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Ordinanza del DDPS sulla segnalazione dei beni culturali e del personale responsabile della protezione dei beni culturali (OSBC)
del 14 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2018)
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),
visto l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 29 ottobre 20141 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza (OPBC),
Art. 1Direttive per la realizzazione dei contrassegni
1 Per la realizzazione dei contrassegni recanti uno o più scudi della protezione dei beni culturali valgono le direttive seguenti:
a.
dimensioni: 16 cm × 24 cm;
b.
materiale: alluminio;
c.
stampa: serigrafia;
d.
colori: blu oltremare, RAL 5002, e bianco crema, RAL 9001;
e.
fissaggio: viti in acciaio inossidabile, distanziatori in acciaio zincato, tasselli in plastica;
f.
dicitura: «Nationales Kulturgut, Bien culturel national, Bene culturale nazionale» e «Haager Abkommen, 1954 (Art. 16 und 17), Convention de La Haye, 1954 (art. 16 et 17), Convenzione dell’Aia, 1954 (art. 16 e 17)».
2 In caso di conflitto armato, per migliorare la riconoscibilità dei beni culturali è possibile utilizzare anche contrassegni la cui realizzazione non rispetta appieno le direttive di cui al capoverso 1.
Art. 2Distribuzione e manutenzione dei contrassegni
1 L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) mette a disposizione dei Cantoni i contrassegni, compreso il materiale di fissaggio.
2 La manutenzione dei contrassegni compete ai Cantoni.
Art. 3Segnalazione dei beni culturali
1 Tutti gli oggetti singoli d’importanza nazionale iscritti nell’Inventario PBC e i rifugi per beni culturali sono contrassegnati con uno scudo semplice.
2 I beni culturali sotto protezione speciale sono contrassegnati con uno scudo ripetuto tre volte.
3 I beni culturali sotto protezione rafforzata sono contrassegnati con almeno uno scudo.
Art. 4Segnalazione dei beni culturali in tempo di pace
1 I Cantoni che intendono contrassegnare i loro beni culturali già in tempo di pace inoltrano una relativa domanda all’UFPP.
2 I luoghi in cui si presuppone la presenza di resti archeologici non possono essere contrassegnati in tempo di pace.
Art. 5Apposizione dei contrassegni
1 I contrassegni sono apposti presso l’entrata principale o presso l’accesso principale all’opera.
2 Nel caso di collezioni, i contrassegni sono apposti nella zona d’entrata dell’edificio principale.
Art. 6Autorizzazione
1 I contrassegni possono essere apposti solo unitamente all’autorizzazione rilasciata dall’ente responsabile della protezione dei beni culturali nel relativo Cantone.
3 L’UFPP e l’ente responsabile della protezione dei beni culturali nel relativo Cantone archiviano una copia dell’autorizzazione.
Art. 7Segnalazione del personale
Nell’espletamento dei loro compiti di protezione, le persone addette alla protezione dei beni culturali devono portare su di sé la carta d’identità e un bracciale recante lo scudo PBC.
Art. 8Distribuzione delle carte d’identità e dei bracciali
1 L’UFPP mette a disposizione dei Cantoni le carte d’identità e i bracciali PBC.
2 I Cantoni provvedono a compilare le carte d’identità e a consegnarle ai titolari. Le carte d’identità devono recare una foto del titolare e il timbro dell’autorità competente.
3 Le carte d’identità sono valide solo se interamente compilate.
4 I Cantoni tengono un elenco delle carte d’identità consegnate.
5 Al termine della loro attività, i titolari devono immediatamente restituire le carte d’identità all’organo che le ha rilasciate.
Art. 9Abrogazione di altri atti normativi
Sono abrogate:
a.
le prescrizioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 15 marzo 1989 concernenti l’apposizione dello scudo dei beni culturali;
b.
le prescrizioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 15 marzo 1989 concernenti la carta d’identità del personale della protezione dei beni culturali.
Art. 10Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.