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Ordinanza
concernente il materiale bellico
(Ordinanza sul materiale bellico, OMB)

del 25 febbraio 1998 (Stato 1° ottobre 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 13 dicembre 19961 sul materiale bellico (LMB);
visto l’articolo 150a capoverso 2 lettera c della legge del 3 febbraio 19952
sull’eser­cito e sull’amministrazione militare; e
visto l’articolo 43 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,4

ordina:

1 RS 514.51

2 RS 510.10

3 RS 172.010

4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione  

1 La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na le au­to­riz­za­zio­ni di prin­ci­pio e le au­to­riz­za­zio­ni spe­ci­fi­che per il com­mer­cio, la me­dia­zio­ne, l’im­por­ta­zio­ne, l’espor­ta­zio­ne e il tran­si­to di ma­te­ria­le bel­li­co non­ché l’au­to­riz­za­zio­ne per la con­clu­sio­ne di con­trat­ti re­la­ti­vi al tra­sfe­ri­men­to di be­ni im­ma­te­ria­li, com­pre­so il «know-how», e il con­fe­ri­men­to di di­rit­ti su­gli stes­si be­ni.5

2 L’or­di­nan­za si ap­pli­ca al ter­ri­to­rio do­ga­na­le sviz­ze­ro, ai de­po­si­ti do­ga­na­li aper­ti sviz­ze­ri, ai de­po­si­ti di mer­ci di gran con­su­mo e ai de­po­si­ti fran­chi do­ga­na­li, non­ché al­le en­cla­vi do­ga­na­li sviz­ze­re.6

5 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vi­go­re dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. 10 dell’all. 9 all’O del 1° nov. 2006 sul­le do­ga­ne, in vi­go­re dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

Art. 2 Materiale bellico  

(art. 5 LMB)

Per ma­te­ria­le bel­li­co si in­ten­do­no i be­ni elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 1.

Sezione 2: Autorizzazione di principio

Art. 3 Domanda  

(art. 9 LMB)

Al­la do­man­da di au­to­riz­za­zio­ne di prin­ci­pio de­vo­no es­se­re al­le­ga­ti:

a.
un elen­co del ma­te­ria­le bel­li­co per il qua­le è ri­chie­sta l’au­to­riz­za­zio­ne;
b.7
...
c.
un estrat­to del re­gi­stro di com­mer­cio;
d.
un estrat­to del re­gi­stro d’im­po­sta;
e.
un estrat­to del re­gi­stro del­le ese­cu­zio­ni;
f.
per le per­so­ne fi­si­che, un cer­ti­fi­ca­to di do­mi­ci­lio.

7 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, con ef­fet­to dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

Art. 4 Ritiro e revoca  

(art. 11 LMB)

1 L’au­to­riz­za­zio­ne di prin­ci­pio per la fab­bri­ca­zio­ne è ri­ti­ra­ta se non è sta­ta uti­liz­za­ta per cin­que an­ni.

2 Le au­to­riz­za­zio­ni di prin­ci­pio per il com­mer­cio e la me­dia­zio­ne so­no ri­ti­ra­te se non so­no sta­te uti­liz­za­te per tre an­ni.

3 Se l’au­to­riz­za­zio­ne di prin­ci­pio è re­vo­ca­ta, ri­ti­ra­ta o, per al­tri mo­ti­vi, è di­ve­nu­ta pri­va d’og­get­to, il ma­te­ria­le bel­li­co de­te­nu­to dal ti­to­la­re dell’au­to­riz­za­zio­ne è rea­liz­za­to o li­qui­da­to sot­to la sor­ve­glian­za dell’au­to­ri­tà com­pe­ten­te che ri­la­scia le au­to­riz­za­zio­ni.8

8 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vi­go­re dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

Sezione 3: Autorizzazioni specifiche

Art. 5 Criteri per l’autorizzazione di affari con l’estero  

(art. 22 LMB)

1In ca­so di au­to­riz­za­zio­ne per af­fa­ri con l’este­ro e di con­clu­sio­ne di con­trat­ti di cui all’ar­ti­co­lo 20 LMB oc­cor­re con­si­de­ra­re:

a.
il man­te­ni­men­to del­la pa­ce, la si­cu­rez­za in­ter­na­zio­na­le e la sta­bi­li­tà re­gio­na­le;
b.9
la si­tua­zio­ne all’in­ter­no del Pae­se de­sti­na­ta­rio; oc­cor­re te­ner con­to in par­ti­co­la­re del ri­spet­to dei di­rit­ti uma­ni e del­la ri­nun­cia all’im­pie­go di bam­bi­ni-sol­da­to;
c.10
gli sfor­zi del­la Sviz­ze­ra nell’am­bi­to del­la coo­pe­ra­zio­ne al­lo svi­lup­po, in par­ti­co­la­re il ca­so pos­si­bi­le in cui il Pae­se de­sti­na­ta­rio fi­gu­ra tra i Pae­si me­no svi­lup­pa­ti nell’elen­co in vi­go­re dei Pae­si be­ne­fi­cia­ri dell’aiu­to pub­bli­co al­lo svi­lup­po11, sti­la­to dal Co­mi­ta­to d’aiu­to al­lo svi­lup­po dell’Or­ga­niz­za­zio­ne per la coo­pe­ra­zio­ne e lo svi­lup­po eco­no­mi­co;
d.
il com­por­ta­men­to del Pae­se de­sti­na­ta­rio ri­spet­to al­la co­mu­ni­tà in­ter­na­zio­na­le, in par­ti­co­la­re in re­la­zio­ne all’os­ser­van­za del di­rit­to in­ter­na­zio­na­le;
e.
la po­si­zio­ne dei Pae­si che par­te­ci­pa­no con la Sviz­ze­ra a re­gi­mi in­ter­na­zio­na­li di con­trol­lo del­le espor­ta­zio­ni.

2L’au­to­riz­za­zio­ne per af­fa­ri con l’este­ro e la con­clu­sio­ne di con­trat­ti con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 20 LMB non è ri­la­scia­ta se:

a.
il Pae­se de­sti­na­ta­rio è im­pli­ca­to in un con­flit­to ar­ma­to in­ter­no o in­ter­na-zio­na­le;
b.
il Pae­se de­sti­na­ta­rio vio­la in mo­do gra­ve e si­ste­ma­ti­co i di­rit­ti uma­ni;
c.12
...
d.13
esi­ste un for­te ri­schio che, nel Pae­se de­sti­na­ta­rio, il ma­te­ria­le bel­li­co da espor­ta­re sia im­pie­ga­to con­tro la po­po­la­zio­ne ci­vi­le; o
e.14
esi­ste un for­te ri­schio che, nel Pae­se de­sti­na­ta­rio, il ma­te­ria­le bel­li­co da espor­ta­re sia tra­sfe­ri­to a un de­sti­na­ta­rio fi­na­le in­de­si­de­ra­to.15

3 In de­ro­ga ai ca­po­ver­si 1 e 2, può es­se­re ri­la­scia­ta un’au­to­riz­za­zio­ne per sin­go­le ar­mi del­la ca­te­go­ria KM 1 men­zio­na­te nell’al­le­ga­to 1 e per le re­la­ti­ve mu­ni­zio­ni, se le ar­mi so­no de­sti­na­te esclu­si­va­men­te a uso pri­va­to o spor­ti­vo.16

4 In de­ro­ga al ca­po­ver­so 2 let­te­ra b, un’au­to­riz­za­zio­ne può es­se­re ri­la­scia­ta se sus­si­ste un ri­schio esi­guo che il ma­te­ria­le bel­li­co da espor­ta­re ven­ga im­pie­ga­to per com­met­te­re gra­vi vio­la­zio­ni dei di­rit­ti dell’uo­mo.17

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vi­go­re dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

10 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 set. 2014, in vi­go­re dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3045).

11 L’elen­co OECD-DAC può es­se­re con­sul­ta­to al se­guen­te si­to In­ter­net: www.oecd.org.

12 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del 19 set. 2014, con ef­fet­to dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3045).

13 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 set. 2014, in vi­go­re dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3045).

14 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 set. 2014, in vi­go­re dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3045).

15 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vi­go­re dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).

16 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vi­go­re dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).

17 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 19 set. 2014, in vi­go­re dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3045).

Art. 5a Dichiarazioni di non riesportazione 18  

(art. 18 LMB)

1 Per au­to­riz­za­re l’espor­ta­zio­ne di pro­dot­ti fi­ni­ti, non­ché di com­po­nen­ti o as­sem­blag­gi, a un Go­ver­no este­ro o a un’azien­da che agi­sce per con­to di que­st’ul­ti­mo è ne­ces­sa­ria una di­chia­ra­zio­ne di non rie­spor­ta­zio­ne da par­te del Go­ver­no del Pae­se de­sti­na­ta­rio. Si ri­nun­cia al­la di­chia­ra­zio­ne di non rie­spor­ta­zio­ne per le com­po­nen­ti o gli as­sem­blag­gi di mo­de­sto va­lo­re.

2 Con la di­chia­ra­zio­ne di non rie­spor­ta­zio­ne il Pae­se de­sti­na­ta­rio si im­pe­gna a non espor­ta­re, ven­de­re, pre­sta­re, do­na­re né ce­de­re in al­tro mo­do ma­te­ria­le bel­li­co a ter­zi re­si­den­ti all’este­ro sen­za il con­sen­so dell’au­to­ri­tà com­pe­ten­te per il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni.

3 Se esi­ste un for­te ri­schio che nel Pae­se de­sti­na­ta­rio il ma­te­ria­le bel­li­co da espor­ta­re sia tra­sfe­ri­to a un de­sti­na­ta­rio fi­na­le in­de­si­de­ra­to, l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te per il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni può esi­ge­re il di­rit­to di ve­ri­fi­ca­re in lo­co il ri­spet­to del­la di­chia­ra­zio­ne di non rie­spor­ta­zio­ne. Per le espor­ta­zio­ni di gran­de en­ti­tà la di­chia­ra­zio­ne di non rie­spor­ta­zio­ne de­ve es­se­re ri­chie­sta sot­to for­ma di no­ta di­plo­ma­ti­ca del Pae­se de­sti­na­ta­rio.

4 Se vi so­no ele­men­ti che fan­no sup­por­re una vio­la­zio­ne del­la di­chia­ra­zio­ne di non rie­spor­ta­zio­ne, l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te per il ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni può adot­ta­re prov­ve­di­men­ti pre­ven­ti­vi. Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell'eco­no­mia de­ci­de in me­ri­to all’abro­ga­zio­ne di ta­li prov­ve­di­men­ti.

18 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vi­go­re dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5533).

Art. 5b Esportazioni destinate a servizi non governativi 19  

(art. 18 LMB)

Chi vuo­le espor­ta­re ma­te­ria­le bel­li­co non de­sti­na­to a un Go­ver­no este­ro o a un’a­zien­da che agi­sce per con­to di que­st’ul­ti­mo, quan­do pre­sen­ta la do­man­da d’espor­ta­zio­ne de­ve pro­va­re che lo Sta­to di de­sti­na­zio­ne fi­na­le ha ri­la­scia­to la ne­ces­sa­ria au­to­riz­za­zio­ne d’im­por­ta­zio­ne o che que­st’ul­ti­ma non è ne­ces­sa­ria.

19 Ori­gi­na­rio art. 5a. In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vi­go­re dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

Art. 5c Autorizzazioni di transito per aeromobili civili con materiale bellico a bordo 20  

(art. 17 cpv. 3 e 22 LMB)

1 Il tran­si­to di ma­te­ria­le bel­li­co con ae­ro­mo­bi­li ci­vi­li è per­mes­so se non vio­la il di­rit­to in­ter­na­zio­na­le pub­bli­co, non le­de i prin­ci­pi del­la po­li­ti­ca este­ra sviz­ze­ra e gli im­pe­gni in­ter­na­zio­na­li da es­sa con­trat­ti.

2 In se­de di ri­la­scio dell’au­to­riz­za­zio­ne l’au­to­ri­tà com­pe­ten­te con­si­de­ra an­che i cri­te­ri di cui all’ar­ti­co­lo 5.

20 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 19 ago. 2015, in vi­go­re dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2943).

Art. 6 Autorizzazione di mediazione o di commercio 21  

(art. 15 e 16, ri­sp. 16a e 16bLMB)

1 Chi, in Sviz­ze­ra, fab­bri­ca ma­te­ria­le bel­li­co in un’of­fi­ci­na di pro­du­zio­ne pro­pria, può svol­ge­re at­ti­vi­tà di me­dia­zio­ne o at­ti­vi­tà com­mer­cia­le all’este­ro sen­za un’au­to­riz­za­zio­ne spe­ci­fi­ca sol­tan­to se l’au­to­riz­za­zio­ne di prin­ci­pio per la me­dia­zio­ne o per il com­mer­cio è sta­ta ri­la­scia­ta per pro­dot­ti ana­lo­ghi a quel­li fab­bri­ca­ti nell’of­fi­ci­na di pro­du­zio­ne.

2 Per la me­dia­zio­ne o il com­mer­cio di ma­te­ria­le bel­li­co de­sti­na­to agli Sta­ti di cui all’al­le­ga­to 2, non oc­cor­re al­cu­na au­to­riz­za­zio­ne spe­ci­fi­ca; i com­mer­cian­ti e i me­dia­to­ri a ti­to­lo pro­fes­sio­na­le de­vo­no tut­ta­via es­se­re in pos­ses­so di un’au­to­riz­za­zio­ne di prin­ci­pio.

3 I ca­po­ver­si 1 e 2 si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia an­che ai ca­si con­tem­pla­ti ne­gli ar­ti­co­li 15 ca­po­ver­so 3 o 16a ca­po­ver­so 3 LMB; qua­lo­ra sia­no ne­ces­sa­rie au­to­riz­za­zio­ni spe­ci­fi­che, per ogni do­man­da d’au­to­riz­za­zio­ne pre­sen­ta­ta il ri­chie­den­te de­ve for­ni­re la pro­va che di­spo­ne di una pa­ten­te per il com­mer­cio di ar­mi.

21 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vi­go­re dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

Art. 6a Rinuncia all’autorizzazione d’esportazione e di transito 22  

(art. 17 LMB)

1 Al­le per­so­ne che viag­gia­no in ae­reo e fan­no sca­lo in­ter­me­dio in Sviz­ze­ra con, nei ba­ga­gli, ar­mi da fuo­co, re­la­ti­ve par­ti e ac­ces­so­ri, non­ché mu­ni­zio­ni o ele­men­ti di mu­ni­zio­ni, non è ri­chie­sta un’au­to­riz­za­zio­ne di tran­si­to sem­pre­ché que­ste mer­ci sia­no de­sti­na­te all’uso per­so­na­le e non la­sci­no la zo­na di tran­si­to dell’ae­ro­por­to. Ta­le di­sci­pli­na­men­to si ap­pli­ca per ana­lo­gia an­che ai ba­ga­gli spe­di­ti in pre­ce­den­za o in se­gui­to.

2 Chiun­que in­ten­de far tran­si­ta­re dal­la Sviz­ze­ra con bol­let­ta di scor­ta ar­mi da fuo­co, re­la­ti­ve par­ti, ac­ces­so­ri, mu­ni­zio­ni o ele­men­ti di mu­ni­zio­ni da uno Sta­to vin­co­la­to da un ac­cor­do di as­so­cia­zio­ne al­la nor­ma­ti­va di Schen­gen (Sta­to Schen­gen) ver­so un al­tro Sta­to Schen­gen non ne­ces­si­ta di un’au­to­riz­za­zio­ne di tran­si­to.

3 Chiun­que in­ten­de espor­ta­re, a ti­to­lo non pro­fes­sio­na­le, ar­mi da fuo­co, re­la­ti­ve par­ti, ac­ces­so­ri, mu­ni­zio­ni o ele­men­ti di mu­ni­zio­ni ver­so un al­tro Sta­to Schen­gen non ne­ces­si­ta di un’au­to­riz­za­zio­ne d’espor­ta­zio­ne.

4 Gli ac­cor­di di as­so­cia­zio­ne al­la nor­ma­ti­va di Schen­gen so­no ri­por­ta­ti nell’al­le­ga­to 3.

22 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 21 nov. 2001 (RU 2002 312). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II 2 dell’all. 4 all’O del 2 lug. 2008 sul­le ar­mi, in vi­go­re dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5525).

Art. 7 Autorizzazione per il trasferimento di beni immateriali o il conferimento di diritti sugli stessi beni  

(art. 20 seg. LMB)

Non è ne­ces­sa­ria al­cu­na au­to­riz­za­zio­ne spe­ci­fi­ca per la con­clu­sio­ne di con­trat­ti re­la­ti­vi al tra­sfe­ri­men­to di be­ni im­ma­te­ria­li, com­pre­so il «know-how», o il con­fe­ri­men­to di di­rit­ti su­gli stes­si be­ni ver­so gli Sta­ti di cui all’al­le­ga­to 2.

Art. 8 Rappresentanze diplomatiche o consolari e organizzazioni interna­zionali  

La for­ni­tu­ra da e per rap­pre­sen­tan­ze di­plo­ma­ti­che e con­so­la­ri non­ché da e per or­ga­niz­za­zio­ni in­ter­na­zio­na­li in Sviz­ze­ra e nel Prin­ci­pa­to del Lie­ch­ten­stein è equi­pa­ra­ta all’im­por­ta­zio­ne e all’espor­ta­zio­ne.

Art. 9 Agevolazioni per l’esportazione temporanea e il transito 23  

1 Le per­so­ne del­le ca­te­go­rie se­guen­ti non ne­ces­si­ta­no di al­cu­na au­to­riz­za­zio­ne per espor­ta­re tem­po­ra­nea­men­te e far tran­si­ta­re ar­mi da fuo­co e re­la­ti­ve mu­ni­zio­ni:

a.
le per­so­ne in tran­si­to, se le ar­mi so­no iscrit­te nel­la car­ta eu­ro­pea d’ar­ma da fuo­co;
b.
i ti­ra­to­ri e i cac­cia­to­ri, se ren­do­no ve­ro­si­mi­le che par­te­ci­pe­ran­no a ga­re, eser­ci­ta­zio­ni di ti­ro, istru­zio­ni o bat­tu­te di cac­cia all’este­ro e in se­gui­to reim­por­te­ran­no le ar­mi;
c.
gli agen­ti di scor­ta in­ca­ri­ca­ti da Sta­ti este­ri, se ac­com­pa­gna­no vi­si­te uf­fi­cia­li an­nun­cia­te in tran­si­to dal­la Sviz­ze­ra;
d.
gli agen­ti di scor­ta in­ca­ri­ca­ti dal­la Sviz­ze­ra in ca­so di vi­si­te uf­fi­cia­li an­nun­cia­te all’este­ro, se in se­gui­to reim­por­ta­no le ar­mi;
e.
i mem­bri de­gli or­ga­ni di po­li­zia e do­ga­na­li este­ri in tran­si­to dal­la Sviz­ze­ra a sco­po pro­fes­sio­na­le o d’istru­zio­ne;
f.
i mem­bri de­gli or­ga­ni di po­li­zia sviz­ze­ri e i col­la­bo­ra­to­ri dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le del­le do­ga­ne in ca­so di viag­gi all’este­ro a sco­po pro­fes­sio­na­le o d’istru­zio­ne, se in se­gui­to reim­por­ta­no le ar­mi;
g.
le guar­die di si­cu­rez­za dell’avia­zio­ne che ac­com­pa­gna­no vo­li con pas­seg­ge­ri dal­la Sviz­ze­ra all’este­ro;
h.
le guar­die di si­cu­rez­za dell’avia­zio­ne che ac­com­pa­gna­no vo­li con pas­seg­ge­ri dall’este­ro in Sviz­ze­ra o fan­no sca­lo in­ter­me­dio in Sviz­ze­ra, sem­pre­ché le ar­mi non esca­no dal­la zo­na di tran­si­to dell’ae­ro­por­to.

2 L’im­por­ta­zio­ne e la rie­spor­ta­zio­ne di ar­mi da fuo­co con le re­la­ti­ve mu­ni­zio­ni da par­te di per­so­ne del­le ca­te­go­rie elen­ca­te nel ca­po­ver­so 1 so­no ret­te dal­la le­gi­sla­zio­ne sul­le ar­mi.

23 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vi­go­re dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).

Art. 9a24  

24 In­tro­dot­to dall’art. 50 n. 3 dell’O del 21 set. 1998 sul­le ar­mi nel te­sto del 16 mar. 2001 (RU 2001 1009). Abro­ga­to dal n. I dell’O del 27 ago. 2008, con ef­fet­to dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).

Art. 9b Procedura semplificata nell’ambito dell’attività di scorta a trasporti di valori e a persone 25  

1 Gli agen­ti di scor­ta che ac­com­pa­gna­no tra­spor­ti di va­lo­ri o per­so­ne ne­ces­si­ta­no, per espor­ta­re, reim­por­ta­re o far tran­si­ta­re ar­mi da fuo­co26 non­ché le re­la­ti­ve mu­ni­zio­ni nell’am­bi­to del­la lo­ro at­ti­vi­tà di agen­ti di scor­ta, sol­tan­to di un’au­to­riz­za­zio­ne per ogni ar­ma e re­la­ti­va mu­ni­zio­ne. Det­ta au­to­riz­za­zio­ne è va­li­da un an­no e con­sen­te di pas­sa­re ri­pe­tu­ta­men­te la fron­tie­ra.

2 L’im­por­ta­zio­ne e la rie­spor­ta­zio­ne di ar­mi da fuo­co con le re­la­ti­ve mu­ni­zio­ni nell’am­bi­to di det­te at­ti­vi­tà so­no ret­te dal­la le­gi­sla­zio­ne sul­le ar­mi.

25 In­tro­dot­to dall’art. 50 n. 3 dell’O del 21 set. 1998 sul­le ar­mi nel te­sto del 16 mar. 2001 (RU 2001 1009). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vi­go­re dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

26 Nuo­va espr. giu­sta il n. II 2 dell’all. 4 all’O del 2 lug. 2008 sul­le ar­mi, in vi­go­re dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5525). Di det­ta mod. è te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

Art. 9c Procedura semplificata in caso di riparazione, esposizione, dimostrazione o valutazione 27  

1 L’au­to­riz­za­zio­ne di espor­ta­zio­ne con­ces­sa per ma­te­ria­le bel­li­co espor­ta­to tem­po­ra­nea­men­te a sco­po di ri­pa­ra­zio­ne, espo­si­zio­ne, di­mo­stra­zio­ne o va­lu­ta­zio­ne è va­li­da an­che per la sua reim­por­ta­zio­ne.

2 Il ca­po­ver­so 1 si ap­pli­ca per ana­lo­gia al ma­te­ria­le bel­li­co im­por­ta­to tem­po­ra­nea­men­te a sco­po di espo­si­zio­ne, di­mo­stra­zio­ne o va­lu­ta­zio­ne.

3 Per il ma­te­ria­le bel­li­co che rien­tra an­che nel cam­po d’ap­pli­ca­zio­ne del­la leg­ge del 20 giu­gno 199728 sul­le ar­mi so­no fat­te sal­ve le di­spo­si­zio­ni del­la le­gi­sla­zio­ne sul­le ar­mi.

27 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vi­go­re dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

28 RS 514.54

Art. 9d Agevolazioni per l’istruzione e l’impiego internazionale di truppe militari 29  

1 Le trup­pe sviz­ze­re e i re­la­ti­vi mem­bri non han­no bi­so­gno di al­cu­na au­to­riz­za­zio­ne per espor­ta­re o reim­por­ta­re il ma­te­ria­le bel­li­co che pren­do­no con sé all’este­ro nel qua­dro di un im­pie­go in­ter­na­zio­na­le o a sco­po d’istru­zio­ne.

2 Le trup­pe este­re e i re­la­ti­vi mem­bri che ven­go­no in Sviz­ze­ra a sco­po d’istru­zio­ne non han­no bi­so­gno di al­cu­na au­to­riz­za­zio­ne per im­por­ta­re o rie­spor­ta­re il ma­te­ria­le bel­li­co ne­ces­sa­rio a ta­le sco­po.

3 Le trup­pe este­re e i re­la­ti­vi mem­bri non han­no bi­so­gno di al­cu­na au­to­riz­za­zio­ne per far tran­si­ta­re at­tra­ver­so la Sviz­ze­ra il ma­te­ria­le bel­li­co ne­ces­sa­rio a cor­si d’istru­zio­ne in Pae­si ter­zi o a im­pe­gni in­ter­na­zio­na­li, per quan­to a ta­li cor­si d’istru­zio­ne o a ta­li im­pe­gni in­ter­na­zio­na­li par­te­ci­pi­no an­che trup­pe sviz­ze­re o i re­la­ti­vi mem­bri.

4 Per il ma­te­ria­le bel­li­co che rien­tra an­che nel cam­po d’ap­pli­ca­zio­ne del­la leg­ge del 20 giu­gno 199730 sul­le ar­mi so­no fat­te sal­ve le di­spo­si­zio­ni del­la le­gi­sla­zio­ne sul­le ar­mi.

29 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vi­go­re dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

30 RS 514.54

Art. 9e Procedura semplificata in materia di importazione e di transito 31  

1 I fab­bri­can­ti ti­to­la­ri di un’au­to­riz­za­zio­ne di prin­ci­pio pos­so­no chie­de­re un’au­to­riz­za­zio­ne ge­ne­ra­le d’im­por­ta­zio­ne (AGI) per im­por­ta­re com­po­nen­ti, as­sem­blag­gi o par­ti stac­ca­te di ma­te­ria­le bel­li­co ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 18 ca­po­ver­so 2 LMB, per quan­to non si trat­ti di par­ti che rien­tra­no pa­ri­men­ti nel cam­po d’ap­pli­ca­zio­ne del­la leg­ge del 20 giu­gno 199732 sul­le ar­mi. L’im­por­ta­zio­ne tem­po­ra­nea di que­sto ti­po di ma­te­ria­le bel­li­co con il Car­net ATA o nell’am­bi­to del re­gi­me dell’am­mis­sio­ne tem­po­ra­nea ne­ces­si­ta in ogni ca­so di un’au­to­riz­za­zio­ne spe­ci­fi­ca.33

2 I ti­to­la­ri di un’au­to­riz­za­zio­ne di prin­ci­pio, non­ché le im­pre­se di tra­spor­to e le ca­se di spe­di­zio­ne con se­de o do­mi­ci­lio in Sviz­ze­ra pos­so­no chie­de­re un’au­to­riz­za­zio­ne ge­ne­ra­le di tran­si­to (AGT) per far tran­si­ta­re ma­te­ria­le bel­li­co ver­so i Pae­si di de­sti­na­zio­ne fi­na­li men­zio­na­ti nell’al­le­ga­to 2.34

3 L’au­to­ri­tà che ri­la­scia l’au­to­riz­za­zio­ne può do­man­da­re in qual­sia­si mo­men­to ai ti­to­la­ri di un’au­to­riz­za­zio­ne in­for­ma­zio­ni sul ge­ne­re, la quan­ti­tà, l’im­po­si­zio­ne do­ga­na­le e la de­sti­na­zio­ne fi­na­le dei be­ni che so­no o so­no sta­ti im­por­ta­ti, tran­si­ta­no o so­no tran­si­ta­ti gra­zie a un’AGI o un’AGT; l’ob­bli­go di in­for­ma­re si estin­gue die­ci an­ni do­po l’im­po­si­zio­ne do­ga­na­le.35

4 L’au­to­ri­tà che ri­la­scia l’au­to­riz­za­zio­ne ri­fiu­ta di con­ce­de­re un’AGI o un’AGT se la per­so­na fi­si­ca o giu­ri­di­ca, o gli or­ga­ni di que­st’ul­ti­ma, so­no sta­ti con­dan­na­ti, nel cor­so dei due an­ni pre­ce­den­ti la pre­sen­ta­zio­ne del­la do­man­da, per vio­la­zio­ne del­la LMB, del­la leg­ge del 13 di­cem­bre 199636 sul con­trol­lo dei be­ni a du­pli­ce im­pie­go o del­la leg­ge del 20 giu­gno 1997 sul­le ar­mi. Es­sa ri­fiu­ta di con­ce­de­re un’AGI se ha un mo­ti­vo per far­lo con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 24 LMB.

5 Se del ca­so, l’AGI o l’AGT è ri­fiu­ta­ta per un an­no; in ca­si mo­ti­va­ti ta­le du­ra­ta può es­se­re ri­dot­ta a sei me­si.

31 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vi­go­re dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

32 RS 514.54

33 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vi­go­re dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).

34 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vi­go­re dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).

35 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. 10 dell’all. 9 all’O del 1° nov. 2006 sul­le do­ga­ne, in vi­go­re dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

36 RS 946.202

Sezione 4: Certificati di importazione

Art. 10 Certificato di importazione  

1 Su ri­chie­sta scrit­ta dell’im­por­ta­to­re, la Se­gre­te­ria di Sta­to dell’eco­no­mia (SE­CO) ri­la­scia, as­sie­me all’au­to­riz­za­zio­ne di im­por­ta­zio­ne, un cer­ti­fi­ca­to di im­por­ta­zio­ne uf­fi­cia­le per l’im­por­ta­zio­ne di ma­te­ria­le bel­li­co se:

a.
lo Sta­to che for­ni­sce il ma­te­ria­le bel­li­co lo ri­chie­de espli­ci­ta­men­te; e
b.37
il ri­chie­den­te è do­mi­ci­lia­to o ha se­de in Sviz­ze­ra o nel Lie­ch­ten­stein.

2 Es­so può su­bor­di­na­re il ri­la­scio di cer­ti­fi­ca­ti di im­por­ta­zio­ne al­la pre­sen­ta­zio­ne di pro­ve re­la­ti­ve all’im­por­ta­zio­ne pre­vi­sta (co­pie del­le or­di­na­zio­ni ecc.), non­ché all’uti­liz­za­zio­ne fi­na­le del ma­te­ria­le bel­li­co.

3 Es­so vi­gi­la sul­le im­por­ta­zio­ni di be­ni per i qua­li ha ri­la­scia­to i cer­ti­fi­ca­ti di im­por­ta­zio­ne.

37 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vi­go­re dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

Art. 11 Oneri  

1 L’im­por­ta­to­re de­ve im­por­ta­re il ma­te­ria­le bel­li­co per il qua­le è sta­to ri­la­scia­to un cer­ti­fi­ca­to di im­por­ta­zio­ne en­tro sei me­si dal ri­la­scio del cer­ti­fi­ca­to. Ta­le ter­mi­ne può es­se­re pro­ro­ga­to su ri­chie­sta scrit­ta e mo­ti­va­ta.

2 Egli de­ve di­mo­stra­re al­la SE­CO l’av­ve­nu­ta im­por­ta­zio­ne me­dian­te l’ori­gi­na­le del­la de­ci­sio­ne d’im­po­si­zio­ne do­ga­na­le e le re­la­ti­ve fat­tu­re dei for­ni­to­ri. I giu­sti­fi­ca­ti­vi so­no da esi­bi­re im­me­dia­ta­men­te do­po la ri­ce­zio­ne dell’ori­gi­na­le del­la de­ci­sio­ne d’im­po­si­zio­ne do­ga­na­le. Il re­gi­me dell’am­mis­sio­ne tem­po­ra­nea in Sviz­ze­ra e il Car­net ATA non so­no con­si­de­ra­ti im­po­si­zio­ne do­ga­na­le.38

38 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. 10 dell’all. 9 all’O del 1° nov. 2006 sul­le do­ga­ne, in vi­go­re dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

Art. 12 Certificati di importazione inutilizzati o utilizzati solo parzialmente  

1 Se il ma­te­ria­le bel­li­co per il qua­le è sta­to ri­la­scia­to il cer­ti­fi­ca­to di im­por­ta­zio­ne non è im­por­ta­to in Sviz­ze­ra, il cer­ti­fi­ca­to de­ve es­se­re re­sti­tui­to al­la SE­CO39.

2 Se il cer­ti­fi­ca­to di im­por­ta­zio­ne non può più es­se­re ri­chie­sto all’au­to­ri­tà este­ra o se so­lo una par­te del ma­te­ria­le bel­li­co no­ti­fi­ca­to è im­por­ta­to, l’im­por­ta­to­re de­ve dar­ne co­mu­ni­ca­zio­ne scrit­ta al­la SE­CO en­tro il ter­mi­ne fis­sa­to per l’im­por­ta­zio­ne del ma­te­ria­le.

39 La de­si­gna­zio­ne dell’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va è sta­ta adat­ta­ta in ap­pli­ca­zio­ne dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sul­le pub­bli­ca­zio­ni (RS 170.512.1). Di det­ta mod. è te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

Sezione 5: Procedura d’autorizzazione

Art. 13 Autorità di rilascio  

1 Fat­to sal­vo il ca­po­ver­so 3, la SE­CO è l’au­to­ri­tà pre­po­sta al ri­la­scio del­le au­to­riz­za­zio­ni.40

2 ...41

2bis ...42

3 La com­pe­ten­za per il tran­si­to con ae­ro­mo­bi­li mi­li­ta­ri este­ri e al­tri ae­ro­mo­bi­li di Sta­to è ret­ta dall’or­di­nan­za del 23 mar­zo 200543 con­cer­nen­te la sal­va­guar­dia del­la so­vra­ni­tà sul­lo spa­zio ae­reo.44

40 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vi­go­re dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

41 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, con ef­fet­to dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

42 In­tro­dot­to dall’art. 50 n. 3 dell’O del 21 set. 1998 sul­le ar­mi nel te­sto del 16 mar. 2001 (RU 2001 1009). Abro­ga­to dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, con ef­fet­to dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

43 RS 748.111.1

44 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 ago. 2015, in vi­go­re dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2943).

Art. 14 Procedura  

(art. 29 LMB)

1 La SE­CO de­ci­de del­le do­man­de di au­to­riz­za­zio­ne di prin­ci­pio, do­po aver sen­ti­to il Ser­vi­zio del­le at­ti­vi­tà in­for­ma­ti­ve del­la Con­fe­de­ra­zio­ne (SIC).45

2 Per le au­to­riz­za­zio­ni di af­fa­ri con l’este­ro se­con­do l’ar­ti­co­lo 22 LMB e la con­clu­sio­ne di con­trat­ti di cui all’ar­ti­co­lo 20 LMB de­ci­de la SE­CO d’in­te­sa con i ser­vi­zi com­pe­ten­ti del Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le de­gli af­fa­ri este­ri (DFAE). La SE­CO de­ci­de inol­tre d’in­te­sa con:46

a.
i ser­vi­zi com­pe­ten­ti del Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le del­la di­fe­sa, del­la pro­te­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne e del­lo sport (DDPS) se so­no in gio­co in­te­res­si di po­li­ti­ca di si­cu­rez­za o di ar­ma­men­to;
b.
l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’ener­gia se so­no in gio­co in­te­res­si in ma­te­ria nu­clea­re;
c.47
l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le dell’avia­zio­ne ci­vi­le e i ser­vi­zi com­pe­ten­ti del DDPS per i tran­si­ti con ae­ro­mo­bi­li ci­vi­li.

2bis In ca­so di im­por­tan­ti pro­ce­du­re d’au­to­riz­za­zio­ne, la SE­CO con­sul­ta il SIC.48

3 I ser­vi­zi in­te­res­sa­ti sta­bi­li­sco­no qua­li do­man­de so­no ri­le­van­ti ai fi­ni del­la po­li­ti­ca este­ra o di si­cu­rez­za ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 29 ca­po­ver­so 2 LMB e de­vo­no per­tan­to es­se­re sot­to­po­ste per de­ci­sio­ne al Con­si­glio fe­de­ra­le.49

4 Se i ser­vi­zi in­te­res­sa­ti non pos­so­no ac­cor­dar­si sul­la trat­ta­zio­ne di una do­man­da ai sen­si dei ca­po­ver­si 2 e 3, la do­man­da è sot­to­po­sta al­la de­ci­sio­ne del Con­si­glio fe­de­ra­le.

5 In ca­si di im­por­tan­za mi­no­re o qua­lo­ra vi sia­no dei pre­ce­den­ti, i ser­vi­zi in­te­res­sa­ti pos­so­no ri­nun­cia­re a una trat­ta­zio­ne co­mu­ne e au­to­riz­za­re la SE­CO a de­ci­de­re au­to­no­ma­men­te.

45 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II 20 dell’all. 4 all’O del 4 dic. 2009 sul Ser­vi­zio del­le at­ti­vi­tà in­for­ma­ti­ve del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, in vi­go­re dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

46 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 19 ago. 2015, in vi­go­re dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2943).

47 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 19 ago. 2015, in vi­go­re dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2943).

48 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 27 ago. 2008 (RU 2008 5495). Nuo­vo te­sto giu­sta il n. II 20 dell’all. 4 all’O del 4 dic. 2009 sul Ser­vi­zio del­le at­ti­vi­tà in­for­ma­ti­ve del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, in vi­go­re dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

49 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vi­go­re dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

Art. 15 Divieto di trasferire l’autorizzazione e durata della validità 50  

1 Le au­to­riz­za­zio­ni di prin­ci­pio, quel­le ge­ne­ra­li e quel­le spe­ci­fi­che non so­no tra­sfe­ri­bi­li.

2 Le au­to­riz­za­zio­ni spe­ci­fi­che di im­por­ta­zio­ne, di espor­ta­zio­ne e di tran­si­to so­no va­li­de un an­no e pos­so­no es­se­re pro­ro­ga­te di sei me­si al mas­si­mo.

3 Le au­to­riz­za­zio­ni ge­ne­ra­li d’im­por­ta­zio­ne e le au­to­riz­za­zio­ni ge­ne­ra­li di tran­si­to so­no va­li­de due an­ni. Se so­no sta­te ri­la­scia­te sul­la ba­se di un’au­to­riz­za­zio­ne di prin­ci­pio, es­se per­do­no la lo­ro va­li­di­tà al­la sca­den­za dell’au­to­riz­za­zio­ne di prin­ci­pio.

50 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vi­go­re dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

Art. 16 Imposizione doganale 51  

L’im­po­si­zio­ne do­ga­na­le al mo­men­to dell’im­por­ta­zio­ne, dell’espor­ta­zio­ne e del tran­si­to è ret­ta dal­le di­spo­si­zio­ni pre­vi­ste dal­la nor­ma­ti­va do­ga­na­le.

51 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. 10 dell’all. 9 all’O del 1° nov. 2006 sul­le do­ga­ne, in vi­go­re dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

Sezione 6: Controllo e disposizioni amministrative

Art. 17 Contabilità  

1 Sul­la fab­bri­ca­zio­ne, l’ac­qui­sto, la ven­di­ta, la me­dia­zio­ne o qual­sia­si al­tra for­ma di com­mer­cio di ma­te­ria­le bel­li­co co­me pu­re la con­clu­sio­ne di con­trat­ti giu­sta l’ar­ti­co­lo 20 LMB de­ve es­se­re te­nu­ta una con­ta­bi­li­tà. Es­sa de­ve per­met­te­re di ac­cer­ta­re in ogni mo­men­to:

a.
le en­tra­te, le usci­te, le scor­te di ma­te­ria­le bel­li­co;
b.
i no­mi e gli in­di­riz­zi dei for­ni­to­ri, dei clien­ti e dei con­traen­ti;
c.
le da­te e gli og­get­ti del­le tran­sa­zio­ni com­mer­cia­li.

2 I do­cu­men­ti se­guen­ti de­vo­no po­ter es­se­re pro­dot­ti per die­ci an­ni qua­li giu­sti­fi­ca­ti­vi con­ta­bi­li:

a.
le fat­tu­re dei for­ni­to­ri;
b.
le co­pie del­le fat­tu­re in­via­te ai clien­ti e ai con­traen­ti; in ca­so di pa­ga­men­to in con­tan­ti, una di­chia­ra­zio­ne fir­ma­ta dal clien­te con la qua­le cer­ti­fi­ca di aver ri­ce­vu­to la mer­ce;
c.
i con­trat­ti ine­ren­ti al­le tran­sa­zio­ni di be­ni im­ma­te­ria­li, «know-how» com­pre­so, con­cer­nen­ti ma­te­ria­le bel­li­co;
d.52
i do­cu­men­ti di tra­spor­to con in­di­ca­zio­ne dei Pae­si di tran­si­to.

52 In­tro­dot­ta dal n. 2 dell’ap­pen­di­ce 2 all’O del 21 nov. 2012, in vi­go­re dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).

Art. 18 Obbligo di diligenza  

Chi ha l’ob­bli­go di te­ne­re la con­ta­bi­li­tà de­ve ac­cer­tar­si, pri­ma di con­se­gna­re il ma­te­ria­le o di tra­sfe­ri­re i be­ni im­ma­te­ria­li, «know-how» com­pre­so, dei da­ti per­so­na­li e dell’in­di­riz­zo del clien­te o del con­traen­te sul­la ba­se di un do­cu­men­to uf­fi­cia­le d’iden­ti­tà, se que­st’ul­ti­mo gli è sco­no­sciu­to.

Art. 19 Controllo  

1 La SE­CO ese­gue i con­trol­li.

2 Il con­trol­lo al con­fi­ne in­com­be all’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le del­le do­ga­ne.53

53 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vi­go­re dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).

Art. 20 Esame da parte dell’Ufficio centrale per la repressione delle attività illegali concernenti materiale bellico 54  

L’Uf­fi­cio cen­tra­le per la re­pres­sio­ne del­le at­ti­vi­tà il­le­ga­li con­cer­nen­ti ma­te­ria­le bel­li­co ha il com­pi­to, in par­ti­co­la­re, di ve­ri­fi­ca­re se le for­ni­tu­re di ma­te­ria­le bel­li­co so­no ar­ri­va­te nel luo­go di de­sti­na­zio­ne pre­vi­sto e au­to­riz­za­to.

54 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. 19 dell’all. all’O del 12 dic. 2008, in vi­go­re dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).

Art. 21 Misure amministrative 55  

1 Le au­to­riz­za­zio­ni ge­ne­ra­li d’im­por­ta­zio­ne e le au­to­riz­za­zio­ni ge­ne­ra­li di tran­si­to pos­so­no es­se­re re­vo­ca­te se cir­co­stan­ze straor­di­na­rie lo esi­go­no. So­no re­vo­ca­te se, do­po la lo­ro con­ces­sio­ne, le con­di­zio­ni so­no mu­ta­te a tal pun­to da adem­pie­re le pre­mes­se per il ri­fiu­to ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 9e ca­po­ver­so 4.

2 A chi non ri­spet­ta le con­di­zio­ni e gli one­ri re­la­ti­vi all’au­to­riz­za­zio­ne e ai cer­ti­fi­ca­ti di im­por­ta­zio­ne op­pu­re le pre­scri­zio­ni o le di­spo­si­zio­ni ema­na­te in vir­tù del­la le­gi­sla­zio­ne sul ma­te­ria­le bel­li­co, l’au­to­ri­tà pre­po­sta al ri­la­scio dell’au­to­riz­za­zio­ne può ri­ti­ra­re le au­to­riz­za­zio­ni ri­la­scia­te, può ri­fiu­ta­re di pro­ro­gar­le o di rin­no­var­le o ri­fiu­ta­re di ri­la­scia­re, per un pe­rio­do de­ter­mi­na­to, nuo­ve au­to­riz­za­zio­ni o cer­ti­fi­ca­ti di im­por­ta­zio­ne.

55 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vi­go­re dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

Sezione 7: Emolumenti

Art. 22 Emolumenti  

(art. 31 LMB)

1 Gli emo­lu­men­ti per le au­to­riz­za­zio­ni am­mon­ta­no a:

a.
500 fran­chi per un’au­to­riz­za­zio­ne di prin­ci­pio;
b.
250 fran­chi per la suc­ces­si­va re­vi­sio­ne, l’ade­gua­men­to o il ri­la­scio di una nuo­va au­to­riz­za­zio­ne di prin­ci­pio;
c.
0,8 per cen­to del va­lo­re dei be­ni, ma al­me­no a 50 fran­chi e al mas­si­mo a 5000 fran­chi per le au­to­riz­za­zio­ni di im­por­ta­zio­ne o di espor­ta­zio­ne;
d.56
200 fran­chi per le au­to­riz­za­zio­ni di me­dia­zio­ne e di com­mer­cio, per le au­to­riz­za­zio­ni ge­ne­ra­li d’im­por­ta­zio­ne e di tran­si­to non­ché per le au­to­riz­za­zio­ni ne­ces­sa­rie per la con­clu­sio­ne di un con­trat­to giu­sta l’ar­ti­co­lo 20 LMB;
e.57
...
f.58
100 fran­chi per le au­to­riz­za­zio­ni spe­ci­fi­che di tran­si­to.

2 Se il ri­la­scio di un’au­to­riz­za­zio­ne com­por­ta spe­se straor­di­na­rie, gli emo­lu­men­ti giu­sta il ca­po­ver­so 1 let­te­re a, b, d, f pos­so­no es­se­re au­men­ta­ti al mas­si­mo del­la me­tà.59

3 Se le au­to­riz­za­zio­ni di im­por­ta­zio­ne o di espor­ta­zio­ne non so­no sta­te uti­liz­za­te o lo so­no sta­te so­lo par­zial­men­te op­pu­re se i be­ni au­to­riz­za­ti so­no sta­ti ri­spe­di­ti, gli emo­lu­men­ti ri­scos­si in ec­ce­den­za pos­so­no es­se­re rim­bor­sa­ti su do­man­da e do­po aver de­dot­to le spe­se am­mi­ni­stra­ti­ve. La do­man­da de­ve es­se­re pre­sen­ta­ta en­tro tre an­ni dal ri­la­scio dell’au­to­riz­za­zio­ne.

4 Non è ri­scos­so al­cun emo­lu­men­to per le au­to­riz­za­zio­ni di im­por­ta­zio­ne e di espor­ta­zio­ne di ma­te­ria­le bel­li­co de­sti­na­to all’eser­ci­to sviz­ze­ro, all’am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le del­le do­ga­ne, ai cor­pi di po­li­zia sviz­ze­ro e del Lie­ch­ten­stein o a or­ga­niz­za­zio­ni in­ter­na­zio­na­li o ai lo­ro uf­fi­ci in Sviz­ze­ra.60

5 Non è ri­scos­so al­cun emo­lu­men­to per le au­to­riz­za­zio­ni di tran­si­to di:

a.61
ar­mi da fuo­co e re­la­ti­ve mu­ni­zio­ni che i ti­ra­to­ri o i cac­cia­to­ri fan­no tran­si­ta­re ve­ro­si­mil­men­te al­lo sco­po di par­te­ci­pa­re a ga­re, eser­ci­ta­zio­ni di ti­ro, istru­zio­ni o bat­tu­te di cac­cia in uno Sta­to ter­zo;
b.
ma­te­ria­le bel­li­co che de­ve es­se­re fat­to tran­si­ta­re dal­la Sviz­ze­ra nel qua­dro di pro­ce­du­re d’in­da­gi­ne di po­li­zia o giu­di­zia­rie per in­chie­ste in Sta­ti ter­zi;
c.62
... 63

6 Non è ri­scos­so al­cun emo­lu­men­to per:

a.
il ri­fiu­to di una do­man­da d’au­to­riz­za­zio­ne, la so­spen­sio­ne e la re­vo­ca dell’au­to­riz­za­zio­ne;
b.
la pro­ro­ga di un’au­to­riz­za­zio­ne;
c.
i con­trol­li di cui all’ar­ti­co­lo 19;
d.
le pre­sta­zio­ni di ser­vi­zio, se­gna­ta­men­te le ri­spo­ste a ri­chie­ste di chia­ri­men­to, le ispe­zio­ni in azien­de e le ma­ni­fe­sta­zio­ni in­for­ma­ti­ve.64

7 Per il re­sto so­no ap­pli­ca­bi­li le di­spo­si­zio­ni dell’or­di­nan­za ge­ne­ra­le dell’8 set­tem­bre 200465 su­gli emo­lu­men­ti.66

56 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vi­go­re dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

57 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, con ef­fet­to dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

58 In­tro­dot­ta dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vi­go­re dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

59 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vi­go­re dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

60 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vi­go­re dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

61 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vi­go­re dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).

62 Abro­ga­ta dal n. I dell’O del 27 ago. 2008, con ef­fet­to dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).

63 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vi­go­re dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

64 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vi­go­re dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2671).

65 RS 172.041.1

66 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vi­go­re dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2671).

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 23 Esecuzione  

1 La SE­CO ese­gue la pre­sen­te or­di­nan­za.

2 Le in­for­ma­zio­ni re­la­ti­ve al­la le­gi­sla­zio­ne sul ma­te­ria­le bel­li­co so­no for­ni­te dal­la SE­CO.

Art. 24 Abrogazione e modifica del diritto vigente  

L’or­di­nan­za del 10 gen­na­io 197367 sul ma­te­ria­le bel­li­co è abro­ga­ta.

67 [RU 1973 120256, 1978 199, 1980 536art. 91, 1987 791, 1992 2497, 19961035n. II, 1997 17 art. 38 n. 2]

Art 24a Disposizione transitoria della modifica del 19 settembre 2014 68  

Le do­man­de pen­den­ti al mo­men­to dell’en­tra­ta in vi­go­re del­la mo­di­fi­ca del 19 set­tem­bre 2014 so­no trat­ta­te con­for­me­men­te al nuo­vo di­rit­to.

68 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 19 set. 2014, in vi­go­re dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3045).

Art. 25 ...  

1 e 2 ...69

3 ...70

69 Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, con ef­fet­to dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

70 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 21 nov. 2001 (RU 2002 312). Abro­ga­to dal n. IV 14 dell’O del 22 ago. 2007 con­cer­nen­te l’ag­gior­na­men­to for­ma­le del di­rit­to fe­de­ra­le, con ef­fet­to dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

Art. 26 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° apri­le 1998.

Allegato 1 71

71 Aggiornato giusta il n. I dell’O del 25 ago. 1999 (RU 1999 2454) e il n. II dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).

(art. 2)

Elenco del materiale bellico

Nota:

I beni elencati nel presente elenco quale allegato all’ordinanza sul materiale bellico proven­gono dalla cosiddetta «Munitions List» (ML) del Regime Wassenaar. I numeri delle singole voci corrispondono a quelli della ML. Tutti i beni non contenuti nel presente elenco ma che figurano nella ML rientrano, in quanto «beni militari speciali», nel campo di applicazione della legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego (RS 946.202).

Indice

Voce

Descrizione dei beni

KM 1

Armi da fuoco portatili di ogni calibro

KM 2

Armamento o armi di ogni calibro (ad eccezione tuttavia delle armi da fuoco portatili di cui al punto KM 1)

KM 3

Munizioni per le armi di cui al punto KM 1, 2 o 12

KM 4

Bombe, siluri, razzi, missili

KM 5

Materiale per la direzione del tiro

KM 6

Veicoli corazzati e altri veicoli terrestri

KM 7

Gas lacrimogeni e agenti antisommossa

KM 8

Esplosivi militari e combustibili militari, inclusi i propellenti

KM 9

Navi da guerra

KM 10

Aeromobili, aeromobili senza equipaggio, motori per aeromobili

KM 11

Apparecchiature elettroniche

KM 12

Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità

KM 13

Materiali o costruzioni speciali o di protezione

KM 14

(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la nume­razione della ML)

KM 15

(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la nume­razione della ML)

KM 16

Pezzi forgiati, pezzi fusi e altri prodotti non finiti

KM 17

Altre apparecchiature (robot, ecc.)

KM 18

(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la nume­razione della ML)

KM 19

Sistemi d’arma ad energia diretta (per es. sistemi a laser)

KM 20

Apparecchiature criogeniche (a bassa temperatura) e superconduttori

KM 21

Software

KM 22

(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la nume­razione della ML)

KM 1

Armi da fuoco portatili di ogni calibro e loro accessori nonché loro componenti appositamente progettati, ad eccezione tuttavia:

a.
delle armi da caccia e delle armi da sport, indubbiamente rico­no­scibili come tali (p. es. secondo le norme ISSF), che nella stessa esecuzione non possono essere usate come armi da com­batti­mento;
b.
delle armi a colpo singolo e delle armi ad avancarica;
c.
delle armi da fuoco portatili e di fucili a ripetizione a muni­zione a percussione periferica;
d.
delle vecchie armi, per le quali non sono più fabbricate o non sono più in commercio munizioni utilizzabili.

Nota:
Il punto KM 1.d. sottopone a autorizzazione anche le armi seguenti:

1.
moschetti, fucili e carabine anteriori al 1890 e loro riproduzioni;
2.
rivoltelle, pistole e mitragliatrici anteriori al 1890 e loro riprodu­zioni.

Nota:
I punti KM 1.a. – KM 1.d. sottopongono a autorizzazione anche armi apposita­mente progettate per munizioni a salve, non in grado di sparare alcuna muni­zione di cui al punto KM 3.

KM 2

Armamento o armi di ogni calibro (ad eccezione tuttavia delle armi da fuoco portatili di cui al punto KM 1), lanciatori e loro accessori nonché loro componenti appositamente progettati:

a.
cannoni, obici, mortai, artiglierie, armi anticarro, lancia­proiet­tili, lanciafiamme militari e cannoni senza rinculo;

Nota:
Il punto KM 2.a. comprende iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoc­caggio e loro componenti appositamente progettati per essere utiliz­zati con cariche propulsive liquide per uno di materiali contemplati nel punto KM 2.a.

b.
lanciatori o generatori militari di fumo, gas e mate­riale pirotec­nico.

Nota:
Il punto KM 2.b. non sottopone ad autorizzazione le pistole da
segnala­zione.

KM 3

Munizioni e loro componenti appositamente progettati destinati alle armi sottoposte ad autorizzazione secondo i punti KM 1, KM 2 o KM 12

Note:

1.
I componenti appositamente progettati comprendono:
a.
pezzi in metallo o plastica quali inneschi a percussione, rivesti­menti per proiettili, nastri per cartucce, corone di forzamento e pezzi metal­lici per munizioni;
b.
dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e disposi­tivi di accensione;
c.
dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzio­nanti una volta sola;
d.
contenitori di combustibile per cariche;
e.
sottomunizioni compresi le bombe, le mine di ridotte dimensioni e i proiettili a guida terminale.
2.
Il punto KM 3 non sottopone ad autorizzazione le munizioni orlate senza proiettile e le munizioni a salve con camera a polvere forata.

KM 4

Bombe, siluri, razzi, missili nonché apparecchiature e accessori connessi, appositamente progettati a fini di combattimento e loro com­ponenti appositamente progettati:

Bombe, siluri, granate, candelotti fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, bombe incendiarie e cariche militari da demolizione,
pro­dotti pirotecnici militari, cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le carat­teristiche di uno dei beni contemplati nel punto KM 4).

Nota:
Il punto KM 4 comprende:

1.
granate fumogene, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
2.
ugelli detonatori di missili e ogive di vettori di rientro.

KM 5

Materiali per la direzione del tiro, appositamente progettati a fini di combattimento nonché loro componenti e accessori appositamente progettati

a.
traguardi di puntamento, calcolatori di bombardamento, appa­rati di puntamento e sistemi destinati al controllo degli arma­menti;
b.
sistemi per l’acquisizione, l’attribuzione o la misurazione della distanza dei bersagli e sistemi d’inseguimento dei bersagli; dispositivi di localizzazione, dispositivi di fusione dei dati (data fusion) e equipaggiamenti per l’integra­zione di sensori (sensor integration equipment).

KM 6

Veicoli corazzati e altri veicoli terrestri e loro componenti
apposi­tamente progettati o modificati a fini di combattimento

Nota tecnica:
Ai sensi del punto KM 6 il termine «veicoli terrestri» comprende anche i rimor­chi.

Note:
1.
Il punto KM 6 comprende:
a.
i veicoli corazzati con o senza armamento appositamente progettati o modificati a fini di combattimento (inclusi anche i carri armati di soccorso o di ricupero);
b.
altri veicoli di qualsiasi tipo, appositamente progettati o modificati per l’impiego di armi (per es. veicoli da combattimento con o senza arma­mento, muniti di supporti per armi, di attrezzature per il collo­camento di mine o il lancio di munizioni di cui al punto KM 4);
c.
veicoli cingolati appositamente progettati o modificati a fini di combattimento.
2.
Per progettazione o modifica appositamente a fini di combattimento di uno dei veicoli terrestri summenzionati si intende la modifica struttu­rale, elet­trica o meccanica che concerne uno o più componenti apposi­tamente pro­gettati. Tali componenti comprendono:
a.
i copertoni a prova di proiettile o in grado di essere impiegati an­che sgonfi;
b.
i sistemi di controllo della pressione di gonfiaggio dei pneumatici azio­nati dall’interno del veicolo in moto;
c.
la protezione blindata di parti importanti (per es. serbatoi per il car­bu­rante o cabine);
d.
speciali rinforzi strutturali per il montaggio di supporti di armi.
3.
Il punto KM 6 non sottopone ad autorizzazione i veicoli civili o i fur­goni blindati per il trasporto di valori.

KM 7

Gas lacrimogeni e agenti antisommossa:

1.
CA: cianuro di bromobenzile (CAS 5798-79-8);
2.
CS: o-clorobenzilidenmalononitrile (CAS 2698-41-1);
3.
CN: fenil-acil cloruro (cloroacetofenone) (CAS 532-27-4);
4.
CR: dibenzo (b,f)-1,4-oxazepina (CAS 257-07-8).

Note:

1.
Non sono sottoposti ad autorizzazione:
a.
bromoacetato di etile;
b.
bromuro di xilile;
c.
bromuro di benzile;
d.
ioduro di benzile;
e.
bromo acetone;
f.
bromuro di cianogeno;
g.
bromo-metiletilchetone;
h.
cloro-acetone;
i.
iodacetato di etile;
j.
iodacetone.
2.
Non sono sottoposti a autorizzazione i gas lacrimogeni o altri agenti an­ti­sommossa imballati singolarmente e utilizzati per autodifesa.

KM 8

Esplosivi militari e combustibili militari, inclusi i propellenti:

a.
esplosivi e propellenti che rispondono ai parametri seguenti:
1.
qualsiasi esplosivo con velocità di detonazione superiore a 8700 m/s o pressione di detonazione superiore a 34 Gpa (340 kbar);
2.
esplosivi organici in grado di produrre pressioni di detona­zione di 25 Gpa (250 kbar) o più, stabili a temperature di 250 °C (523 K) o più per un periodo uguale o superiore a 5 minuti;
3.
propellenti solidi (UN Class 1.1) con impulso teorico spe­cifico (in condizioni normali maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati o maggiore di 270 secondi per composti di alluminio;
4.
propellenti solidi (UN Class 1.3) con impulso teorico spe­cifico di 230 secondi per composti non alogenati, mag­giore di 250 secondi per composti non metallizzati e mag­giore di 266 se­condi per composti metallizzati;
5.
propellenti per bocche da fuoco dotati di forza costante mag­giore di 1200 kjoule/kg;
6.
esplosivi, propellenti o materiali pirotecnici che possono mantenere un tasso di combustione costante maggiore di 38 mm al secondo nelle condizioni di pressione normale di 6,89 Mpa (68,9 bar) alla temperatura di 21 °C (294 K); oppure
7.
propellenti basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo mag­giore del 5 % a -40 °C (233 K);
b.
prodotti pirotecnici militari;
c.
altre sostanze come segue:
1.
combustibili per aeromobili appositamente progettati a fini militari;
2.
materiali militari contenenti agenti gelificanti per combu­sti­bili idrocarbonati appositamente concepiti per i lancia­fiamme o le munizioni incendiarie, quali stearati metallici o palmitati (chiamati anche Octol) (CAS 637-12-7) e geli­fi­canti M1, M2, M3;
3.
ossidanti liquidi costituiti da acido nitrico fumante inibito (IRFNA) o da difluoruro di ossigeno o che ne contengono.

Nota:
I combustibili per aeromobili sottoposti a autorizzazione del punto KM 8.c.1. sono prodotti finiti e non loro componenti.

KM 9

Navi da guerra e accessori come segue nonché loro componenti
ap­positamente progettati a fini di combattimento:

a.
navi da combattimento o navi appositamente pro­gettate o modi­fi­cate per l’attacco o per la difesa (di superfi­cie o sottomarine), tra­sformate o meno in vista della loro utilizzazione commerciale, indi­pendentemente dal loro stato di manutenzione e di servizio e dalla presenza o meno di sistemi di lancio di armi o di una co­razzatura e loro carene o parti di carene;
b.
motori come segue:
1.
motori diesel appositamente progettati per sottomarini aventi le due caratteristiche seguenti:
a.
potenza di uscita di 1,12 MW (1500 CV) o più;
b.
velocità di rotazione di 700 giri/min o più;
2.
motori elettrici appositamente progettati per sottomarini aventi le caratteristiche seguenti:
a.
potenza di uscita superiore a 0,75 MW (1000 CV);
b.
immersione rapida;
c.
raffreddati a liquido; e
d.
ermetici;
3.
motori diesel amagnetici con potenza di uscita di 37,3 KW (50 CV) o più e amagnetici per oltre il 75 % della massa.

KM 10

Aeromobili, aeromobili senza equipaggio, motori per aeromobili, materiali connessi e loro componenti appositamente progettati o modifi­cati a fini di combattimento, come segue:

a.
aeromobili da combattimento ed elicotteri da at­tacco nonché loro componenti appositamente progettati;
b.
altri aeromobili, appositamente progettati o modifi­cati a fini di at­tacco militare;
c.
motori per aeromobili di cui alle lettere a e b e loro componenti appositamente progettati;
d.
aeromobili senza equipaggio compresi i veicoli ae­rei con guida a distanza (RPVs, remotely piloted air vehi­cles) e veicoli auto­nomi programmabili, appositamente progettati o modificati a fini di com­battimento e loro lan­ciatori, supporti a terra e apparec­chiature asso­ciate per il comando e il controllo.
Note:
1.
Il punto KM 10.b. non sottopone ad autorizzazione gli aeromobili e le loro varianti appositamente progettati a fini militari che:
a.
non sono configurati a fini militari e non sono dotati di attrezzature tecniche o dispositivi connessi appositamente progettati o modifi­cati a fini militari; e
b.
sono stati autorizzati per l’impiego civile dai servizi dell’aviazione ci­vile di uno Stato partecipante.
2.
Il punto KM 10.c. non sottopone ad autorizzazione:
a.
i motori aeronautici appositamente progettati o modificati a fini di combattimento, autorizzati dai servizi dell’aviazione civile di uno Stato partecipante ad essere utilizzati su aeromobili civili, nonché loro com­ponenti appositamente progettati;
b.
i motori alternativi o i loro componenti appositamente progettati.
3.
Ai sensi dei punti KM 10.b. e KM 10.c. relativi ai componenti apposita­mente progettati e materiali associati per aeromobili o motori aeronau­tici non militari modificati a fini di combattimento, sono compresi sol­tanto i componenti militari e i materiali militari associati necessari alla modi­fica.
4.
Il punto KM 10.d. non comprende i velivoli teleguidati per la ricogni­zione.

KM 11

Apparecchiature elettroniche, non specificate dal presente elenco, appositamente progettate a fini di combattimento e loro
componenti appositamente progettati

Nota:
Il punto KM 11 comprende:

a.
le apparecchiature di contromisure elettroniche (ECM) e di contro-con­tromi­sure elettroniche (ECCM), comprese le apparecchiature elettroni­che di di­sturbo e contro disturbo, cioè apparati progettati per introdurre se­gnali estra­nei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunica­zioni o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzio­namento o l’efficacia dei ri­cevitori elettronici avversari compresi i loro apparati di contromisure;
b.
le apparecchiature di contromisure subacquee, compresi gli ingannatori e i disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estra­nei o erronei in ricevitori sonar.

KM 12

Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità (high velocity kinetic energy weapon system) come segue nonché loro componenti appositamente progettati:

Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità (high velocity kinetic energy weapon system) appositamente progettati per la distruzione di un bersaglio o per farne fal­lire la missione.

Note:

1.
Il punto KM 12 comprende le seguenti apparecchiature qualora siano appo­sitamente progettate per i sistemi d’arma a energia cinetica ad alta ve­locità:
a.
sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse più grandi di 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;
b.
apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponi­bile, di schermatura elettrica (electric armour), di immagazzina­mento di ener­gia, di gestione del calore, di condizionamento, di commuta­zione e di manipolazione del combustibile, interfacce elet­triche fra l’alimenta­zione di energia, il cannone e le altre fun­zioni di comando della tor­retta;
c.
sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno prodotto;
d.
cercatori per autoguida, sistema di guida e propulsione per il cam­bia­mento di direzione (accelerazione laterale) per proiettili.
2.
Il punto KM 12 sottopone ad autorizzazione i sistemi d’arma che impie­gano uno dei seguenti metodi di propulsione:
a.
elettromagnetico;
b.
elettrotermico;
c.
a plasma;
d.
a gas leggeri; o
e.
chimico (se usato in combinazione con uno dei metodi menzionati nelle lettere da a a d).
3.
Il punto KM 12 non sottopone ad autorizzazione la tecnologia relativa all’induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di tra­sporto civile.
4.
per i sistemi d’arma che impiegano munizioni costituite da sotto-calibri o utilizzanti solo propulsione chimica, e loro munizioni, confronta i punti KM 1, KM 2, KM 3 e KM 4.

KM 13

Materiali o costruzioni speciali o di protezione e loro componenti come segue:

a.
piastre blindate, come segue:
1.
fabbricate per adempiere una norma militare o una specifi­ca­zione militare; o
2.
adatte a fini di combattimento;
b.
costruzioni di materiali metallici e non metallici o relative com­bi­nazioni, appositamente progettati per fornire protezione bali­stica per sistemi militari.

Nota:
Il punto KM 13.b. comprende materiali appositamente progettati per rea­liz­zare blindature reattive all’esplosione o costruire rifugi militari (shel­ters).

KM 14

(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)

KM 15

(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)

KM 16

Pezzi forgiati, pezzi fusi e altri prodotti non finiti la cui utilizzazione in un bene sottoposto ad autorizzazione può essere determinata in base alla composizione, alla geometria o alla funzione e che sono appositamente progettati per un bene contemplato nei punti KM 1, KM 2, KM 3, KM 4, KM 6, KM 9, KM 10, Km 12 o KM 19

KM 17

Altre apparecchiature, materiali e biblioteche come segue nonché loro componenti appositamente progettati:

a.
robot, controllori di robot e dispositivi di estremità di robot, appo­sitamente progettati a fini di combattimento;
b.
biblioteche (banche dati tecniche parametriche), appositamente progettate a fini di combattimento con i materiali contemplati dal presente elenco;
c.
apparecchiature di produzione di energia e di pro­pulsione nucleare, compresi i reattori nucleari, apposita­mente progettati a fini di com­battimento nonché loro com­ponenti appositamente progettati o mo­dificati a fini di com­battimento.

Nota tecnica:
Ai sensi del punto KM 17 per «biblioteca» (banca dati tecnica parametrica) si intende una collezione di informazioni tecniche a carattere militare la cui
con­sultazione permette di aumentare le prestazioni dei materiali e dei sistemi mili­tari.

KM 18

(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)

KM 19

Sistemi d’arma ad energia diretta come segue e loro componenti appositamente progettati:

a.
sistemi a laser appositamente progettati per di­struggere un ber­saglio o farne fallire la missione;
b.
sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o farne fallire la missione;
c.
sistemi a radiofrequenza a elevata potenza in grado di distrug­gere un bersaglio o farne fallire la mis­sione.

Note:

1.
I sistemi d’arma ad energia diretta di cui al punto KM 19 comprendono i sistemi le cui possibilità derivano dall’applicazione controllata di:
a.
laser a impulsi o a onda continua di potenza sufficiente per effet­tuare una distruzione simile a quella effettuata con munizioni con­venzionali;
b.
acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cari­che o neutre con potenza distruttiva;
c.
emettitori di fasci di microonde di elevata potenza impulsiva o di ele­vata potenza media in grado di produrre campi sufficientemente intensi tali da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersa­glio di­stante.
2.
Il punto KM 19 comprende le apparecchiature seguenti se apposita­mente progettate per i sistemi d’arma a energia diretta:
a.
apparecchiature di produzione di potenza immediatamente dispo­nibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condiziona­mento di potenza e di manipolazione combustibile;
b.
sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio;
c.
sistemi in grado di valutare i danni al bersaglio, la distruzione o il fal­li­mento della missione;
d.
apparecchiature di manipolazione, di propagazione e di punta­mento del fascio;
e.
apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro i bersagli multipli;
f.
ottiche adattive e dispositivi di coniugazione di fase (phase conju­ga­tors);
g.
iniettori di corrente per fasci di ioni di idrogeno negativi;
h.
componenti di acceleratore (accelerator components) qualificati per im­piego spaziale;
i.
apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi (negative ion beam funnelling equipment);
j.
apparecchiature per il controllo e l’orientamento di un fascio di ioni ad alta energia;
k.
nastri qualificati per impiego spaziale per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.

KM 20

Apparecchiature criogeniche (a bassa temperatura) e a
supercon­duttori, come segue, e loro componenti e accessori
appositamente pro­gettati:

a.
apparecchiature appositamente progettate o confi­gurate per esse­re installate a bordo di veicoli per applica­zioni da combatti­mento ter­restri, navali, aeronautiche o spaziali conformemente al pre­sente elenco, in grado di funzionare durante il moto e di pro­durre o man­tenere tem­perature inferiori a -170°C (103 K);

Nota:
Il punto KM 20.a. comprende i sistemi mobili contenenti o utilizzanti accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettri­cità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.

b.
apparecchiature elettriche e superconduttori (mac­chine rotanti e tra­sfor­matori), appositamente progettate o configurate per essere in­stallate a bordo di veicoli per ap­plicazioni da combattimento ter­re­stri, navali, aeronautiche o spaziali conformemente al pre­sente elen­co e in grado di funzionare durante il moto.

Nota:
Il punto KM 20.b. non sottopone a autorizzazione i generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali a un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.

KM 21

Software come segue:

Software, appositamente progettato o modificato per l’utilizzazione di beni contemplati dal presente elenco.

KM 22

(Non contiene nessun KM; figura solo per mantenere il parallelismo con la numerazione della ML)

Allegato 2 72

72 Aggiornato dal n. I dell’O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2454).

(art. 6 e 7)

Elenco degli Stati per i quali non è richiesta alcuna autorizza­zione specifica giusta gli articoli 6 e 7 OMB

Argentina

Australia

Austria

Belgio

Canada

Repubblica Ceca

Danimarca

Finlandia

Francia

Germania

Giappone

Grecia

Irlanda EIRE

Italia

Lussemburgo

Norvegia

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda

Spagna

Stati Uniti d’America

Svezia

Ungheria

Allegato 3 73

73 Introdotto dal n. II 2 dell’all. 4 all’O del 2 lug. 2008 sulle armi, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5525).

(art. 6a cpv. 4)

Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

a.
l’Accordo del 26 ottobre 200474 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS);
b.
l’Accordo del 26 ottobre 200475 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;
c.
l’Accordo del 17 dicembre 200476 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
d.
l’Accordo del 28 aprile 200577 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
e.
il Protocollo del 28 febbraio 200878 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

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