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Art. 1 Attestazione delle partecipazioni e delle prestazioni militari
1 Nel caso di attività volontarie fuori del servizio le società militari e le associazioni militari mantello, su ordine del Comando Istruzione, registrano i partecipanti in una banca dati elettronica in forma anonima. Se necessario può essere registrata anche la prestazione. 2 I membri di società militari e associazioni militari mantello che partecipano ad attività volontarie fuori del servizio sono registrati con il proprio nome e cognome. |
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Art. 2 Vigilanza e controllo
Il DDPS incarica il Comando Istruzione dell’Aggruppamento Difesa di vigilare sull’attività volontaria fuori del servizio sostenuta dalla Confederazione e svolta nelle società militari e nelle associazioni militari mantello riconosciute, nonché nelle società e nelle sezioni loro affiliate conformemente all’articolo 3 OASAM, come pure di controllare tale attività. |
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Art. 3 Compiti del Comando Istruzione
1 Il Comando Istruzione stabilisce:
2 Il Comando Istruzione è l’organo di coordinamento tra le società militari, le associazioni militari mantello e gli organi menzionati nel capoverso 1. |
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Art. 6 Conto annuale e preventivo
1 Le società militari e le associazioni militari mantello sottopongono all’Aggruppamento Difesa il conto annuale e il preventivo approvato internamente. 2 Le indennità sono versate soltanto dopo il controllo del conto annuale e del preventivo di cui al capoverso 1. |
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Art. 7 Oggetti d’equipaggiamento
1 Per la durata della loro affiliazione attiva a una società o un’associazione militare riconosciuta, i membri possono ottenere in prestito gli oggetti d’equipaggiamento necessari. 2 Le pertinenti domande devono essere indirizzate al Comando Istruzione unitamente all’attestazione di membro attivo. Il Comando Istruzione decide d’intesa con la Base logistica dell’esercito. 3 Per la consegna di armi in prestito si applicano le disposizioni dell’ordinanza del DDPS dell’11 dicembre 20032 sul tiro. |
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Art. 10 Assicurazione infortuni e di responsabilità civile
Se sussiste un rischio d’infortunio o di responsabilità civile, le società militari e le associazioni militari mantello devono concludere le assicurazioni seguenti:
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Art. 11 Danni alle colture e alla proprietà
Danni alle culture e alla proprietà direttamente connessi con un’attività fuori del servizio delle società militari e delle associazioni militari mantello e non assicurabili dall’assicurazione di responsabilità civile devono essere annunciati al Centro danni del DDPS. |
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Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DDPS del 4 dicembre 20033 sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello è abrogata. 3 [RU 20034725,20144495n. III 1] |
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Allegato |
(art. 3) |
Indennità |
1 Punti |
Le associazioni militari mantello e le società militari aventi diritto alle indennità sono indennizzate in base ai punti (P) ottenuti annualmente: P = M + T1 + (T2 × 0.2) |
2 Valore dei punti |
Un punto vale almeno un franco. |