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Art. 6 Contratti
1Per la costituzione di scorte obbligatorie, la Confederazione conclude contratti con le imprese. 2In questi contratti devono essere segnatamente specificati: - a.
- la natura e la quantità della scorta;
- b.
- il deposito, la conservazione, la sorveglianza, il controllo e il rinnovo della scorta;
- c.
- il luogo di deposito;
- d.
- il finanziamento e l'assicurazione;
- e.
- la copertura dei costi di deposito e delle perdite di prezzo, peso o qualità che potessero prodursi durante il deposito.
3Nel contratto per scorte obbligatorie può essere previsto che il proprietario della scorta debba aderire a un'istituzione (art. 10) e tenere permanentemente, oltre alla scorta obbligatoria, un'adeguata scorta libera. 4I contratti per scorte obbligatorie possono vertere soltanto su merci di proprietà del depositario. Le scorte su cui terzi hanno diritti di proprietà possono essere oggetto di un contratto per scorte obbligatorie solamente se tutti gli aventi diritto si obbligano solidalmente nei confronti della Confederazione e, all'occorrenza, nei confronti della banca finanziatrice (art. 11).
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Art. 7 Diminuzione e soppressione di scorte obbligatorie.Titoli rappresentativi di merce
1Le scorte obbligatorie possono essere diminuite o soppresse soltanto con il consenso della Confederazione. Il proprietario della scorta deve aver anzitutto rimborsato alla banca la parte corrispondente del mutuo e eseguiti i propri eventuali obblighi nei confronti del fondo di garanzia (art. 10). 2Non possono essere emessi titoli rappresentativi di merci facenti parte delle scorte obbligatorie.
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Art. 8 Garanzia delle scorte obbligatorie
1Il Consiglio federale può subordinare al regime delle scorte obbligatorie determinati beni di importanza vitale che sono importati, prodotti o trasformati nel Paese. Può prevedere deroghe per determinati tipi di utilizzazione.2 2Per tali beni, il Consiglio federale determina l'ampiezza del fabbisogno o stabilisce quantità indicative. Esso vigila affinché le riserve siano ripartite in funzione dei bisogni delle diverse regioni del Paese e delle esigenze della difesa nazionale. 3Sottostà all'obbligo di costituire scorte chi importa tali beni oppure chi, in qualità di produttore, trasformatore o commerciante, li mette in circolazione per la prima volta nel Paese. Il Consiglio federale determina la cerchia degli assoggettati.3 4Il Consiglio federale può subordinare l'importazione di tali beni a un permesso e far dipendere il permesso dalla conclusione di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.4 5Per i beni subordinati al regime delle scorte obbligatorie, occorre concludere con la Confederazione contratti per la costituzione di scorte obbligatorie.5 6Eccezionalmente, può essere esentato dall'obbligo di costituire scorte chi si assume, nei confronti dell'organizzazione che gestisce il fondo di garanzia o un'istituzione analoga, gli stessi impegni finanziari che gli deriverebbero dalla conclusione di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.6 7Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie può prevedere che una parte delle scorte siano ritirate da terzi. In tal caso, la Confederazione conclude con ciascuno di essi, per i quantitativi corrispondenti, un contratto separato per la costituzione di scorte obbligatorie.7
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Art. 9 Parte disponibile della scorta obbligatoria
Nell'ambito delle prescrizioni in materia di disciplinamento e di utilizzazione dei beni, emanate in virtù degli articoli 23 e 28, il proprietario della scorta obbligatoria può utilizzare almeno la metà della medesima per la propria impresa o per approvvigionare la propria clientela.
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Art. 10 Fondi di garanzia e istituzioni analoghe
1I contratti per la costituzione di scorte obbligatorie possono prevedere che i proprietari delle scorte debbano contribuire ad alimentare fondi di garanzia od altre istituzioni analoghe della loro categoria per sopperire alle spese di deposito e alle perdite conseguenti a un ribasso dei prezzi delle scorte obbligatorie. 2La costituzione, la modifica e la soppressione di tali istituzioni sottostanno all'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Qualora, per garantire l'esecuzione, i rami economici interessati ricorrano a corporazioni o ne costituiscano, gli statuti di dette corporazioni devono essere approvati dal DEFR.1 3Se l'interesse pubblico lo esige, gli statuti possono derogare alle disposizioni di diritto privato riguardanti l'acquisto e la perdita della qualità di membro, nonché l'ottenimento e l'utilizzazione delle risorse.
1 Nuovo testo giusta il n. I 15 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).
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Art. 10a Rispetto degli impegni internazionali
1Per garantire il rispetto degli impegni internazionali, il Consiglio federale può prescrivere ai fondi di garanzia e a istituzioni simili l'ammontare massimo consentito dei contributi. Può delegare tale competenza al DEFR2. 2Se l'importo massimo consentito dei contributi viene ridotto in base ad accordi internazionali, la riduzione avviene nella stessa proporzione dei dazi. In casi giustificati, sono consentite deroghe a tale norma.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1794; FF 1994 IV 923) 2 Nuova espr. giusta il n. I 15 dell'O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
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Art. 11 Finanziamento. Copertura dei rischi non assicurabili
1La Confederazione agevola il finanziamento delle scorte obbligatorie garantendo i mutui bancari; essa può rendere possibile altrimenti l'ottenimento di crediti a interesse modico. 2Il Consiglio federale disciplina la copertura dei rischi non assicurabili.
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Art. 11a Assunzione dei costi delle scorte obbligatorie da parte della Confederazione
Se i costi di deposito e le perdite su derrate alimentari di base delle scorte obbligatorie, siano esse importate oppure prodotte o trasformate in Svizzera, non possono essere coperti mediante i mezzi del fondo di garanzia o di istituzioni analoghe, la Confederazione può assumere, in parte o integralmente, i costi non coperti. Il Consiglio federale determina per quali scorte obbligatorie sono versati i relativi contributi.
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Art. 12 Garanzie della Confederazione
1Non appena la Confederazione ha garantito il finanziamento di una scorta obbligatoria, quest'ultima ed eventuali pretese di risarcimento le servono da garanzia. 2Le pretese di terzi, di natura civile o pubblica, contrattuali o legali, e le pretese di risarcimento non sono opponibili al diritto della Confederazione di separarsi dalla massa o al suo diritto di pegno (art. 13 e 14). È fatta eccezione soltanto per il diritto di ritenzione di cui i magazzinieri possono prevalersi per garantire i loro crediti nel senso dell'articolo 485 del Codice delle obbligazioni1.
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Art. 13 Diritto della Confederazione di separarsi dalla massa
1Se il proprietario di una scorta è dichiarato in fallimento oppure se il fallimento è differito giusta gli articoli 7251, 764, 817 o 903 del Codice delle obbligazioni2 o se è concessa la moratoria concordataria o straordinaria, la Confederazione diventa proprietaria della scorta obbligatoria e, se è il caso, subentra nelle pretese di risarcimento del proprietario, nella misura in cui essa si assume gli obblighi contrattuali derivanti al proprietario dal mutuo bancario. 2Se, dedotte tutte le spese, il controvalore delle scorte obbligatorie o delle pretese di risarcimento - nel momento del ritiro effettivo o alla fine della realizzazione - è superiore all'importo che la Confederazione può esigere per aver rimborsato i prestatori di fondi, essa deve innanzitutto adempiere gli obblighi del debitore verso il fondo di garanzia. L'eccedenza dev'essere versata alla massa oppure, nel caso di differimento del fallimento o di moratoria concordataria o straordinaria, al debitore. 3Se, dedotte tutte le spese, la Confederazione non è interamente tacitata con le merci che ha ritirate o realizzate in virtù del proprio diritto di separazione dalla massa, essa partecipa al fallimento o al concordato per l'importo scoperto. In caso di differimento del fallimento o di moratoria straordinaria, essa vanta nei confronti del debitore un credito rimunerato d'interesse e imprescrittibile.
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Art. 14 Diritto di pegno della Confederazione
1Se contro il proprietario di una scorta è avviata l'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno sulla scorta obbligatoria, nonché per eventuali pretese di risarcimento, la Confederazione è creditrice in primo rango, non partecipante all'esecuzione, per i crediti garantiti (art. 12). Le pretese contrattuali o legali di terzi sulla scorta obbligatoria (art. 12 cpv. 2 primo periodo) succedono immediatamente a quelle della Confederazione e a eventuali crediti del fondo di garanzia. 2Le pretese di terzi sulle scorte obbligatorie o su eventuali diritti del debitore possono essere esercitate unicamente mediante esecuzione.
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Art. 15 Azione revocatoria
Per quanto la separazione dalla massa e il diritto di pegno non bastino a tacitare la Confederazione, soltanto quest'ultima è autorizzata all'azione revocatoria (art. 285 segg. LF dell'11 apr. 18891 sull'esecuzione e sul fallimento). L'azione revocatoria della Confederazione si prescrive in 10 anni.
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Art. 16 Imposte e tasse
1Nella tassazione al fine delle imposte federali dirette, dev'essere equamente tenuto conto dei rischi speciali assunti dai tenitori di scorte obbligatorie. Il Consiglio federale disciplina i particolari e assicura il coordinamento con i Cantoni per quanto concerne le imposte cantonali dirette. 2I contratti per la costituzione di scorte obbligatorie non sottostanno ad alcuna tassa di bollo o altra analoga.
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Art. 17 Depositi
Ove i terreni necessari alla costruzione di locali o impianti destinati al deposito di scorte obbligatorie oppure i locali o gli impianti necessari al deposito di queste scorte non possano essere ottenuti a condizioni ragionevoli e in via amichevole, il DEFR può esercitare il diritto d'espropriazione conformemente alla legge federale del 20 giugno 19301 sull'espropriazione.
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