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Art. 1 Scopo
La presente ordinanza disciplina la mobilitazione di militari per prestare:
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Art. 2 Genere, mezzi e momento della chiamata in servizio
1 I militari sono chiamati a prestare servizio mediante chiamata personale o pubblica trasmessa con i mezzi appropriati. 2 La chiamata in servizio deve essere emanata il più presto possibile e comunicata quanto prima ai militari interessati. 3 Il Comando Operazioni decide in merito al genere della chiamata in servizio e ai mezzi necessari alla sua trasmissione. Il Comando Istruzione aiuta ad applicare la decisione. |
Art. 3 Diffusione della chiamata in servizio
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni nonché i Cantoni e i Comuni appoggiano con tutti i mezzi a loro disposizione la diffusione delle chiamate in servizio emanate. |
Art. 5 Chiamata in servizio di Svizzeri all’estero per il servizio di difesa nazionale
1 Se necessario per l’esercito, gli Svizzeri all’estero sono chiamati a prestare il servizio di difesa nazionale. 2 Il Comando Operazioni stabilisce il loro luogo d’entrata in servizio, il loro equi-paggiamento e il loro impiego. 3 Non sono chiamati in servizio gli Svizzeri all’estero che possiedono la cittadinanza del loro Stato di domicilio e se questo Stato impedisce l’entrata in servizio. Sono fatti salvi gli accordi internazionali. |
Art. 6 Obbligo di entrare in servizio e dati sull’entrata in servizio
1 Ogni militare chiamato in servizio è tenuto a entrare in servizio conformemente alla chiamata emanata. Sono fatti salvi le dispense e i congedi rilasciati da un organo competente al riguardo. 2 Per i militari di formazioni con obblighi permanenti di prontezza, il libretto di servizio contiene indicazioni concernenti:
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Art. 7 Dispensa o congedo dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo
1 Non sussiste alcun diritto a una dispensa o a un congedo dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo secondo l’articolo 145 LM. 2 I militari possono, su richiesta, essere dispensati o congedati dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo se:
3 La dispensa è accordata unicamente se:
4 Un congedo è accordato unicamente se l’andamento del servizio lo consente. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni del Regolamento di servizio dell’esercito svizzero del 22 giugno 19942 sul congedo personale. 5 Dispense o congedi generali per determinati gruppi di persone che devono adempiere compiti importanti nei settori civili della RSS sono possibili per ovviare a situazioni d’emergenza o di penuria. |
Art. 8 Compiti importanti
Sono considerati compiti importanti nei settori civili della RSS le attività:
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Art. 9 Domanda di dispensa o congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo
1 L’organo responsabile dell’adempimento dei compiti importanti nei settori civili della RSS e la persona interessata presentano congiuntamente la domanda di dispensa o di congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo al Comando Istruzione. 2 Il Comando Istruzione valuta la domanda e la trasmette al Comando Operazioni per decisione. 3 La domanda di dispensa deve essere presentata il più presto possibile, ma al più tardi sette giorni dopo la chiamata in servizio per un servizio d’appoggio o un servizio attivo. La domanda di congedo deve essere presentata non appena sono noti i motivi per il congedo. 4 La chiamata in servizio mantiene in ogni caso la sua validità finché la decisione in merito alla domanda di dispensa o di congedo non è passata in giudicato. |
Art. 10 Riesame della decisione di dispensa o di congedo
1 Se la domanda è respinta, i richiedenti possono presentare, entro sette giorni, una domanda di riesame. 2 La decisione sulla domanda di riesame è definitiva. 3 Il Comando Operazioni può in ogni momento riesaminare le sue decisioni se le condizioni per una dispensa o un congedo sono mutate. |
Art. 11 Annullamento di una decisione di dispensa
Il Comando Operazioni può annullare la dispensa dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo se, in occasione di una chiamata, circostanze particolari, quali il numero ridotto di persone chiamate in servizio, giustificano tale misura. |
Art. 12 Mobilitazione per il servizio attivo: obblighi generali d’esecuzione e di tolleranza dei Cantoni, dei Comuni e dei privati
1 I Cantoni e i Comuni nonché tutte le persone fisiche e giuridiche eseguono i compiti loro affidati in relazione alla preparazione e all’esecuzione di una mobilitazione per il servizio attivo e tollerano l’esecuzione di tali compiti. 2 Detti compiti comprendono in particolare:
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Art. 13 Mobilitazione per il servizio attivo: obblighi specifici dei Cantoni
1 In caso di mobilitazione per il servizio attivo, i Cantoni attivano entro sei ore dalla decisione di chiamata in servizio un organo d’informazione per i militari chiamati in servizio. 2 L’organo fornisce informazioni sul luogo e sul momento dell’entrata in servizio e sui possibili mezzi di trasporto per l’entrata in servizio. |
Art. 14 Mobilitazione per il servizio attivo: obblighi specifici dei Comuni
1 In caso di mobilitazione per il servizio attivo, i Comuni diffondo se necessario la chiamata in servizio esponendo gli appositi affissi. 2 In caso di mobilitazione per il servizio attivo, i Comuni sul cui territorio è ubicato un luogo d’entrata in servizio o con un centro logistico dell’esercito tengono libere le strade e le vie di accesso al luogo dell’entrata in servizio e al centro logistico dell’esercito. Se del caso, deviano gli utenti civili della strada. Garantiscono il servizio invernale su queste strade e vie. 3 In caso di mobilitazione per il servizio attivo, i Comuni concedono all’esercito, su richiesta, l’uso di tutti i locali e le piazze indispensabili, adatti e disponibili unitamente alle installazioni e alle attrezzature necessarie per l’alloggio della truppa, compreso il ricovero degli animali dell’esercito, dei veicoli e del materiale. 4 L’obbligo secondo il capoverso 3 si applica anche in caso di mobilitazione per il servizio d’appoggio. |
Art. 15 Obblighi delle imprese di trasporto titolari di una concessione
1 Nel caso di una mobilitazione per il servizio attivo, le imprese di trasporto titolari di una concessione sono tenute a trasportare al luogo d’entrata in servizio i militari in uniforme che presentano il libretto di servizio o la chiamata in servizio personale. 2 I costi di trasporto sono a carico della Confederazione. 3 Per garantire il contatto permanente con l’esercito, le Ferrovie federali svizzere devono designare un organo di collegamento per se stesse e per i contatti con le altre imprese di trasporto titolari di una concessione e devono annunciarlo all’esercito. |