Ordinanza del DDPS
sulla formazione dei sottufficiali
di professione dell’esercito
(OFSPE)
del 7 dicembre 2015 (Stato 1° gennaio 2016)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS),
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
visto l’articolo 115 lettera a dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale,
ordina:
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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la formazione di base e il perfezionamento dei sottufficiali di professione dell’esercito.
Art. 2 Luogo dello svolgimento della formazione
La formazione si svolge presso la Scuola per sottufficiali di professione dell’esercito (SSPE) e presso istituzioni nazionali ed estere.
Art. 3 Ammissione
1 Ai corsi di formazione e ai corsi della SSPE sono ammessi i sottufficiali di professione, eccettuati gli aspiranti sottufficiali di professione.
2 Possono essere ammessi a singole attività formative:
- a.
- membri del personale militare;
- b.
- insegnanti specialisti;
- c.
- militari stranieri;
- d.
- persone provenienti da organizzazioni partner della SSPE e dall’Amministrazione federale, secondo la decisione del comandante della SSPE.
3 Il DDPS, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, autorizza l’ammissione di militari stranieri.
4 Per motivi relativi alla protezione delle informazioni, il comandante della SSPE può escludere i militari stranieri da determinate attività formative.
Art. 4 Corso di formazione di base
1Il corso di formazione di base abilita i partecipanti a essere attivi in qualità di formatori e ad assumere funzioni di condotta ed educative. La formazione è orientata all’impiego d’inizio carriera e a un’ampia gamma di compiti.
2 Il corso di formazione di base dura 24 mesi.
3 I partecipanti in possesso di maturità liceale, maturità professionale o maturità specializzata possono frequentare una formazione di base più breve, della durata massima di 15 mesi.
4 Una volta completato con successo il corso di formazione di base, i partecipanti ricevono un diploma firmato dal capo del DDPS e il titolo di «sottufficiale di professione con diploma federale».
Art. 5 Corsi di formazione per l’avanzamento
1 Il corso di formazione per l’avanzamento 1 prepara ad assumere funzioni del gruppo d’impiego 3. La formazione è orientata alla funzione nel quadro dell’utilizzazione nel gruppo d’impiego 3.
2 Il corso di formazione per l’avanzamento 2 prepara ad assumere funzioni del gruppo d’impiego 4. La formazione è orientata alla funzione nel quadro dell’utilizzazione nel gruppo d’impiego 4.
3 Per preparare ad assumere funzioni del gruppo d’impiego 5, il capo dell’esercito può predisporre un corso di formazione per l’avanzamento 3. La formazione è orientata alla funzione nel quadro dell’utilizzazione nel gruppo d’impiego 5.
4 Una volta completato con successo il rispettivo corso di formazione, i partecipanti ricevono un certificato.
Art. 6 Corsi di perfezionamento
1 Nei corsi di perfezionamento orientati alle necessità vengono consolidate le conoscenze acquisite e introdotte le novità.
2 L’accento della formazione è posto sui seguenti ambiti:
- a.
- formazione per formatori;
- b.
- promozione delle capacità e abilità specifiche alle esigenze;
- c.
- lingue;
- d.
- promozione delle attitudini fisiche.
3 Una volta completato con successo il rispettivo corso di perfezionamento, i partecipanti ricevono un attestato di frequenza.
Art. 7 Formatore con attestato professionale federale
1 La formazione per formatori durante il corso di formazione di base e i corsi di perfezionamento viene certificata secondo le direttive della Federazione svizzera per la formazione continua.
2 Dopo la formazione è possibile conseguire un diploma di «formatore con attestato professionale federale».
Art. 8 Disposizioni esecutive
Il capo dell’esercito, nel quadro di istruzioni, disciplina in particolare i seguenti aspetti dei corsi di formazione, dei corsi e delle attività formative:
- a.
- l’ammissione;
- b.
- lo svolgimento della formazione;
- c.
- le modalità di valutazione;
- d.
- il superamento;
- e.
- l’esclusione.
Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 23 giugno 20052 concernente la scuola per sottufficiali di professione dell’esercito è abrogata.
2 [RU 2005 2505]
Art. 10 Disposizione transitoria
Ai corsi di formazione e ai corsi già avviati al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica ancora l’ordinanza del 23 giugno 20053 concernente la scuola per sottufficiali di professione dell’esercito.
3 [RU 2005 2505]
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.