 - 17)
Disposizioni finali (19 - 21)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare ordina: |
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza è applicabile all’attività volontaria fuori del servizio sostenuta dalla Confederazione in Svizzera e all’estero. 2 L’attività volontaria fuori del servizio comprende:
3 L’attività volontaria fuori del servizio ha luogo nelle società militari e nelle associazioni militari mantello riconosciute dalla Confederazione, nonché nelle società e nelle sezioni loro affiliate. 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4313). |
Art. 2 Scopo
1 L’attività volontaria fuori del servizio deve soddisfare le esigenze dell’esercito e adempiere, nell’interesse della difesa nazionale, gli scopi seguenti:
2 Nell’ambito dell’attività volontaria fuori del servizio sono incoraggiati anche l’idea di milizia, la camerateria e lo spirito di corpo. |
Art. 3 Vigilanza e controllo 3
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) assicura la vigilanza e il controllo sull’attività volontaria fuori del servizio sostenuta dalla Confederazione e svolta nelle società militari o nelle associazioni militari mantello riconosciute, nonché nelle società e nelle sezioni loro affiliate. 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4313). |
Sezione 2: Riconoscimento e compiti |
Art. 6 Società militari e associazioni militari mantello
1 Il DDPS può riconoscere un’organizzazione come associazione militare mantello, se:4
2 Le associazioni militari mantello riconosciute (associazione mantello) coordinano le attività volontarie fuori del servizio svolte nelle loro società o sezioni. 3 Il DDPS può parimenti riconoscere società il cui scopo è conforme alle esigenze della presente ordinanza. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4313). 5 RS 210 |
Art. 7 Organizzazione mantello delle società militari e delle associazioni militari mantello
1 Il DDPS riconosce un’associazione come organizzazione mantello delle società e delle associazioni mantello se:
2 Tale associazione può assumere e sostenere il coordinamento tra le società e le associazioni mantello che le sono affiliate nonché con il DDPS. 6 RS 2104313 |
Sezione 4: Prestazioni della Confederazione |
Art. 10 Materiale dell’esercito, infrastruttura di proprietà della Confederazione, personale specializzato e buoni 7
1 Nei limiti delle sue possibilità, il DDPS mette a disposizione il materiale dell’esercito, l’infrastruttura e il personale specializzato, se:
2 Il materiale dell’esercito, l’infrastruttura di proprietà della Confederazione e il personale specializzato vengono messi a disposizione gratuitamente. In occasione di impieghi a favore di terzi, gli organizzatori sono tenuti a pagare gli emolumenti conformemente all’ordinanza dell’8 novembre 20068 sugli emolumenti del DDPS.9 3 I funzionari interessati e i partecipanti a attività fuori del servizio ricevono su richiesta un buono per il ritiro di un biglietto di seconda classe a metà prezzo per il viaggio di andata e ritorno dal luogo di domicilio al luogo in cui si tiene l’attività fuori del servizio.10 4 Il DDPS disciplina i dettagli amministrativi concernenti la consegna di materiale dell’esercito.11 7 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4493). 9 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4493). 10 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4493). 11 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4493). |
Art. 11 Indennità finanziaria
1 L’organizzazione e lo svolgimento dell’attività volontaria fuori del servizio autorizzata conformemente all’articolo 5 sono indennizzati annualmente dalla Confederazione nei limiti dei crediti stanziati. 2 Le indennità sono versate alle associazioni mantello riconosciute. Le società militari riconosciute che non dipendono da alcuna associazione mantello sono indennizzate direttamente. 3 Le indennità sono versate soltanto quando un’attività volontaria fuori del servizio autorizzata è stata organizzata in Svizzera. 4 Le indennità devono essere impiegate a favore dei membri delle società e delle associazioni mantello, nonché a favore delle società e delle sezioni loro affiliate. 5 Le indennità sono calcolate in base al numero:
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Art. 12 Materiale privato e autoveicoli civili
1 Per il materiale privato impiegato non è versata alcuna indennità. 2 La Confederazione non si assume alcuna responsabilità per la perdita, la sostituzione o la riparazione di oggetti privati dell’equipaggiamento sportivo e di gara o di altro materiale privato. 3 L’impiego di veicoli civili avviene a spese e a rischio delle società e delle associazioni mantello riconosciute, nonché delle società e delle sezioni loro affiliate. |
Sezione 7: ... |
Art. 17e1812
12 Abrogati dal n. II 36 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). |
Sezione 8: Disposizioni finali |
Art. 20 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 7 dicembre 199813 sull’istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello è abrogata. 13 [RU 1999 1323] |