Ordinanza
sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica
per garantire l’approvvigionamento economico del Paese
(OOSE)
del 10 maggio 2017 (Stato 1° giugno 2017)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20161 sull’approvvigionamento del Paese;
visto l’articolo 15 capoverso 4 della legge del 23 marzo 20072 sull’approvvigionamento elettrico (LAEI),
ordina:
1 RS 531
2 RS 734.7
1
Art. 1 Compiti dell’AES
1 L’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) adotta le misure preparatorie necessarie nei settori della produzione, dell’acquisto, del trasporto, della distribuzione e del consumo di energia elettrica in vista di una situazione di grave penuria.
2 L’AES tiene conto delle condizioni regionali e tecniche, in particolare delle funzioni della società nazionale di rete e della Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom).
3 Coordina i compiti dei suoi membri.
4 Se l’AES istituisce un’organizzazione particolare per garantire l’approvvigionamento del Paese in energia elettrica, le imprese che non sono membri dell’AES possono assoggettarsi volontariamente a tale organizzazione.
Art. 2 Compiti del settore specializzato Energia
1 Il settore specializzato Energia decide il genere e l’entità delle misure preparatorie.
2 Vigila sui lavori preparatori dell’AES e le impartisce istruzioni.
Art. 3 Collaborazione
In situazioni di grave penuria il settore specializzato Energia e l’AES collaborano con l’Ufficio federale dell’energia, ElCom, la società nazionale di rete, l’esercito, la protezione della popolazione e i Cantoni.
Art. 4 Indennizzo
1 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca stabilisce l’indennizzo dell’AES.
2 I costi sostenuti dalle singole imprese per la preparazione e l’esecuzione di misure di cui all’articolo 1 sono considerati costi di rete computabili ai sensi dell’articolo 15 LAEI.
3 ElCom è responsabile della vigilanza sui costi di cui al capoverso 2.
Art. 5 Esecuzione
Il settore specializzato Energia esegue la presente ordinanza.
Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo
Art. 7 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.