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Art. 2 Armi
Le Armi dell’esercito sono:
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Art. 3 Servizi ausiliari
I servizi ausiliari dell’esercito sono:
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4319). |
Art. 4 Grandi Unità
Sono Grandi Unità:
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Art. 5 Formazioni di professionisti
Le formazioni di professionisti dell’esercito sono:
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Art. 6 Militari non incorporati in una formazione
Non sono incorporati in una formazione:
4 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. 7 all’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405). La correzzione del 29 gen. 2019 concerne soltanto il testo tedesco (RU 2019 421). 6 Introdotta dal n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4319). |
Art. 7 Disposizioni transitorie
Per la durata massima del periodo transitorio secondo l’articolo 6 lettera c OEs:
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Allegato 1 7
7 Aggiornato dal n. II dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4319). |
(art.1) |
Allegato 2 |
(art. 8) |
Abrogazione e modifica di altri atti normativi |
I Sono abrogate:
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: ...10 8 [RU 2003 4731, 2004 5047, 2005 5253, 2007 795253, 2008 6449, 2009 6499, 2010 6101, 2011 6195, 2012 3415n. III 6985, 2013 4465] 9 [RU 1995 3514, 2009 6667all. 36 n. 6] 10 Le mod. possono essere consultate alla RU2017 2307. |