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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina:
2 Del rimanente, i membri del SCR hanno gli stessi diritti e obblighi dei militari. |
Art. 2 Assegnazione e compiti
1 I membri del SCR sono assegnati all’esercito in qualità di specialisti e adempiono i loro compiti segnatamente nell’ambito del servizio sanitario dell’esercito. 2 Nel servizio d’istruzione, di promovimento della pace e d’appoggio nonché in servizio attivo assistono:
3 Diffondono le regole fondamentali del diritto internazionale umanitario e i principi della Croce Rossa. |
Art. 5 Istruzione e durata del servizio
1 Come istruzione di base, i membri del SCR assegnati all’esercito assolvono, nel quadro dell’istruzione delle truppe sanitarie, la scuola reclute SCR. Tale istruzione di base si articola in un’istruzione di base generale e in un’istruzione di base alla funzione, ciascuna della durata di 19 giorni. 2 I membri del SCR prestano almeno sei servizi d’istruzione delle formazioni. 3 I membri del SCR con funzioni di quadro prestano tutti i servizi d’istruzione delle formazioni prescritti. |
Art. 6 Promozioni e mutazioni
1 I membri del SCR possono essere convocati nelle scuole dei quadri se l’esercito ne dimostra la necessità per la pertinente funzione di quadro. Il capo del SCR rilascia la proposta sulla base della valutazione del comandante della formazione a cui sono assegnati. 2 L’assegnazione alla funzione di quadro presuppone l’assolvimento con successo dell’istruzione di base e di almeno un servizio d’istruzione nonché la promozione da parte della CRS. |
Art. 7 Subordinazione e gradi
1 Durante il servizio i membri del SCR sono subordinati al comandante della formazione a cui sono assegnati. 2 Portano i gradi dell’esercito seguiti dall’indicazione «SCR». 3 Dai gradi del SCR non scaturisce alcun potere di comando militare. |
Art. 8 Equipaggiamento
1 I membri del SCR ricevono dall’esercito il loro equipaggiamento personale e la carta d’identità per il personale sanitario e religioso. 2 In servizio, i membri del SCR portano la stessa uniforme dei militari. Invece del distintivo dell’Arma portano l’emblema della Croce Rossa. Portano inoltre il distintivo della formazione e il distintivo della funzione e di specialista. Nell’impiego e nelle esercitazioni d’impiego portano anche il bracciale provvisto del segno distintivo del Movimento della Croce Rossa. |
Art. 9 Armamento
1 Di principio, i membri del SCR prestano servizio senz’armi. 2 Su richiesta, l’esercito può equipaggiarli della pistola come arma personale e impartire loro la pertinente istruzione. 3 I membri del SCR non sottostanno all’obbligo del tiro fuori del servizio. |
Art. 11 Organizzazione
1 La CRS stabilisce l’organizzazione del SCR in un regolamento che sottopone all’Aggruppamento Difesa per approvazione. Il regolamento è pubblicato. 2 Esso disciplina per i membri del SCR:
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Art. 12 Finanziamento
1 La Confederazione assume i costi:
2 L’esercito versa alla CRS un indennizzo che copra i costi fissi destinati ad assicurare la prontezza operativa del SCR. Disciplina l’indennizzo di altre prestazioni mediante una convenzione sulle prestazioni con la CRS. |
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 19 ottobre 19943 sul Servizio della Croce Rossa è abrogata. 3 [RU 1994 2462, 1995 4317, 1999 589] |