Ordinanza
concernente i veicoli della Confederazione e
i loro conducenti
(OVCC)
del 23 febbraio 2005 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 43 e 47 della legge federale del 21 marzo 19971 sull’organizzazione
del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 24 della legge del 14 marzo 19582 sulla responsabilità;
visti gli articoli 22 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge federale del
19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale;
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19954,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.5
- l’immatricolazione, la consegna, la gestione e l’utilizzazione di veicoli della Confederazione nonché l’impiego di veicoli di rappresentanza e di veicoli con protezione speciale;
- b.
- la formazione, l’impiego e gli obblighi degli impiegati federali, personale militare compreso, che guidano veicoli della Confederazione, sempreché la normativa applicabile al personale o le condizioni di assunzione non dispongano altrimenti;
- c.
- il comportamento in caso di incidente della circolazione e la liquidazione dei sinistri in rapporto con l’impiego di veicoli della Confederazione e di veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio;
- d.
- l’acquisizione (acquisto, noleggio, leasing), la manutenzione e la messa fuori servizio di veicoli dell’amministrazione;
- e.6
- il rifornimento di carburante.
2 L’acquisizione e la messa fuori servizio di veicoli militari sono rette dall’ordinanza del 6 dicembre 20077 sul materiale dell’esercito.8
3 L’utilizzazione per scopi militari e la manutenzione di veicoli militari sono rette dall’ordinanza dell’11 febbraio 20049 sulla circolazione stradale militare (OCSM).10
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016399).
6 Introdotta dal n. III 1 dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164507).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
10 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica ai servizi seguenti e ai loro impiegati:
- a.
- unità centrali e decentrate dell’Amministrazione federale ai sensi dell’articolo 2 capoversi 1 a 3 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
- b.
- Servizi del Parlamento ai sensi dell’articolo 64 della legge del 13 dicembre 200211 sul Parlamento;
- c.
- commissioni federali di ricorso e d’arbitrato;
- d.
- tribunali della Confederazione.
2 La presente ordinanza non si applica:
- a.
- ai conducenti impiegati in servizio militare o per attività militari fuori del servizio;
- b.
- al personale militare e agli insegnanti specialisti che nell’ambito della loro attività professionale conducono veicoli militari;
- c.
- al personale militare cui è assegnato un veicolo di servizio personale;
- d.
- ai veicoli del Dipartimento federale degli affari esteri immatricolati all’estero e ivi impiegati nonché ai loro conducenti;
- e.
- nel settore dei Politecnici federali.12
11 RS 171.10
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
Art. 3 Definizioni
S’intende:
- a.
- per veicoli della Confederazione, i veicoli dell’amministrazione e i veicoli militari;
- b.
- per veicoli dell’amministrazione, i veicoli acquisiti per i servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 e per i loro impiegati o che vengono messi a loro disposizione;
- c.13
- per veicoli militari, i veicoli che sono acquistati, noleggiati, presi in leasing, prestati o requisiti a favore dell’esercito (art. 4 lett. a OCSM14);
- d.
- per veicoli di rappresentanza, i veicoli della Confederazione impiegati per il trasporto di notabili ai sensi dell’articolo 14;
- dbis.15
- per veicoli con protezione speciale, i veicoli della Confederazione blindati impiegati per la protezione di persone della Confederazione ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3;
- e.
- per impiegati federali, le persone legate alla Confederazione da un rapporto di lavoro in virtù di un contratto a tempo determinato o indeterminato.
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
14 RS 510.710
15 Introdotta dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016399).
Art. 4 Abbreviazioni
1 Le autorità sono designate con le abbreviazioni seguenti:
- a.
- DDPSDipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
- b.
- BLEsBase logistica dell’esercito;
- c.16
- ...
- d.
- UCNEsUfficio della circolazione e della navigazione dell’esercito.
2 Gli atti normativi sono designati con le abbreviazioni seguenti:
- a.
- ADRAccordo europeo del 30 settembre 195717 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose;
- b.
- OIMCOrdinanza dell’8 dicembre 199718 concernente l’impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio;
- c.
- LCStrLegge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale.
16 Abrogata dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
17 RS 0.741.621
18 [RU 1998 214, 2003 5093, 2006 4647art. 9, 2009 6667all. 36 n. I. RU 20132767art. 14]. Vedi ora l’O del 21 ago. 2013 concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (RS 513.74).
Art. 5 Ordine di priorità per i viaggi di servizio e i trasporti
Per i viaggi di servizio e i trasporti, ci si deve basare anzitutto su considerazioni di ecologia ed economia. Pertanto, si applica il seguente ordine di priorità:
- 1.
- utilizzazione dei mezzi pubblici di trasporto;
- 2.
- utilizzazione di veicoli della Confederazione;
- 3.
- ricorso a veicoli in prestito e a noleggio;
- 4.
- per distanze fino a 150 chilometri all’incirca, utilizzazione dei veicoli privati degli impiegati, se non dovessero essere disponibili veicoli del servizio interessato.
Art. 6 Cura del parco veicoli
Ognuno dei servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 che utilizza veicoli della Confederazione è tenuto a designare una persona responsabile della cura del proprio parco veicoli.
Sezione 2: Consegna e impiego di veicoli della Confederazione
Art. 7 Consegna di veicoli dell’amministrazione
1 I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono competenti per la consegna dei veicoli ai propri impiegati.
2 Essi rendono attenti i conducenti agli obblighi che incombono loro in base alla presente ordinanza ed emanano istruzioni per l’impiego dei loro veicoli.
3 In casi eccezionali e per giustificati motivi, i veicoli dell’amministrazione possono essere affidati a terzi, a condizione che esista un accordo scritto e che intercorra un nesso oggettivo con l’adempimento di compiti della Confederazione.19
4 L’attribuzione di veicoli di servizio personali è retta dalla normativa applicabile al personale federale.
19 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019771).
Art. 8 Consegna di veicoli militari
1 La BLEs può consegnare veicoli militari ai servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 e a terzi, a condizione che i veicoli e le loro installazioni siano conformi alle prescrizioni e alle esigenze tecniche per i veicoli civili. Queste condizioni non si applicano alla consegna alle unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa e ad armasuisse.20
2 Se i veicoli militari vengono consegnati a servizi esterni all’Aggruppamento Difesa e ad armasuisse per una durata superiore ai 30 giorni, tali servizi devono munirli di targhe civili cantonali. Il capo della Base logistica dell’esercito può autorizzare la consegna a terzi di veicoli militari con targhe militari per una durata superiore ai 30 giorni, a condizione che esista un accordo scritto e che intercorra un nesso oggettivo con l’adempimento di compiti dell’esercito.21
3 La consegna di veicoli da combattimento e di sistemi a contenuto sensibile o classificato dev’essere autorizzata dal capo dell’esercito.
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
21 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019771).
Art. 9 Trasporto di merci pericolose 22
1 Per trasportare merci pericolose a bordo di veicoli della Confederazione oltre il limite libero secondo il paragrafo 1.1.3.6 ADR23 bisogna possedere un certificato di formazione del conducente ADR valido.
2 Per trasportare merci pericolose a bordo di veicoli della Confederazione sotto tale limite libero è sufficiente un’istruzione secondo il capitolo 1.3 e la sezione 8.2.3 ADR.
22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
23 RS 0.741.621
Art. 10 Controllo della sicurezza
Il conducente deve controllare o far controllare lo stato del veicolo ad ogni messa in marcia e inoltre almeno una volta al giorno in caso di viaggi prolungati.
Art. 11 Passeggeri
1 Nei viaggi di servizio effettuati con veicoli della Confederazione è proibito trasportare terze persone, salvo nei casi previsti al capoverso 2 della presente disposizione.
2 È permesso trasportare terze persone se la cosa è direttamente legata allo scopo del viaggio di servizio, e così pure in caso d’urgenza, per prestare soccorso o in occasione di giornate informative. Per trasportare terze persone ad altri fini è necessario il consenso dell’UCNEs.24
3 Il trasporto di persone è vietato se i veicoli e le loro installazioni non sono conformi alle prescrizioni e alle esigenze tecniche per i veicoli civili.25
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
25 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
Art. 12 Controllo delle corse
1 Il conducente deve tenere un controllo dei viaggi effettuati e annotare giornalmente il numero di chilometri percorsi.
2 Al momento della riconsegna del veicolo, i difetti riscontrati durante il viaggio devono essere annunciati alla persona responsabile ai sensi dell’articolo 6.
3 ...26
26 Abrogato dal n. I dell’O del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
Art. 13 Carburante
1 Il carburante per i veicoli della Confederazione è fornito dai distributori figuranti nell’elenco dei distributori di carburante della Confederazione allestito dalla BLEs o dai distributori di carburante civili che hanno concluso un contratto con la Confederazione (distributori di carburante convenzionati).27
2 La fornitura di carburante si effettua utilizzando ogni volta la tessera per il rifornimento di carburante rilasciata dalla Confederazione (BEBECO-CARD).
3 Se il rifornimento di carburante non può essere effettuato presso un distributore di carburante della Confederazione né presso un distributore di carburante convenzionato, il rimborso delle spese sostenute per il rifornimento presso i distributori di carburante civili può essere chiesto al servizio interessato di cui all’articolo 2 capoverso 1. L’ammontare del rimborso sarà calcolato sulla base dei prezzi medi determinati dalla BLEs per i distributori della Confederazione.28
4 Il servizio interessato secondo l’articolo 2 capoverso 1 rimborsa integralmente le spese sostenute per il rifornimento di carburante all’estero prendendo come base di calcolo il tasso di cambio applicato nel periodo di utilizzazione.
5 I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 sorvegliano il consumo di carburante.29
6 Il rifornimento di carburante di veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio non può essere effettuato presso distributori della Confederazione.30
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
30 Introdotto dal n. III 1 dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164507).
Sezione 3: Impiego di veicoli di rappresentanza e di veicoli con protezione speciale 3131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016399).
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016399).
Art. 14 Scopi dell’impiego 32
1 I veicoli di rappresentanza vengono messi a disposizione:
- a.
- per il trasporto di ospiti stranieri in visita ufficiale in Svizzera;
- b.
- per la rappresentanza di un dipartimento o della Confederazione presso rappresentanti di Stati esteri;
- c.
- per altri compiti di rappresentanza, nei casi in cui l’impiego di un veicolo di rappresentanza è necessario e proporzionato; il comitato di vigilanza emana le relative istruzioni.
2 Se l’adempimento di compiti di rappresentanza lo richiede, si possono mettere veicoli di rappresentanza con autista a disposizione delle persone seguenti, estranee all’Amministrazione federale:
- a.
- presidente del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati;
- b.
- segretario generale dell’Assemblea federale;
- c.
- presidenti dei tribunali della Confederazione;
- d.
- ex membri del Consiglio federale o membri delle direzioni degli uffici che agiscono su mandato del Consiglio federale;
- e.
- rappresentanti di Stati stranieri, organi direttivi di organizzazioni internazionali e ufficiali stranieri con rango di generale in visita ufficiale in Svizzera.
3 I veicoli con protezione speciale vengono messi a disposizione per il trasporto di persone di cui all’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 200133 sui Servizi di sicurezza di competenza federale, se ciò è necessario alla protezione di tali persone.34
4 ... 35
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016399).
33 RS 120.72
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016399).
35 Abrogato dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, con effetto dal 1° mar. 2016 (RU 2016399).
Art. 14a Richieste di veicoli 36
1 I Dipartimenti designano, ciascuno per la propria sfera di competenze, i servizi abilitati a notificare richieste di veicoli di rappresentanza all’organo di coordinamento.
2 Le richieste per il trasporto protetto di persone secondo l’articolo 14 capoverso 3 devono essere presentate al Servizio federale di sicurezza. Questo decide, previa consultazione del servizio competente in seno allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, sull’impiego dei veicoli con protezione speciale.
36 Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016399).
Art. 15 Organo di coordinamento
1 L’organo di coordinamento definisce l’impiego dei veicoli di rappresentanza e dei loro conducenti.
2 A seconda delle necessità e delle disponibilità, l’organo di coordinamento può impiegare come veicoli di rappresentanza anche veicoli di servizio dei capi dei Dipartimenti e del Cancelliere della Confederazione.
3 Il Dipartimento federale degli affari esteri gestisce un proprio servizio di veicoli di rappresentanza e disciplina l’impiego dei propri veicoli e dei loro conducenti.37
4 ...38
5 ...39
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016399).
38 Abrogato dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, con effetto dal 1° mar. 2016 (RU 2016399).
39 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2013 (RU 20131871). Abrogato dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, con effetto dal 1° mar. 2016 (RU 2016399).
Art. 15a Conducenti 40
1 Di regola, i conducenti di veicoli di rappresentanza sono reclutati tra il personale delle unità amministrative della Confederazione. L’organo di coordinamento può anche far capo a conducenti esterni.
2 In linea di massima, il personale militare impiegato come conducente di veicoli di rappresentanza e di veicoli con protezione speciale esegue i mandati di trasporto portando con sé l’arma di servizio; sono fatte salve le restrizioni stabilite dall’organo di coordinamento. Le armi di servizio portate con sé possono essere utilizzate esclusivamente per legittima difesa o aiuto in caso di legittima difesa altrui.
40 Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016399).
Art. 16 Vigilanza
La Cancelleria federale garantisce la vigilanza, in collaborazione con la Conferenza dei segretari generali e i tribunali della Confederazione.
Sezione 4: Formazione dei conducenti
Art. 17 Formazione
1 L’organo di coordinamento è responsabile della formazione dei conducenti.41
1bis Per istruire impiegati federali su veicoli della Confederazione è necessario il consenso del dipartimento o di un altro servizio a tal fine competente.42
2 Per l’istruzione di apprendisti non è necessario alcun consenso; fanno stato gli accordi previsti nel contratto di tirocinio.
3 Gli impiegati federali possono essere istruiti come conducenti a spese della Confederazione solamente se esiste un’imperiosa necessità di servizio.
4 Per gli impiegati che devono guidare veicoli della Confederazione per ragioni di servizio, quest’ultima si assume il pagamento delle tasse cantonali per la partecipazione agli esami e per l’allestimento della licenza nonché le spese per le visite e i controlli medici.
41 Introdotto dal n. I dell’O del 13 gen. 2016, in vigore dal 1° mar. 2016 (RU 2016399).
42 Originario cpv. 1.
Art. 18 Partecipazione alle spese e rimborso
1 Gli impiegati federali devono partecipare adeguatamente alle spese sostenute per l’istruzione alla guida di motocicli (categorie A1 e A) e autovetture (categoria B). La partecipazione alle spese dev’essere regolata nei contratti di lavoro. Per quanto riguarda l’istruzione degli apprendisti fanno stato gli accordi previsti nel contratto di tirocinio.
2 Chi è stato istruito alla guida di veicoli a motore delle categorie C1, C, D1 e D deve rimborsare le spese sostenute per l’istruzione in proporzione al tempo trascorso se il rapporto di lavoro che lo lega alla Confederazione è disdetto prima che siano trascorsi quattro anni dal momento in cui l’istruzione è terminata.
Sezione 5: Incidenti della circolazione
Art. 19 Intervento della polizia 43
La polizia dev’essere avvertita, oltre che nei casi previsti all’articolo 51 LCStr, quando in un incidente della circolazione o in un sinistro in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione:
- a.
- l’ammontare del danno è superiore a 5000 franchi; o
- b.
- i fatti sono poco chiari oppure sono contestati.
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
Art. 20 Notifica d’incidente e avviso di sinistro 44
1 Gli incidenti della circolazione e i sinistri devono essere sempre notificati al superiore.
2 ...45
3 Il superiore inoltra entro cinque giorni al Centro danni DDPS, mediante il modulo «Notifica d’incidente/notifica di danno per autoveicoli della Confederazione», le notifiche concernenti gli incidenti della circolazione e i sinistri.46
4 In caso di utilizzo di veicoli privati per ragioni di servizio, il conducente deve inoltre informare l’assicurazione dei veicoli a motore privata.
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
45 Abrogato dal n. III dell’O del 25 nov. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).
46 Nuovo testo giusta il n III dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015).
Art. 21 Liquidazione dei sinistri
1 La liquidazione dei sinistri avviene per il tramite del Centro danni DDPS. Se si tratta di veicoli privati di cui è stato autorizzato l’impiego per ragioni di servizio, la liquidazione del sinistro avviene in primo luogo per il tramite dell’assicurazione dei veicoli a motore privata.47
2 Il Centro danni DDPS decide in prima sede in merito alle azioni di rivalsa nei confronti di impiegati della Confederazione e alla loro partecipazione alle spese per i sinistri in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione.48
3 Ai conducenti di veicoli della Confederazione non è consentito firmare alcun riconoscimento di colpa.
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
Art. 21a Risarcimento dei danni in caso di utilizzo di veicoli privati per ragioni di servizio 49
1 I danni alle persone e alle cose subiti dagli impiegati durante l’utilizzo di veicoli privati per ragioni di servizio e non coperti dall’assicurazione dei veicoli a motore privata sono risarciti.
2 In caso di concorso di colpa dell’impiegato l’entità del risarcimento può essere ridotta.
3 Non è accordato nessun risarcimento se l’impiegato ha causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.
49 Introdotto dal n. III 1 dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164507).
Art. 22 Riparazione 50
1 I veicoli accidentati possono essere riparati soltanto con il benestare del Centro danni DDPS, salvo diversa disposizione degli organi inquirenti o dell’UCNEs.
2 Le aziende della Confederazione non sono autorizzate ad effettuare lavori di riparazione su veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio.51
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
51 Introdotto dal n. III 1 dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 20164507).
Sezione 6: Acquisizione, ammissione alla circolazione e manutenzione dei veicoli della Confederazione
Art. 23 Acquisizione di veicoli dell’amministrazione 52
1 I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 ordinano i veicoli dell’amministrazione di cui hanno bisogno presso armasuisse. I costi d’acquisizione vanno a carico dei crediti dei servizi interessati.
2 Occorre dare la preferenza al noleggio o al leasing, piuttosto che all’acquisto di veicoli, se tali modalità d’acquisizione risultano più convenienti dal profilo economico ed ecologico.
3 La scelta dei veicoli dev’essere fondata su principi economici ed ecologici, e in particolare sul principio di efficienza energetica. I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono motivare l’ordinazione di veicoli delle categorie di efficienza energetica C e D. Non è permessa l’acquisizione di veicoli delle categorie di efficienza energetica E, F e G (allegato 4 dell’ordinanza del 1° novembre 201753 sull’efficienza energetica). La Segreteria generale dei servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 decide in merito a eccezioni.54
4 L’acquisizione di veicoli di servizio personali è retta dall’articolo 71 dell’ordinanza del 3 luglio 200155 sul personale federale.
52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 feb. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 793).
53 RS 730.02
54 Nuovo testo giusta l’all. 5 n. I 2 dell’O del 1° nov. 2017 sull’efficienza energetica, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6951).
Art. 24 Immatricolazione ed esame dei veicoli dell’amministrazione
1 I veicoli dell’amministrazione sono immatricolati con targhe di controllo cantonali.
2 L’UCNEs è competente per la prima messa in circolazione di tutti i veicoli dell’amministrazione. Rileva i dati di base, allestisce i documenti che occorrono per la messa in circolazione e li consegna al servizio di cui all’articolo 2 capoverso 1, il quale provvede all’immatricolazione dei veicoli presso le competenti autorità del Cantone di stanza.
3 Dopo la prima messa in circolazione, il servizio di cui all’articolo 2 capoverso 1 provvede direttamente a tutte le mutazioni successive presso l’autorità cantonale di immatricolazione.
4 Le spese per la prima messa in circolazione e per tutte le mutazioni successive effettuate presso le competenti autorità cantonali sono a carico del servizio interessato di cui all’articolo 2 capoverso 1.56
5 L’esame singolo preliminare alla prima messa in circolazione nonché gli esami periodici ed eccezionali dei veicoli dell’amministrazione immatricolati nei Cantoni competono al Cantone di stanza.
56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
Art. 25 Manutenzione dei veicoli dell’amministrazione
1 I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono responsabili della manutenzione dei veicoli dell’amministrazione che hanno in dotazione. Incaricano i concessionari ufficiali di tutti i lavori di manutenzione. I crediti corrispondenti devono essere iscritti nel preventivo del servizio interessato.57
2 In linea di massima, gli esercizi logistici della BLEs non forniscono prestazioni ai servizi civili di cui all’articolo 2 capoverso 1; tuttavia, possono concedere delle eccezioni in presenza di giustificati motivi oppure per veicoli equipaggiati con strumenti sensibili o classificati.
57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 feb. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 793).
Art. 26 Messa fuori servizio di veicoli dell’amministrazione 58
1 I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono responsabili della messa fuori servizio.
2 Essi realizzano i veicoli messi fuori servizio secondo i criteri e le tariffe usuali di mercato.
58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 feb. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 793).
Art. 27 Messa in circolazione di motocicli 59
L’UCNEs mette in circolazione motocicli provvisti di targhe di controllo della Posta e delle imprese in regìa (targhe PR).
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4923).
Art. 28 Veicoli militari
1 L’UCNEs immatricola i veicoli militari nonché i veicoli del Corpo delle guardie di confine, delle autorità inquirenti doganali, del Servizio delle attività informative della Confederazione e di armasuisse con targhe di controllo militari.60
2 La BLEs provvede al collaudo di veicoli immatricolati con targhe di controllo militari ed emana le relative necessarie istruzioni.
60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 20131871).
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 29 Disposizione transitoria
I veicoli dell’amministrazione devono essere annunciati entro e non oltre il 1° ottobre 2005 all’autorità di immatricolazione del Cantone di stanza mediante presentazione della licenza di circolazione. Finché non saranno immatricolati con targhe cantonali, detti veicoli potranno circolare con le licenze di circolazione e le targhe di controllo attuali.
Art. 30 Abrogazione e modifica del diritto previgente
L’abrogazione e la modifica del diritto previgente sono regolate nell’appendice.
Art. 31 Entrata in vigore
Appendice 6262 RU 2005 1587
62 RU 2005 1587