Ordinanza
sulla requisizione di impianti di protezione e letti per
affrontare situazioni d’emergenza nel settore dell’asilo
(OReq)
dell’11 marzo 2016 (Stato 1° aprile 2019)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale 4 ottobre 20021 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del (LPPC),
ordina:
1 RS 520.1
1
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina la requisizione di impianti di protezione secondo l’articolo 50 LPPC e di letti in rifugi pubblici secondo l’articolo 46 capoverso 3 LPPC da parte di Confederazione e dei Cantoni per affrontare situazioni d’emergenza nel settore dell’asilo.
Art. 2 Requisizione
1 Sono autorizzati a requisire impianti di protezione e letti dei Cantoni e dei Comuni al fine di disporne gli organi seguenti:
- a.
- l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) su richiesta della Segreteria di Stato della migrazione (SEM);
- b.
- gli uffici cantonali responsabili della protezione civile.
2 È possibile requisire tutti i tipi di impianti; l’idoneità degli ospedali protetti deve essere verificata nel caso concreto.
Art. 3 Presupposti
1 Gli impianti di protezione e i letti possono essere requisiti se:
- a.
- sussiste una situazione d’emergenza nel settore dell’asilo;
- b.
- non sono disponibili o non possono essere resi disponibili in tempo utile altri alloggi a condizioni accettabili;
- c.
- dei militi di protezione civile sono chiamati in servizio per far fronte a una situazione d’emergenza nel settore dell’asilo in virtù dell’articolo 27 capoverso 1 lettera a o al capoverso 2 lettera a LPPC;
- d.
- gli impianti di protezione e i letti non sono forzatamente indispensabili alla protezione civile.
2 Non possono essere requisiti impianti di protezione e letti necessari all’esercito per l’adempimento dei suoi compiti.
Art. 4 Effetti giuridici
1 La requisizione è una restrizione di diritto pubblico della proprietà.
2 Mediante la requisizione di un impianto di protezione o di letti, il diritto di disporre di questi beni passa alla Confederazione o al Cantone interessato.
3 I diritti e gli obblighi di diritto pubblico, nonché i diritti e gli obblighi derivanti da rapporti giuridici di diritto privato sono sospesi durante la requisizione.
Art. 5 Predisposizione della requisizione
1 La requisizione è predisposta:
- a.
- dall’UFPP in collaborazione con la SEM e gli uffici cantonali responsabili della protezione civile;
- b.
- dagli uffici cantonali responsabili della protezione civile.
2 La predisposizione comprende in particolare:
- a.
- l’accertamento dell’effettivo di impianti di protezione e di letti requisibili; e
- b.
- la determinazione degli impianti di protezione e dei letti da requisire.
Art. 6 Consegna e restituzione degli impianti di protezione e dei letti
1 L’UFPP o l’ufficio cantonale responsabile della protezione civile stabilisce in una decisione gli impianti di protezione e i letti da requisire.
2 I proprietari o i possessori degli impianti di protezione e dei letti sono tenuti a consegnare senza indugio gli impianti di protezione e i letti requisiti.
3 Nel momento in cui gli impianti di protezione o i letti requisiti non sono più necessari, l’UFPP o l’ufficio responsabile della protezione civile del Cantone interessato dispone senza indugio la loro restituzione al proprietario o al possessore.
4 L’UFPP o l’ufficio responsabile della protezione civile del Cantone interessato registra la consegna e la restituzione in forma scritta. Per gli impianti di protezione è documentato in particolare lo stato e l’equipaggiamento dell’impianto.
Art. 7 Adattamento e completamento dell’infrastruttura
1 Se, a causa di un equipaggiamento lacunoso o di una manutenzione carente, occorre adattare l’infrastruttura dell’impianto di protezione, i rispettivi costi sono assunti dal Cantone o dal Comune competente.
2 Se l’infrastruttura deve essere completata affinché l’impianto di protezione possa essere utilizzato come alloggio, al termine della requisizione la Confederazione o il Cantone interessato definisce, d’intesa con il proprietario, se la Confederazione o il Cantone interessato riceve un indennizzo adeguato per le installazioni supplementari o se queste ultime vengono smantellate a spese della Confederazione o del Cantone interessato.
Art. 8 Esercizio e manutenzione
1 I costi per l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione e per la manutenzione dei letti durante la requisizione sono assunti dalla Confederazione o dal Cantone interessato.
2 L’UFPP o l’ufficio responsabile della protezione civile del Cantone interessato provvede affinché l’esercizio e la manutenzione dell’infrastruttura degli impianti di protezione siano svolti da personale qualificato.
3 In materia di prescrizioni di sicurezza valgono le disposizioni previste per le situazioni d’emergenza.
Art. 9 Obblighi dei proprietari e dei possessori
I proprietari e i possessori di impianti di protezione e letti sono tenuti a rispettare le disposizioni dell’UFPP, degli uffici cantonali responsabili della protezione civile e della SEM; essi devono in particolare:
- a.
- accettare i lavori di predisposizione necessari e, all’occorrenza, collaborarvi;
- b.
- allontanare immediatamente gli oggetti mobili che non fanno parte dell’equipaggiamento tecnico dell’impianto di protezione;
- c.
- comunicare all’UFPP o all’ufficio cantonale responsabile della protezione civile le modifiche di natura materiale o giuridica concernenti l’uso degli impianti di protezione e dei letti;
- d.
- presenziare alla consegna e alla restituzione, nonché qualora l’UFPP o l’ufficio cantonale responsabile della protezione civile ne faccia richiesta;
- e.
- annunciare i danni e i difetti al momento della restituzione.
Art. 10 Ricorso
I ricorsi contro decisioni dell’UFPP emanate in relazione alla requisizione non hanno effetto sospensivo.
Art. 11 Indennizzo e responsabilità
1 I proprietari sono adeguatamente indennizzati dalla Confederazione o dal rispettivo Cantone per l’uso degli impianti di protezione e dei letti.
2 Essi hanno diritto all’indennizzo delle spese sostenute per la consegna e la ripresa degli impianti di protezione e dei letti.
3 La Confederazione o il Cantone interessato è responsabile di tutti i danni arrecati all’impianto di protezione o ai letti durante la requisizione, sempreché non siano da ricondurre alla normale usura o non siano coperti da una protezione assicurativa.
Art. 12 Pretese di risarcimento e prescrizione
1 In caso di danneggiamento o di perdita totale dell’impianto di protezione o dei letti, l’UFPP o l’ufficio cantonale responsabile della protezione civile decide in merito alle pretese di risarcimento.
2 Per quanto concerne la prescrizione di pretese di risarcimento secondo il capoverso 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65 capoversi 1 e 4 LPPC.
Art. 13 Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016 con effetto sino al 31 marzo 2019.
2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2023.2
2 Introdotto dal n. I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 887).