Disposizioni generali (1 - 2)
Compiti dei Cantoni (3 - 5)
Compiti dei gestori degli impianti di approvvigionamento idrico (6 - 12)
Compiti dei gestori degli impianti di smaltimento delle acque (13 - 13)
Disposizioni finali (14 - 16)
Sezione 1: Disposizioni generali |
Art. 1 Oggetto, definizione e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina le misure preventive volte a garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (art. 2 lett. b LAP). Tali misure devono assicurare:
2 Per acqua potabile si intende l’acqua allo stato naturale o dopo il trattamento, destinata a essere bevuta o utilizzata per la cucina, per la preparazione di derrate alimentari o per la pulizia di materiali e oggetti ai sensi dell’articolo 5 lettera a della legge del 20 giugno 20142 sulle derrate alimentari. 3 La presente ordinanza si applica a tutti i servizi di utilità pubblica che assicurano l’approvvigionamento di acqua potabile come pure ai servizi incaricati dello smaltimento delle acque, nella misura in cui tale smaltimento possa mettere in pericolo l’approvvigionamento di acqua potabile. |
Art. 2 Quantità minime
1 In una situazione di grave penuria, devono essere sempre disponibili almeno le seguenti quantità di acqua potabile:
2 I Cantoni possono prescrivere la messa a disposizione di quantità supplementari di acqua potabile. 3 La quantità di acqua potabile necessaria globalmente viene calcolata per ogni zona di approvvigionamento sulla base dei dati aggiornati relativi al numero di abitanti, di aziende agricole e di aziende che producono beni d’importanza vitale. |
Sezione 2: Compiti dei Cantoni |
Art. 4 Misure preparatorie
1 I Cantoni allestiscono un inventario digitale degli impianti di approvvigionamento idrico, delle falde freatiche e delle sorgenti che si prestano a garantire l’approvvigionamento di acqua potabile. L’inventario deve contenere in particolare indicazioni su:
2 I Cantoni designano gli impianti indispensabili per l’approvvigionamento in base a una valutazione dei rischi. 3 Designano i Comuni che in situazioni di grave penuria devono garantire, da soli o insieme ad altri Comuni, l’approvvigionamento di acqua potabile in una determinata zona di approvvigionamento. 4 Elaborano in base all’inventario cartine digitali e le aggiornano periodicamente. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) stabilisce le disposizioni necessarie a tale scopo. 5 L’inventario e le cartine digitali vengono classificati CONFIDENZIALE conformemente all’articolo 19 lettera f dell’ordinanza dell’8 novembre 20233 sulla sicurezza delle informazioni (OSIn).4 6 I Cantoni stabiliscono la ripartizione dei compiti tra Cantone, organizzazione di crisi, Comuni e fornitori di acqua per gestire una situazione di grave penuria. Garantiscono l’informazione della popolazione e il coordinamento tra gli attori coinvolti nella gestione della grave penuria. 4 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 34 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735). |
Art. 5 Depositi e acquisto di materiale
Se le quantità minime di cui all’articolo 2 non possono essere garantite con altri mezzi, i Cantoni provvedono alla creazione di depositi regionali e all’acquisto di materiale pesante come tubi a raccordo rapido, gruppi elettrogeni di emergenza e unità per il trattamento dell’acqua. |
Sezione 3: Compiti dei gestori degli impianti di approvvigionamento idrico |
Art. 6 Principi
1 I gestori degli impianti di approvvigionamento idrico adottano le misure necessarie a evitare situazioni di grave penuria. 2 Per adempiere i loro compiti i gestori degli impianti di approvvigionamento idrico operanti in una stessa zona di approvvigionamento collaborano sul piano organizzativo e tecnico su ordine dell’autorità cantonale competente. |
Art. 7 Piano per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile
1 I gestori degli impianti di approvvigionamento idrico elaborano un piano per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria. 2 Il piano deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:
3 Il piano deve essere sottoposto all’autorità cantonale competente per approvazione. 4 È classificato CONFIDENZIALE conformemente all’articolo 19 lettera f OSIn5.6 6 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 34 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735). |
Art. 8 Documentazione
1 I gestori degli impianti di approvvigionamento idrico allestiscono ciascuno una documentazione per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria. 2 Tale documentazione deve contenere in particolare le seguenti indicazioni:
3 I gestori degli impianti di approvvigionamento controllano periodicamente la correttezza e la completezza della documentazione. 4 Mettono gratuitamente a disposizione dell’autorità cantonale competente, dietro sua richiesta, una copia della documentazione. 5 La documentazione è classificata CONFIDENZIALE conformemente all’articolo 19 lettera f OSIn7.8 8 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 34 dell’O dell’8 nov. 2023 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 735). |
Art. 11 Materiale di riserva e di riparazione
1 I gestori degli impianti di approvvigionamento idrico provvedono affinché sia disponibile il materiale di riserva e di riparazione necessario a garantire l’approvvigionamento di acqua potabile, compresi i prodotti di disinfezione e di decontaminazione. 2 Il materiale deve essere protetto da influssi dannosi esogeni. |
Art. 12 Misure edili, d’esercizio e organizzative
1 I gestori degli impianti di approvvigionamento idrico adottano le misure edili, d’esercizio e organizzative necessarie per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria. 2 Provvedono in particolare affinché:
3 Verificano periodicamente l’efficacia delle misure. |
Sezione 5: Disposizioni finali |
Art. 15 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 20 novembre 19919 sulla garanzia dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza è abrogata. 9 [RU 1991 2517, 2017 3179n. I 2] |