Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 7 capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 20191 ordina: 1 RS 520.1 4 Nuovo testo giusta l’all. 3 n. II 5 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU20205087). |
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Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina:
2 Sono considerati eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione le catastrofi e le situazioni d’emergenza di origine naturale, tecnologica e sociale che colpiscono o minacciano una parte considerevole della popolazione o delle sue basi vitali. Possono interessare uno o più Cantoni, l’intero Paese o altri Paesi. |
Art. 2 Principio
1 Lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (SMFP) opera nell’ambito della preparazione e della gestione di eventi. 2 Può sostenere organi e stati maggiori a livello federale in altri settori della politica di sicurezza. |
Art. 4 Intervento in caso di evento
1 Lo SMFP può intervenire quando si presentano uno o più dei seguenti casi:
2 Nel caso in cui si delinea o si è verificato un evento lo SMFP assume i compiti seguenti:
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Art. 5 Collaborazione
1 Confederazione, Cantoni e gestori di infrastrutture critiche collaborano in materia di preparazione e di gestione di eventi. 2 I membri dello SMFP provvedono a regolamentare la collaborazione con:
3 Ogni Cantone designa nei confronti dello SMFP un organo di contatto per la preparazione e un posto d’allarme per l’intervento. |
Art. 6 Organizzazione
1 Lo SMFP si compone di:
2 I membri permanenti sono elencati nell’allegato 1. 3 La composizione dello SMFP è determinata dal tipo di evento e completata secondo le necessità. |
Art. 7 Conferenza dei direttori
1 Nella conferenza dei direttori sono rappresentati:
2 Possono essere coinvolti inoltre:
3 La composizione determinata dal tipo di evento è stabilita di volta in volta dal presidente della conferenza dei direttori d’intesa con i membri interessati. 4 I membri della conferenza dei direttori coordinano le proposte da inoltrare al Consiglio federale. Essi mantengono del resto le competenze decisionali nel loro settore d’attività. 5 Provvedono, nel loro settore di competenza, all’attuazione delle misure ordinate dal Consiglio federale o dai dipartimenti. 6 Ciascun membro designa un suo sostituto. 7 La conferenza dei direttori definisce i compiti e le responsabilità dello SMFP nonché le procedure e i processi in un regolamento interno. |
Art. 8 Presidenza
1 Il direttore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) presiede lo SMFP. 2 Provvede alla convocazione dello SMFP. 3 La conferenza dei direttori designa due sostituti del presidente. 4 In caso d’evento la conferenza dei direttori decide chi presiede lo SMFP. |
Art. 9 Elemento di pianificazione
1 L’elemento di pianificazione è composto da esperti in ambito specialistico-operativo degli organi elencati nell’allegato 1. Se necessario possono essere coinvolti altri esperti. 2 L’elemento di pianificazione coordina le pianificazioni preventive dello SMFP. 3 Provvede alla preparazione delle basi decisionali per la conferenza dei direttori. 4 La conferenza dei direttori designa i membri dell’elemento di pianificazione come pure un comitato direttivo di questo elemento e la relativa direzione. |
Art. 10 Elemento d’intervento e di supporto
1 L’elemento d’intervento e di supporto è composto:
2 Se necessario, d’intesa con gli organi superiori possono essere coinvolti collaboratori di altri uffici federali. 3 L’elemento d’intervento e di supporto assicura la comunicazione tra tutti gli organi, stati maggiori e gestori di infrastrutture critiche coinvolti come pure l’analisi coordinata della situazione. Sottopone alla conferenza dei direttori il quadro generale della situazione e la sua possibile evoluzione. 4 È l’organo di contatto dello SMFP in caso d’evento. 5 Gli organi federali e i Cantoni coinvolti informano l’elemento d’intervento e di supporto:
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Art. 12 e 135
5 Abrogati dall’all. 3 n. II 5 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU20205087). |
Art. 14 Informazione e permanenza telefonica
1 Lo SMFP provvede alla preparazione delle basi informative e al coordinamento tra Confederazione, Cantoni e terzi. 2 In caso d’evento lo SMFP, i dipartimenti e gli uffici federali competenti nonché gli altri organi interessati possono gestire permanenze telefoniche nazionali. |
Allegato 1 |
(art. 6 cpv. 2) |
Membri permanenti dello SMFP |
I membri permanenti dello SMFP sono: 1. la Cancelleria federale; 2. le unità seguenti del Dipartimento federale degli affari esteri:
3. le unità seguenti del Dipartimento federale dell’interno:
4. le unità seguenti del Dipartimento federale di giustizia e polizia:
5. le unità seguenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport:
6. le unità seguenti del Dipartimento federale delle finanze:
7. le unità seguenti del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:
8. le unità seguenti del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni:
9. gli istituti federali seguenti:
10. gli organi cantonali seguenti:
11. la Rete integrata Svizzera per la sicurezza. 6 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2019. |
Allegato 2 7
7 Abrogato dall’all. 3 n. II 5 dell’O dell’11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU20205087). |
Allegato 3 |
(art. 15) |
Abrogazione e modifica di altri atti normativi |
I L’ordinanza del 20 ottobre 20108 sugli interventi NBCN è abrogata. II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: ....9 8 [RU 2010 5395, 2015 195all. n. 3, 2017 4261all. 11 n. 3] 9 Le mod. possono essere consultate alla RU2018 1093. |
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