1 La Confederazione si assume i costi per:
- a.
- il reclutamento dei militi;
- b.
- l’istruzione da essa organizzata in virtù della presente legge e l’infrastruttura necessaria a questo scopo;
- c.
- gli interventi dei militi in caso di chiamata da parte del Consiglio federale;
- d.
- l’istruzione, gli interventi e i controlli dei militi impiegati per adempiere i compiti di cui all’articolo 35 capoverso 4;
- e.
- il materiale d’intervento e il materiale per gli impianti di protezione secondo l’articolo 76 capoverso 1;
- f.
- il soldo, la convocazione, il trasporto, il vitto e l’alloggio dei militi per gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale;
- g.
- il rinforzo della protezione civile in caso di conflitto armato;
- h.
- gli interventi in caso di conflitto armato;
- i.
- gli investimenti, l’esercizio, la manutenzione e la salvaguardia del valore della parte del sistema PISA volta al controllo dei militi.
2 La Confederazione si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l’equipaggiamento e il rimodernamento di impianti di protezione.
3 La Confederazione si assume i costi per lo smantellamento imprescindibile delle installazioni tecniche degli impianti di protezione che sono messe fuori uso. Non si assume i costi per lo smantellamento di impianti di protezione che continuano a essere utilizzati per scopi di protezione civile o sono destinati ad altra utilizzazione dalle competenti autorità o da terzi.
4 Se a seguito della soppressione di un centro sanitario protetto o di un ospedale protetto il numero di posti letto è inferiore a quello stabilito nella pianificazione del fabbisogno, la Confederazione non si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e l’equipaggiamento sostitutivi.
5 La Confederazione si assume i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rimodernamento di rifugi per beni culturali destinati agli archivi cantonali e alle collezioni d’importanza nazionale nonché per le relative installazioni.
6 La Confederazione versa un contributo forfettario annuale al fine di garantire la prontezza d’impiego degli impianti di protezione in caso di conflitto armato.
7 La Confederazione non si assume i costi supplementari riconosciuti né versa il contributo forfettario annuale per gli impianti di protezione che non figurano nella pianificazione del fabbisogno approvata dall’UFPP.
8 La Confederazione può sostenere finanziariamente le attività svolte da organizzazioni pubbliche o private nel campo della protezione civile.
9 La Confederazione non si assume:
- a.
- i costi per l’acquisto di terreni né le indennità per l’utilizzazione di terreni pubblici o privati;
- b.
- le tasse cantonali e comunali;
- c.
- i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti di protezione.
10 Il Consiglio federale stabilisce:
- a.
- le condizioni per l’assunzione o il rifiuto dell’assunzione dei costi supplementari riconosciuti di cui ai capoversi 2, 4 e 5 nonché per il versamento o il rifiuto del versamento del contributo forfettario di cui al capoverso 6 e disciplina la procedura;
- b.
- l’ammontare dei costi supplementari riconosciuti e del contributo forfettario; può stabilire un importo forfettario per i costi supplementari riconosciuti;
- c.
- l’assunzione dei costi per gli interventi di pubblica utilità.
11 L’UFPP può, nell’ambito degli interventi di pubblica utilità a livello nazionale rimborsati ai Cantoni, stabilire un importo forfettario per ogni persona che presta servizio di protezione civile.