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Art. 1 Effettivo regolamentare dell’esercito
1 L’esercito dispone di un effettivo regolamentare di 100 000 persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare e di un effettivo reale di al massimo 140 000 persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare. 2 L’effettivo regolamentare e l’effettivo reale non comprendono:
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Art. 2 Articolazione dell’esercito
L’esercito si articola in:
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). 6 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). 8 Introdotta dal n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). |
Art. 3 Giustizia militare e stati maggiori del Consiglio federale
1 La giustizia militare e gli stati maggiori del Consiglio federale non sottostanno all’autorità di comando dell’esercito. 2 I membri della giustizia militare e degli stati maggiori del Consiglio federale hanno i medesimi diritti e obblighi di tutti gli altri militari. |
Art. 4 Competenze del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale determina la struttura dell’esercito entro i limiti della sua articolazione. 2 Determina in particolare le Armi, i servizi ausiliari e le formazioni di professionisti dell’esercito e disciplina i compiti, l’organizzazione, l’istruzione e la chiamata in servizio dei suoi stati maggiori. 3 Provvede affinché i militari di milizia e le comunità linguistiche siano adeguatamente rappresentati negli organi di comando superiori. |
Art. 5 Competenze del DDPS
1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina l’organizzazione dettagliata dell’esercito entro i limiti della sua struttura. 2 Disciplina la ripartizione equilibrata degli effettivi tra le formazioni dell’esercito. 3 Provvede affinché le persone soggette all’obbligo di leva siano incorporate in funzioni adeguate. |
Art. 6 Disposizione transitoria
Dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza il Consiglio federale introduce gradualmente il nuovo ordinamento dell’esercito. Per un periodo transitorio massimo di cinque anni disciplina in particolare:
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Art. 6a Disposizione transitoria della modifica del 18 marzo 2022 9
Il Consiglio federale istituisce il Comando Ciber entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022. 9 Introdotto dal n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 718). |
Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo
L’organizzazione dell’esercito del 4 ottobre 200210 è abrogata. 10 [RU 2003 4027; 20045047n. III; 20072971; 20093131n. III, 6921 n. I 6] |
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla modifica del 18 marzo 201611 della legge militare del 3 febbraio 1995. 11 RU 2017 2297. In vigore dal 1° gen. 2018. |