Ordinanza
sulla giustizia militare
(O-GM)
del 22 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2018)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2 capoversi 4 e 5, 4c, 6 capoverso 1, 10 capoverso 1 nonché 218 della procedura penale militare del 23 marzo 19791 (PPM);
visto l’articolo 199 lettera a del Codice penale militare del 13 giugno 19272 (CPM);
vista la legge militare del 3 febbraio 19953 (LM);
visti gli articoli 4 capoverso 2 nonché 6 dell’organizzazione dell’esercito
del 18 marzo 20164,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza disciplina il compito e l’organizzazione della giustizia militare nonché l’obbligo di prestare servizio militare dei membri della giustizia militare.
Art. 2 Campo d’applicazione
1 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, è applicabile la pertinente legislazione militare.
2 I regolamenti e le istruzioni emanati sulla base della pertinente legislazione militare sono applicabili anche ai membri della giustizia militare se l’uditore in capo non ha emanato regolamenti e istruzioni particolari.
3 Nei casi in cui la pertinente legislazione militare oppure regolamenti o istruzioni emanati sulla base di quest’ultima fanno riferimento all’esercito e disciplinano i diritti e obblighi dei militari, le relative disposizioni si applicano anche alla giustizia militare e ai membri della giustizia militare.
4 Le disposizioni dell’ordinanza del 24 ottobre 19795 concernente la giustizia penale militare (OGPM) che disciplinano la procedura penale militare prevalgono su quelle della presente ordinanza.
5 RS 322.2
Sezione 2: Compito
Art. 3
1 La giustizia militare opera sia in qualità di autorità amministrativa sia in qualità di autorità penale nel quadro delle sue competenze secondo il CPM, la PPM, l’OGPM6 e l’ordinanza del 22 novembre 20177 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM).
2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può incaricare ufficiali della giustizia militare di eseguire inchieste amministrative nell’esercito o nell’amministrazione militare.
Sezione 3: Compiti dell’uditore in capo
Art. 4 Uditore in capo
1 Nel quadro delle sue competenze secondo l’articolo 16 capoverso 1 PPM, l’uditore in capo assume nei confronti dei membri della giustizia militare tutte le funzioni attribuite al capo dell’esercito o al Comando Istruzione nei confronti dei militari.
2 Se non sono stati stabiliti in maniera esaustiva dal Consiglio federale e dal DDPS, l’uditore in capo stabilisce l’organizzazione e il numero dei membri della giustizia militare.
3 L’uditore in capo attribuisce i membri della giustizia militare alle rispettive regioni, ai rispettivi tribunali e alle rispettive funzioni.
4 Emana istruzioni concernenti le nomine e le promozioni degli ufficiali della giustizia militare e degli altri membri della giustizia militare alle rispettive funzioni, tenendo conto delle condizioni di cui all’allegato 1. È competente per le nomine e le promozioni.
5 Stabilisce i corsi di formazione e perfezionamento per gli ufficiali della giustizia militare, tenendo conto delle direttive di cui all’allegato 2.
6 Decide in merito alle domande di cui all’articolo 4 OOPSM8 concernenti l’assegnazione all’esercito (giustizia militare) presentate da altre persone con particolari conoscenze specialistiche nel settore delle autorità giudiziarie e del perseguimento penale. Disciplina l’obbligo di prestare servizio e il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione di dette persone in funzione delle necessità della giustizia militare, tenendo conto delle direttive di cui all’allegato 2.
7 È competente per il proscioglimento degli ufficiali della giustizia militare e degli altri membri della giustizia militare conformemente all’articolo 10 capoverso 2.
8 Vigila sul regolare svolgimento dei procedimenti penali militari sotto il profilo organizzativo e può prendere disposizioni al riguardo.
9 Consiglia i giudici istruttori e gli uditori sulle questioni specialistiche.
10 Può chiamare in servizio i membri della giustizia militare per impartire lezioni di diritto penale militare in servizi d’istruzione della truppa.
11 Sottopone all’autorità competente proposte riguardo alle nomine di presidenti, giudici e giudici supplenti dei tribunali militari.
Art.5 Comunicazioni all’uditore in capo
1 In relazione con procedimenti penali militari, il presidente del tribunale competente per il giorno della seduta comunica all’uditore in capo:
- a.
- il giorno della seduta con le trattande;
- b.
- il dispositivo della sentenza;
- c.
- l’annuncio e il ritiro di appelli e di ricorsi per cassazione.
2 In relazione con procedimenti penali militari, il presidente che dirige il tribunale presenta annualmente all’uditore in capo, a una data stabilita dall’uditore in capo, un rapporto sulle attività del tribunale.
3 In casi importanti, l’uditore informa l’uditore in capo sulla messa in stato d’accusa, con notificazione di una copia dell’atto d’accusa.
4 Il giudice istruttore comunica all’uditore in capo l’apertura e la chiusura di una procedura d’inchiesta della giustizia militare.
5 Le comunicazioni hanno sempre luogo per il tramite della cancelleria competente.
Sezione 4: Disposizioni amministrative e obbligo di prestare servizio militare
Art. 6 Incorporazione nella giustizia militare
1 I militari trasmettono all’uditore in capo le domande d’incorporazione nella giustizia militare per la via di servizio.
2 Se approva la domanda, l’uditore in capo sottopone all’organo competente dell’esercito una proposta d’incorporazione come ufficiale della giustizia militare o come altro membro della giustizia militare.
Art. 7 Subordinazione amministrativa
1 I membri della giustizia militare sono subordinati amministrativamente all’uditore in capo.
2 Sono fatte salve le attribuzioni del presidente che dirige il tribunale, del capo uditore e del capo giudice istruttore delle rispettive regioni nel quadro dell’ordine generale di servizio secondo l’articolo 22.
Art. 8 Potere disciplinare
I membri della giustizia militare sottostanno al potere disciplinare dell’uditore in capo.
Art. 9 Struttura dei gradi
La struttura dei gradi dei membri della giustizia militare è disciplinata nell’allegato 3.
Art. 10 Durata dell’obbligo di prestare servizio militare degli ufficiali della giustizia militare
1 L’obbligo di prestare servizio militare degli ufficiali della giustizia militare si estende sino al raggiungimento del limite d’età secondo l’articolo 13 LM e dipende dalla durata della permanenza nella funzione e dalle necessità della giustizia militare. La durata della permanenza nella rispettiva funzione si estende dai quattro agli otto anni.
2 Gli ufficiali della giustizia militare possono essere prosciolti prima del raggiungimento del limite d’età se:
- a.
- hanno raggiunto la durata massima della permanenza nella rispettiva funzione secondo il capoverso 1;
- b.
- hanno prestato complessivamente 1200 giorni di servizio d’istruzione;
- c.
- dopo l’assunzione di una nuova funzione, hanno prestato nella nuova funzione almeno 240 giorni di servizio d’istruzione; o
- d.
- non sussiste più l’idoneità per un’incorporazione come ufficiale della giustizia militare e non può essere conferita loro un’altra funzione nella giustizia militare.
3 L’obbligo di prestare servizio militare degli ufficiali della giustizia militare può essere prorogato con il loro consenso e in caso di idoneità, sempre che la funzione per la quale sono previsti non possa essere assunta da altri membri della giustizia militare.
4 L’obbligo di prestare servizio militare non può essere prorogato oltre la fine dell’anno in cui l’ufficiale della giustizia militare interessato compie i 65 anni.
Art. 11 Promozioni e nomine
Le promozioni e le nomine di membri della giustizia militare rispondono alle necessità della giustizia militare e sono rette dall’articolo 4 capoverso 4.
Art. 12 Servizi volontari
1 I membri della giustizia militare che intendono prestare servizio militare su base volontaria presentano una relativa domanda all’uditore in capo.
2 La domanda è accolta se:
- a.
- il servizio volontario risponde a una necessità della giustizia militare; e
- b.
- il datore di lavoro o l’ufficio regionale di collocamento competente ha dato il suo consenso scritto.
3 I membri della giustizia militare possono prestare su base volontaria al massimo 75 giorni di servizio d’istruzione su un periodo di due anni consecutivi.
Art. 13 Disponibilità costante a prestare servizio e congedo
1 I membri della giustizia militare sono costantemente disponibili a entrare in servizio, sempre che non siano in congedo o dispensati. Essi prestano servizio secondo il bisogno per l’intera durata del loro obbligo di prestare servizio militare.
2 Essi devono presentare una domanda di congedo se prevedono di non essere raggiungibili per più di 14 giorni al recapito notificato all’Ufficio dell’uditore in capo o se una simile assenza si verifica in maniera imprevista.
3 Sulle domande di congedo decide:
- a.
- per congedi fino a 31 giorni:
- 1.
- il capo giudice istruttore, per le domande presentate da giudici istruttori,
- 2.
- il capo uditore, per le domande presentate da uditori,
- 3.
- il presidente che dirige il tribunale, per le domande presentate da segretari di tribunale;
- b.
- per tutte le altre domande di congedo: l’uditore in capo.
Art. 14 Chiamata in servizio
1 L’uditore in capo chiama in servizio i membri della giustizia militare:
- a.
- mediante un ordine di marcia personale;
- b.
- mediante una chiamata in servizio speciale.
2 I membri della giustizia militare possono prestare al massimo 75 giorni di servizio d’istruzione su un periodo di due anni consecutivi. Sono fatti salvi i servizi d’istruzione supplementari prestati su base volontaria secondo l’articolo 12 capoverso 3.
Art. 15 Uniforme
1 I membri della giustizia militare prestano servizio in uniforme.
2 Eccezionalmente, l’uditore in capo può ordinare che il servizio sia prestato in abiti borghesi.
Art.16 Difesa di fiducia da parte di membri della giustizia militare
1 L’assunzione della difesa di fiducia da parte di membri della giustizia militare nel quadro di un’inchiesta della giustizia militare o di un procedimento penale militare non è ammessa.
2 Su richiesta, l’uditore in capo può autorizzare una deroga.
Sezione 5: Organizzazione delle autorità penali militari
Art. 17 Autorità di perseguimento penale
1 Vi sono tre Regioni Uditori e tre Regioni Giudici istruttori, distinte in base alla competenza linguistica:
- a.
- Regione Uditori 1 e Regione Giudici istruttori 1: di lingua francese;
- b.
- Regione Uditori 2 e Regione Giudici istruttori 2: di lingua tedesca;
- c.
- Regione Uditori 3 e Regione Giudici istruttori 3: di lingua italiana.
2 La competenza territoriale sussidiaria delle autorità di perseguimento penale secondo l’articolo 26 capoverso 2 PPM è disciplinata nell’allegato 4.
3 Ogni Regione Uditori è diretta da un capo uditore, affiancato, se necessario, da un uditore responsabile. Il numero di uditori è disciplinato nell’allegato 5.
4 Ogni Regione Giudici istruttori è diretta da un capo giudice istruttore, affiancato, se necessario, da un giudice istruttore responsabile. Il numero di giudici istruttori è disciplinato nell’allegato 5.
Art. 18 Uditori e giudici istruttori straordinari
1 Per casi speciali, ad esempio per inchieste su infortuni aeronautici, l’uditore in capo può designare uditori straordinari o giudici istruttori straordinari.
2 L’uditore in capo può designare giudici istruttori straordinari per gli interrogatori di vittime di reati contro l’integrità sessuale secondo l’articolo 84d lettera a PPM.
Art. 19 Tribunali militari
1 I tribunali militari sono tre, con le seguenti competenze:
- a.
- il Tribunale militare 1, con tre sezioni, è competente per i casi della Regione Uditori 1 e della Regione Giudici istruttori 1;
- b.
- il Tribunale militare 2, con quattro sezioni, è competente per i casi della Regione Uditori 2 e della Regione Giudici istruttori 2;
- c.
- il Tribunale militare 3, con una sezione, è competente per i casi della Regione Uditori 3 e della Regione Giudici istruttori 3.
2 La competenza territoriale sussidiaria dei tribunali militari secondo l’articolo 26 capoverso 2 PPM è disciplinata nell’allegato 4.
3 Ogni tribunale militare è diretto da un presidente responsabile (presidente I).
4 L’uditore in capo può designare segretari di tribunale straordinari per gli interrogatori di vittime di reati contro l’integrità sessuale secondo l’articolo 84d lettera a PPM.
Art. 20 Tribunali militari d’appello
1 I tribunali militari d’appello sono tre, con una sezione ciascuno ai sensi dell’articolo 12 capoverso 4 PPM e con le seguenti competenze:
- a.
- il Tribunale militare d’appello 1 pronuncia sugli appelli contro le decisioni del Tribunale militare 1; la sezione decide in merito ai ricorsi disciplinari di militari di lingua francese;
- b.
- il Tribunale militare d’appello 2 pronuncia sugli appelli contro le decisioni del Tribunale militare 2; la sezione decide in merito ai ricorsi disciplinari di militari di lingua tedesca;
- c.
- il Tribunale militare d’appello 3 pronuncia sugli appelli contro le decisioni del Tribunale militare 3; la sezione decide in merito ai ricorsi disciplinari di militari di lingua italiana.
2 Ogni tribunale militare d’appello è diretto da un presidente responsabile (presidente I).
3 Se necessario per ragioni organizzative, il capo del DDPS può suddividere i Tribunali militari d’appello in corti indipendenti.
Art.21 Tribunale militare di cassazione
Vi è un Tribunale militare di cassazione, diretto da un presidente.
Art. 22 Ordine generale di servizio
1 All’inizio dell’anno, il presidente che dirige il tribunale emana un ordine generale di servizio. L’ordine contiene le prescrizioni generali di servizio per l’attività del tribunale, nonché:
- a.
- il nome, il grado, il recapito, i relativi numeri di telefono e di telefax e l’indirizzo di posta elettronica dei membri della giustizia militare attribuiti;
- b.
- l’elenco dei giudici e dei giudici supplenti;
- c.
- l’elenco dei difensori d’ufficio;
- d.
- l’indicazione dei giorni di seduta previsti e il piano ordinario delle sedute per l’anno in corso;
- e.
- l’indirizzo, il numero di telefono e di telefax e l’indirizzo di posta elettronica della cancelleria competente.
2 All’inizio dell’anno, il capo uditore emana un ordine generale di servizio. L’ordine contiene le prescrizioni generali di servizio per l’attività degli uditori nella Regione Uditori nonché le indicazioni secondo il capoverso 1 lettere a, c ed e.
3 All’inizio dell’anno, il capo giudice istruttore emana un ordine generale di servizio. L’ordine contiene le prescrizioni generali di servizio per l’attività dei giudici istruttori nella Regione Giudici istruttori nonché le indicazioni secondo il capoverso 1 lettere a, c ed e.
4 L’ordine generale di servizio per i tribunali deve essere visionato dall’uditore in capo; gli ordini generali di servizio per le Regioni Uditori e le Regioni Giudici istruttori devono essere approvati dall’uditore in capo.
5 La cancelleria competente invia i seguenti ordini di servizio:
- a.
- l’ordine di servizio per il tribunale: ai membri della giustizia militare incorporati nel tribunale, ai giudici, ai giudici supplenti, ai difensori d’ufficio del tribunale e all’Ufficio dell’uditore in capo;
- b.
- l’ordine di servizio per la Regione Uditori: ai membri della giustizia militare incorporati nella Regione Uditori, ai difensori d’ufficio della Regione Uditori e all’Ufficio dell’uditore in capo;
- c.
- l’ordine di servizio per la Regione Giudici istruttori: ai membri della giustizia militare incorporati nella Regione Giudici istruttori, ai difensori d’ufficio della Regione Giudici istruttori e all’Ufficio dell’uditore in capo.
Sezione 6: Contabilità
Art. 23
1 La Base logistica dell’esercito, unitamente all’Ufficio dell’uditore in capo, emana direttive sulla contabilità della giustizia militare. Essa tiene conto delle particolarità della giustizia militare.
2 La cancelleria competente tiene la contabilità. In caso di servizio attivo o di servizio d’appoggio, a ogni Regione Uditori, a ogni Regione Giudici istruttori e a ogni tribunale è assegnato un contabile.
3 La contabilità, i controlli e i giustificativi sono firmati:
- a.
- nelle Regioni Uditori: dal capo uditore;
- b.
- nelle Regioni Giudici istruttori: dal capo giudice istruttore;
- c.
- nei tribunali: dal presidente che dirige il tribunale;
- d.
- negli ambiti rimanenti: dall’uditore in capo.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 24 Esecuzione
1 Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
2 L’uditore in capo emana le direttive e le istruzioni secondo l’articolo 4 capoversi 2 e 4–6.
Art. 25 Modifica di un altro atto normativo
La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato 6.
Art. 26 Disposizioni transitorie
1 Gli attuali ufficiali specialisti della giustizia militare assumono il grado della rispettiva funzione secondo l’allegato 3.
2 I procedimenti pendenti alla data dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono ripresi secondo il nuovo diritto e dalle autorità penali competenti in virtù del nuovo diritto.
3 Alle proroghe dell’obbligo di prestare servizio militare approvate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimane applicabile il diritto anteriore.
4 I giudici e i giudici supplenti nominati dal Consiglio federale per i tribunali militari e i tribunali militari d’appello per il periodo amministrativo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 conservano le loro funzioni attuali nei rispettivi tribunali; per il resto del mandato si applica tuttavia il nuovo diritto.
Art. 27 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.