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Ordinanza del DDPS
sul personale per gli impieghi destinati a proteggere persone e oggetti all’estero
(OPers-POE-DDPS)

del 4 maggio 2016 (Stato 1° giugno 2016)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS),

vista l’ordinanza del 6 giugno 20141 sul personale per gli impieghi di truppe destinate a proteggere persone e oggetti all’estero (OPers-POE),

ordina:

1

Art.1 Oggetto  

La pre­sen­te or­di­nan­za di­sci­pli­na, per il rap­por­to di la­vo­ro del per­so­na­le mi­li­ta­re im­pie­ga­to per pro­teg­ge­re per­so­ne e og­get­ti all’este­ro, le com­pe­ten­ze per le de­ci­sio­ni del da­to­re di la­vo­ro, per l’as­si­sten­za non­ché per la de­fi­ni­zio­ne dell’in­den­ni­tà d’im­pie­go.

Art. 2 Competenze dell’Aggruppamento Difesa  

1 L’Ag­grup­pa­men­to Di­fe­sa (Ag­grup­pa­men­to D) è l’or­ga­no com­pe­ten­te per le de­ci­sio­ni del da­to­re di la­vo­ro e per l’as­si­sten­za al per­so­na­le im­pie­ga­to. È fat­ta sal­va la com­pe­ten­za del­la Se­gre­te­ria ge­ne­ra­le del DDPS (SG-DDPS) se­con­do l’ar­ti­co­lo 3.

2 L’Ag­grup­pa­men­to D adem­pie in par­ti­co­la­re i com­pi­ti se­guen­ti:

a.
pre­pa­ra il per­so­na­le all’im­pie­go e lo as­si­ste du­ran­te l’im­pie­go (art. 4 cpv. 1 OPers-POE);
b.
as­si­ste il per­so­na­le do­po l’im­pie­go per quan­to con­cer­ne le con­se­guen­ze dell’im­pie­go (art. 4 cpv. 1 OPers-POE);
c.
pro­cu­ra, in col­la­bo­ra­zio­ne con il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le de­gli af­fa­ri este­ri (DFAE), i do­cu­men­ti di viag­gio e di le­git­ti­ma­zio­ne ne­ces­sa­ri (art. 5 OPers-POE);
d.
as­si­cu­ra che il per­so­na­le ven­ga sot­to­po­sto a vi­si­te me­di­che e che ven­ga­no ese­gui­ti i ne­ces­sa­ri trat­ta­men­ti pro­fi­lat­ti­ci e te­ra­peu­ti­ci. De­ci­de se una per­so­na già sot­to­po­sta a vi­si­ta me­di­ca o a trat­ta­men­ti deb­ba sot­to­por­si a ul­te­rio­ri vi­si­te me­di­che (art. 7 OPers-POE);
e.
di­sci­pli­na il rap­por­to di la­vo­ro del per­so­na­le im­pie­ga­to con un con­trat­to di di­rit­to pub­bli­co di du­ra­ta de­ter­mi­na­ta. Nel ca­so sia già sta­to con­clu­so un con­trat­to di la­vo­ro, di­sci­pli­na gli ac­cor­di spe­ci­fi­ci all’im­pie­go in un com­ple­men­to a ta­le con­trat­to (art. 8 OPers-POE);
f.
de­fi­ni­sce lo sti­pen­dio sul­la ba­se del­le va­lu­ta­zio­ni del­la fun­zio­ne nel ca­so di nuo­ve as­sun­zio­ni e sta­bi­li­sce l’as­se­gna­zio­ne del­le in­den­ni­tà di fun­zio­ne agli im­pie­ga­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne (art. 9 cpv. 2 e 10 cpv. 2 OPers-POE);
g.
pre­sen­ta al­la SG-DDPS una do­man­da mo­ti­va­ta per la con­ces­sio­ne di un’in­den­ni­tà d’im­pie­go per un de­ter­mi­na­to im­pie­go e prov­ve­de al suo ver­sa­men­to una vol­ta ap­pro­va­ta la do­man­da (art. 11 cpv. 4 OPers-POE);
h.
ve­ri­fi­ca re­go­lar­men­te l’im­por­to dell’in­den­ni­tà d’im­pie­go e, in ca­so di mu­ta­men­to del­le con­di­zio­ni d’im­pie­go, dei ri­schi o dei co­sti, pre­sen­ta al­la SG-DDPS una do­man­da mo­ti­va­ta di ade­gua­men­to dell’im­por­to dell’in­den­ni­tà d’im­pie­go e prov­ve­de al suo ver­sa­men­to do­po una vol­ta ap­pro­va­ta la do­man­da (art. 11 cpv. 4 OPers-POE);
i.
co­mu­ni­ca al­la cas­sa pen­sio­ni il nuo­vo gua­da­gno as­si­cu­ra­to nel ca­so in cui lo sti­pen­dio an­nuo de­ter­mi­nan­te di un im­pie­ga­to del­la Con­fe­de­ra­zio­ne su­bi­sca una mo­di­fi­ca a cau­sa dell’im­pie­go (art. 12 cpv. 2 OPers-POE).
Art. 3 Competenze della SG-DDPS  

La SG-DDPS è com­pe­ten­te per le de­ci­sio­ni e i com­pi­ti se­guen­ti:

a.
su ri­chie­sta dell’Ag­grup­pa­men­to D e pre­via con­sul­ta­zio­ne del DFAE, de­ci­de in me­ri­to all’im­por­to dell’in­den­ni­tà d’im­pie­go e in me­ri­to all’ade­gua­men­to dell’im­por­to dell’in­den­ni­tà d’im­pie­go in ca­so di mu­ta­men­to del­le con­di­zio­ni d’im­pie­go o dei ri­schi;
b.
su ri­chie­sta dell’Ag­grup­pa­men­to D, può con­ce­de­re al per­so­na­le im­pie­ga­to una set­ti­ma­na di va­can­za sup­ple­men­ta­re a par­ti­re dal com­pi­men­to del 50e­si­mo an­no di età se l’im­pie­go du­ra a lun­go e le con­di­zio­ni d’im­pie­go so­no dif­fi­col­to­se;
c.
su ri­chie­sta dell’Ag­grup­pa­men­to D e d’in­te­sa con il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le del­le fi­nan­ze, con­clu­de as­si­cu­ra­zio­ni com­ple­men­ta­ri ade­gua­te le cui pre­sta­zio­ni re­la­ti­ve al­le spe­se di cu­ra, all’in­va­li­di­tà e al de­ces­so su­pe­ra­no quel­le dell’as­si­cu­ra­zio­ne mi­li­ta­re;
d.
su ri­chie­sta dell’Ag­grup­pa­men­to D, può ver­sa­re al per­so­na­le im­pie­ga­to un’in­den­ni­tà di 5000 fran­chi al mas­si­mo per gli og­get­ti per­so­na­li dan­neg­gia­ti, ru­ba­ti o per­si a cau­sa dell’im­pie­go e sen­za col­pa del­la per­so­na in­te­res­sa­ta, sem­pre che il dan­no non sia ri­sar­ci­to da ter­zi;
e.
d’in­te­sa con il DFAE, può au­to­riz­za­re in sin­go­li ca­si per­so­ne che par­te­ci­pa­no o han­no par­te­ci­pa­to a un im­pie­go, a di­vul­ga­re a ti­to­lo ec­ce­zio­na­le espe­rien­ze di ser­vi­zio.
Art. 4 Importo dell’indennità d’impiego  

1 L’im­por­to dell’in­den­ni­tà d’im­pie­go è de­ter­mi­na­to in ba­se all’in­ten­si­tà:

a.
del­le con­di­zio­ni d’im­pie­go, va­lu­ta­te se­con­do i cri­te­ri se­guen­ti:
1.
di­spo­ni­bi­li­tà,
2.
iso­la­men­to,
3.
con­di­zio­ni cli­ma­ti­che,
4.
pri­va­zio­ni,
5.
stress fi­si­co e psi­chi­co;
b.
dei ri­schi, va­lu­ta­ti se­con­do i cri­te­ri se­guen­ti:
1.
si­cu­rez­za nel­la zo­na d’im­pie­go,
2.
au­to­no­mia,
3.
com­pi­ti du­ran­te l’im­pie­go,
4.
mi­nac­cia sul po­sto,
5.
ri­schi per la vi­ta e l’in­te­gri­tà fi­si­ca; e
c.
dei co­sti sup­ple­men­ta­ri de­ter­mi­na­ti dall’im­pie­go.

2 I cri­te­ri e le in­ten­si­tà so­no sta­bi­li­ti nell’al­le­ga­to.

3 L’im­por­to dell’in­den­ni­tà d’im­pie­go è de­ter­mi­na­to da un gra­do di in­ten­si­tà se al­me­no tre cri­te­ri vi cor­ri­spon­do­no. Se que­sto ca­so si pre­sen­ta più vol­te, vie­ne de­fi­ni­ta un’in­ten­si­tà nell’am­bi­to di una con­si­de­ra­zio­ne com­ples­si­va.

Art. 5 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° giu­gno 2016.

Allegato

(art. 4)

Importo dell’indennità d’impiego

Intensità
Criteri

Normale

Lievemente accentuata

Fortemente accentuata

Estremamente elevata

Condizioni d’impiego

Disponibilità:

5 giorni/settimana, orari di lavoro regolari, prontezza all’impiego normale

5 a 6 giorni/settimana, carico di lavoro medio 9 – 12 ore al giorno, prontezza all’impiego lievemente accentuata

7 giorni/settimana, carico di lavoro medio fino a 16 ore al giorno, prontezza all’impiego fortemente accentuata

Carico di lavoro estremamente elevato, prontezza all’impiego permanente

Isolamento:

Nessun isolamento, il personale impiegato può muoversi liberamente nella zona d’impiego

La libera organizzazione del tempo libero è possibile, le vacanze sono pianificabili durante l’impiego

L’organizzazione del tempo libero è possibile soltanto in un quadro limitato, riposo nel Camp, le vacanze durante l’impiego non sono possibili

L’organizzazione del tempo libero è impossibile, riposo sul sito d’impiego, le vacanze durante l’impiego non sono possibili

Clima:

Condizioni climatiche ordinarie

Condizioni climatiche difficoltose

Condizioni climatiche difficili

Condizioni climatiche molto difficili

Privazioni:

Nessuna privazione (ampie libertà personali)

Privazioni modeste (spazio privato disponibile)

Forti privazioni (nessuno spazio privato disponibile)

Privazione massima (nessuna libertà personale, la vita si svolge all’interno della truppa)

Stress fisico e psichico:

Sollecitazione normale

Sollecitazione lievemente accentuata

Sollecitazione fortemente accentuata

Sollecitazione estremamente elevata

Rischi

Sicurezza nella zona d’impiego:

Le autorità politiche del Paese d’impiego nonché le loro forze militari e di polizia esercitano il controllo e hanno anche la volontà e la capacità di sostenere le azioni del personale impiegato

Le autorità politiche del Paese d’impiego nonché le loro forze militari e di polizia esercitano in larga misura il controllo e hanno anche la volontà e la capacità di sostenere le azioni del personale impiegato

Le autorità politiche del Paese d’impiego nonché le loro forze militari e di polizia esercitano uno scarso controllo e non hanno nemmeno la capacità di sostenere le azioni del personale impiegato

Le autorità politiche del Paese d’impiego nonché le loro forze militari e di polizia esercitano un controllo minimo o non esercitano alcun controllo e non sono in grado di sostenere le azioni del personale impiegato

Autonomia:

Il sostegno da parte del livello superiore sul posto è garantito

Il sostegno da parte del livello superiore sul posto è in gran parte garantito

Il sostegno da parte del livello superiore sul posto è per lo più limitato

Il livello superiore non può praticamente fornire sostegno sul posto

Compiti durante l’impiego:

Singoli compiti, onere di coordinamento normale

Pochi compiti, onere di coordinamento lievemente accentuato

Più compiti paralleli, onere di coordinamento fortemente accentuato

Compiti complessi e articolati, onere di coordinamento estremamente elevato

Minaccia sul posto:

Minaccia minima

Minaccia lievemente accentuata

Minaccia fortemente accentuata

Minaccia estremamente elevata

Rischi per la vita e l’integrità personale:

Rischi minimi per la vita e l’integrità personale

Rischio lievemente accentuato per la vita e l’integrità personale

Rischio fortemente accentuato per la vita e l’integrità personale

Rischio estremamente elevato per la vita e l’integrità personale

Costi supplementari connessi con l’impiego

Costi supplementari personali:

Costi supplementari normali

Costi supplementari lievemente più elevati

Costi supplementari molto più elevati

Costi supplementari estremamente elevati

Importo giornaliero in franchi:

20.–

50.–

80.–

110.–

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