Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 115 lettera a dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale, ordina: |
1 |
Art. 3 Ammissione
1 Ai corsi di formazione e ai corsi della SSPE sono ammessi i sottufficiali di professione, eccettuati gli aspiranti sottufficiali di professione. 2 Possono essere ammessi a singole attività formative:
3 Il DDPS, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, autorizza l’ammissione di militari stranieri. 4 Per motivi relativi alla protezione delle informazioni, il comandante della SSPE può escludere i militari stranieri da determinate attività formative. |
Art. 4 Corso di formazione di base
1Il corso di formazione di base abilita i partecipanti a essere attivi in qualità di formatori e ad assumere funzioni di condotta ed educative. La formazione è orientata all’impiego d’inizio carriera e a un’ampia gamma di compiti. 2 Il corso di formazione di base dura 24 mesi. 3 I partecipanti in possesso di maturità liceale, maturità professionale o maturità specializzata possono frequentare una formazione di base più breve, della durata massima di 15 mesi. 4 Una volta completato con successo il corso di formazione di base, i partecipanti ricevono un diploma firmato dal capo del DDPS e il titolo di «sottufficiale di professione con diploma federale». |
Art. 5 Corsi di formazione per l’avanzamento
1 Il corso di formazione per l’avanzamento 1 prepara ad assumere funzioni del gruppo d’impiego 3. La formazione è orientata alla funzione nel quadro dell’utilizzazione nel gruppo d’impiego 3. 2 Il corso di formazione per l’avanzamento 2 prepara ad assumere funzioni del gruppo d’impiego 4. La formazione è orientata alla funzione nel quadro dell’utilizzazione nel gruppo d’impiego 4. 3 Per preparare ad assumere funzioni del gruppo d’impiego 5, il capo dell’esercito può predisporre un corso di formazione per l’avanzamento 3. La formazione è orientata alla funzione nel quadro dell’utilizzazione nel gruppo d’impiego 5. 4 Una volta completato con successo il rispettivo corso di formazione, i partecipanti ricevono un certificato. |
Art. 6 Corsi di perfezionamento
1 Nei corsi di perfezionamento orientati alle necessità vengono consolidate le conoscenze acquisite e introdotte le novità. 2 L’accento della formazione è posto sui seguenti ambiti:
3 Una volta completato con successo il rispettivo corso di perfezionamento, i partecipanti ricevono un attestato di frequenza. |
Art. 7 Formatore con attestato professionale federale
1 La formazione per formatori durante il corso di formazione di base e i corsi di perfezionamento viene certificata secondo le direttive della Federazione svizzera per la formazione continua. 2 Dopo la formazione è possibile conseguire un diploma di «formatore con attestato professionale federale». |
Art. 8 Disposizioni esecutive
Il capo dell’esercito, nel quadro di istruzioni, disciplina in particolare i seguenti aspetti dei corsi di formazione, dei corsi e delle attività formative:
|
Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 23 giugno 20052 concernente la scuola per sottufficiali di professione dell’esercito è abrogata. 2 [RU 2005 2505] |
Art. 10 Disposizione transitoria
Ai corsi di formazione e ai corsi già avviati al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica ancora l’ordinanza del 23 giugno 20053 concernente la scuola per sottufficiali di professione dell’esercito. 3 [RU 2005 2505] |