Ordinanza
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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina i compiti, l’organizzazione, l’istruzione e la chiamata in servizio dello stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d’allarme (Stato maggiore). 2 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, è applicabile il pertinente diritto militare. |
Art. 3 Compito 4
1 Lo Stato maggiore coadiuva l’UFPP nello svolgimento dei suoi compiti. 2 L’UFPP definisce la missione dello Stato maggiore in caso d’impiego. 4 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 4 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU20205087). |
Art. 4 Centrale nazionale d’allarme
La CENAL:
5 Abrogata dall’all. 3 n. II 4 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU20205087). 6 Abrogata dall’all. 3 n. II 4 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU20205087). |
Art. 5 Comando
1 Il comandante dello Stato maggiore è nominato dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) su proposta dell’UFPP. 2 Egli dirige:
3 Per quanto attiene alle mutazioni della funzione o del grado di membri dello Stato maggiore, egli è equiparato al comandante di una grande formazione. 4 Nel servizio d’assistenza e in servizio attivo, egli trasmette all’esercito il servizio sanitario, l’approvvigionamento dello Stato maggiore e la protezione degli impianti di condotta protetti.8 7 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 4 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU20205087). 8 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 4 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU20205087). |
Art. 7 Incorporazione
1 I dipendenti dell’UFPP soggetti all’obbligo di prestare servizio militare la cui funzione civile corrisponde a una particolare funzione dello Stato maggiore (funzione specifica dello SM) sono incorporati nello Stato maggiore in tale funzione specifica. Essi possono essere vincolati contrattualmente a prestare i necessari servizi d’istruzione entro due anni dall’incorporazione.9 2 Su richiesta del comandante possono essere incorporati nello Stato maggiore:
3 Per l’incorporazione di persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare in funzioni specifiche di stato maggiore, in deroga all’articolo 72 capoverso 2 lettera b numero 1 dell’ordinanza del 22 novembre 201711 sull’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM), devono essere assolti i servizi d’istruzione citati nell’appendice alla presente ordinanza.12 4 I membri dello Stato maggiore restano incorporati nell’Arma o nel servizio ausiliario al quale appartenevano prima dell’incorporazione. 5 In deroga all’articolo 109 capoverso 3 OOPSM, la durata dell’incorporazione nello Stato maggiore di capitani e ufficiali superiori per i quali non è previsto un perfezionamento dipende dalle esigenze dello Stato maggiore.13 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU2017 7499). 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU2017 7499). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU2017 7499). 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU2017 7499). |
Art. 9 Istruzione
1 Il comandante dello Stato maggiore stabilisce anno per anno i servizi d’istruzione dello Stato maggiore e la loro durata d’intesa con il direttore dell’UFPP e comunica tempestivamente le date ai membri dello Stato maggiore soggetti all’obbligo di prestare servizio.15 2 Egli svolge i servizi d’istruzione. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU2017 7499). |
Art. 10 Chiamata in servizio
1 Il comandante dello Stato maggiore chiama in servizio i membri dello Stato maggiore:
2 Egli può obbligare membri dello stato maggiore a garantire la loro raggiungibilità anche fuori servizio. 3 La chiamata in servizio per svolgere esercitazioni d’allarme ed interventi può avvenire tramite qualunque mezzo di comunicazione appropriato. 4 Il comandante dello Stato maggiore può, se necessario, ordinare lo svolgimento del servizio in abiti civili. |
Art. 11 Adempimento dei servizi d’istruzione
I membri dello Stato maggiore soggetti all’obbligo militare svolgono il servizio d’istruzione nella loro funzione:
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Art. 12 Differimento del servizio 16
Indipendentemente dalla prestazione di servizio secondo l’articolo 11, le domande di differimento del servizio dei membri dello Stato maggiore sono trattate e giudicate dal comandante. Sono applicabili le istruzioni dell’Aggruppamento Difesa sulle procedure di differimento del servizio. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU2017 7499). |
Art. 13 Promozione 17
Per la promozione in funzioni specifiche di stato maggiore di suoi membri soggetti all’obbligo militare, in deroga all’articolo 72 capoverso 2 lettera b numero 1 OOPSM18, devono essere assolti i servizi d’istruzione citati nell’appendice alla presente ordinanza. 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU2017 7499). |
Art. 14 Controlli militari 19
In deroga all’articolo 4 capoverso 2 e all’allegato 1a numero 1.10.1 dell’ordinanza del 16 dicembre 200920 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS, i dati dei membri dello Stato maggiore concernenti le conoscenze particolari acquisite nella vita civile, come lingue o formazione particolare, possono essere rilevati senza previo consenso delle persone interessate. 19 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 dell’O del 3 mar. 2023, in vigore dal 1° apr. 2023 (RU 2023 133). |
Art. 16 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 27 novembre 200021 sullo Stato maggiore del Consiglio federale Centrale nazionale d’allarme è abrogata. 21 [RU 2001 11] |
Allegato 22
22 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU2017 7499). |
(art. 7 cpv. 3 e 13) |
Incorporazione e promozione dei membri dello Stato maggiore soggetti all’obbligo di prestare servizio militare in funzioni specifiche di stato maggiore |
1 Disposizioni generali |
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