Ordinanza
sulle strutture dell’esercito
(OStrE)
del 29 marzo 2017 (Stato 1° gennaio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 60 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM);
visti gli articoli 4 capoversi 1 e 2 prima metà del periodo nonché 6 lettera c dell’Organizzazione sull’esercito del 18 marzo 20162 (OEs),
ordina:
1
Art. 1 Strutture dell’esercito
Le strutture dell’esercito sono definite nell’allegato 1 fino al livello di corpo di truppa.
Art. 2 Armi
Le Armi dell’esercito sono:
- a.
- la fanteria;
- b.
- le truppe blindate;
- c.
- l’artiglieria;
- d.
- le truppe d’aviazione;
- e.
- le truppe di difesa contraerea;
- f.
- le truppe del genio;
- g.
- le truppe d’aiuto alla condotta;
- h.
- le truppe di salvataggio;
- i.
- le truppe della logistica;
- j.
- le truppe sanitarie;
- k.
- la polizia militare;
- l.
- le truppe di difesa NBC;
- m.
- le forze speciali.
Art. 3 Servizi ausiliari
I servizi ausiliari dell’esercito sono:
- a.
- il servizio di stato maggiore generale;
- b.3
- il Servizio informazioni;
- c.
- l’assistenza spirituale dell’esercito;
- d.
- il Servizio psicopedagogico;
- e.
- il servizio territoriale;
- f.
- il servizio di prontezza.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4319).
Art. 4 Grandi Unità
Sono Grandi Unità:
- a.
- le Forze terrestri;
- b.
- le divisioni territoriali;
- c.
- il comando della polizia militare;
- d.
- le Forze aeree;
- e.
- le brigate meccanizzate;
- f.
- la brigata logistica;
- g.
- la brigata d’aiuto alla condotta;
- h.
- la brigata d’istruzione e d’allenamento delle Forze aeree.
Art. 5 Formazioni di professionisti
Le formazioni di professionisti dell’esercito sono:
- a.
- il comando d’impiego della polizia militare;
- b.
- il comando d’impiego della polizia militare servizio di sicurezza;
- c.
- il distaccamento speciale della polizia militare;
- d.
- il distaccamento d’impiego d’eliminazione di munizioni inesplose e sminamento;
- e.
- il distaccamento d’esplorazione dell’esercito.
Art. 6 Militari non incorporati in una formazione
Non sono incorporati in una formazione:
- a.
- le persone assegnate all’esercito ai sensi dell’articolo 6 LM;
- b.
- le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare beneficiarie di un congedo per l’estero;
- c.
- le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare dispensate dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo;
- d.4
- le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che presentano circostanze personali particolari ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 novembre 20175 concernente l’obbligo di prestare servizio militare e che per tale ragione non possono, provvisoriamente, essere impiegate in una funzione presso la truppa;
- e.
- i militari che non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, ma che per motivi d’effettivo non possono essere incorporati in una formazione;
- ebis.6
- i militari in fase di avanzamento militare a sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale;
- f.
- gli addetti alla difesa accreditati;
- g.
- i militari in ferma continuata che hanno adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione;
- h.
- il personale militare che ha adempiuto il proprio totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione;
- i.
- i militari nell’anno del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.
4 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. 7 all’O del 22 nov. 2017 concernente l’obbligo di prestare servizio militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7405). La correzzione del 29 gen. 2019 concerne soltanto il testo tedesco (RU 2019 421).
6 Introdotta dal n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4319).
Art. 7 Disposizioni transitorie
Per la durata massima del periodo transitorio secondo l’articolo 6 lettera c OEs:
- a.
- in deroga all’articolo 2 lettera b numero 2 OEs, il comando forze speciali è direttamente subordinato al Comando Operazioni;
- b.
- in deroga all’articolo 2 lettera b numero 5 OEs, non è costituito alcun Comando Impiego delle Forze aeree;
- c.
- in deroga all’articolo 2 lettera c OEs, non è costituito alcun Comando Supporto;
- d.
- in deroga all’articolo 2 lettera d numero 2 OEs, la Formazione d’addestramento della difesa contraerea è direttamente subordinata alle Forze aeree;
- e.
- in deroga all’articolo 2 lettera d numero 2 OEs, sono costituite sei formazioni d’addestramento.
Art. 8 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato 2.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Allegato 1 77 Aggiornato dal n. II dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4319).
7 Aggiornato dal n. II dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4319).