1I Cantoni eseguono i controlli relativi ai militi della protezione civile. Detti controlli sono eseguiti nel sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile.2
2L'UFPP vigila:3
- a.
- sul rispetto dei limiti temporali massimi di cui agli articoli 25a, 27 capoverso 2bis, 27a capoverso 2 e 33-36, nonché del termine di cui all'articolo 27 capoverso 2bis;
- b.
- sulla compatibilità dei lavori di ripristino di cui all'articolo 27 capoverso 2 lettera b che non possono essere conclusi entro tre mesi dall'evento e degli interventi di pubblica utilità di cui all'articolo 27a capoverso 1 lettera b con lo scopo e i compiti della protezione civile.
3I Cantoni informano previamente l'UFPP in merito:
- a.
- ai lavori di ripristino che non possono essere conclusi entro tre mesi dall'evento;
- b.
- agli interventi di pubblica utilità.
4Se i limiti temporali massimi di cui agli articoli 25a, 27 capoverso 2bis, 27a capoverso 2 e 33-36 sono superati, l'UFPP ordina al Cantone interessato di non chiamare in servizio i militi in questione e informa l'Ufficio centrale di compensazione.
5Se il termine di cui all'articolo 27 capoverso 2bis non è rispettato, l'UFPP ordina al Cantone interessato di non effettuare i lavori di ripristino.
6Se i lavori di ripristino o l'intervento di pubblica utilità non sono compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile, l'UFPP ordina al Cantone interessato di non effettuarli o di procedere ai necessari adeguamenti.
7Il Consiglio federale disciplina la procedura di vigilanza. Stabilisce in particolare i termini entro i quali l'UFPP deve essere informato ai sensi del capoverso 3 e ordinare le misure di cui ai capoversi 4-6.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU 2015 187; FF 2013 1801).
2 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4277; FF 2014 5939).
3 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4277; FF 2014 5939).