Ordinanza
sull’impiego della truppa per la protezione di persone
e di beni
(OPPB)
del 3 settembre 1997 (Stato 1° ottobre 1997)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 28 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare1,
ordina:
1
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza regola l’impiego della truppa per proteggere persone e beni degni di particolare protezione, a sostegno della polizia nel servizio d’appoggio.
Art. 2 Compiti e condizioni d’impiego
1 La truppa può essere impiegata per svolgere i compiti seguenti:
- a.
- protezione di opere;
- b.
- protezione di conferenze;
- c.
- protezione di persone;
- d.
- servizio di scorta;
- e.
- altri compiti analoghi.
2 La truppa può essere impiegata unicamente per svolgere compiti per i quali è stata istruita e dotata di un equipaggiamento adeguato.
3 Non è consentito impiegare formazioni di reclute.
Art. 3 Procedura
1 Il Governo cantonale o i dipartimenti federali indirizzano la loro richiesta d’aiuto al Consiglio federale.
2 Il Consiglio federale decide in merito alle richieste:
- a.
- del Governo cantonale: su proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport2 (DDPS);
- b.
- dei dipartimenti federali: su proposta del DFGP, del DDPS e dei dipartimenti richiedenti.
2 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 4 Designazione e subordinazione del comandante
1 Il Consiglio federale designa il comandante.
2 Il DDPS regola i rapporti di subordinazione generali.
Art. 5 Mandato
1 Le autorità civili, dopo aver consultato il DDPS, impartiscono per scritto il mandato alla truppa assegnata.
2 Il mandato regola segnatamente:
- a.
- le competenze degli organi civili e militari interessati;
- b.
- i dettagli concernenti i rapporti di subordinazione per l’impiego;
- c.
- i poteri di polizia e l’uso delle armi nell’ambito dell’ordinanza del 26 ottobre 19943 concernente i poteri di polizia dell’esercito;
- d.
- i rapporti di servizio con le autorità civili.
Art. 6 Responsabilità
1 La responsabilità per l’impiego della truppa incombe alle autorità civili.
2 Il comandante è responsabile per la condotta della truppa.
Art. 7 Pianificazione e condotta dell’impiego
1 Il comandante pianifica l’impiego d’intesa con la polizia.
2 Di regola, il capo militare comanda la truppa nell’impiego. Le deroghe sono regolate nel mandato.
Art. 8 Mezzi per l’impiego
Le autorità civili mettono a disposizione della truppa tutti i mezzi necessari e disponibili per l’adempimento del mandato.
Art. 9 Informazione
1 Prima e durante l’impiego, le autorità civili informano la popolazione sui compiti e sulle attività della truppa.
2 Esse insistono segnatamente sull’obbligo di conformarsi alle ingiunzioni della truppa e sulle conseguenze in caso di trasgressione.
Art. 10 Statuto dei militari
1 Il comandante può ordinare restrizioni adeguate all’impiego, segnatamente nell’ambito della tutela del segreto nonché dei congedi e della libera uscita.
2 Se l’impiego lo esige, possono essere ordinate ulteriori restrizioni.
Art. 11 Disposizioni finali
1 Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1997.