Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr); ordina: |
1 |
Art. 2 Situazioni eccezionali
Per situazioni eccezionali s’intendono:
|
Art. 3 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica alle imprese con:
2 Non si applica a trasporti su tratte senza funzione di collegamento secondo l’articolo 3 LTV e l’articolo 5 dell’ordinanza del 4 novembre 20096 sul trasporto di viaggiatori. |
Art. 4 Esonero dall’obbligo di effettuare trasporti prioritari
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può, su richiesta, esonerare un’impresa dall’obbligo di effettuare trasporti prioritari se è comprovato che l’impresa non ha alcun ruolo nella gestione di situazioni eccezionali. |
Art. 5 Ordinazione
Possono ordinare l’effettuazione di trasporti prioritari:
|
Art. 6 Coordinamento dei trasporti
1 In situazioni eccezionali le Ferrovie federali svizzere (FFS) coordinano senza discriminazioni l’effettuazione dei trasporti prioritari con gli altri gestori dell’infrastruttura e con le imprese di trasporto ferroviario, segnatamente per quanto concerne la gestione dei trasporti e l’orario. 2 In situazioni eccezionali AutoPostale SA coordina senza discriminazioni l’effettuazione dei trasporti prioritari con le imprese di trasporto concessionarie del traffico viaggiatori pubblico su strada locale e regionale, segnatamente per quanto concerne le capacità di trasporto disponibili e l’orario. |
Art. 7 Determinazione delle priorità in materia di trasporti
1 Se in una situazione eccezionale è comprovato che le tracce o i mezzi di trasporto delle imprese non sono sufficienti per l’effettuazione dei trasporti prioritari, l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) decide le priorità in materia di trasporti, dopo aver consultato tutte le parti. 2 È fatto salvo il potere decisionale dell’esercito in caso di difesa del Paese e della sua popolazione. |
Art. 8 Provvedimenti preparatori
1 Le imprese devono adottare provvedimenti preparatori per le situazioni eccezionali affinché, con i mezzi a disposizione, possano effettuare trasporti prioritari e, per quanto possibile, mantenere gli altri servizi di trasporto. 2 A seconda della situazione eccezionale, i provvedimenti preparatori devono essere adatti a garantire il trasporto necessario di viaggiatori e merci 24 ore su 24. 3 Essi devono essere adottati in particolare nell’ottica di assicurare la disponibilità del personale necessario all’esercizio e di mettere a disposizione i mezzi necessari all’esercizio. Nel far questo devono essere tenute adeguatamente in considerazione le esigenze in materia di sicurezza dei trasporti e dell’esercizio nonché in materia di protezione dei lavoratori. 4 Le imprese devono programmare e adottare i provvedimenti preparatori con le autorità e le organizzazioni presenti sulla propria rete competenti in materia di protezione della popolazione, sicurezza interna ed economia. Nel far questo devono coinvolgere anche le imprese che offrono coincidenze nonché le FFS e AutoPostale SA. 5 Devono documentare i provvedimenti preparatori previsti e adottati. |
Art. 10 Rimunerazione di prestazioni particolari
1 L’autorità che ordina i trasporti prioritari rimunera le imprese per le prestazioni particolari in situazioni eccezionali secondo i principi applicabili alle transazioni commerciali. 2 È fatta salva l’assunzione dei costi da parte della Confederazione per i casi di difesa nazionale e di trasporti militari. |
Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 4 novembre 20097 sull’impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie è abrogata. 7 [RU 2009 5937, 2016 1859all. n. II 1, 2017 3179I 3] |