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Art. 70 Numero di posti protetti
1 Il numero di posti protetti da realizzare in caso di nuove costruzioni è definito come segue: - a.
- per abitazioni a partire da 38 locali: due posti protetti ogni tre locali;
- b.
- per ospedali, case per anziani e di cura: un posto protetto per letto di paziente.
2 I mezzi locali non sono presi in considerazione nel calcolo. 3Nella determinazione del numero di posti protetti non si tiene conto delle frazioni risultanti dal calcolo dei posti protetti. 4 I posti protetti eccedenti in rifugi sono tenuti in considerazione nel calcolo a condizione che: i locali si trovino in un edificio esistente situato sullo stesso terreno della nuova costruzione; l’edificio esistente appartenga allo stesso proprietario della nuova costruzione; e i locali esistenti soddisfino le esigenze minime secondo l’articolo 104. 5 Se il proprietario ha versato dei contributi sostitutivi per edifici esistenti ubicati sullo stesso terreno, nel calcolo si tiene conto anche di questi. 6 Se le spese supplementari riconosciute derivanti dal rifugio superano del 5 per cento il costo totale della costruzione, il numero di posti protetti va proporzionalmente ridotto. Se, di conseguenza, il loro numero scende al di sotto di 25, il proprietario dell’immobile deve versare contributi sostitutivi secondo l’articolo 61 capoverso 1 LPPC. 7 Nei Comuni e nelle zone di valutazione (art. 74 cpv. 1) con meno di 1000 abitanti, i Cantoni possono ordinare la realizzazione di rifugi anche per gli edifici abitativi con meno di 38 locali.
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Art. 71 Eccezioni
1 I Cantoni possono stabilire che, in casi particolari, al posto di realizzare un rifugio debbano essere versati contributi sostitutivi; ciò vale in particolare per edifici ubicati in zone particolarmente minacciate. 2 Possono inoltre stabilire che in edifici isolati, abitati solo saltuariamente, non siano realizzati rifugi e neppure versati contributi sostitutivi. 3 L’UFPP può stabilire condizioni quadro per le eccezioni dall’obbligo di costruire rifugi.
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Art. 72 Rifugi in comune
1 I Cantoni possono stabilire che i rifugi prescritti secondo l’articolo 70 capoverso 1 lettera a per singoli edifici siano raggruppati in rifugi in comune. 2 I rifugi in comune devono essere realizzati al più tardi tre anni dopo l’inizio dei lavori di costruzione del primo edificio interessato. 3 Prima dell’inizio dei lavori di costruzione si deve versare, per ciascun edificio, una garanzia equivalente all’ammontare del contributo sostitutivo.
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Art. 73 Equipaggiamento dei rifugi
1 I proprietari devono equipaggiare i loro rifugi con il materiale che permette di soggiornarvi per un periodo prolungato. 2 I rifugi realizzati prima del 1° gennaio 1987 e conformi alle esigenze minime devono essere equipaggiati solo su ordine del Consiglio federale. 3 Se rifugi o posti protetti realizzati prima del 1° gennaio 1987 e conformi alle esigenze minime ma non equipaggiati sono presi in considerazione nel calcolo dei posti protetti in caso di una nuova costruzione sullo stesso terreno, allora devono essere equipaggiati. 4 L’UFPP emana direttive per l’equipaggiamento dei rifugi da parte dei proprietari di ospedali e case per anziani e di cura. 5 Il materiale necessario per un soggiorno prolungato nel rifugio deve essere depositato nell’edificio o sul terreno dove si trova il rifugio. 6 L’UFPP disciplina i dettagli tecnici.
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Art. 74 Gestione della costruzione di rifugi e attribuzione della popolazione
1 Il fabbisogno di posti protetti è considerato coperto se all’interno di un Comune o di una zona di valutazione è disponibile, per ogni abitante, un posto protetto in un rifugio conforme alle esigenze minime secondo l’articolo 104. I posti protetti secondo l’articolo 70 capoverso 1 lettera b non sono presi in considerazione nel calcolo. 2 Nel calcolo del grado di copertura si tiene conto unicamente dei posti protetti situati in rifugi completi o rimodernabili. Un rifugio è considerato completo se non presenta difetti o solo difetti tali da non comprometterne l’effetto protettivo. È considerato rimodernabile se è possibile convertirlo in rifugio completo con un dispendio ragionevole. 3 I Cantoni determinano una o più zone di valutazione per la gestione della costruzione dei rifugi e l’attribuzione dei posti protetti alla popolazione residente permanente. 4 Essi aggiornano costantemente la gestione della costruzione dei rifugi e il piano d’attribuzione dei posti protetti. 5 Garantiscono in ogni momento la disponibilità a inviare su richiesta all’UFPP il bilancio dei posti protetti; per il piano d’attribuzione il termine è di tre mesi. 6 L’UFPP stabilisce le condizioni quadro e la procedura per la gestione della costruzione di rifugi e per la pianificazione dell’attribuzione dei posti protetti, in particolare nei settori seguenti: - a.
- rilevamento della popolazione residente permanente e dei rifugi;
- b.
- numero massimo di posti protetti per rifugio;
- c.
- determinazione delle zone di valutazione;
- d.
- misure per la gestione della costruzione di rifugi;
- e.
- priorità in materia d’attribuzione;
- f.
- posti protetti in ospedali, case per anziani e di cura;
- g.
- comunicazione e aggiornamento dell’attribuzione ai rifugi;
- h.
- dettagli tecnici.
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Art. 75 Contributi sostitutivi
1 I contributi sostitutivi secondo l’articolo 61 LPPC devono essere versati entro tre mesi dall’inizio dei lavori costruzione. 2 Essi ammontano da un minimo di 400 a un massimo di 800 franchi per ogni posto protetto non realizzato. I Cantoni stabiliscono l’ammontare dei contributi sostitutivi all’interno di questa fascia. 3 Se un edificio abitativo, un istituto socio-sanitario o un ospedale viene alienato, l’eventuale debito da pagare sul contributo sostitutivo è trasferito al nuovo proprietario.
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Art. 76 Utilizzo dei contributi sostitutivi
1 I contributi sostitutivi possono essere utilizzati esclusivamente per i compiti di cui all’articolo 62 capoverso 3 LPPC. Il rimodernamento dei rifugi comprende sia le installazioni tecniche, sia gli elementi architettonici. 2 I contributi sostitutivi possono essere utilizzati per il cambiamento di destinazione per scopi vicini a quelli della protezione civile. Sono considerati cambiamenti di destinazione per scopi legati alla protezione civile: - a.
- l’utilizzo di impianti di protezione soppressi come rifugi pubblici, rifugi di istituti socio-sanitari o rifugi per beni culturali;
- b.
- l’utilizzo di impianti di protezione soppressi a favore delle organizzazioni partner della protezione della popolazione mantenendo la funzione protettiva.
3 I contributi sostitutivi possono essere utilizzati per compiti d’istruzione nell’ambito dell’istruzione di base della truppa e dei quadri e per l’istruzione dei quadri nella protezione civile. Vi rientra il finanziamento del personale insegnante, l’amministrazione dei corsi, la messa a disposizione della documentazione e del materiale dei corsi, l’equipaggiamento dei locali per i corsi e degli impianti d’esercizio.
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Art. 77 Prescrizione del diritto d’imposizione di contributi sostitutivi
1 Il diritto d’imposizione di contributi sostitutivi si prescrive dieci anni dopo l’inizio dei lavori di costruzione. 2 Se è in corso una procedura d’opposizione o ricorso e fintanto che nessuna delle parti tenute al pagamento ha il domicilio in Svizzera, la prescrizione è sospesa. 3 La prescrizione è interrotta: - a.
- ogni volta che un atto ufficiale inteso ad accertare o a esigere il contributo sostitutivo sia reso noto a una persona tenuta a pagarlo;
- b.
- ogni volta che una persona tenuta a pagare il contributo sostitutivo riconosca espressamente il debito.
4 Il diritto d’imposizione di contributi sostitutivi si prescrive in ogni caso 15 anni dopo l’inizio dei lavori di costruzione.
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Art. 78 Prescrizione del diritto di riscossione di contributi sostitutivi
1 Le richieste di versamento relative a contributi sostitutivi si prescrivono dieci anni dopo l’entrata in vigore della rispettiva decisione di riscossione, in ogni caso dopo 15 anni. 2 La sospensione e l’interruzione si basano sull’articolo 77 capoversi 2 e 3.
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Art. 79 Approvazione dei progetti di rifugi
I Cantoni disciplinano l’approvazione dei progetti concernenti i rifugi.
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Art. 80 Controllo finale
I Cantoni disciplinano il controllo finale dei rifugi di nuova costruzione e dei rifugi rimodernati.
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Art. 81 Controllo periodico dei rifugi
1 I Cantoniprovvedono al controllo periodico della prontezza d’esercizio e della manutenzione dei rifugi conformi alle esigenze minime. 2 Il controllo periodico deve essere effettuato almeno una volta ogni dieci anni. 3 L’UFPP disciplina le condizioni quadro, in particolare: - a.
- i compiti e le competenze della Confederazione e dei Cantoni;
- b.
- gli obblighi dei proprietari di rifugi;
- c.
- l’istruzione e i compiti del personale addetto ai controlli periodici dei rifugi;
- d.
- la procedura;
- e.
- i punti da controllare; e
- f.
- la definizione dei difetti costatati e la loro valutazione.
4 I Cantoni trasmettono annualmente all’UFPP un compendio comprendente almeno le seguenti indicazioni: - a.
- il numero di rifugi e di posti protetti controllati;
- b.
- il numero di rifugi e di posti protetti operativi.
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Art. 82 Soppressione di rifugi
1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esigenze minime. 2 Essi possono autorizzare la soppressione di rifugi che soddisfano le esigenze minime se: - a.
- ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di un edificio esistente;
- b.
- sono ubicati in una zona particolarmente minacciata;
- c.
- vi è un’eccedenza di posti protetti; oppure
- d.
- il loro rimodernamento genererebbe costi eccessivi.
3 Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione o se deve essere soppresso per colpa del proprietario, il Cantone fissa un termine ragionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. 4 Se il proprietario non provvedere al ripristino del rifugio entro il termine fissato, il Cantone dispone la risistemazione a spese dello stesso. 5 Se un ripristino non è possibile o sproporzionato, l’organo competente ingiunge il versamento di un contributo sostitutivo. 6 L’UFPP può emanare direttive relative alla soppressione di rifugi.
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