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Art. 1 Categorie dei beni culturali e criteri di classificazione
1 I beni culturali sono classificati secondo le categorie seguenti:
2 Per la classificazione si tiene conto dei criteri seguenti:
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Art. 2 Inventario PBC, oggetti C e geoportale della Confederazione
1 L’Inventario della protezione dei beni culturali con gli oggetti A e B (Inventario PBC) è allestito dall’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) in collaborazione con i Cantoni e con la Commissione federale dei beni culturali. Esso viene aggiornato periodicamente. 2 I Cantoni disciplinano la designazione degli oggetti C. 3 L’UFPP fornisce i dati relativi agli oggetti A all’Ufficio federale di topografia. Quest’ultimo rappresenta i dati nel geoportale della Confederazione. |
Art. 4 Istruzione e personale
1 L’istruzione dei quadri della protezione civile responsabili della protezione dei beni culturali e degli specialisti in protezione dei beni culturali della protezione civile comprende in particolare i seguenti temi:
2 L’istruzione del personale delle istituzioni culturali verte in particolare su:
3 L’UFPP mette a disposizione dei Cantoni i documenti d’istruzione necessari. |
Art. 5 Documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza
1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce le esigenze poste alle documentazioni di sicurezza e disciplina i dettagli per la realizzazione, la manipolazione, il trattamento e la custodia delle riproduzioni fotografiche di sicurezza. 2 L’UFPP gestisce un archivio centrale dei microfilm per la conservazione delle riproduzioni fotografiche di sicurezza. 3 Esso acquista una copia positiva di ogni riproduzione fotografica di sicurezza realizzata dai Cantoni e la conserva. |
Art. 62
2 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4751). |
Allegato |
(art. 9) |
Abrogazione e modifica di altri atti normativi |
I L’ordinanza del 17 ottobre 19843 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato è abrogata. II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: …4 3 [RU 1984 1250, 1994 2678, 1995 207art. 27, 2006 4705n. II 42, 2011 5227n. I 4.6] 4 Le mod. possono essere consultate alla RU2014 3555. |