1 Il carburante per i veicoli della Confederazione è fornito dai distributori figuranti nell’elenco dei distributori di carburante della Confederazione allestito dalla BLEs o dai distributori di carburante civili che hanno concluso un contratto con la Confederazione (distributori di carburante convenzionati).27
2 La fornitura di carburante si effettua utilizzando ogni volta la tessera per il rifornimento di carburante rilasciata dalla Confederazione (BEBECO-CARD).
3 Se il rifornimento di carburante non può essere effettuato presso un distributore di carburante della Confederazione né presso un distributore di carburante convenzionato, il rimborso delle spese sostenute per il rifornimento presso i distributori di carburante civili può essere chiesto al servizio interessato di cui all’articolo 2 capoverso 1. L’ammontare del rimborso sarà calcolato sulla base dei prezzi medi determinati dalla BLEs per i distributori della Confederazione.28
4 Il servizio interessato secondo l’articolo 2 capoverso 1 rimborsa integralmente le spese sostenute per il rifornimento di carburante all’estero prendendo come base di calcolo il tasso di cambio applicato nel periodo di utilizzazione.
5 I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 sorvegliano il consumo di carburante.29
6 Il rifornimento di carburante di veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio non può essere effettuato presso distributori della Confederazione.30
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
30 Introdotto dal n. III 1 dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164507).