Ordinanza del DDPS
sugli acquisti, l’utilizzazione e la messa fuori servizio
di materiale
(Ordinanza del DDPS sul materiale, OMAT-DDPS)
del 26 marzo 2018 (Stato 18 agosto 2020)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport (DDPS),
visto l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 marzo 20031 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport,
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica all’Aggruppamento Difesa, agli altri uffici del DDPS e all’esercito.
Art. 2 Definizioni
1 Nella presente ordinanza si intende per:
- a.
- materiale del DDPS: i beni e le prestazioni del DDPS necessari per l’adempimento dei compiti dell’esercito e dell’amministrazione;
- b.2
- materiale dell’esercito: segnatamente armi, munizioni, materiale bellico, l’equipaggiamento personale, altre forniture di beni, prestazioni, prestazioni di ricerca o di sviluppo nonché le corrispondenti scorte di cui l’esercito ha bisogno per l’adempimento del suo compito;
- c.
- messa fuori servizio: il processo che consiste nel ritirare il materiale dell’esercito dall’utilizzazione militare in funzione delle necessità militari, delle basi legali, delle direttive politiche e delle condizioni quadro finanziarie.
2 Nella presente ordinanza si applicano inoltre le definizioni di cui agli articoli 6 e 9.
2 Correzione del 18 ago. 2020 (RU 2020 3583).
Capitolo 2: Disposizioni per tutto il materiale del DDPS
Art. 3 Compiti e competenze
1 I compiti e le competenze dei servizi richiedenti sono retti dall’articolo 16 e dall’allegato 1 dell’ordinanza del 24 ottobre 20123 concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale (OOAPub).
2 I servizi richiedenti comunicano il loro fabbisogno al servizio d’acquisto centrale di volta in volta competente mediante un avviso di fabbisogno. L’avviso di fabbisogno contiene:
- a.
- i requisiti;
- b.
- l’entità dell’acquisto;
- c.
- la dichiarazione che sono stati considerati gli aspetti legati all’esercizio nella fase di utilizzazione, finanziamento compreso.
3 Il servizio d’acquisto può esigere ulteriori documenti.
Art. 4 Terzi incaricati
Qualora terzi agissero per incarico delle unità amministrative di cui all’articolo 1, con gli stessi dev’essere convenuto un disciplinamento analogo alla presente ordinanza.
Capitolo 3: Fasi del ciclo di vita del materiale dell’esercito
Sezione 1: Collaborazione tra l’Aggruppamento Difesa e armasuisse
Art. 5
L’Aggruppamento Difesa e l’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse) disciplinano le modalità della loro collaborazione.
Sezione 2: Pianificazione militare globale
Art. 6
1 Lo Stato maggiore dell’esercito è competente per la pianificazione militare globale. In tal sede tiene conto, tra l’altro, dei principi del Consiglio federale per la politica d’armamento del DDPS.
2 Tra i compiti dello Stato maggiore dell’esercito figurano segnatamente:
- a.
- l’esecuzione della verifica di necessità e di economicità, il rilevamento del fabbisogno e la relativa comunicazione al servizio d’acquisto centrale competente;
- b.
- la valutazione continua dei sistemi introdotti nell’esercito sotto il profilo della prontezza materiale, dell’efficacia e dell’utilità per l’esercito;
- c.
- il conferimento dei mandati per la messa fuori servizio del materiale dell’esercito non più necessario.
3 Lo Stato maggiore dell’esercito stabilisce se siano necessarie prove presso la truppa nel quadro di mandati e progetti d’acquisto.
4 Per prova presso la truppa si intende la determinazione e la convalida, in un processo di verifica a sé stante, unitamente alla truppa in qualità di rappresentante degli utenti, dei requisiti specifici o dei criteri di aggiudicazione per l’acquisto di materiale dell’esercito.
Sezione 3: Acquisti di materiale dell’esercito
Art. 7 Mandati d’acquisto
Gli acquisti non eseguiti nel quadro di un progetto richiedono un mandato d’acquisto con l’indicazione dell’oggetto e dell’entità dell’acquisto.
Art. 8 Progetti d’acquisto
1 Gli acquisti complessi sono eseguiti nel quadro di progetti.
2 La gestione, la direzione e l’esecuzione di progetti d’acquisto sono svolte conformemente al metodo di gestione di progetti HERMES. I dettagli dello svolgimento dei progetti sono illustrati nell’allegato.
Art. 9 Compiti supplementari del servizio richiedente nel quadro di acquisti di materiale dell’esercito
1 Oltre ai compiti di cui all’articolo 3, nel quadro di acquisti di materiale dell’esercito il servizio richiedente ha i compiti seguenti, legati alla maturità per l’acquisto:
- a.
- definizione dei requisiti specifici al progetto;
- b.
- definizione del fabbisogno di immobili;
- c.
- elaborazione, ove necessario, dei concetti seguenti:
- 1.
- concetto d’impiego,
- 2.
- concetto d’istruzione,
- 3.
- concetto di gestione del sistema,
- 4.
- concetto d’esercizio, per i sistemi IT o TIC,
- 5.
- rapporto sulla sicurezza o concetto in materia di sicurezza delle informazioni conformemente alla decisione sulla classificazione della Sicurezza delle informazioni e degli oggetti;
- d.
- rilevamento, in funzione del messaggio sull’esercito, delle ripercussioni sull’organizzazione dell’esercito, sugli immobili, sul fabbisogno di personale e finanziario, sull’introduzione, sull’esercizio, sulla gestione dei sistemi e sull’istruzione;
- e.
- dichiarazione che sono adempiuti i requisiti per l’utilizzazione da parte della truppa (idoneità per la truppa).
2 I requisiti tengono conto del genere e della complessità del materiale o della prestazione da acquistare e sono ulteriormente precisati dal servizio competente nel corso del progetto. Essi sono definiti segnatamente in relazione con la funzionalità, l’impiego, l’istruzione, la tecnologia, la tecnica, la logistica, l’ambiente di sistema, l’architettura di sistema, la sicurezza delle informazioni, la protezione e la sicurezza, l’infrastruttura e l’ambiente.
3 Nel quadro dello svolgimento di un progetto è definito un modo di procedere metodico per quanto concerne la gestione dei requisiti.
4 Nel concetto di gestione del sistema di cui al capoverso 1 lettera c numero 3 sono disciplinati tutti gli aspetti logistici, segnatamente:
- a.
- l’organizzazione della rimessa in efficienza civile («lontano dalla truppa») e militare («vicino alla truppa»);
- b.
- il rifornimento;
- c.
- le risorse a livello di personale e materiale;
- d.
- le attività e le competenze;
- e.
- gli intervalli temporali; e
- f.
- l’istruzione necessaria a tal fine.
5 Il concetto di gestione del sistema comprende i dati e le informazioni logistici determinanti per gli acquisti e disciplina l’attuazione logistica nella fase di utilizzazione, con l’obiettivo di garantire, in considerazione degli aspetti economici, la prontezza all’impiego auspicata dei sistemi e degli oggetti.
6 Per sistemi IT o TIC di cui al capoverso 1 lettera c numero 4 si intendono le applicazioni, piattaforme o reti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Oltre alle componenti usuali, essi comprendono anche:
- a.
- i sistemi per la difesa militare dalle cyberminacce e i sistemi per la guerra elettronica;
- b.
- i relativi diritti della proprietà immateriale, ad esempio le licenze.
Art. 10 Dichiarazione della destinazione finale
1 Se è acquistato materiale per il quale il fornitore o il Paese fornitore ha stabilito che debba rimanere presso il destinatario e che possa essere utilizzato soltanto da quest’ultimo, è necessaria una dichiarazione della destinazione finale.
2 La dichiarazione della destinazione finale deve essere firmata da armasuisse.
3 Un trasferimento del materiale è consentito unicamente previo consenso del fornitore o del Paese fornitore.
Art. 11 Verifica della conformità con il diritto internazionale pubblico di nuove armi e di nuovi mezzi e metodi di condotta della guerra nonché di loro modifiche o altre utilizzazioni
1 In caso di nuovo acquisto, di modifiche o di destinazione ad altre utilizzazioni di armi o di mezzi e metodi di condotta della guerra (sistemi d’arma), deve essere eseguita una verifica della loro conformità con il diritto internazionale.
2 Devono essere sottoposti a verifica i sistemi d’arma seguenti:
- a.
- tutti i mezzi destinati a uccidere o ferire persone o a pregiudicarne temporaneamente le prestazioni;
- b.
- tutti i mezzi destinati a distruggere, danneggiare o rendere temporaneamente inoperanti oggetti nel quadro della condotta della guerra;
- c.
- munizioni, proiettili o sostanze che producono gli effetti di cui alle lettere a e b;
- d.
- piattaforme che possono consentire l’impiego dei mezzi di cui alle lettere a, b e c.
3 Il servizio dello Stato maggiore dell’esercito competente per la verifica della conformità con il diritto internazionale è coinvolto nel processo d’acquisto dal servizio richiedente o dal servizio d’acquisto. Il servizio competente esegue una verifica indipendente e a tal fine ottiene accesso alle informazioni determinanti.
4 Prima dell’elaborazione di un concetto e prima della realizzazione e dell’introduzione di un sistema d’arma deve essere disponibile una dichiarazione positiva della conformità con il diritto internazionale.
Art. 12 Maturità per l’acquisto
Armasuisse dichiara la maturità per l’acquisto se il servizio richiedente ha adempiuto ai suoi obblighi secondo gli articoli 3 e 9 e se sono adempiute le condizioni seguenti:4
- a.
- l’aggiudicazione o la scelta del modello è avvenuta;
- b.
- sono disponibili offerte vincolanti o sono stati conclusi gli accordi necessari con il fornitore.
4 La correzione del 20 nov. 2018 concerne soltanto il testo francese (RU 2018 4091).
Sezione 4: Utilizzazione
Art. 13
1 La Base logistica dell’esercito amministra il materiale dell’esercito.
2 L’Aggruppamento Difesa può assegnare l’amministrazione di sistemi IT o TIC alla Base d’aiuto alla condotta.
3 L’amministrazione del materiale dell’esercito comprende:
- a.
- la responsabilità del sistema;
- b.
- tutti i processi logistici.
Sezione 5: Messa fuori servizio
Art. 14 Messa fuori servizio di materiale dell’esercito
La messa fuori servizio di materiale dell’esercito è eseguita secondo il principio d’economicità mediante:
- a.
- utilizzazione ulteriore;
- b.
- vendita;
- c.
- riciclaggio;
- d.
- devoluzione alla collezione del materiale storico dell’Esercito svizzero;
- e.
- cessione gratuita a terzi;
- f.
- eliminazione.
Art. 15 Competenze per la messa fuori servizio di materiale dell’esercito
1 Le messe fuori servizio di sistemi d’arma che presentano ripercussioni sull’organizzazione dell’esercito e che non devono essere approvate dal Parlamento sono decise dal capo del DDPS.
2 Le messe fuori servizio di sistemi d’arma che non presentano ripercussioni sull’organizzazione dell’esercito sono decise dal capo dell’esercito o da un servizio designato da quest’ultimo.
3 Se in occasione dell’acquisto è stata rilasciata una dichiarazione sulla destinazione finale, per l’esecuzione della messa fuori servizio è necessaria un’autorizzazione di armasuisse.
Art. 16 Vendita, riciclaggio ed eliminazione di materiale dell’esercito
1 Armasuisse è competente per la vendita, il riciclaggio e l’eliminazione di materiale dell’esercito.
2 Nel quadro della messa fuori servizio, lo Stato maggiore dell’esercito può designare il materiale che deve imperativamente essere eliminato.
Art. 17 Collezione del materiale storico dell’Esercito svizzero
1 La collezione del materiale storico dell’Esercito svizzero comprende oggetti e documenti che illustrano in maniera comprensibile l’evoluzione tecnica e storica dell’esercito e del suo equipaggiamento. Essa è accessibile alle persone interessate.
2 Il capo dell’esercito disciplina, d’intesa con il capo dell’armamento, la scelta, la conservazione e la manutenzione appropriate nonché la gestione scientifica degli oggetti e dei documenti della collezione. Nella medesima sede sono disciplinate anche le condizioni per la consegna di oggetti e documenti a musei nazionali riconosciuti.
Sezione 6: Protezione e trattamento di materiale dell’esercito
Art. 18
1 Il capo dell’esercito emana, d’intesa con la Sicurezza delle informazioni e degli oggetti del DDPS, istruzioni sulla protezione del materiale dell’esercito.
2 Dette istruzioni disciplinano i gradi di protezione, l’assegnazione di questi ultimi al materiale dell’esercito, i principi per il trattamento e l’allestimento delle prescrizioni in materia di trattamento.
Capitolo 4: Disposizioni per il rimanente materiale del DDPS
Art. 19 Acquisto
1 Gli uffici eseguono gli acquisti complessi nel quadro di progetti e applicano a tal fine il metodo di gestione di progetti HERMES nella versione valevole per l’amministrazione generale della Confederazione.
2 Nella misura in cui è competente quale servizio d’acquisto centrale per l’acquisto di beni e prestazioni ai sensi dell’OOAPub5, armasuisse può delegare agli uffici, su richiesta di quest’ultimi conformemente agli articoli 12–14 OOAPub, la competenza in materia di acquisti per acquisti inferiori al valore soglia.
3 Sono fatte salve deleghe in materia di acquisti più estese e inerenti a progetti.
Art. 20 Utilizzazione, manutenzione e sicurezza
Gli uffici del DDPS emanano le istruzioni necessarie per l’utilizzazione, la manutenzione e la sicurezza del loro materiale.
Art. 21 Messa fuori servizio
Gli uffici vendono o eliminano il materiale non più necessario.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 22 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del DDPS del 6 dicembre 20076 sul materiale dell’esercito è abrogata.
6 [RU 2007 6801, 2008 547, 2009 3547, 2010 6099n. I 3]
Art. 23 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2018.