Ordinanza del DDPS
sul personale per gli impieghi destinati a proteggere persone e oggetti all’estero
(OPers-POE-DDPS)
del 4 maggio 2016 (Stato 1° giugno 2016)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS),
vista l’ordinanza del 6 giugno 20141 sul personale per gli impieghi di truppe destinate a proteggere persone e oggetti all’estero (OPers-POE),
ordina:
1 RS 519.1
1
Art.1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina, per il rapporto di lavoro del personale militare impiegato per proteggere persone e oggetti all’estero, le competenze per le decisioni del datore di lavoro, per l’assistenza nonché per la definizione dell’indennità d’impiego.
Art. 2 Competenze dell’Aggruppamento Difesa
1 L’Aggruppamento Difesa (Aggruppamento D) è l’organo competente per le decisioni del datore di lavoro e per l’assistenza al personale impiegato. È fatta salva la competenza della Segreteria generale del DDPS (SG-DDPS) secondo l’articolo 3.
2 L’Aggruppamento D adempie in particolare i compiti seguenti:
- a.
- prepara il personale all’impiego e lo assiste durante l’impiego (art. 4 cpv. 1 OPers-POE);
- b.
- assiste il personale dopo l’impiego per quanto concerne le conseguenze dell’impiego (art. 4 cpv. 1 OPers-POE);
- c.
- procura, in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), i documenti di viaggio e di legittimazione necessari (art. 5 OPers-POE);
- d.
- assicura che il personale venga sottoposto a visite mediche e che vengano eseguiti i necessari trattamenti profilattici e terapeutici. Decide se una persona già sottoposta a visita medica o a trattamenti debba sottoporsi a ulteriori visite mediche (art. 7 OPers-POE);
- e.
- disciplina il rapporto di lavoro del personale impiegato con un contratto di diritto pubblico di durata determinata. Nel caso sia già stato concluso un contratto di lavoro, disciplina gli accordi specifici all’impiego in un complemento a tale contratto (art. 8 OPers-POE);
- f.
- definisce lo stipendio sulla base delle valutazioni della funzione nel caso di nuove assunzioni e stabilisce l’assegnazione delle indennità di funzione agli impiegati della Confederazione (art. 9 cpv. 2 e 10 cpv. 2 OPers-POE);
- g.
- presenta alla SG-DDPS una domanda motivata per la concessione di un’indennità d’impiego per un determinato impiego e provvede al suo versamento una volta approvata la domanda (art. 11 cpv. 4 OPers-POE);
- h.
- verifica regolarmente l’importo dell’indennità d’impiego e, in caso di mutamento delle condizioni d’impiego, dei rischi o dei costi, presenta alla SG-DDPS una domanda motivata di adeguamento dell’importo dell’indennità d’impiego e provvede al suo versamento dopo una volta approvata la domanda (art. 11 cpv. 4 OPers-POE);
- i.
- comunica alla cassa pensioni il nuovo guadagno assicurato nel caso in cui lo stipendio annuo determinante di un impiegato della Confederazione subisca una modifica a causa dell’impiego (art. 12 cpv. 2 OPers-POE).
Art. 3 Competenze della SG-DDPS
La SG-DDPS è competente per le decisioni e i compiti seguenti:
- a.
- su richiesta dell’Aggruppamento D e previa consultazione del DFAE, decide in merito all’importo dell’indennità d’impiego e in merito all’adeguamento dell’importo dell’indennità d’impiego in caso di mutamento delle condizioni d’impiego o dei rischi;
- b.
- su richiesta dell’Aggruppamento D, può concedere al personale impiegato una settimana di vacanza supplementare a partire dal compimento del 50esimo anno di età se l’impiego dura a lungo e le condizioni d’impiego sono difficoltose;
- c.
- su richiesta dell’Aggruppamento D e d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, conclude assicurazioni complementari adeguate le cui prestazioni relative alle spese di cura, all’invalidità e al decesso superano quelle dell’assicurazione militare;
- d.
- su richiesta dell’Aggruppamento D, può versare al personale impiegato un’indennità di 5000 franchi al massimo per gli oggetti personali danneggiati, rubati o persi a causa dell’impiego e senza colpa della persona interessata, sempre che il danno non sia risarcito da terzi;
- e.
- d’intesa con il DFAE, può autorizzare in singoli casi persone che partecipano o hanno partecipato a un impiego, a divulgare a titolo eccezionale esperienze di servizio.
Art. 4 Importo dell’indennità d’impiego
1 L’importo dell’indennità d’impiego è determinato in base all’intensità:
- a.
- delle condizioni d’impiego, valutate secondo i criteri seguenti:
- 1.
- disponibilità,
- 2.
- isolamento,
- 3.
- condizioni climatiche,
- 4.
- privazioni,
- 5.
- stress fisico e psichico;
- b.
- dei rischi, valutati secondo i criteri seguenti:
- 1.
- sicurezza nella zona d’impiego,
- 2.
- autonomia,
- 3.
- compiti durante l’impiego,
- 4.
- minaccia sul posto,
- 5.
- rischi per la vita e l’integrità fisica; e
- c.
- dei costi supplementari determinati dall’impiego.
2 I criteri e le intensità sono stabiliti nell’allegato.
3 L’importo dell’indennità d’impiego è determinato da un grado di intensità se almeno tre criteri vi corrispondono. Se questo caso si presenta più volte, viene definita un’intensità nell’ambito di una considerazione complessiva.
Art. 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016.