Ordinanza
sui trasporti prioritari in situazioni eccezionali
(OTPE)
del 28 agosto 2019 (Stato 1° novembre 2019)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr);
visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge del 25 settembre 20152
sul trasporto di merci;
visto l’articolo 41 della legge del 20 marzo 20093 sul trasporto
di viaggiatori (LTV);
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19954;
visti gli articoli 27 e 57 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20165
sull’approvvigionamento del Paese,
ordina:
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Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’ordinazione, la preparazione e l’effettuazione di trasporti prioritari in situazioni eccezionali.
Art. 2 Situazioni eccezionali
Per situazioni eccezionali s’intendono:
- a.
- situazioni nelle quali determinati compiti dello Stato non possono più essere gestiti con le procedure amministrative ordinarie (situazioni particolari);
- b.
- situazioni nelle quali le procedure amministrative ordinarie non sono sufficienti per gestire in numerosi ambiti e settori i problemi e le sfide dell’attività governativa (situazioni straordinarie);
- c.
- forti minacce per l’approvvigionamento economico del Paese, con il pericolo imminente di considerevoli danni economici o forti perturbazioni dell’approvvigionamento economico del Paese (situazioni di grave penuria);
- d.
- eventi di origine naturale, tecnologica o sociale con ripercussioni sulla popolazione, sulle sue basi vitali o sul suo approvvigionamento in beni e servizi vitali a livello cantonale, intercantonale, nazionale o internazionale;
- e.
- minacce e pericoli in materia di politica di sicurezza in Svizzera e nelle regioni limitrofe;
- f.
- situazioni che richiedono la difesa del Paese e della sua popolazione o il sostegno alle autorità civili qualora i loro mezzi non siano più sufficienti.
Art. 3 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica alle imprese con:
- a.
- una concessione per il trasporto di viaggiatori secondo l’articolo 6 LTV;
- b.
- una concessione d’infrastruttura e un’autorizzazione di sicurezza secondo l’articolo 5 Lferr;
- c.
- un’autorizzazione di accesso alla rete e un certificato di sicurezza secondo l’articolo 8c Lferr.
2 Non si applica a trasporti su tratte senza funzione di collegamento secondo l’articolo 3 LTV e l’articolo 5 dell’ordinanza del 4 novembre 20096 sul trasporto di viaggiatori.
Art. 4 Esonero dall’obbligo di effettuare trasporti prioritari
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può, su richiesta, esonerare un’impresa dall’obbligo di effettuare trasporti prioritari se è comprovato che l’impresa non ha alcun ruolo nella gestione di situazioni eccezionali.
Art. 5 Ordinazione
Possono ordinare l’effettuazione di trasporti prioritari:
- a.
- le organizzazioni federali e cantonali incaricate di svolgere compiti nel campo della protezione della popolazione: per la protezione della popolazione o delle sue basi vitali;
- b.
- le organizzazioni e le imprese incaricate di svolgere compiti inerenti all’approvvigionamento economico del Paese: per l’approvvigionamento della popolazione e dell’economia in beni e servizi vitali;
- c.
- l’esercito: per il sostegno alle autorità civili o la difesa del Paese e della sua popolazione.
Art. 6 Coordinamento dei trasporti
1 In situazioni eccezionali le Ferrovie federali svizzere (FFS) coordinano senza discriminazioni l’effettuazione dei trasporti prioritari con gli altri gestori dell’infrastruttura e con le imprese di trasporto ferroviario, segnatamente per quanto concerne la gestione dei trasporti e l’orario.
2 In situazioni eccezionali AutoPostale SA coordina senza discriminazioni l’effettuazione dei trasporti prioritari con le imprese di trasporto concessionarie del traffico viaggiatori pubblico su strada locale e regionale, segnatamente per quanto concerne le capacità di trasporto disponibili e l’orario.
Art. 7 Determinazione delle priorità in materia di trasporti
1 Se in una situazione eccezionale è comprovato che le tracce o i mezzi di trasporto delle imprese non sono sufficienti per l’effettuazione dei trasporti prioritari, l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) decide le priorità in materia di trasporti, dopo aver consultato tutte le parti.
2 È fatto salvo il potere decisionale dell’esercito in caso di difesa del Paese e della sua popolazione.
Art. 8 Provvedimenti preparatori
1 Le imprese devono adottare provvedimenti preparatori per le situazioni eccezionali affinché, con i mezzi a disposizione, possano effettuare trasporti prioritari e, per quanto possibile, mantenere gli altri servizi di trasporto.
2 A seconda della situazione eccezionale, i provvedimenti preparatori devono essere adatti a garantire il trasporto necessario di viaggiatori e merci 24 ore su 24.
3 Essi devono essere adottati in particolare nell’ottica di assicurare la disponibilità del personale necessario all’esercizio e di mettere a disposizione i mezzi necessari all’esercizio. Nel far questo devono essere tenute adeguatamente in considerazione le esigenze in materia di sicurezza dei trasporti e dell’esercizio nonché in materia di protezione dei lavoratori.
4 Le imprese devono programmare e adottare i provvedimenti preparatori con le autorità e le organizzazioni presenti sulla propria rete competenti in materia di protezione della popolazione, sicurezza interna ed economia. Nel far questo devono coinvolgere anche le imprese che offrono coincidenze nonché le FFS e AutoPostale SA.
5 Devono documentare i provvedimenti preparatori previsti e adottati.
Art. 9 Vigilanza sui provvedimenti preparatori
L’UFT vigila sui provvedimenti preparatori.
Art. 10 Rimunerazione di prestazioni particolari
1 L’autorità che ordina i trasporti prioritari rimunera le imprese per le prestazioni particolari in situazioni eccezionali secondo i principi applicabili alle transazioni commerciali.
2 È fatta salva l’assunzione dei costi da parte della Confederazione per i casi di difesa nazionale e di trasporti militari.
Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 4 novembre 20097 sull’impiego e i compiti delle imprese di trasporto concessionarie in situazioni particolari e straordinarie è abrogata.
7 [RU 2009 5937, 2016 1859all. n. II 1, 2017 3179I 3]
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2019.