Ordinanza
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Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari. 2 ...4 4 Abrogato dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 782). |
Art. 2 Campo d’applicazione 5
La presente ordinanza non è applicabile alle prestazioni di appoggio nell’ambito dell’istruzione tecnica per:
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 782). |
Sezione 2: Procedura |
Art. 4 Domanda
1 Le domande di appoggio di privati devono essere indirizzate alla divisione territoriale6 competente per la località in cui è fornito l’appoggio come segue:7
2 Tali termini non si applicano alle domande di appoggio depositate al termine di un aiuto secondo l’ordinanza del 29 ottobre 20038 sull’aiuto militare in caso di catastrofe in Svizzera e alle domande di appoggio da parte delle Forze aeree. 3 Le domande di autorità cantonali e comunali devono essere indirizzate il prima possibile alla divisione territoriale competente per la località in cui è fornito l’appoggio.9 4 Le domande di autorità federali devono essere indirizzate il prima possibile direttamente al Comando Operazioni10.11 5 Le domande urgenti di autorità per un appoggio da parte delle Forze aeree devono essere indirizzate il prima possibile direttamente alle Forze aeree, se la domanda persegue uno degli scopi seguenti:
6 Le domande di autorità cantonali per un appoggio nell’eliminazione di munizioni inesplose devono essere indirizzate direttamente alla Centrale d’annuncio di proiettili inesplosi dell’esercito (CAPI).16 6 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777). 8 [RU 2003 3997. RU 2018 4635art. 12]. Vedi ora l’O del 21 nov. 2018 (RS 513.75). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777). 10 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 11 Introdotto dal n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777). 12 Introdotta dal n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). 13 Introdotta dal n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). 15 Introdotto dal n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777). 16 Introdotto dal n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). |
Art. 4a Prestazioni senza sostanziale utilità per l’istruzione o l’esercitazione 17
Se la prestazione non presenta alcuna sostanziale utilità per l’istruzione o l’esercitazione dei militari, essa non può eccedere complessivamente un massimo di 42 000 giorni di servizio entro un periodo di tre anni. 17 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 782). |
Art. 5 Decisione
1 Le divisioni territoriali e la CAPI sottopongono le domande, con la relativa proposta di decisione, al Comando Operazioni.18 2 Le domande concernenti prestazioni di appoggio a manifestazioni sportive sono trasmesse per parere, prima della decisione, all’Ufficio federale dello sport (UFSPO). L’UFSPO può stabilire condizioni.
4 Il DDPS e le Forze aeree informano immediatamente il Comando Operazioni delle decisioni prese.21 5 Per le autorizzazioni secondo il capoverso 3 lettere b e c l’Aggruppamento Difesa può prevedere una procedura decisionale semplificata.22 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 782). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777). 21 Introdotto dal n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777). 22 Introdotto dal n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). |
Sezione 3: Fornitura di prestazioni |
Art. 6 Condotta e responsabilità
1 L’organo designato nell’autorizzazione organizza la prestazione di appoggio da parte della truppa d’intesa con il richiedente. 2 Il richiedente è responsabile della collaborazione con la truppa. 3 Il comandate di truppa ha la condotta della truppa. |
Art. 7 ... 23
1 e 2 ...24 3 ...25 23 Abrogata dal n. I dell’O del 20 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). 24 Abrogati dal n. I dell’O del 25 feb. 2015, con effetto dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777). 25 Abrogata dal n. I dell’O del 20 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). |
Art. 8 Materiale dell’esercito 26
1 La truppa porta con sé il materiale dell’esercito secondo l’elenco della dotazione regolamentare. 2 Il Comando Operazioni può ordinare l’impiego di materiale supplementare dell’esercito, sempre che ciò sia richiesto nella domanda oppure sia necessario per la prestazione di appoggio.27 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777). 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777). |
Sezione 4: Costi, diritti sulle opere e responsabilità |
Art. 9 Assunzione dei costi
1 Il richiedente si assume tutti i costi supplementari per la sussistenza, l’alloggio e il carburante rispetto al normale servizio d’istruzione o al normale impiego del personale. 2 La truppa o il DDPS assume i costi per la sussistenza nel caso in cui i militari sono impiegati come funzionari o come personale di servizio nel quadro di attività fuori del servizio di società, associazioni e organizzazioni militari. 3...28 4 Il materiale supplementare dell’esercito di cui all’articolo 8 capoverso 2 deve essere noleggiato dal richiedente. Il DDPS disciplina i prezzi di noleggio nelle istruzioni concernenti le attività commerciali nel DDPS. Il materiale dell’esercito per le attività fuori del servizio è consegnato gratuitamente.29 5 Se con la manifestazione il richiedente consegue un cospicuo introito, può essere obbligato dalla Segreteria generale del DDPS a versare una parte adeguata dell’introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno; tale versamento corrisponde al massimo alla somma delle indennità per perdita di guadagno versate ai militari impiegati conformemente all’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. Se richiesto, il richiedente è tenuto a presentare alla Segreteria generale del DDPS il conteggio finale della manifestazione. 6 I richiedenti privati devono impegnarsi contrattualmente a versare una parte adeguata dell’eventuale introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.30 28 Abrogato dal n. I dell’O del 25 feb. 2015, con effetto dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777). 29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777). 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 782). |
Art. 10 Condono dei costi
1 In casi eccezionali la Segreteria generale del DDPS può autorizzare un condono dei costi. Nella sua decisione considera segnatamente la situazione finanziaria complessiva del richiedente, l’impiego da esso previsto di un eventuale introito, gli sforzi del richiedente per limitare le spese, l’importanza della manifestazione e le eventuali controprestazioni del richiedente. 2 Un condono dei costi può essere chiesto solo una volta terminata la manifestazione. La domanda deve essere motivata per scritto e inviata alla Segreteria generale del DDPS, unitamente al conteggio finale. |
Art. 11 Diritti sulle opere
Se nel quadro della prestazione di appoggio sono realizzate opere, la consegna, l’utilizzazione, i rapporti di proprietà nonché i relativi oneri devono essere disciplinati contrattualmente in precedenza tra il richiedente, il DDPS ed eventuali terzi coinvolti. |
Art. 12 Responsabilità
1 Con l’inoltro della domanda di appoggio il richiedente si impegna:
2 Sono fatte salve le pretese risultanti da danni causati intenzionalmente o per negligenza grave. 3 Il Comando Operazioni stabilisce se il richiedente deve stipulare una copertura assicurativa speciale prima dell’autorizzazione della prestazione di appoggio. 4 La truppa comunica tempestivamente al Centro danni del DDPS le prestazioni di appoggio in occasione delle quali potrebbero verificarsi danni alle colture o alla proprietà. 5 L’obbligo di risarcimento di cui al capoverso 1 lettera a non si applica a danni di responsabilità civile causati da aeromobili della Confederazione.32 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). 32 Introdotto dal n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). |