Ordinanzasulla sicurezza militare (OSM)
Oggetto (1 - 1)
Disposizioni comuni (2 - 5)
SIO (6 - 7)
PM (8 - 10)
SPPEs (11 - 12)
Disposizioni finali (13 - 15)
Sezione 2: Disposizioni comuni |
Art. 2 Acquisizione di informazioni
Gli organi della sicurezza militare acquisiscono le informazioni necessarie per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza:
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Art. 3 Collaborazione
1 Per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza, gli organi della sicurezza militare collaborano con i servizi specializzati militari e civili, in particolare con:
2 Gli organi della sicurezza militare si assistono reciprocamente. |
Art. 4 Trattamento di dati personali
1 Gli organi della sicurezza militare trattano i dati personali necessari per l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza. 2 In servizio d’appoggio e in servizio attivo, gli organi della sicurezza militare possono trattare dati personali secondo il capoverso 1 all’insaputa della persona interessata, nella misura in cui interessi pubblici preponderanti lo rendano necessario. 3 Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, della procedura penale militare del 23 marzo 19793 e della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati (LPD). |
Art. 5 Deroga alla registrazione di collezioni di dati nel quadro del servizio d’appoggio e del servizio attivo
1 Le collezioni di dati registrate nel quadro di un servizio d’appoggio o di un servizio attivo non devono essere notificate per la registrazione nel registro delle collezioni di dati di cui all’articolo 11a LPD5 se ciò può pregiudicare l’acquisizione d’informazioni e l’adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza. 2 Gli organi della sicurezza militare informano in maniera generale l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza su tali collezioni di dati. |
Sezione 5: SPPEs |
Art. 11 Compiti
1 Il SPPEs valuta costantemente la situazione sotto il profilo della sicurezza militare e, nei casi previsti dalla legge, adotta misure preventive volte a proteggere l’esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti. 2 Il SPPEs adempie i compiti seguenti:
3 Per adempiere i suoi compiti stabiliti dalla legge, nel quadro di impieghi all’estero può collaborare con autorità e posti di comando stranieri a livello bilaterale e multilaterale. In caso di contatti regolari è necessaria un’autorizzazione annuale da parte del Consiglio federale.6 6 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 774). |
Sezione 6: Disposizioni finali |
Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 14 dicembre 19987 sulla sicurezza militare è abrogata. 7 [RU 1999 887, 2003 5011n. II 2, 2008 6405n. III, 2016 1785 all. n. 3] |