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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la requisizione di impianti di protezione secondo l’articolo 50 LPPC e di letti in rifugi pubblici secondo l’articolo 46 capoverso 3 LPPC da parte di Confederazione e dei Cantoni per affrontare situazioni d’emergenza nel settore dell’asilo. |
Art. 2 Requisizione
1 Sono autorizzati a requisire impianti di protezione e letti dei Cantoni e dei Comuni al fine di disporne gli organi seguenti:
2 È possibile requisire tutti i tipi di impianti; l’idoneità degli ospedali protetti deve essere verificata nel caso concreto. |
Art. 3 Presupposti
1 Gli impianti di protezione e i letti possono essere requisiti se:
2 Non possono essere requisiti impianti di protezione e letti necessari all’esercito per l’adempimento dei suoi compiti. |
Art. 4 Effetti giuridici
1 La requisizione è una restrizione di diritto pubblico della proprietà. 2 Mediante la requisizione di un impianto di protezione o di letti, il diritto di disporre di questi beni passa alla Confederazione o al Cantone interessato. 3 I diritti e gli obblighi di diritto pubblico, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da rapporti giuridici di diritto privato sono sospesi durante la requisizione. |
Art. 5 Predisposizione della requisizione
1 La requisizione è predisposta:
2 La predisposizione comprende in particolare:
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Art. 6 Consegna e restituzione degli impianti di protezione e dei letti
1 L’UFPP o l’ufficio cantonale responsabile della protezione civile stabilisce in una decisione gli impianti di protezione e i letti da requisire. 2 I proprietari o i possessori degli impianti di protezione e dei letti sono tenuti a consegnare senza indugio gli impianti di protezione e i letti requisiti. 3 Nel momento in cui gli impianti di protezione o i letti requisiti non sono più necessari, l’UFPP o l’ufficio responsabile della protezione civile del Cantone interessato dispone senza indugio la loro restituzione al proprietario o al possessore. 4 L’UFPP o l’ufficio responsabile della protezione civile del Cantone interessato registra la consegna e la restituzione in forma scritta. Per gli impianti di protezione è documentato in particolare lo stato e l’equipaggiamento dell’impianto. |
Art. 7 Adattamento e completamento dell’infrastruttura
1 Se, a causa di un equipaggiamento lacunoso o di una manutenzione carente, occorre adattare l’infrastruttura dell’impianto di protezione, i rispettivi costi sono assunti dal Cantone o dal Comune competente. 2 Se l’infrastruttura deve essere completata affinché l’impianto di protezione possa essere utilizzato come alloggio, al termine della requisizione la Confederazione o il Cantone interessato definisce, d’intesa con il proprietario, se la Confederazione o il Cantone interessato riceve un indennizzo adeguato per le installazioni supplementari o se queste ultime vengono smantellate a spese della Confederazione o del Cantone interessato. |
Art. 8 Esercizio e manutenzione
1 I costi per l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione e per la manutenzione dei letti durante la requisizione sono assunti dalla Confederazione o dal Cantone interessato. 2 L’UFPP o l’ufficio responsabile della protezione civile del Cantone interessato provvede affinché l’esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura degli impianti di protezione siano svolti da personale qualificato. 3 In materia di prescrizioni di sicurezza valgono le disposizioni previste per le situazioni d’emergenza. |
Art. 9 Obblighi dei proprietari e dei possessori
I proprietari e i possessori di impianti di protezione e letti sono tenuti a rispettare le disposizioni dell’UFPP, degli uffici cantonali responsabili della protezione civile e della SEM; essi devono in particolare:
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Art. 11 Indennizzo e responsabilità
1 I proprietari sono adeguatamente indennizzati dalla Confederazione o dal rispettivo Cantone per l’uso degli impianti di protezione e dei letti. 2 Essi hanno diritto all’indennizzo delle spese sostenute per la consegna e la ripresa degli impianti di protezione e dei letti. 3 La Confederazione o il Cantone interessato è responsabile di tutti i danni arrecati all’impianto di protezione o ai letti durante la requisizione, sempreché non siano da ricondurre alla normale usura o non siano coperti da una protezione assicurativa. |
Art. 12 Pretese di risarcimento e prescrizione
1 In caso di danneggiamento o di perdita totale dell’impianto di protezione o dei letti, l’UFPP o l’ufficio cantonale responsabile della protezione civile decide in merito alle pretese di risarcimento. 2 Per quanto concerne la prescrizione di pretese di risarcimento secondo il capoverso 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65 capoversi 1 e 4 LPPC. |
Art. 13 Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016 con effetto sino al 31 marzo 2019. 2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2023.2 2 Introdotto dal n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 887). |