Ordinanza
sulla sicurezza militare
(OSM)
del 21 novembre 2018 (Stato 1° gennaio 2019)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 100capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM),
ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina i compiti nell’ambito della sicurezza militare e la loro assunzione da parte degli organi seguenti:
- a.
- la Sicurezza delle informazioni e degli oggetti (SIO) in seno alla Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS);
- b.
- la Polizia militare (PM);
- c.
- il Servizio di protezione preventiva dell’esercito (SPPEs).
2 Sono esclusi i compiti e la loro assunzione secondo l’articolo 100 capoverso 1 lettera c LM (cyberdifesa militare).
Sezione 2: Disposizioni comuni
Art. 2 Acquisizione di informazioni
Gli organi della sicurezza militare acquisiscono le informazioni necessarie per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza:
- a.
- da fonti accessibili al pubblico;
- b.
- da servizi specializzati dell’esercito e dell’amministrazione militare;
- c.
- da organi di sicurezza civili.
Art. 3 Collaborazione
1 Per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza, gli organi della sicurezza militare collaborano con i servizi specializzati militari e civili, in particolare con:
- a.
- gli organi di sicurezza civili della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- b.
- gli incaricati della sicurezza dell’industria;
- c.
- i servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni incaricati della protezione dell’ambiente.
2 Gli organi della sicurezza militare si assistono reciprocamente.
Art. 4 Trattamento di dati personali
1 Gli organi della sicurezza militare trattano i dati personali necessari per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.
2 In servizio d’appoggio e in servizio attivo, gli organi della sicurezza militare possono trattare dati personali secondo il capoverso 1 all’insaputa della persona interessata, nella misura in cui interessi pubblici preponderanti lo rendano necessario.
3 Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, della procedura penale militare del 23 marzo 19793 e della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati (LPD).
Art. 5 Deroga alla registrazione di collezioni di dati nel quadro del servizio d’appoggio e del servizio attivo
1 Le collezioni di dati registrate nel quadro di un servizio d’appoggio o di un servizio attivo non devono essere notificate per la registrazione nel registro delle collezioni di dati di cui all’articolo 11a LPD5 se ciò può pregiudicare l’acquisizione d’informazioni e l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza.
2 Gli organi della sicurezza militare informano in maniera generale l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza su tali collezioni di dati.
5 RS 235.1
Sezione 3: SIO
Art. 6 Compiti
1 La SIO dirige la gestione della sicurezza del DDPS e dell’esercito per quanto riguarda la sicurezza delle persone e delle informazioni militari nonché la protezione di oggetti militari.
2 La SIO adempie i compiti seguenti:
- a.
- allestisce concetti per la sicurezza e la protezione negli ambiti di cui al capoverso 1;
- b.
- dirige e appoggia l’istruzione in tali ambiti;
- c.
- appoggia i responsabili della sicurezza del DDPS nell’emanazione di istruzioni e direttive in tali ambiti;
- d.
- garantisce la consulenza in materia di sicurezza in tali ambiti;
- e.
- esegue in seno al DDPS, all’esercito e all’industria una supervisione tecnica specifica in tali ambiti e disciplina gli obblighi d’annuncio necessari;
- f.
- dispone di diritti di controllo nel DDPS, nell’esercito e nell’industria;
- g.
- istruisce i casi d’infrazione alle misure di sicurezza e protezione da parte di impiegati dell’Amministrazione federale;
- h.
- provvede all’elaborazione e all’esecuzione di convenzioni con l’estero in materia di protezione delle informazioni;
- i.
- rilascia attestazioni di sicurezza per i depositari di segreti.
Art. 7 Organizzazione
La SIO è composta da impiegati civili della Confederazione.
Sezione 4: PM
Art. 8 Compiti
1 La PM adempie, armata, compiti di polizia giudiziaria, di polizia di sicurezza e di polizia stradale nell’ambito dell’esercito.
2 La PM adempie i compiti seguenti:
- a.
- appoggia i comandanti militari nel mantenimento della sicurezza e dell’ordine nell’ambito dell’esercito;
- b.
- appoggia gli organi della giustizia militare nel quadro dell’adempimento dei loro compiti;
- c.
- contribuisce se necessario alla protezione di infrastrutture dell’esercito scelte;
- d.
- esegue trasporti di sicurezza nell’ambito dell’esercito;
- e.
- tiene pronte per l’esercito forze d’impiego rapidamente disponibili.
3 I membri delle formazioni di professionisti della PM possono essere obbligati a partecipare, nel quadro del proprio rapporto di lavoro, a impieghi all’estero dell’esercito.
Art. 9 Aiuto spontaneo
1 Su loro richiesta, la PM può prestare aiuto spontaneo armato agli organi civili di polizia e al Corpo delle guardie di confine per la gestione di eventi imprevisti.
2 L’aiuto spontaneo è prestato soltanto:
- a.
- nel caso di eventi di grande portata inerenti alla polizia e relativi a un crimine o un delitto di una certa gravità;
- b.
- se la PM dispone di mezzi in servizio disponibili nelle vicinanze del luogo dell’evento;
- c.
- se le risorse degli organi richiedenti sono esaurite o i tempi di reazione delle loro forze sono superiori a quelli della PM.
3 L’aiuto spontaneo dura 48 ore al massimo ed è gratuito.
Art. 10 Organizzazione
1 La PM è composta da membri delle formazioni di professionisti e delle formazioni di milizia.
2 Gli ufficiali della PM negli stati maggiori delle Grandi Unità sono subordinati al Comando PM sul piano specialistico.
Sezione 5: SPPEs
Art. 11 Compiti
1 Il SPPEs valuta costantemente la situazione sotto il profilo della sicurezza militare e, nei casi previsti dalla legge, adotta misure preventive volte a proteggere l’esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti.
2 Il SPPEs adempie i compiti seguenti:
- a.
- individua e analizza pericoli in relazione alla sicurezza, all’esercizio, all’istruzione, alla prontezza e all’impiego dell’esercito;
- b.
- coordina il relativo scambio di informazioni in seno all’esercito e con le autorità civili;
- c.
- fornisce consulenza e sostegno agli organi interni all’esercito nell’ambito dell’autoprotezione.
Art. 12 Organizzazione
Il SPPEs è composto da personale militare.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 13 Esecuzione
Il segretario generale del DDPS e il capo dell’esercito sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza ed emanano le istruzioni necessarie.
Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 14 dicembre 19986 sulla sicurezza militare è abrogata.
6 [RU 1999 887, 2003 5011n. II 2, 2008 6405n. III, 2016 1785 all. n. 3]
Art. 15 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.