Art. 33 Delitti e crimini
1È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: - a.3
- senza diritto offre, aliena, procura per mediazione, acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
- abis.4
- senza diritto rimuove, rende irriconoscibile, modifica o completa il contrassegno di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori prescritto dall’articolo 18a;
- b.
- in qualità di titolare di una patente di commercio di armi, in previsione o in occasione dell’introduzione sul territorio svizzero, non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni;
- c.
- ottiene fraudolentemente una patente di commercio di armi fornendo informazioni false o incomplete;
- d.
- viola gli obblighi di cui all’articolo 21;
- e.
- in qualità di titolare di una patente di commercio di armi non custodisce in modo sicuro armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 17 cpv. 2 lett. d);
- f.5
- in qualità di titolare di una patente di commercio di armi:
- 1.
- fabbrica o introduce sul territorio svizzero armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni senza munirli di un contrassegno conformemente all’articolo 18a o 18b,
- 2.
- offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali, accessori di armi o munizioni non contrassegnati conformemente all’articolo 18a o 18b,
- 3.
- offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
- g.
- offre, aliena o procura per mediazione armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni a persone ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 che non sono in grado di presentare un’autorizzazione eccezionale ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2.
2Chi ha agito per negligenza è punito con la multa. Nei casi di poca gravità si può prescindere da ogni pena. 3È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque senza diritto, intenzionalmente e per mestiere: - a.6
- offre, aliena, procura per mediazione, fabbrica, ripara, modifica, trasforma, esporta in uno Stato Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni;
- b.7
- c.8
- offre, acquista, aliena o procura per mediazione armi da fuoco, loro parti essenziali o costruite appositamente, accessori di armi o munizioni non con-trassegnati conformemente all’articolo 18a o 18b o introdotti illecitamente sul territorio svizzero.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU20085499 5405 art. 2 lett. d; FF20062531). 2 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU20102899; FF20093051). 3 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU20102899; FF20093051). 4 Introdotta dall’art. 2 del DF del 23 dic. 2011 (Protocollo ONU sulle armi da fuoco), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU20126777; FF20114077). 5 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU20102899; FF20093051). 6 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU20102899; FF20093051). 7 Abrogata dall’art. 2 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, con effetto dal 28 lug. 2010 (RU20102899; FF20093051). 8 Introdotta dall’art. 2 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU20102899; FF20093051).
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Art. 34 Contravvenzioni
1È punito con la multa chiunque: - a.
- ottiene o cerca di ottenere fraudolentemente un permesso d’acquisto di armi o un permesso di porto di armi fornendo informazioni false o incomplete oppure si rende complice del reato, senza che sia adempiuta una fattispecie dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a;
- b.
- spara senza autorizzazione con un’arma da fuoco (art. 5 cpv. 3 e 4);
- c.
- viola il dovere di diligenza nell’alienare armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, munizioni o elementi di munizioni (art. 10a e 15 cpv. 2);
- d.
- non adempie gli obblighi secondo l’articolo 11 capoversi 1 e 2 o iscrive indicazioni false o incomplete nel contratto;
- e.
- in qualità di privato non custodisce diligentemente armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni (art. 26 cpv. 1);
- f.
- in qualità di privato non denunzia armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni oppure fornisce false dichiarazioni in occasione dell’introduzione sul territorio svizzero o del transito nel traffico passeggeri;
- g.
- non segnala immediatamente alla polizia la perdita di armi (art. 26 cpv. 2);
- h.
- non reca con sé il permesso di porto di armi (art. 27 cpv. 1);
- i.
- non adempie gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 7a capoverso 1, 9c, 11 capoversi 3 e 4, 11acapoverso 2, 17 capoverso 7 o 42 capoverso 5;
- j.
- in quanto erede non adempie gli obblighi ai sensi degli articoli 6a, 8 capoverso 2bis o 11 capoverso 4;
- k.
- ricorre a forme di offerta vietate (art. 7b);
- l.2
- l. ottiene fraudolentemente la bolletta di scorta grazie a indicazioni false o incomplete;
- lbis.3
- esporta armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni (art. 22b cpv. 1) in uno Stato Schengen senza allegare la bolletta di scorta alla spedizione;
- m.
- in occasione dell’entrata in provenienza da uno Stato Schengen porta con sé armi da fuoco, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, oppure munizioni senza la carta europea d’armi da fuoco (art. 25a cpv. 4);
- n.
- trasporta un’arma da fuoco senza tenere separate arma e munizioni (art. 28 cpv. 2);
- o.
- in altro modo contravviene intenzionalmente a una disposizione della presente legge la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale nelle disposizioni esecutive.
2Nei casi di poca gravità si può prescindere da ogni pena.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU20085499 5405 art. 2 lett. d; FF20062531). 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell’acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU20102823; FF20093051). 3 Introdotta dal n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell’acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU20102823; FF20093051).
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