Ordinanza
sul contributo per la formazione per i quadri di milizia dell’esercito
(OCFQE)
del 22 novembre 2017 (Stato 1° giugno 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 29a capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM),
ordina:
Sezione 1: Contributo per la formazione
Art. 1 Condizioni
1 Hanno diritto alla concessione di un contributo per la formazione i quadri di milizia dell’esercito che abbiano assolto con successo la scuola per i quadri e il servizio pratico nell’ambito di una formazione di sottufficiale, sottufficiale superiore o di ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa.2
2 Non ne hanno diritto i quadri di milizia che non hanno prestato servizio pratico prima dell’ottenimento del grado secondo l’articolo 2.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549).
Art. 2 Importo del contributo per la formazione 3
1 Il contributo per la formazione per un avanzamento militare ammonta al massimo agli importi seguenti:
franchi | |
| |
| 3 000 |
| 2 800 |
| |
| 10 100 |
| 9 400 |
| 4 300 |
| 4 000 |
| 3 300 |
| |
| 10 600 |
| 9 900 |
| |
| 3 300 |
| 11 300 |
| 10 600 |
| 3 300 |
2 Per i medici militari, i dentisti militari, i farmacisti militari e i medici del Servizio della Croce Rossa il contributo per la formazione si fonda sulla categoria di grado degli ufficiali subalterni di cui al capoverso 1.
3 Per i capitani nella funzione di quartiermastri, che hanno assolto una scuola per i quadri e un servizio pratico per il grado di primotenente, il contributo per la formazione si fonda sull’importo per capitano in generale secondo il capoverso 1.
4 All’interno della stessa categoria di grado di cui al capoverso 1 l’importo corrispondente è concesso una sola volta. Fanno eccezione l’avanzamento ad aiutante sottufficiale e ad aiutante di stato maggiore. In tali casi, è concesso un solo importo supplementare secondo il capoverso 1 lettera b numero 5.
5 Nel caso di avanzamenti militari attraverso varie categorie di grado di cui al capoverso 1, gli importi sono addizionati, eccezion fatta nel caso di avanzamenti militari a sergente, furiere, sergente maggiore capo, sergente maggiore e tenente.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549).
Art. 3 Durata ed eccezioni
1 Il diritto alla riscossione di un contributo per la formazione sussiste di principio fino al termine dell’obbligo di prestare servizio militare secondo l’articolo 13 LM.
2 Si deroga a tale principio nel caso di:
- a.
- militari in ferma continuata: il diritto cessa al raggiungimento del limite d’età del grado corrispondente conformemente all’articolo 13 capoverso 1 LM;
- b.
- proscioglimento anticipato dall’obbligo di prestare servizio militare per inidoneità al servizio: il diritto cessa con l’accertamento, da parte della Commissione per la visita sanitaria, dell’inidoneità al servizio, eccetto in caso di infortuni causati dal servizio militare;
- c.
- militari che presentano una domanda di ammissione al servizio civile: il diritto cessa con la presentazione della domanda di ammissione al servizio civile;
- d.
- esenzione dal servizio secondo l’articolo 18 LM: durante il periodo di esenzione dal servizio non sussiste alcun diritto alla riscossione del contributo per la formazione;
- e.
- esclusione dall’esercito secondo l’articolo 22 LM: durante il periodo di esclusione non sussiste alcun diritto alla riscossione del contributo per la formazione;
- f.
- degradazione secondo l’articolo 22a LM: il diritto decade con la degradazione.
3 Il diritto al contributo per la formazione è personale e non può essere trasferito a terzi.
4 I contributi per la formazione non riscossi entro il termine del periodo di validità del diritto decadono.
Art. 4 Formazioni e formazioni continue
1 È possibile ricevere il contributo per la formazione per le seguenti formazioni e formazioni continue in ambito civile:
- a.
- formazioni e formazioni continue professionali svolte da un istituto di formazione in Svizzera;
- b.
- formazioni linguistiche svolte da un istituto di formazione in Svizzera.4
2 Il contributo per la formazione serve esclusivamente a finanziare le tasse universitarie, scolastiche, di corsi ed esami.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549).
Sezione 2: Competenza e procedura
Art. 5 Competenza
Il Comando Istruzione decide in merito alle domande di riscossione di contributi per la formazione.
Art. 6 Domanda di pagamento
1 Una domanda può essere inoltrata al Comando Istruzione:
- a.
- al più tardi 12 mesi dopo che il militare ha frequentato in modo completo o parziale una formazione o una formazione continua in ambito civile di cui all’articolo 4; e
- b.
- dopo che è stata prodotta la prova che la fattura è pagata.
2 Occorre inoltrare la seguente documentazione:
- a.5
- l’attestato di formazione o di formazione continua, incluse:
- 1.
- una descrizione precisa del contenuto della formazione o formazione continua conclusa,
- 2.
- l’indicazione della durata della formazione o formazione continua conclusa,
- 3.
- una conferma firmata da un rappresentante dell’istituto di formazione che la persona interessata ha concluso la corrispondente formazione o formazione continua;
- b.
- la fattura o il relativo giustificativo del pagamento;
- c.
- l’apposito modulo debitamente compilato e firmato.
3 Le domande che non vengono corredate di sufficiente documentazione entro il termine di cui al capoverso 2 possono essere respinte.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549).
Art. 7 Particolarità per il calcolo del diritto
1 L’importo approvato del contributo per la formazione viene versato all’avente diritto su un conto a suo nome ed esclusivamente in franchi svizzeri entro 45 giorni dalla data in cui la decisione sulla domanda di contributo per la formazione è passata in giudicato.
2 Il contributo per la formazione è versato al massimo fino all’ammontare dell’importo della fattura già pagata dalla persona richiedente e nei limiti del saldo disponibile.
3 Nel caso in cui la formazione o formazione continua in ambito civile sia stata frequentata ma non portata a termine, il contributo per la formazione verrà versato proporzionalmente ai giorni completi di frequenza.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 8 Disposizione transitoria
Sussiste un diritto alla concessione di contributi per la formazione per gli avanzamenti militari iniziati non prima del 1° luglio 2017 e non ancora conclusi al 31 dicembre 2017.
Art. 8a Disposizione transitoria della modifica del 22 aprile 2020 6
Sussiste un diritto alla concessione di contributi per la formazione per gli avanzamenti militari a sottufficiale che sono iniziati al più presto il 1° gennaio 2020 oppure che in tale data non erano ancora conclusi.
6 Introdotto dal n. I dell’O del 22 apr. 2020, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1549).
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.