Ordinanza
concernente il materiale bellico
(Ordinanza sul materiale bellico, OMB)
del 25 febbraio 1998 (Stato 1° ottobre 2015)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 13 dicembre 19961 sul materiale bellico (LMB);
visto l’articolo 150a capoverso 2 lettera c della legge del 3 febbraio 19952
sull’esercito e sull’amministrazione militare; e
visto l’articolo 43 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,4
ordina:
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina le autorizzazioni di principio e le autorizzazioni specifiche per il commercio, la mediazione, l’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico nonché l’autorizzazione per la conclusione di contratti relativi al trasferimento di beni immateriali, compreso il «know-how», e il conferimento di diritti sugli stessi beni.5
2 L’ordinanza si applica al territorio doganale svizzero, ai depositi doganali aperti svizzeri, ai depositi di merci di gran consumo e ai depositi franchi doganali, nonché alle enclavi doganali svizzere.6
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
6 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 9 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
Art. 2 Materiale bellico
(art. 5 LMB)
Per materiale bellico si intendono i beni elencati nell’allegato 1.
Sezione 2: Autorizzazione di principio
Art. 3 Domanda
(art. 9 LMB)
Alla domanda di autorizzazione di principio devono essere allegati:
- a.
- un elenco del materiale bellico per il quale è richiesta l’autorizzazione;
- b.7
- ...
- c.
- un estratto del registro di commercio;
- d.
- un estratto del registro d’imposta;
- e.
- un estratto del registro delle esecuzioni;
- f.
- per le persone fisiche, un certificato di domicilio.
7 Abrogata dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
Art. 4 Ritiro e revoca
(art. 11 LMB)
1 L’autorizzazione di principio per la fabbricazione è ritirata se non è stata utilizzata per cinque anni.
2 Le autorizzazioni di principio per il commercio e la mediazione sono ritirate se non sono state utilizzate per tre anni.
3 Se l’autorizzazione di principio è revocata, ritirata o, per altri motivi, è divenuta priva d’oggetto, il materiale bellico detenuto dal titolare dell’autorizzazione è realizzato o liquidato sotto la sorveglianza dell’autorità competente che rilascia le autorizzazioni.8
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
Sezione 3: Autorizzazioni specifiche
Art. 5 Criteri per l’autorizzazione di affari con l’estero
(art. 22 LMB)
1In caso di autorizzazione per affari con l’estero e di conclusione di contratti di cui all’articolo 20 LMB occorre considerare:
- a.
- il mantenimento della pace, la sicurezza internazionale e la stabilità regionale;
- b.9
- la situazione all’interno del Paese destinatario; occorre tener conto in particolare del rispetto dei diritti umani e della rinuncia all’impiego di bambini-soldato;
- c.10
- gli sforzi della Svizzera nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, in particolare il caso possibile in cui il Paese destinatario figura tra i Paesi meno sviluppati nell’elenco in vigore dei Paesi beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo11, stilato dal Comitato d’aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
- d.
- il comportamento del Paese destinatario rispetto alla comunità internazionale, in particolare in relazione all’osservanza del diritto internazionale;
- e.
- la posizione dei Paesi che partecipano con la Svizzera a regimi internazionali di controllo delle esportazioni.
2L’autorizzazione per affari con l’estero e la conclusione di contratti conformemente all’articolo 20 LMB non è rilasciata se:
- a.
- il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o interna-zionale;
- b.
- il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani;
- c.12
- ...
- d.13
- esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia impiegato contro la popolazione civile; o
- e.14
- esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, il materiale bellico da esportare sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.15
3 In deroga ai capoversi 1 e 2, può essere rilasciata un’autorizzazione per singole armi della categoria KM 1 menzionate nell’allegato 1 e per le relative munizioni, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.16
4 In deroga al capoverso 2 lettera b, un’autorizzazione può essere rilasciata se sussiste un rischio esiguo che il materiale bellico da esportare venga impiegato per commettere gravi violazioni dei diritti dell’uomo.17
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3045).
11 L’elenco OECD-DAC può essere consultato al seguente sito Internet: www.oecd.org.
12 Abrogata dal n. I dell’O del 19 set. 2014, con effetto dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3045).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3045).
14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3045).
15 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).
16 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).
17 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3045).
Art. 5a Dichiarazioni di non riesportazione 18
(art. 18 LMB)
1 Per autorizzare l’esportazione di prodotti finiti, nonché di componenti o assemblaggi, a un Governo estero o a un’azienda che agisce per conto di quest’ultimo è necessaria una dichiarazione di non riesportazione da parte del Governo del Paese destinatario. Si rinuncia alla dichiarazione di non riesportazione per le componenti o gli assemblaggi di modesto valore.
2 Con la dichiarazione di non riesportazione il Paese destinatario si impegna a non esportare, vendere, prestare, donare né cedere in altro modo materiale bellico a terzi residenti all’estero senza il consenso dell’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni.
3 Se esiste un forte rischio che nel Paese destinatario il materiale bellico da esportare sia trasferito a un destinatario finale indesiderato, l’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni può esigere il diritto di verificare in loco il rispetto della dichiarazione di non riesportazione. Per le esportazioni di grande entità la dichiarazione di non riesportazione deve essere richiesta sotto forma di nota diplomatica del Paese destinatario.
4 Se vi sono elementi che fanno supporre una violazione della dichiarazione di non riesportazione, l’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni può adottare provvedimenti preventivi. Il Dipartimento federale dell'economia decide in merito all’abrogazione di tali provvedimenti.
18 Introdotto dal n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5533).
Art. 5b Esportazioni destinate a servizi non governativi 19
(art. 18 LMB)
Chi vuole esportare materiale bellico non destinato a un Governo estero o a un’azienda che agisce per conto di quest’ultimo, quando presenta la domanda d’esportazione deve provare che lo Stato di destinazione finale ha rilasciato la necessaria autorizzazione d’importazione o che quest’ultima non è necessaria.
19 Originario art. 5a. Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
Art. 5c Autorizzazioni di transito per aeromobili civili con materiale bellico a bordo 20
(art. 17 cpv. 3 e 22 LMB)
1 Il transito di materiale bellico con aeromobili civili è permesso se non viola il diritto internazionale pubblico, non lede i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa contratti.
2 In sede di rilascio dell’autorizzazione l’autorità competente considera anche i criteri di cui all’articolo 5.
20 Introdotto dal n. I dell’O del 19 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2943).
Art. 6 Autorizzazione di mediazione o di commercio 21
(art. 15 e 16, risp. 16a e 16bLMB)
1 Chi, in Svizzera, fabbrica materiale bellico in un’officina di produzione propria, può svolgere attività di mediazione o attività commerciale all’estero senza un’autorizzazione specifica soltanto se l’autorizzazione di principio per la mediazione o per il commercio è stata rilasciata per prodotti analoghi a quelli fabbricati nell’officina di produzione.
2 Per la mediazione o il commercio di materiale bellico destinato agli Stati di cui all’allegato 2, non occorre alcuna autorizzazione specifica; i commercianti e i mediatori a titolo professionale devono tuttavia essere in possesso di un’autorizzazione di principio.
3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia anche ai casi contemplati negli articoli 15 capoverso 3 o 16a capoverso 3 LMB; qualora siano necessarie autorizzazioni specifiche, per ogni domanda d’autorizzazione presentata il richiedente deve fornire la prova che dispone di una patente per il commercio di armi.
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
Art. 6a Rinuncia all’autorizzazione d’esportazione e di transito 22
(art. 17 LMB)
1 Alle persone che viaggiano in aereo e fanno scalo intermedio in Svizzera con, nei bagagli, armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni o elementi di munizioni, non è richiesta un’autorizzazione di transito sempreché queste merci siano destinate all’uso personale e non lascino la zona di transito dell’aeroporto. Tale disciplinamento si applica per analogia anche ai bagagli spediti in precedenza o in seguito.
2 Chiunque intende far transitare dalla Svizzera con bolletta di scorta armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) verso un altro Stato Schengen non necessita di un’autorizzazione di transito.
3 Chiunque intende esportare, a titolo non professionale, armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni verso un altro Stato Schengen non necessita di un’autorizzazione d’esportazione.
4 Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono riportati nell’allegato 3.
22 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001 (RU 2002 312). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 4 all’O del 2 lug. 2008 sulle armi, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5525).
Art. 7 Autorizzazione per il trasferimento di beni immateriali o il conferimento di diritti sugli stessi beni
(art. 20 seg. LMB)
Non è necessaria alcuna autorizzazione specifica per la conclusione di contratti relativi al trasferimento di beni immateriali, compreso il «know-how», o il conferimento di diritti sugli stessi beni verso gli Stati di cui all’allegato 2.
Art. 8 Rappresentanze diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali
La fornitura da e per rappresentanze diplomatiche e consolari nonché da e per organizzazioni internazionali in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein è equiparata all’importazione e all’esportazione.
Art. 9 Agevolazioni per l’esportazione temporanea e il transito 23
1 Le persone delle categorie seguenti non necessitano di alcuna autorizzazione per esportare temporaneamente e far transitare armi da fuoco e relative munizioni:
- a.
- le persone in transito, se le armi sono iscritte nella carta europea d’arma da fuoco;
- b.
- i tiratori e i cacciatori, se rendono verosimile che parteciperanno a gare, esercitazioni di tiro, istruzioni o battute di caccia all’estero e in seguito reimporteranno le armi;
- c.
- gli agenti di scorta incaricati da Stati esteri, se accompagnano visite ufficiali annunciate in transito dalla Svizzera;
- d.
- gli agenti di scorta incaricati dalla Svizzera in caso di visite ufficiali annunciate all’estero, se in seguito reimportano le armi;
- e.
- i membri degli organi di polizia e doganali esteri in transito dalla Svizzera a scopo professionale o d’istruzione;
- f.
- i membri degli organi di polizia svizzeri e i collaboratori dell’Amministrazione federale delle dogane in caso di viaggi all’estero a scopo professionale o d’istruzione, se in seguito reimportano le armi;
- g.
- le guardie di sicurezza dell’aviazione che accompagnano voli con passeggeri dalla Svizzera all’estero;
- h.
- le guardie di sicurezza dell’aviazione che accompagnano voli con passeggeri dall’estero in Svizzera o fanno scalo intermedio in Svizzera, sempreché le armi non escano dalla zona di transito dell’aeroporto.
2 L’importazione e la riesportazione di armi da fuoco con le relative munizioni da parte di persone delle categorie elencate nel capoverso 1 sono rette dalla legislazione sulle armi.
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).
Art. 9a24
24 Introdotto dall’art. 50 n. 3 dell’O del 21 set. 1998 sulle armi nel testo del 16 mar. 2001 (RU 2001 1009). Abrogato dal n. I dell’O del 27 ago. 2008, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).
Art. 9b Procedura semplificata nell’ambito dell’attività di scorta a trasporti di valori e a persone 25
1 Gli agenti di scorta che accompagnano trasporti di valori o persone necessitano, per esportare, reimportare o far transitare armi da fuoco26 nonché le relative munizioni nell’ambito della loro attività di agenti di scorta, soltanto di un’autorizzazione per ogni arma e relativa munizione. Detta autorizzazione è valida un anno e consente di passare ripetutamente la frontiera.
2 L’importazione e la riesportazione di armi da fuoco con le relative munizioni nell’ambito di dette attività sono rette dalla legislazione sulle armi.
25 Introdotto dall’art. 50 n. 3 dell’O del 21 set. 1998 sulle armi nel testo del 16 mar. 2001 (RU 2001 1009). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
26 Nuova espr. giusta il n. II 2 dell’all. 4 all’O del 2 lug. 2008 sulle armi, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5525). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 9c Procedura semplificata in caso di riparazione, esposizione, dimostrazione o valutazione 27
1 L’autorizzazione di esportazione concessa per materiale bellico esportato temporaneamente a scopo di riparazione, esposizione, dimostrazione o valutazione è valida anche per la sua reimportazione.
2 Il capoverso 1 si applica per analogia al materiale bellico importato temporaneamente a scopo di esposizione, dimostrazione o valutazione.
3 Per il materiale bellico che rientra anche nel campo d’applicazione della legge del 20 giugno 199728 sulle armi sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle armi.
27 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
28 RS 514.54
Art. 9d Agevolazioni per l’istruzione e l’impiego internazionale di truppe militari 29
1 Le truppe svizzere e i relativi membri non hanno bisogno di alcuna autorizzazione per esportare o reimportare il materiale bellico che prendono con sé all’estero nel quadro di un impiego internazionale o a scopo d’istruzione.
2 Le truppe estere e i relativi membri che vengono in Svizzera a scopo d’istruzione non hanno bisogno di alcuna autorizzazione per importare o riesportare il materiale bellico necessario a tale scopo.
3 Le truppe estere e i relativi membri non hanno bisogno di alcuna autorizzazione per far transitare attraverso la Svizzera il materiale bellico necessario a corsi d’istruzione in Paesi terzi o a impegni internazionali, per quanto a tali corsi d’istruzione o a tali impegni internazionali partecipino anche truppe svizzere o i relativi membri.
4 Per il materiale bellico che rientra anche nel campo d’applicazione della legge del 20 giugno 199730 sulle armi sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle armi.
29 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
30 RS 514.54
Art. 9e Procedura semplificata in materia di importazione e di transito 31
1 I fabbricanti titolari di un’autorizzazione di principio possono chiedere un’autorizzazione generale d’importazione (AGI) per importare componenti, assemblaggi o parti staccate di materiale bellico ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 LMB, per quanto non si tratti di parti che rientrano parimenti nel campo d’applicazione della legge del 20 giugno 199732 sulle armi. L’importazione temporanea di questo tipo di materiale bellico con il Carnet ATA o nell’ambito del regime dell’ammissione temporanea necessita in ogni caso di un’autorizzazione specifica.33
2 I titolari di un’autorizzazione di principio, nonché le imprese di trasporto e le case di spedizione con sede o domicilio in Svizzera possono chiedere un’autorizzazione generale di transito (AGT) per far transitare materiale bellico verso i Paesi di destinazione finali menzionati nell’allegato 2.34
3 L’autorità che rilascia l’autorizzazione può domandare in qualsiasi momento ai titolari di un’autorizzazione informazioni sul genere, la quantità, l’imposizione doganale e la destinazione finale dei beni che sono o sono stati importati, transitano o sono transitati grazie a un’AGI o un’AGT; l’obbligo di informare si estingue dieci anni dopo l’imposizione doganale.35
4 L’autorità che rilascia l’autorizzazione rifiuta di concedere un’AGI o un’AGT se la persona fisica o giuridica, o gli organi di quest’ultima, sono stati condannati, nel corso dei due anni precedenti la presentazione della domanda, per violazione della LMB, della legge del 13 dicembre 199636 sul controllo dei beni a duplice impiego o della legge del 20 giugno 1997 sulle armi. Essa rifiuta di concedere un’AGI se ha un motivo per farlo conformemente all’articolo 24 LMB.
5 Se del caso, l’AGI o l’AGT è rifiutata per un anno; in casi motivati tale durata può essere ridotta a sei mesi.
31 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
32 RS 514.54
33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).
35 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 9 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
36 RS 946.202
Sezione 4: Certificati di importazione
Art. 10 Certificato di importazione
1 Su richiesta scritta dell’importatore, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) rilascia, assieme all’autorizzazione di importazione, un certificato di importazione ufficiale per l’importazione di materiale bellico se:
- a.
- lo Stato che fornisce il materiale bellico lo richiede esplicitamente; e
- b.37
- il richiedente è domiciliato o ha sede in Svizzera o nel Liechtenstein.
2 Esso può subordinare il rilascio di certificati di importazione alla presentazione di prove relative all’importazione prevista (copie delle ordinazioni ecc.), nonché all’utilizzazione finale del materiale bellico.
3 Esso vigila sulle importazioni di beni per i quali ha rilasciato i certificati di importazione.
37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
Art. 11 Oneri
1 L’importatore deve importare il materiale bellico per il quale è stato rilasciato un certificato di importazione entro sei mesi dal rilascio del certificato. Tale termine può essere prorogato su richiesta scritta e motivata.
2 Egli deve dimostrare alla SECO l’avvenuta importazione mediante l’originale della decisione d’imposizione doganale e le relative fatture dei fornitori. I giustificativi sono da esibire immediatamente dopo la ricezione dell’originale della decisione d’imposizione doganale. Il regime dell’ammissione temporanea in Svizzera e il Carnet ATA non sono considerati imposizione doganale.38
38 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 9 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
Art. 12 Certificati di importazione inutilizzati o utilizzati solo parzialmente
1 Se il materiale bellico per il quale è stato rilasciato il certificato di importazione non è importato in Svizzera, il certificato deve essere restituito alla SECO39.
2 Se il certificato di importazione non può più essere richiesto all’autorità estera o se solo una parte del materiale bellico notificato è importato, l’importatore deve darne comunicazione scritta alla SECO entro il termine fissato per l’importazione del materiale.
39 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Sezione 5: Procedura d’autorizzazione
Art. 13 Autorità di rilascio
1 Fatto salvo il capoverso 3, la SECO è l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni.40
2 ...41
2bis ...42
3 La competenza per il transito con aeromobili militari esteri e altri aeromobili di Stato è retta dall’ordinanza del 23 marzo 200543 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.44
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
41 Abrogato dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
42 Introdotto dall’art. 50 n. 3 dell’O del 21 set. 1998 sulle armi nel testo del 16 mar. 2001 (RU 2001 1009). Abrogato dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
43 RS 748.111.1
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2943).
Art. 14 Procedura
(art. 29 LMB)
1 La SECO decide delle domande di autorizzazione di principio, dopo aver sentito il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).45
2 Per le autorizzazioni di affari con l’estero secondo l’articolo 22 LMB e la conclusione di contratti di cui all’articolo 20 LMB decide la SECO d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). La SECO decide inoltre d’intesa con:46
- a.
- i servizi competenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) se sono in gioco interessi di politica di sicurezza o di armamento;
- b.
- l’Ufficio federale dell’energia se sono in gioco interessi in materia nucleare;
- c.47
- l’Ufficio federale dell’aviazione civile e i servizi competenti del DDPS per i transiti con aeromobili civili.
2bis In caso di importanti procedure d’autorizzazione, la SECO consulta il SIC.48
3 I servizi interessati stabiliscono quali domande sono rilevanti ai fini della politica estera o di sicurezza ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 LMB e devono pertanto essere sottoposte per decisione al Consiglio federale.49
4 Se i servizi interessati non possono accordarsi sulla trattazione di una domanda ai sensi dei capoversi 2 e 3, la domanda è sottoposta alla decisione del Consiglio federale.
5 In casi di importanza minore o qualora vi siano dei precedenti, i servizi interessati possono rinunciare a una trattazione comune e autorizzare la SECO a decidere autonomamente.
45 Nuovo testo giusta il n. II 20 dell’all. 4 all’O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).
46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2943).
47 Introdotta dal n. I dell’O del 19 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 2943).
48 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ago. 2008 (RU 2008 5495). Nuovo testo giusta il n. II 20 dell’all. 4 all’O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
Art. 15 Divieto di trasferire l’autorizzazione e durata della validità 50
1 Le autorizzazioni di principio, quelle generali e quelle specifiche non sono trasferibili.
2 Le autorizzazioni specifiche di importazione, di esportazione e di transito sono valide un anno e possono essere prorogate di sei mesi al massimo.
3 Le autorizzazioni generali d’importazione e le autorizzazioni generali di transito sono valide due anni. Se sono state rilasciate sulla base di un’autorizzazione di principio, esse perdono la loro validità alla scadenza dell’autorizzazione di principio.
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
Art. 16 Imposizione doganale 51
L’imposizione doganale al momento dell’importazione, dell’esportazione e del transito è retta dalle disposizioni previste dalla normativa doganale.
51 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. 9 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).
Sezione 6: Controllo e disposizioni amministrative
Art. 17 Contabilità
1 Sulla fabbricazione, l’acquisto, la vendita, la mediazione o qualsiasi altra forma di commercio di materiale bellico come pure la conclusione di contratti giusta l’articolo 20 LMB deve essere tenuta una contabilità. Essa deve permettere di accertare in ogni momento:
- a.
- le entrate, le uscite, le scorte di materiale bellico;
- b.
- i nomi e gli indirizzi dei fornitori, dei clienti e dei contraenti;
- c.
- le date e gli oggetti delle transazioni commerciali.
2 I documenti seguenti devono poter essere prodotti per dieci anni quali giustificativi contabili:
- a.
- le fatture dei fornitori;
- b.
- le copie delle fatture inviate ai clienti e ai contraenti; in caso di pagamento in contanti, una dichiarazione firmata dal cliente con la quale certifica di aver ricevuto la merce;
- c.
- i contratti inerenti alle transazioni di beni immateriali, «know-how» compreso, concernenti materiale bellico;
- d.52
- i documenti di trasporto con indicazione dei Paesi di transito.
52 Introdotta dal n. 2 dell’appendice 2 all’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781).
Art. 18 Obbligo di diligenza
Chi ha l’obbligo di tenere la contabilità deve accertarsi, prima di consegnare il materiale o di trasferire i beni immateriali, «know-how» compreso, dei dati personali e dell’indirizzo del cliente o del contraente sulla base di un documento ufficiale d’identità, se quest’ultimo gli è sconosciuto.
Art. 19 Controllo
1 La SECO esegue i controlli.
2 Il controllo al confine incombe all’Amministrazione federale delle dogane.53
53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).
Art. 20 Esame da parte dell’Ufficio centrale per la repressione delle attività illegali concernenti materiale bellico 54
L’Ufficio centrale per la repressione delle attività illegali concernenti materiale bellico ha il compito, in particolare, di verificare se le forniture di materiale bellico sono arrivate nel luogo di destinazione previsto e autorizzato.
54 Nuovo testo giusta il n. 19 dell’all. all’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6305).
Art. 21 Misure amministrative 55
1 Le autorizzazioni generali d’importazione e le autorizzazioni generali di transito possono essere revocate se circostanze straordinarie lo esigono. Sono revocate se, dopo la loro concessione, le condizioni sono mutate a tal punto da adempiere le premesse per il rifiuto ai sensi dell’articolo 9e capoverso 4.
2 A chi non rispetta le condizioni e gli oneri relativi all’autorizzazione e ai certificati di importazione oppure le prescrizioni o le disposizioni emanate in virtù della legislazione sul materiale bellico, l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione può ritirare le autorizzazioni rilasciate, può rifiutare di prorogarle o di rinnovarle o rifiutare di rilasciare, per un periodo determinato, nuove autorizzazioni o certificati di importazione.
55 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
Sezione 7: Emolumenti
Art. 22 Emolumenti
(art. 31 LMB)
1 Gli emolumenti per le autorizzazioni ammontano a:
- a.
- 500 franchi per un’autorizzazione di principio;
- b.
- 250 franchi per la successiva revisione, l’adeguamento o il rilascio di una nuova autorizzazione di principio;
- c.
- 0,8 per cento del valore dei beni, ma almeno a 50 franchi e al massimo a 5000 franchi per le autorizzazioni di importazione o di esportazione;
- d.56
- 200 franchi per le autorizzazioni di mediazione e di commercio, per le autorizzazioni generali d’importazione e di transito nonché per le autorizzazioni necessarie per la conclusione di un contratto giusta l’articolo 20 LMB;
- e.57
- ...
- f.58
- 100 franchi per le autorizzazioni specifiche di transito.
2 Se il rilascio di un’autorizzazione comporta spese straordinarie, gli emolumenti giusta il capoverso 1 lettere a, b, d, f possono essere aumentati al massimo della metà.59
3 Se le autorizzazioni di importazione o di esportazione non sono state utilizzate o lo sono state solo parzialmente oppure se i beni autorizzati sono stati rispediti, gli emolumenti riscossi in eccedenza possono essere rimborsati su domanda e dopo aver dedotto le spese amministrative. La domanda deve essere presentata entro tre anni dal rilascio dell’autorizzazione.
4 Non è riscosso alcun emolumento per le autorizzazioni di importazione e di esportazione di materiale bellico destinato all’esercito svizzero, all’amministrazione federale delle dogane, ai corpi di polizia svizzero e del Liechtenstein o a organizzazioni internazionali o ai loro uffici in Svizzera.60
5 Non è riscosso alcun emolumento per le autorizzazioni di transito di:
- a.61
- armi da fuoco e relative munizioni che i tiratori o i cacciatori fanno transitare verosimilmente allo scopo di partecipare a gare, esercitazioni di tiro, istruzioni o battute di caccia in uno Stato terzo;
- b.
- materiale bellico che deve essere fatto transitare dalla Svizzera nel quadro di procedure d’indagine di polizia o giudiziarie per inchieste in Stati terzi;
- c.62
- ... 63
6 Non è riscosso alcun emolumento per:
- a.
- il rifiuto di una domanda d’autorizzazione, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione;
- b.
- la proroga di un’autorizzazione;
- c.
- i controlli di cui all’articolo 19;
- d.
- le prestazioni di servizio, segnatamente le risposte a richieste di chiarimento, le ispezioni in aziende e le manifestazioni informative.64
7 Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200465 sugli emolumenti.66
56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
57 Abrogata dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
58 Introdotta dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).
62 Abrogata dal n. I dell’O del 27 ago. 2008, con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5495).
63 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
64 Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2671).
65 RS 172.041.1
66 Introdotto dal n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2671).
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 23 Esecuzione
1 La SECO esegue la presente ordinanza.
2 Le informazioni relative alla legislazione sul materiale bellico sono fornite dalla SECO.
Art. 24 Abrogazione e modifica del diritto vigente
Art 24a Disposizione transitoria della modifica del 19 settembre 2014 68
Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 19 settembre 2014 sono trattate conformemente al nuovo diritto.
68 Introdotto dal n. I dell’O del 19 set. 2014, in vigore dal 1° nov. 2014 (RU 2014 3045).
Art. 25 ...
1 e 2 ...69
3 ...70
69 Abrogati dal n. I dell’O del 21 nov. 2001, con effetto dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
70 Introdotto dal n. I dell’O del 21 nov. 2001 (RU 2002 312). Abrogato dal n. IV 14 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
Art. 26 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998.
Allegato 1 7171 Aggiornato giusta il n. I dell’O del 25 ago. 1999 (RU 1999 2454) e il n. II dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
71 Aggiornato giusta il n. I dell’O del 25 ago. 1999 (RU 1999 2454) e il n. II dell’O del 21 nov. 2001, in vigore dal 1° mar. 2002 (RU 2002 312).
Elenco del materiale bellico
Indice
Allegato 2 7272 Aggiornato dal n. I dell’O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2454).
72 Aggiornato dal n. I dell’O del 25 ago. 1999, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2454).
Elenco degli Stati per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione specifica giusta gli articoli 6 e 7 OMB
Allegato 3 7373 Introdotto dal n. II 2 dell’all. 4 all’O del 2 lug. 2008 sulle armi, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5525).
73 Introdotto dal n. II 2 dell’all. 4 all’O del 2 lug. 2008 sulle armi, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5525).