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Ordinanza
concernente la perequazione finanziaria
e la compensazione degli oneri
(OPFC)

del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 3 ottobre 20031 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC),

ordina:

Titolo 1: Perequazione delle risorse da parte della Confederazione e dei Cantoni

Capitolo 1: Potenziale di risorse

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Potenziale di risorse e base imponibile aggregata  

1 Il po­ten­zia­le di ri­sor­se di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne è sta­bi­li­to nell’al­le­ga­to 1. Es­so si fon­da sul­la ba­se im­po­ni­bi­le ag­gre­ga­ta del Can­to­ne. Que­st’ul­ti­ma cor­ri­spon­de al­la som­ma:

a.
dei red­di­ti de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne fi­si­che;
b.
dei red­di­ti de­ter­mi­nan­ti tas­sa­ti al­la fon­te;
c.
del­le so­stan­ze de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne fi­si­che;
d.
de­gli uti­li de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne giu­ri­di­che sen­za sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le;
e.
de­gli uti­li de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne giu­ri­di­che con sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le;
f.
dei ri­par­ti fi­sca­li de­ter­mi­nan­ti dell’im­po­sta fe­de­ra­le di­ret­ta.

2 Il po­ten­zia­le di ri­sor­se del­la Sviz­ze­ra cor­ri­spon­de al­la som­ma dei po­ten­zia­li di ri­sor­se di tut­ti i Can­to­ni.

Art. 2 Anno di riferimento e di calcolo  

1 L’an­no di ri­fe­ri­men­to del po­ten­zia­le di ri­sor­se cor­ri­spon­de all’an­no per il qua­le il po­ten­zia­le di ri­sor­se fun­ge da ba­se per la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se.

2 Il po­ten­zia­le di ri­sor­se di un an­no di ri­fe­ri­men­to cor­ri­spon­de al­la me­dia del­la ba­se im­po­ni­bi­le ag­gre­ga­ta di tre an­ni con­se­cu­ti­vi (an­ni di cal­co­lo).

3 Il pri­mo an­no di cal­co­lo ri­sa­le a sei an­ni pri­ma dell’an­no di ri­fe­ri­men­to men­tre l’ul­ti­mo a quat­tro an­ni pri­ma.

Art. 3 Potenziale di risorse pro capite degli abitanti 2  

Il po­ten­zia­le di ri­sor­se pro ca­pi­te de­gli abi­tan­ti è fis­sa­to nell’al­le­ga­to 1. Es­so cor­ri­spon­de al rap­por­to tra il po­ten­zia­le di ri­sor­se e la me­dia del­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te e non per­ma­nen­te me­dia du­ran­te gli an­ni di cal­co­lo del po­ten­zia­le di ri­sor­se.

2 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Art. 4 Indice delle risorse  

1 L’in­di­ce del­le ri­sor­se di un Can­to­ne è fis­sa­to nell’al­le­ga­to 1. Es­so cor­ri­spon­de al rap­por­to mol­ti­pli­ca­to per il fat­to­re 100 tra il po­ten­zia­le di ri­sor­se pro ca­pi­te de­gli abi­tan­ti di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne e il po­ten­zia­le di ri­sor­se pro ca­pi­te de­gli abi­tan­ti di tut­ta la Sviz­ze­ra.

2 ...3

3 L’in­di­ce del­le ri­sor­se di tut­ta la Sviz­ze­ra è di 100 pun­ti.

4 I Can­to­ni il cui in­di­ce del­le ri­sor­se su­pe­ra il va­lo­re 100 so­no con­si­de­ra­ti fi­nan­zia­ria­men­te for­ti. Gli al­tri Can­to­ni so­no con­si­de­ra­ti fi­nan­zia­ria­men­te de­bo­li.

3 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 30 ott. 2013, con ef­fet­to dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

Art. 5 Gettito fiscale e aliquota d’imposta standardizzati  

1 Il get­ti­to fi­sca­le stan­dar­diz­za­to di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne cor­ri­spon­de al­le sue ri­sor­se pro­prie de­ter­mi­nan­ti. Que­sto get­ti­to ri­sul­ta dall’ap­pli­ca­zio­ne di un’ali­quo­ta pro­por­zio­na­le d’im­po­sta uni­for­me per tut­ti i Can­to­ni (ali­quo­ta d’im­po­sta stan­dar­diz­za­ta) al po­ten­zia­le di ri­sor­se.4

2 Il get­ti­to fi­sca­le stan­dar­diz­za­to del­la Sviz­ze­ra com­pren­de:5

a.6
la som­ma del­le en­tra­te fi­sca­li rea­liz­za­te da tut­ti i Can­to­ni e i Co­mu­ni nel­la me­dia de­gli an­ni di cal­co­lo se­con­do la sta­ti­sti­ca fi­nan­zia­ria de­gli en­ti pub­bli­ci ai sen­si dell’or­di­nan­za del 30 giu­gno 19937 sul­le ri­le­va­zio­ni sta­ti­sti­che;
b.
la quo­ta dei Can­to­ni al­le en­tra­te dell’im­po­sta fe­de­ra­le di­ret­ta con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 196 ca­po­ver­so 1 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 14 di­cem­bre 19908 sull’im­po­sta fe­de­ra­le di­ret­ta (LI­FD) nel­la me­dia de­gli an­ni di cal­co­lo.

3 L’ali­quo­ta d’im­po­sta stan­dar­diz­za­ta cor­ri­spon­de al rap­por­to tra il get­ti­to fi­sca­le stan­dar­diz­za­to e il po­ten­zia­le di ri­sor­se del­la Sviz­ze­ra.

4 L’in­di­ce dei get­ti­ti fi­sca­li stan­dar­diz­za­ti pro ca­pi­te cor­ri­spon­de all’in­di­ce del­le ri­sor­se.

5 Il cal­co­lo del get­ti­to fi­sca­le stan­dar­diz­za­to e l’ali­quo­ta d’im­po­sta stan­dar­diz­za­ta so­no fis­sa­ti nell’al­le­ga­to 1.9

4 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

5 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

6 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

7 RS 431.012.1

8 RS 642.11

9 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Sezione 2: Reddito determinante delle persone fisiche

Art. 6 Base di calcolo per la singola persona fisica  

1 Il red­di­to de­ter­mi­nan­te di una per­so­na fi­si­ca con­tri­buen­te cor­ri­spon­de al suo red­di­to im­po­ni­bi­le se­con­do la LI­FD10, do­po de­du­zio­ne di una fran­chi­gia uni­ta­ria.

2 La fran­chi­gia cor­ri­spon­de all’im­por­to im­po­ni­bi­le in­fe­rio­re per i co­niu­gi se­con­do l’ar­ti­co­lo 36 ca­po­ver­si 2 e 3 LI­FD, per il cor­ri­spon­den­te an­no di cal­co­lo.11

3 Se il red­di­to im­po­ni­bi­le di un con­tri­buen­te è in­fe­rio­re al­la fran­chi­gia, il suo red­di­to de­ter­mi­nan­te è ugua­le a ze­ro.

10 RS 642.11

11 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 7 Base di calcolo per il Cantone  

Il red­di­to de­ter­mi­nan­te del­le per­so­ne fi­si­che di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne è fis­sa­to nell’al­le­ga­to 2. Es­so cor­ri­spon­de al­la som­ma dei red­di­ti de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne fi­si­che con­tri­buen­ti nel re­la­ti­vo Can­to­ne se­con­do la LI­FD12.

Sezione 3: Reddito determinante tassato alla fonte

Art. 8 Base di calcolo  

Il red­di­to de­ter­mi­nan­te tas­sa­to al­la fon­te è cal­co­la­to in ba­se al ri­le­va­men­to an­nua­le dei red­di­ti lor­di del­le per­so­ne fi­si­che tas­sa­te al­la fon­te e al nu­me­ro di con­tri­buen­ti con­for­me­men­te agli ar­ti­co­li 83 segg. e 91 segg. LI­FD13.

Art. 9 Composizione  

Il red­di­to de­ter­mi­nan­te tas­sa­to al­la fon­te di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne è fis­sa­to nell’al­le­ga­to 3. Es­so si com­po­ne del­la som­ma dei red­di­ti de­ter­mi­nan­ti tas­sa­ti al­la fon­te:

a.
de­gli stra­nie­ri re­si­den­ti sul ter­ri­to­rio se­con­do l’ar­ti­co­lo 83 LI­FD14;
b.
dei con­si­glie­ri di am­mi­ni­stra­zio­ne stra­nie­ri se­con­do l’ar­ti­co­lo 93 LI­FD;
c.
dei fron­ta­lie­ri tas­sa­ti in­te­gral­men­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 91 LI­FD;
d.
dei fron­ta­lie­ri tas­sa­ti li­mi­ta­ta­men­te se­con­do l’ar­ti­co­lo 83 LI­FD e le con­ven­zio­ni di dop­pia im­po­si­zio­ne con Au­stria, Ger­ma­nia, Fran­cia e Ita­lia.
Art. 10 Calcolo 15  

1 Il cal­co­lo del red­di­to de­ter­mi­nan­te tas­sa­to al­la fon­te di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne è ef­fet­tua­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 3. La con­ver­sio­ne de­gli sti­pen­di lor­di al li­vel­lo dei red­di­ti sog­get­ti all’im­po­si­zio­ne or­di­na­ria av­vie­ne me­dian­te il fat­to­re gam­ma.

2 Il fat­to­re gam­ma cor­ri­spon­de al rap­por­to tra il red­di­to de­ter­mi­nan­te del­le per­so­ne fi­si­che del­la Sviz­ze­ra e il red­di­to pri­ma­rio del­le eco­no­mie do­me­sti­che pri­va­te del­la Sviz­ze­ra. Il cal­co­lo si ba­sa sul rap­por­to dell’ul­ti­mo an­no di cal­co­lo di­spo­ni­bi­le. Il fat­to­re è ar­ro­ton­da­to a tre de­ci­ma­li.

3 Il fat­to­re gam­ma è ri­cal­co­la­to di vol­ta in vol­ta per l’ul­ti­mo an­no di cal­co­lo se­con­do l’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 3. Per gli al­tri an­ni di cal­co­lo so­no ri­pre­si i fat­to­ri gam­ma dell’an­no pre­ce­den­te.

15 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Sezione 4: Sostanza determinante delle persone fisiche

Art. 11 Base di calcolo  

1 La so­stan­za de­ter­mi­nan­te del­le per­so­ne fi­si­che è cal­co­la­ta in ba­se al ri­le­va­men­to del­la ba­se di cal­co­lo fi­sca­le ai fi­ni dell’im­po­sta can­to­na­le sul­la so­stan­za.

2 So­no in­te­gra­te nel cal­co­lo:

a.
la so­stan­za net­ta del­le per­so­ne im­po­ni­bi­li il­li­mi­ta­ta­men­te con do­mi­ci­lio nel Can­to­ne, do­po de­du­zio­ne del­la quo­ta che spet­ta ad al­tri Can­to­ni o all’este­ro; e
b.
la so­stan­za net­ta del­le per­so­ne im­po­ni­bi­li li­mi­ta­ta­men­te nel Can­to­ne di si­tua­zio­ne dei be­ni fon­dia­ri e del­la sta­bi­le or­ga­niz­za­zio­ne, in­clu­sa la quo­ta di so­stan­za net­ta im­po­ni­bi­le nel Can­to­ne del­le per­so­ne con do­mi­ci­lio all’este­ro.
Art. 12 Sostanza determinante di una persona imponibile  

1 La so­stan­za de­ter­mi­nan­te di una per­so­na im­po­ni­bi­le cor­ri­spon­de al­la sua so­stan­za net­ta mol­ti­pli­ca­ta per il fat­to­re di pon­de­ra­zio­ne al­fa.

2 Se la so­stan­za net­ta di un per­so­na im­po­ni­bi­le è ne­ga­ti­va, la so­stan­za de­ter­mi­nan­te è ugua­le a ze­ro.

Art. 13 Calcolo del fattore alfa 16  

1 Il fat­to­re al­fa cor­ri­spon­de al rap­por­to tra lo sfrut­ta­men­to fi­sca­le del­la so­stan­za e lo sfrut­ta­men­to fi­sca­le dei red­di­ti. Il cal­co­lo si ba­sa sul­la me­dia di ta­le rap­por­to ne­gli ul­ti­mi sei an­ni di cal­co­lo di­spo­ni­bi­li. Il fat­to­re al­fa è ar­ro­ton­da­to a tre de­ci­ma­li. Il cal­co­lo è ef­fet­tua­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 4.

2 Il fat­to­re al­fa è ri­cal­co­la­to di vol­ta in vol­ta per l’ul­ti­mo an­no di cal­co­lo se­con­do l’ar­ti­co­lo 2 ca­po­ver­so 3. Per gli al­tri an­ni di cal­co­lo so­no ri­pre­si i fat­to­ri al­fa dei re­la­ti­vi an­ni pre­ce­den­ti.

16 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 14 Sostanza determinante delle persone fisiche di un Cantone  

La so­stan­za de­ter­mi­nan­te del­le per­so­ne fi­si­che di un Can­to­ne è fis­sa­ta nell’al­le­ga­to 4. Es­sa cor­ri­spon­de al­la som­ma del­le so­stan­ze de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne fi­si­che li­mi­ta­ta­men­te e il­li­mi­ta­ta­men­te im­po­ni­bi­li nel re­la­ti­vo Can­to­ne.

Sezione 5: Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale

Art. 15 Calcolo per la singola persona giuridica  

1 L’uti­le de­ter­mi­nan­te di una per­so­na giu­ri­di­ca sen­za sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le cor­ri­spon­de all’uti­le net­to im­po­ni­bi­le con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 58 LI­FD17, do­po de­du­zio­ne del red­di­to net­to di par­te­ci­pa­zio­ni se­con­do la LI­FD.

2 Se il red­di­to net­to di par­te­ci­pa­zio­ni è su­pe­rio­re all’uti­le net­to im­po­ni­bi­le, l’uti­le de­ter­mi­nan­te è ugua­le a ze­ro.

Art. 16 Calcolo per il Cantone  

Gli uti­li de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne giu­ri­di­che sen­za sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne so­no fis­sa­ti nell’al­le­ga­to 5. Es­si cor­ri­spon­do­no al­la som­ma de­gli uti­li de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne giu­ri­di­che sen­za sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le im­po­ni­bi­li in det­to Can­to­ne.

Sezione 6: Utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale

Art. 17 Calcolo per le singole persone giuridiche  

L’uti­le de­ter­mi­nan­te di una per­so­na giu­ri­di­ca con sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le cor­ri­spon­de al­la som­ma:

a.
dell’uti­le im­po­ni­bi­le pro­ve­nien­te da pro­ven­ti dal­la Sviz­ze­ra con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 28 ca­po­ver­si 2–4 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 14 di­cem­bre 199018 sull’ar­mo­niz­za­zio­ne del­le im­po­ste di­ret­te dei Can­to­ni e dei Co­mu­ni (LAID);
b.
dell’uti­le net­to im­po­ni­bi­le con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 58 LI­FD19, do­po de­du­zio­ne del red­di­to net­to da par­te­ci­pa­zio­ni se­con­do la LI­FD e dell’uti­le im­po­ni­bi­le dal­la Sviz­ze­ra con­for­me­men­te al­la let­te­ra a, pon­de­ra­to con il fat­to­re be­ta.
Art. 18 Calcolo per il Cantone  

L’uti­le de­ter­mi­nan­te del­le per­so­ne giu­ri­di­che con sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne è fis­sa­to nell’al­le­ga­to 6. Es­so cor­ri­spon­de al­la som­ma de­gli uti­li de­ter­mi­nan­ti del­le per­so­ne giu­ri­di­che con sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le im­po­ni­bi­li in det­to Can­to­ne.

Art. 19 Calcolo dei fattori beta  

1 Per ogni sin­go­la per­so­na giu­ri­di­ca se­con­do l’ar­ti­co­lo 28 ca­po­ver­si 2–4 LAID20 vie­ne cal­co­la­to un fat­to­re be­ta. I fat­to­ri be­ta so­no fis­sa­ti nell’al­le­ga­to 6.

2 I fat­to­ri be­ta so­no iden­ti­ci per tut­ti i Can­to­ni.

3 I fat­to­ri be­ta so­no va­li­di per un pe­rio­do qua­drien­na­le di pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se. Es­si si ba­sa­no sul­le ci­fre de­gli an­ni di cal­co­lo del pre­ce­den­te pe­rio­do qua­drien­na­le di pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se.

4 I fat­to­ri be­ta cor­ri­spon­do­no al­la som­ma di un fat­to­re di ba­se e di un fat­to­re di sup­ple­men­to.

5 Il fat­to­re be­ta del­le per­so­ne giu­ri­di­che con sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le non tas­sa­te de­fi­ni­ti­va­men­te è 1, a me­no che pos­sa­no es­se­re for­ni­te in­di­ca­zio­ni prov­vi­so­rie in qua­li­tà equi­va­len­te a quel­la dei da­ti tas­sa­ti de­fi­ni­ti­va­men­te.21

6 Le in­di­ca­zio­ni prov­vi­so­rie so­no di qua­li­tà equi­va­len­te se, al mo­men­to del ri­le­va­men­to dei da­ti di un an­no di cal­co­lo, so­no no­ti i red­di­ti im­po­ni­bi­li se­con­do l’ar­ti­co­lo 17 ba­sa­ti sul­la di­chia­ra­zio­ne di im­po­sta.22

20 RS 642.14

21 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

22 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Art. 20 Fattore di base e fattore di supplemento  

1 Il fat­to­re di ba­se cor­ri­spon­de:

a.
per le per­so­ne giu­ri­di­che con sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 28 ca­po­ver­so 2 LAID23: a ze­ro;
b.
per le per­so­ne giu­ri­di­che con sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 28 ca­po­ver­so 3 LAID: al pri­mo quar­ti­le del­le quo­te im­po­ni­bi­li de­gli al­tri pro­ven­ti dall’este­ro di tut­te le per­so­ne giu­ri­di­che in Sviz­ze­ra che so­no tas­sa­te con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 28 ca­po­ver­so 3 LAID.
c.
per le per­so­ne giu­ri­di­che con sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le ai sen­si dell’ar­ti­co­lo 28 ca­po­ver­so 4 LAID: al pri­mo quar­to del­le quo­te im­po­ni­bi­li de­gli al­tri pro­ven­ti dall’este­ro di tut­te le per­so­ne giu­ri­di­che in Sviz­ze­ra che so­no tas­sa­te con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 28 ca­po­ver­so 4 LAID.

2 Il cal­co­lo dei fat­to­ri di sup­ple­men­to è ef­fet­tua­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 6.

Sezione 7: Riparti fiscali determinanti

Art. 21  

1 I ri­par­ti fi­sca­li de­ter­mi­nan­ti di un Can­to­ne (al­le­ga­to 7) cor­ri­spon­do­no al sal­do pon­de­ra­to tra la som­ma de­gli ac­cre­di­ti d’im­po­sta fe­de­ra­le di­ret­ta:

a.
al­li­bra­ti ne­gli al­tri Can­to­ni a fa­vo­re di det­to Can­to­ne du­ran­te gli an­ni di cal­co­lo;
b.
al­li­bra­ti da det­to Can­to­ne a fa­vo­re de­gli al­tri Can­to­ni du­ran­te gli an­ni di cal­co­lo.

2 Il fat­to­re di pon­de­ra­zio­ne di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne cor­ri­spon­de al rap­por­to tra la som­ma dei red­di­ti e de­gli uti­li de­ter­mi­nan­ti di det­to Can­to­ne ai sen­si del­le se­zio­ni 2, 3, 5 e 6 e il get­ti­to dell’im­po­sta fe­de­ra­le di­ret­ta in det­to Can­to­ne du­ran­te gli an­ni di cal­co­lo.

Sezione 8: Rilevamento dei dati

Art. 22  

Il DFF ema­na istru­zio­ni sul ri­le­va­men­to e la for­ni­tu­ra dei da­ti ne­ces­sa­ri da par­te dei Can­to­ni, co­me pu­re sul re­la­ti­vo trat­ta­men­to da par­te de­gli uf­fi­ci fe­de­ra­li. In me­ri­to coin­vol­ge i Can­to­ni e il Con­trol­lo fe­de­ra­le del­le fi­nan­ze per pa­re­re.

Capitolo 2: Versamenti di compensazione

Art. 22a Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli 24  

1 La pro­gres­sio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 3a ca­po­ver­so 2 let­te­ra b LP­FC è sta­bi­li­ta in mo­do che:

a.
la do­ta­zio­ne mi­ni­ma ga­ran­ti­ta (art. 3a cpv. 2 lett. a LP­FC) pos­sa es­se­re rag­giun­ta con i mi­no­ri mez­zi fi­nan­zia­ri pos­si­bi­li;
b.
la gra­dua­to­ria dei Can­to­ni in fun­zio­ne del get­ti­to fi­sca­le stan­dar­diz­za­to pro ca­pi­te, con il con­tri­bu­to pro ca­pi­te dal­la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se, non ven­ga mo­di­fi­ca­ta.

2 Il cal­co­lo dei con­tri­bu­ti ai Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te de­bo­li è ef­fet­tua­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 7a.

24 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 23 Prestazione della Confederazione 25  

La Con­fe­de­ra­zio­ne ver­sa il 60 per cen­to dei mez­zi fi­nan­zia­ri ne­ces­sa­ri se­con­do l’ar­ti­co­lo 22a.

25 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 24 Prestazione dei Cantoni finanziariamente forti 26  

1 La pre­sta­zio­ne com­ples­si­va dei Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te for­ti cor­ri­spon­de al 40 per cen­to dei mez­zi fi­nan­zia­ri ne­ces­sa­ri se­con­do l’ar­ti­co­lo 22a.

2 Il con­tri­bu­to pro ca­pi­te di un Can­to­ne fi­nan­zia­ria­men­te for­te è pro­por­zio­na­le al­la dif­fe­ren­za tra il suo in­di­ce del­le ri­sor­se e l’in­di­ce del­le ri­sor­se di tut­ta la Sviz­ze­ra.

3 Il cal­co­lo dei con­tri­bu­ti dei Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te for­ti è ef­fet­tua­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 8.

26 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 25 e 26  

27 Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, con ef­fet­to dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Titolo 2: Compensazione degli oneri da parte della Confederazione

Capitolo 1: Dati di base

Art. 27 Dati di base  

I da­ti di ba­se so­no co­sti­tui­ti dal­le sta­ti­sti­che del­la Con­fe­de­ra­zio­ne se­con­do la leg­ge fe­de­ra­le del 9 ot­to­bre 199228 sul­la sta­ti­sti­ca fe­de­ra­le, la leg­ge fe­de­ra­le del 26 giu­gno 199829 sul cen­si­men­to fe­de­ra­le del­la po­po­la­zio­ne e le re­la­ti­ve or­di­nan­ze dell’ul­ti­mo an­no di vol­ta in vol­ta di­spo­ni­bi­le.

28 RS 431.01

29 [RU 1999 917. RU 2007 6743art. 16]. Ve­di ora la L del 22 giu. 2007 (RS 431.112).

Art. 28 Obbligo di fornire i dati  

1 I Can­to­ni prov­ve­do­no af­fin­ché i da­ti sia­no mes­si a di­spo­si­zio­ne.

2 Il Di­par­ti­men­to fe­de­ra­le dell’in­ter­no ema­na istru­zio­ni sul ri­le­va­men­to e la for­ni­tu­ra dei da­ti da par­te dei Can­to­ni. In­vi­ta i Can­to­ni a pren­de­re po­si­zio­ne.

Capitolo 2: Compensazione dell’aggravio geotopografico

Sezione 1: Oneri speciali determinanti

Art. 29 Indicatori parziali  

1 La com­pen­sa­zio­ne dell’ag­gra­vio geo­to­po­gra­fi­co si ba­sa sui se­guen­ti quat­tro in­di­ca­to­ri par­zia­li dei Can­to­ni:

a.30
al­ti­tu­di­ne de­gli in­se­dia­men­ti:per­cen­tua­le ri­spet­to al­la po­po­la­zio­ne to­ta­le re­si­den­te in mo­do per­ma­nen­te del­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te in mo­do per­ma­nen­te a ol­tre 800 me­tri sul li­vel­lo del ma­re;
b.
de­cli­vi­tà del ter­re­no:al­ti­tu­di­ne me­dia­na del­la su­per­fi­cie pro­dut­ti­va se­con­do la sta­ti­sti­ca di su­per­fi­cie;
c.31
strut­tu­ra dell’in­se­dia­men­to:per­cen­tua­le ri­spet­to al­la po­po­la­zio­ne to­ta­le re­si­den­te in mo­do per­ma­nen­te del­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te in mo­do per­ma­nen­te, do­mi­ci­lia­ta fuo­ri del ter­ri­to­rio dell’ag­glo­me­ra­to prin­ci­pa­le (al­le­ga­to 10);
d.32
bas­sa den­si­tà de­mo­gra­fi­ca: su­per­fi­cie to­ta­le in et­ta­ri pro ca­pi­te del­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te se­con­do la sta­ti­sti­ca di su­per­fi­cie.

2 ...33

30 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 30 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

31 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 30 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

32 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

33 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Art. 30 Indici di aggravio e oneri speciali determinanti  

1 Per ogni in­di­ca­to­re par­zia­le so­no cal­co­la­ti un in­di­ce di ag­gra­vio e gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti dei Can­to­ni.

2 L’in­di­ce di ag­gra­vio di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne cor­ri­spon­de al rap­por­to mol­ti­pli­ca­ta per il fat­to­re 100 tra il va­lo­re dell’in­di­ca­to­re par­zia­le di det­to Can­to­ne e il cor­ri­spon­den­te va­lo­re dell’in­di­ca­to­re par­zia­le di tut­ta la Sviz­ze­ra. È ar­ro­ton­da­to a una ci­fra do­po la vir­go­la.

3 L’in­di­ce di ag­gra­vio di tut­ta la Sviz­ze­ra è di 100 pun­ti.

4 Gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti di un Can­to­ne cor­ri­spon­do­no al­la dif­fe­ren­za pon­de­ra­ta tra l’in­di­ce di ag­gra­vio di det­to Can­to­ne e il cor­ri­spon­den­te in­di­ce di ag­gra­vio di tut­ta la Sviz­ze­ra. I fat­to­ri di pon­de­ra­zio­ne so­no dif­fe­ren­zia­ti in fun­zio­ne dell’in­di­ca­to­re par­zia­le su cui si ba­sa­no e cor­ri­spon­do­no:

a.34
per l’in­di­ca­to­re par­zia­le al­ti­tu­di­ne de­gli in­se­dia­men­ti:al­la po­po­la­zio­ne del Can­to­ne re­si­den­te in mo­do per­ma­nen­te a ol­tre 800 me­tri sul li­vel­lo del ma­re;
b.
per l’in­di­ca­to­re par­zia­le de­cli­vi­tà del ter­re­no:al­la su­per­fi­cie pro­dut­ti­va del Can­to­ne se­con­do la sta­ti­sti­ca di su­per­fi­cie;
c.35
per l’in­di­ca­to­re par­zia­le strut­tu­ra dell’in­se­dia­men­to: al­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te in mo­do per­ma­nen­te, do­mi­ci­lia­ta fuo­ri del ter­ri­to­rio dell’ag­glo­me­ra­to prin­ci­pa­le del Can­to­ne;
d.36
per l’in­di­ca­to­re par­zia­le bas­sa den­si­tà de­mo­gra­fi­ca: al­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te del Can­to­ne..

5 Se l’in­di­ce di ag­gra­vio di un Can­to­ne è in­fe­rio­re all’in­di­ce di ag­gra­vio di tut­ta la Sviz­ze­ra, i suoi one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti so­no ugua­li a ze­ro.

6 ...37

34 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 30 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

35 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 30 ott. 2013, in vi­go­re dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

36 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

37 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Sezione 2: Versamenti di compensazione

Art. 31 Determinazione 38  

L’im­por­to di com­pen­sa­zio­ne dell’ag­gra­vio geo­to­po­gra­fi­co cor­ri­spon­de all’im­por­to di com­pen­sa­zio­ne dell’an­no pre­ce­den­te, ade­gua­to in fun­zio­ne del tas­so di va­ria­zio­ne dell’in­di­ce na­zio­na­le dei prez­zi al con­su­mo ri­spet­to al me­se dell’an­no pre­ce­den­te al mo­men­to del cal­co­lo.

38 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 32 Utilizzazione  

L’im­por­to di com­pen­sa­zio­ne è uti­liz­za­to nel mo­do se­guen­te:

a.
un ter­zo per com­pen­sa­re gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti do­vu­ti all’al­ti­tu­di­ne de­gli in­se­dia­men­ti;
b.
un ter­zo per com­pen­sa­re gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti do­vu­ti al­la de­cli­vi­tà del ter­re­no;
c.
un se­sto per com­pen­sa­re gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti do­vu­ti al­la strut­tu­ra de­gli in­se­dia­men­ti;
d.39
un se­sto per com­pen­sa­re gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti do­vu­ti al­la bas­saden­si­tà de­mo­gra­fi­ca.

39 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Art. 33 Contributi ai Cantoni  

1 I con­tri­bu­ti a un de­ter­mi­na­to Can­to­ne so­no pro­por­zio­na­li al­la sua per­cen­tua­le ri­spet­to al­la som­ma dei cor­ri­spon­den­ti one­ri spe­cia­li di tut­ti i Can­to­ni.

2 Es­si so­no elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 12.

Capitolo 3: Compensazione dell’aggravio sociodemografico

Sezione 1: Oneri speciali determinanti in base alla struttura demografica

Art. 34 Indicatori parziali  

1 La com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri spe­cia­li so­cio­de­mo­gra­fi­ci in ba­se al­la strut­tu­ra de­mo­gra­fi­ca si ba­sa sui se­guen­ti tre in­di­ca­to­ri par­zia­li dei Can­to­ni:

a.
po­ver­tà:per­cen­tua­le ri­spet­to al­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te di be­ne­fi­cia­ri di pre­sta­zio­ni di aiu­to so­cia­le in sen­so la­to;
b.
strut­tu­ra di età:per­cen­tua­le ri­spet­to al­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te di abi­tan­ti di età pa­ri o su­pe­rio­re agli 80 an­ni;
c.
in­te­gra­zio­ne de­gli stra­nie­ri:per­cen­tua­le ri­spet­to al­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te di abi­tan­ti stra­nie­ri non pro­ve­nien­ti da­gli Sta­ti li­mi­tro­fi e re­si­den­ti da do­di­ci an­ni al mas­si­mo in Sviz­ze­ra.

2 Si con­si­de­ra­no pre­sta­zio­ni di aiu­to so­cia­le in sen­so la­to le pre­sta­zio­ni in de­na­ro orien­ta­te al bi­so­gno, per quan­to con­ces­se a per­so­ne o eco­no­mie do­me­sti­che e con­si­de­ra­te nel­la sta­ti­sti­ca dei be­ne­fi­cia­ri dell’aiu­to so­cia­le con­for­me­men­te all’or­di­nan­za del 30 giu­gno 199340 sull’ese­cu­zio­ne di ri­le­va­zio­ni sta­ti­sti­che fe­de­ra­li. In par­ti­co­la­re:

a.
l’aiu­to so­cia­le eco­no­mi­co in vir­tù del­la le­gi­sla­zio­ne can­to­na­le sull’aiu­to so­cia­le;
b.
l’an­ti­ci­po di ali­men­ti di­sci­pli­na­to a li­vel­lo can­to­na­le;
c.
le pre­sta­zio­ni com­ple­men­ta­ri del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, pon­de­ra­te in fun­zio­ne del­la quo­ta can­to­na­le di fi­nan­zia­men­to se­con­do l’ar­ti­co­lo 13 ca­po­ver­so 1 del­la leg­ge fe­de­ra­le del 6 ot­to­bre 200641 sul­le pre­sta­zio­ni com­ple­men­ta­ri all’as­si­cu­ra­zio­ne per la vec­chia­ia, i su­per­sti­ti e l’in­va­li­di­tà;
d.
gli as­se­gni can­to­na­li di vec­chia­ia e di in­va­li­di­tà;
e.
le pre­sta­zio­ni can­to­na­li in ca­so di bi­so­gno nel con­te­sto del­la di­soc­cu­pa­zio­ne;
f.
gli aiu­ti can­to­na­li al­la ma­ter­ni­tà, non­ché i con­tri­bu­ti di so­sten­ta­men­to al­le fa­mi­glie con fi­gli;
g.
le in­den­ni­tà di al­log­gio o gli an­ti­ci­pi can­to­na­li di spe­se di al­log­gio.42

3 Se una pre­sta­zio­ne di aiu­to so­cia­le in sen­so la­to pre­sen­ta un con­tri­bu­to di so­ste­gno an­nuo per be­ne­fi­cia­rio più bas­so nel con­fron­to na­zio­na­le, si pon­de­ra il nu­me­ro di be­ne­fi­cia­ri di que­sta pre­sta­zio­ne. La sta­ti­sti­ca fi­nan­zia­ria dell’aiu­to so­cia­le in sen­so la­to se­con­do l’or­di­nan­za sul­le ri­le­va­zio­ni sta­ti­sti­che co­sti­tui­sce la ba­se dei da­ti per la pon­de­ra­zio­ne.43

4 Le pre­sta­zio­ni mul­ti­ple so­no con­ta­te una so­la vol­ta.44

40 RS 431.012.1

41 RS 831.30

42 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4753).

43 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

44 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vi­go­re dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4753).

Art. 35 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti  

1 Gli in­di­ca­to­ri par­zia­li dei Can­to­ni so­no stan­dar­diz­za­ti e sin­te­tiz­za­ti in un in­di­ce di ag­gra­vio con l’au­si­lio di fat­to­ri di pon­de­ra­zio­ne. I fat­to­ri di pon­de­ra­zio­ne so­no sta­bi­li­ti me­dian­te l’ana­li­si del­le com­po­nen­ti prin­ci­pa­li e ve­ri­fi­ca­ti ogni an­no. Il cal­co­lo si fon­da sull’al­le­ga­to 13.

2 L’in­di­ce di ag­gra­vio di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne è ar­ro­ton­da­to di tre ci­fre do­po la vir­go­la.

3 Sul­la scor­ta dell’in­di­ce di ag­gra­vio di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne è cal­co­la­to un coef­fi­cien­te de­gli one­ri per abi­tan­te. Ta­le coef­fi­cien­te cor­ri­spon­de al­la dif­fe­ren­za tra l’in­di­ce di ag­gra­vio di det­to Can­to­ne e quel­lo del Can­to­ne con l’in­di­ce più bas­so.

4 Gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti di un Can­to­ne cor­ri­spon­do­no al­la dif­fe­ren­za pon­de­ra­ta in fun­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te tra gli one­ri per abi­tan­te del Can­to­ne e il cor­ri­spon­den­te va­lo­re me­dio de­gli one­ri per abi­tan­te di tut­ti i Can­to­ni. Se gli one­ri per abi­tan­te di det­to Can­to­ne so­no in­fe­rio­ri a ta­le va­lo­re me­dio, i suoi one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti so­no ugua­li a ze­ro.

5 ...45

45 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Sezione 2: Oneri speciali determinanti delle città polo

Art. 36 Indicatori parziali  

La com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri spe­cia­li del­le cit­tà po­lo si ba­sa sui se­guen­ti tre in­di­ca­to­ri par­zia­li dei Co­mu­ni:

a.
gran­dez­za del Co­mu­ne:po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te;
b.
den­si­tà dell’in­se­dia­men­to:po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te e nu­me­ro di per­so­ne oc­cu­pa­te ri­spet­to al­la su­per­fi­cie pro­dut­ti­va del Co­mu­ne;
c.
tas­so di oc­cu­pa­zio­ne:nu­me­ro di per­so­ne oc­cu­pa­te ri­spet­to al­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te del Co­mu­ne.
Art. 37 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti  

1 Gli in­di­ca­to­ri par­zia­li so­no stan­dar­diz­za­ti e sin­te­tiz­za­ti in un in­di­ce di ag­gra­vio con l’au­si­lio di un’ana­li­si del­le com­po­nen­ti prin­ci­pa­li. L’in­di­ce di ag­gra­vio di un Co­mu­ne cor­ri­spon­de al­la pri­ma com­po­nen­te prin­ci­pa­le stan­dar­diz­za­ta de­gli in­di­ca­to­ri par­zia­li stan­dar­diz­za­ti. Il cal­co­lo si fon­da sull’al­le­ga­to 14.

2 L’in­di­ce di ag­gra­vio di un de­ter­mi­na­to Can­to­ne cor­ri­spon­de al va­lo­re me­dio pon­de­ra­to de­gli in­di­ci di ag­gra­vio dei suoi Co­mu­ni. La po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te dei Co­mu­ni fun­ge da fat­to­re di pon­de­ra­zio­ne. L’in­di­ce di ag­gra­vio del Can­to­ne è ar­ro­ton­da­to di tre ci­fre do­po la vir­go­la.

3 Sul­la scor­ta dell’in­di­ce di ag­gra­vio di un Can­to­ne è cal­co­la­to un coef­fi­cien­te de­gli one­ri per abi­tan­te di det­to Can­to­ne. Ta­le coef­fi­cien­te cor­ri­spon­de al­la dif­fe­ren­za tra l’in­di­ce di ag­gra­vio di det­to Can­to­ne e quel­lo del Can­to­ne con l’in­di­ce più bas­so.

4 Gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti del­le cit­tà po­lo di un Can­to­ne cor­ri­spon­do­no al­la dif­fe­ren­za pon­de­ra­ta in fun­zio­ne del­la po­po­la­zio­ne re­si­den­te per­ma­nen­te tra gli one­ri per abi­tan­te del Can­to­ne e il cor­ri­spon­den­te va­lo­re me­dio de­gli one­ri per abi­tan­te di tut­ti i Can­to­ni. Se gli one­ri per abi­tan­te di det­to Can­to­ne so­no in­fe­rio­ri a ta­le va­lo­re me­dio, i suoi one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti so­no ugua­li a ze­ro

5 ...46

46 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Sezione 3: Versamenti di compensazione

Art. 38 Determinazione 47  

1 L’im­por­to di com­pen­sa­zio­ne dell’ag­gra­vio so­cio­de­mo­gra­fi­co cor­ri­spon­de all’im­por­to di com­pen­sa­zio­ne dell’an­no pre­ce­den­te, ade­gua­to in fun­zio­ne del tas­so di va­ria­zio­ne dell’in­di­ce na­zio­na­le dei prez­zi al con­su­mo ri­spet­to al me­se dell’an­no pre­ce­den­te al mo­men­to del cal­co­lo.

2 L’au­men­to dei con­tri­bu­ti di cui all’ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­so 2bis LP­FC non è ade­gua­to al rin­ca­ro.

47 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 39 Utilizzazione  

L’im­por­to di com­pen­sa­zio­ne è uti­liz­za­to nel mo­do se­guen­te:

a.
due ter­zi per com­pen­sa­re gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti do­vu­ti al­la strut­tu­ra de­mo­gra­fi­ca;
b.
un ter­zo per com­pen­sa­re gli one­ri spe­cia­li de­ter­mi­nan­ti del­le cit­tà po­lo.
Art. 40 Contributi ai Cantoni  

1 I con­tri­bu­ti at­tri­bui­ti a un de­ter­mi­na­to Can­to­ne per gli one­ri spe­cia­li do­vu­ti al­la strut­tu­ra de­mo­gra­fi­ca e al­le cit­tà po­lo so­no pro­por­zio­na­li al­la sua per­cen­tua­le ri­spet­to al­la som­ma dei cor­ri­spon­den­ti one­ri spe­cia­li di tut­ti i Can­to­ni.

2 I con­tri­bu­ti ai Can­to­ni so­no elen­ca­ti nell’al­le­ga­to 15.

Titolo 3: Garanzia della qualità

Art. 41 Controllo dei dati e rapporto  

1 L’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te ai fi­ni del ri­le­va­men­to dei da­ti ve­ri­fi­ca la plau­si­bi­li­tà del­le ci­fre.

2 Se con­sta­ta ci­fre la­cu­no­se o man­can­ti, es­so rin­via i da­ti al Can­to­ne in­te­res­sa­to per rie­la­bo­ra­zio­ne en­tro un con­gruo ter­mi­ne.

3 Suc­ces­si­va­men­te, l’uf­fi­cio fe­de­ra­le com­pe­ten­te tra­smet­te i da­ti all’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le del­le fi­nan­ze (AFF) e pre­sen­ta un rap­por­to sul ri­le­va­men­to, la plau­si­bi­li­tà e la rie­la­bo­ra­zio­ne dei da­ti.

Art. 42 Provvedimenti in caso di qualità dei dati insufficiente  

1 In ca­so di da­ti er­ra­ti, man­can­ti o non ul­te­rior­men­te sfrut­ta­bi­li re­la­ti­vi al po­ten­zia­le del­le ri­sor­se, l’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le del­le con­tri­bu­zio­ni (AFC) e l’AFF pren­do­no i se­guen­ti prov­ve­di­men­ti:

a.
l’AFC cor­reg­ge ade­gua­ta­men­te i da­ti di qua­li­tà in­suf­fi­cien­te ma ul­te­rior­men­te sfrut­ta­bi­li;
b.
in ca­so di da­ti man­can­ti o non ul­te­rior­men­te sfrut­ta­bi­li l’AFF sti­ma il po­ten­zia­le del­le ri­sor­se con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 16.

2 In ca­so di da­ti er­ra­ti, man­can­ti o non ul­te­rior­men­te sfrut­ta­bi­li re­la­ti­vi all’in­di­ce di ag­gra­vio, l’Uf­fi­cio fe­de­ra­le di sta­ti­sti­ca (UFS) ef­fet­tua cor­re­zio­ni o sti­me in col­la­bo­ra­zio­ne con l’AFF.

3 I ri­sul­ta­ti con­cer­nen­ti la qua­li­tà dei da­ti e i prov­ve­di­men­ti pre­si so­no co­mu­ni­ca­ti al Can­to­ne in­te­res­sa­to e al­la Con­fe­ren­za dei di­ret­to­ri can­to­na­li del­le fi­nan­ze (CDCF). Il Can­to­ne in­te­res­sa­to ha la pos­si­bi­li­tà di espri­mer­si en­tro bre­ve ter­mi­ne sul­le cor­re­zio­ni e le sti­me ef­fet­tua­te.

Art. 42a Correzione a posteriori dei versamenti di compensazione 48  

1 I ver­sa­men­ti di com­pen­sa­zio­ne so­no cor­ret­ti a po­ste­rio­ri se l’er­ro­re ri­le­va­to per ta­li ver­sa­men­ti in un Can­to­ne cor­ri­spon­de per abi­tan­te al­me­no al­lo 0,17 per cen­to del po­ten­zia­le di ri­sor­se pro ca­pi­te me­dio del­la Sviz­ze­ra (so­glia di ri­le­van­za).49

2 Per il cal­co­lo del­la so­glia di ri­le­van­za è de­ter­mi­nan­te il po­ten­zia­le del­le ri­sor­se dell’an­no di ri­fe­ri­men­to in­te­res­sa­to dall’er­ro­re.

3 I ver­sa­men­ti di com­pen­sa­zio­ne so­no cor­ret­ti so­lo per l’an­no di ri­fe­ri­men­to nel qua­le l’er­ro­re rag­giun­ge la so­glia di ri­le­van­za.

48 In­tro­dot­to dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5823).

49 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 7 nov. 2018, in vi­go­re dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4653).

Art. 43 Documentazione  

Le cor­re­zio­ni dei da­ti e le sti­me de­vo­no es­se­re do­cu­men­ta­te. De­ve es­se­re ga­ran­ti­ta l’at­tua­bi­li­tà.

Art. 44 Gruppo di studio per la garanzia della qualità  

1 Per ga­ran­ti­re la qua­li­tà del­le ba­si di cal­co­lo del po­ten­zia­le del­le ri­sor­se e de­gli in­di­ci di ag­gra­vio, il DFF isti­tui­sce un grup­po di stu­dio di ac­com­pa­gna­men­to com­po­sto in mo­do pa­ri­te­ti­co di rap­pre­sen­tan­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni.

2 Il grup­po di stu­dio si com­po­ne di:

a.
due rap­pre­sen­tan­ti dell’AFF;
b.
un rap­pre­sen­tan­te cia­scu­no dell’AFC e dell’UFS;
c.
due rap­pre­sen­tan­ti cia­scu­no dei Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te for­ti e dei Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te de­bo­li.

3 Dei rap­pre­sen­tan­ti dei Can­to­ni con­for­me­men­te al ca­po­ver­so 2 let­te­ra c, al­me­no un rap­pre­sen­tan­te pro­vie­ne da un Can­to­ne con one­ri spe­cia­li geo­to­po­gra­fi­ci e da un Can­to­ne con one­ri spe­cia­li so­cio­de­mo­gra­fi­ci.

4 Il Con­trol­lo fe­de­ra­le del­le fi­nan­ze è rap­pre­sen­ta­to nel grup­po di stu­dio da un os­ser­va­to­re.

5 Il se­gre­ta­rio del­la CDCF sie­de in qua­li­tà di os­ser­va­to­re nel grup­po di stu­dio.

6 Il grup­po di stu­dio è di­ret­to da un rap­pre­sen­tan­te dei Can­to­ni con­for­me­men­te al ca­po­ver­so 2 let­te­ra c.

7 L’AFF ne as­su­me il se­gre­ta­ria­to.

Art. 45 Compiti del gruppo di studio  

1 Il grup­po di stu­dio as­si­ste gli uf­fi­ci fe­de­ra­li com­pe­ten­ti nei se­guen­ti com­pi­ti:

a.
ve­ri­fi­ca del ri­le­va­men­to dei da­ti ine­ren­ti al­la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se e al­la com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri nei Can­to­ni;
b.
ve­ri­fi­ca del­la plau­si­bi­li­tà ed ela­bo­ra­zio­ne dei da­ti;
c.
cor­re­zio­ni o sti­me in ca­so di da­ti er­ra­ti, man­can­ti o non ul­te­rior­men­te sfrut­ta­bi­li.

2 Il grup­po di stu­dio pre­sen­ta al DFF e ai Can­to­ni un rap­por­to an­nua­le sul­la sua at­ti­vi­tà.

Titolo 4: Rapporto sull’efficacia

Art. 46 Contenuti  

1 Il rap­por­to sull’ef­fi­ca­cia ha il con­te­nu­to se­guen­te:

a.
for­ni­sce in­for­ma­zio­ni:
1.
sull’ese­cu­zio­ne del­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria, in par­ti­co­la­re sull’ac­qui­si­zio­ne dei da­ti per la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se e la com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri,
2.
sul­la vo­la­ti­li­tà an­nua­le dei con­tri­bu­ti dei Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te for­ti nel­la pe­re­qua­zio­ne oriz­zon­ta­le del­le ri­sor­se e dei ver­sa­men­ti di com­pen­sa­zio­ne ai Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te de­bo­li nel pe­rio­do in ras­se­gna;
b.
ana­liz­za in che mi­su­ra gli obiet­ti­vi del­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria e del­la com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri so­no sta­ti rag­giun­ti nel pe­rio­do in ras­se­gna;
c.50
pre­sen­ta pos­si­bi­li prov­ve­di­men­ti, se­gna­ta­men­te:
1.
l’ade­gua­men­to del­la do­ta­zio­ne mi­ni­ma ga­ran­ti­ta del­la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se (art. 3a cpv. 2 lett. a LP­FC),
2.
l’ade­gua­men­to del­la do­ta­zio­ne del­la com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri (art. 9 LP­FC),
3.
l’abro­ga­zio­ne to­ta­le o par­zia­le del­la com­pen­sa­zio­ne dei ca­si di ri­go­re (art. 19 cpv. 4 LP­FC).

2 Il rap­por­to sull’ef­fi­ca­cia può con­te­ne­re rac­co­man­da­zio­ni per la ve­ri­fi­ca del­le ba­si di cal­co­lo del­la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se e del­la com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri.

3 Con­tie­ne inol­tre in una spe­cia­le pre­sen­ta­zio­ne in­for­ma­zio­ni su­gli ef­fet­ti del­la col­la­bo­ra­zio­ne in­ter­can­to­na­le con com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 18 ca­po­ver­so 3 in com­bi­na­to di­spo­sto con l’ar­ti­co­lo 11 LP­FC.

4 Nel­la va­lu­ta­zio­ne de­gli obiet­ti­vi, il rap­por­to sull’ef­fi­ca­cia si ba­sa in par­ti­co­la­re sui cri­te­ri di cui all’al­le­ga­to 17 e tie­ne con­to de­gli stan­dard ri­co­no­sciu­ti di va­lu­ta­zio­ne.

5Ri­fe­ri­sce in me­ri­to a even­tua­li pa­re­ri di­ver­gen­ti all’in­ter­no del grup­po pa­ri­te­ti­co di stu­dio.

50 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 47 Basi di dati  

1 Per va­lu­ta­re l’ef­fi­ca­cia ven­go­no uti­liz­za­te le sta­ti­sti­che del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni e, se op­por­tu­no, da­ti e ana­li­si ester­ni all’am­mi­ni­stra­zio­ne.

2 I Can­to­ni met­to­no a di­spo­si­zio­ne del­la Con­fe­de­ra­zio­ne i da­ti ne­ces­sa­ri.

Art. 48 Gruppo paritetico di studio per il rapporto sull’efficacia  

1 Un grup­po di stu­dio com­po­sto in mo­do pa­ri­te­ti­co di rap­pre­sen­tan­ti del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni ac­com­pa­gna l’ela­bo­ra­zio­ne del rap­por­to sull’ef­fi­ca­cia. Es­so si espri­me in par­ti­co­la­re in me­ri­to all’as­se­gna­zio­ne di man­da­ti a pe­ri­ti ester­ni e all’ela­bo­ra­zio­ne di rac­co­man­da­zio­ni ai fi­ni del­la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se e del­la com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri e dei ca­si di ri­go­re.

2 I Can­to­ni prov­ve­do­no a una rap­pre­sen­tan­za equi­li­bra­ta del­la lo­ro de­le­ga­zio­ne nel grup­po di stu­dio; in par­ti­co­la­re es­si de­vo­no te­ne­re con­to in mo­do ade­gua­to dei di­ver­si grup­pi lin­gui­sti­ci, ur­ba­ni e re­gio­na­li, non­ché dei Can­to­ni fi­nan­zia­ria­men­te for­ti e di quel­li fi­nan­zia­ria­men­te de­bo­li.

3 Il DFF de­ter­mi­na la com­po­si­zio­ne del­la de­le­ga­zio­ne del­la Con­fe­de­ra­zio­ne, tra cui i rap­pre­sen­tan­ti dell’AFF. Un rap­pre­sen­tan­te dell’AFF di­ri­ge il grup­po di stu­dio.

4 L’AFF ne as­su­me il se­gre­ta­ria­to.

Art. 49 Consultazione 51  

Il rap­por­to sull’ef­fi­ca­cia è sot­to­po­sto ai Can­to­ni per con­sul­ta­zio­ne.

51 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Titolo 5: Scadenza dei contributi

Art. 50  

I con­tri­bu­ti per la pe­re­qua­zio­ne del­le ri­sor­se e la com­pen­sa­zio­ne de­gli one­ri e dei ca­si di ri­go­re so­no ver­sa­ti se­me­stral­men­te, al­la fi­ne di ogni se­me­stre.

Titolo 6: Disposizioni transitorie

Sezione 1: ...

Art. 51a5352  

52 Abro­ga­ti dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, con ef­fet­to dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 5453  

53 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con ef­fet­to dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Sezione 2: Compensazione dei casi di rigore

Art. 55 Bilancio globale  

1 Il bi­lan­cio glo­ba­le del­la nuo­va im­po­sta­zio­ne del­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria e del­la ri­par­ti­zio­ne dei com­pi­ti tra Con­fe­de­ra­zio­ne e Can­to­ni (NPC) co­sti­tui­sce la ba­se dei ver­sa­men­ti di com­pen­sa­zio­ne dei ca­si di ri­go­re.

2 Il bi­lan­cio glo­ba­le del­la NPC il­lu­stra l’ag­gra­vio o lo sgra­vio fi­nan­zia­rio net­to sti­ma­to del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e dei Can­to­ni che ri­sul­ta in me­dia ne­gli an­ni 2004 e 2005 con­for­me­men­te:

a.
al de­cre­to fe­de­ra­le del 3 ot­to­bre 200354 con­cer­nen­te la nuo­va im­po­sta­zio­ne del­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria e del­la ri­par­ti­zio­ne dei com­pi­ti tra Con­fe­de­ra­zio­ne e Can­to­ni;
b.
al­la leg­ge fe­de­ra­le del 6 ot­to­bre 200655 che ema­na e mo­di­fi­ca at­ti le­gi­sla­ti­vi per la nuo­va im­po­sta­zio­ne del­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria e del­la ri­par­ti­zio­ne dei com­pi­ti tra Con­fe­de­ra­zio­ne e Can­to­ni (NPC); e
c.
agli ar­ti­co­li 3–9 e 23 LP­FC.
Art. 56 Contributi ai Cantoni  

1 La com­pen­sa­zio­ne dei ca­si di ri­go­re prov­ve­de af­fin­ché il bi­lan­cio glo­ba­le di ogni Can­to­ne con un in­di­ce del­le ri­sor­se in­fe­rio­re al va­lo­re 100 nel­la me­dia de­gli an­ni 2004 e 2005 pre­sen­ti uno sgra­vio fi­nan­zia­rio net­to in per­cen­to del get­ti­to fi­sca­le stan­dar­diz­za­to al­me­no ugua­le al va­lo­re li­mi­te del Can­to­ne.

2 Il va­lo­re li­mi­te del Can­to­ne di­pen­de dal suo in­di­ce del­le ri­sor­se nel­la me­dia de­gli an­ni 2004 e 2005 e dall’im­por­to glo­ba­le a di­spo­si­zio­ne per la com­pen­sa­zio­ne dei ca­si di ri­go­re. Es­so è cal­co­la­to con­for­me­men­te all’al­le­ga­to 18.

3 I Can­to­ni il cui in­di­ce del­le ri­sor­se nel­la me­dia de­gli an­ni 2004 e 2005 è in­fe­rio­re a 100 pun­ti e il cui sgra­vio net­to in per­cen­to del get­ti­to fi­sca­le stan­dar­diz­za­to è in­fe­rio­re al va­lo­re li­mi­te ri­ce­vo­no ne­gli an­ni 2008–2015 un con­tri­bu­to pa­ri al­la dif­fe­ren­za tra lo sgra­vio net­to e il va­lo­re li­mi­te (al­le­ga­to 18). Gli al­tri Can­to­ni non ri­ce­vo­no al­cun con­tri­bu­to.

4 A con­ta­re dal no­no an­no dall’en­tra­ta in vi­go­re del­la pre­sen­te or­di­nan­za il con­tri­bu­to di­mi­nui­sce in ra­gio­ne del cin­que per­cen­to l’an­no dell’im­por­to ini­zia­le.

5 I Can­to­ni per­do­no il di­rit­to al­la com­pen­sa­zio­ne dei ca­si di ri­go­re a con­ta­re dall’an­no di ri­fe­ri­men­to in cui il lo­ro in­di­ce del­le ri­sor­se su­pe­ra 100 pun­ti. L’im­por­to to­ta­le del­la com­pen­sa­zio­ne dei ca­si di ri­go­re è di­mi­nui­to in mo­do cor­ri­spon­den­te.

Sezione 2a: Misure temporanee di attenuazione56

56 Introdotta dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 3823).

Art. 56a  

1 La quo­ta di un Can­to­ne aven­te di­rit­to ai mez­zi fi­nan­zia­ri di cui all’ar­ti­co­lo 19c ca­po­ver­so 2 LP­FC cor­ri­spon­de al nu­me­ro di abi­tan­ti di det­to Can­to­ne, di­vi­so per la som­ma de­gli abi­tan­ti di tut­ti i Can­to­ni aven­ti di­rit­to.

2 Gli im­por­ti di com­pen­sa­zio­ne del­le mi­su­re di at­te­nua­zio­ne so­no fis­sa­ti nell’al­le­ga­to 19.

Sezione 3: Rapporto sull’efficacia

Art. 5757  

1 Il rap­por­to sull’ef­fi­ca­cia per il pe­rio­do 2020–2025 il­lu­stra an­che l’at­tua­zio­ne del­la leg­ge fe­de­ra­le del 28 set­tem­bre 201858 con­cer­nen­te la ri­for­ma fi­sca­le e il fi­nan­zia­men­to dell’AVS nei Can­to­ni, se­gna­ta­men­te per quan­to ri­guar­da la de­du­zio­ne del­le spe­se di ri­cer­ca e svi­lup­po e la de­du­zio­ne per l’au­to­fi­nan­zia­men­to.

2 I Can­to­ni met­to­no a di­spo­si­zio­ne del­la Con­fe­de­ra­zio­ne le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie.

57 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

58 RU 20192395

Sezione 3a: Calcolo degli utili determinanti delle persone giuridiche59

59 Introdotta dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Art. 57a60  

60 In vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

Art. 57b Continuazione dell’applicazione dei fattori beta  

1 Per le so­cie­tà che han­no per­du­to lo sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le se­con­do l’ar­ti­co­lo 28 ca­po­ver­si 2–4 LAID61, nel­la ver­sio­ne va­li­da fi­no al 31 di­cem­bre 2019, ne­gli an­ni di cal­co­lo 2020–2024 al­la quo­ta di uti­li di cui all’ar­ti­co­lo 17 let­te­ra b del­la pre­sen­te or­di­nan­za, nel­la ver­sio­ne va­li­da fi­no al 31 di­cem­bre 2025, si ap­pli­ca­no i fat­to­ri be­ta de­fi­ni­ti nell’ar­ti­co­lo 23a ca­po­ver­so 1 LP­FC. Que­sta re­go­la va­le an­che per le so­cie­tà che han­no ri­nun­cia­to al lo­ro sta­tu­to fi­sca­le, per gli an­ni di cal­co­lo 2017–2024. Le quo­te di uti­li da pro­ven­ti rea­liz­za­ti in Sviz­ze­ra so­no con­si­de­ra­te nel­la ba­se di cal­co­lo nel­la mi­su­ra del 100 per cen­to.

2 e 3 ...62

61 RS 642.14

62 In vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

Art. 57c Rilevamento dei dati per la continuazione dell’applicazione dei fattori beta  

1 I Can­to­ni iden­ti­fi­ca­no le per­so­ne giu­ri­di­che a cui con­ti­nua­no ad es­se­re ap­pli­ca­ti i fat­to­ri be­ta di cui all’ar­ti­co­lo 57b.

2 Per quan­to ri­guar­da l’uti­le di que­ste per­so­ne giu­ri­di­che, il cal­co­lo del­la quo­ta di uti­li di cui all’ar­ti­co­lo 57b ca­po­ver­so 1 mol­ti­pli­ca­to per il re­la­ti­vo fat­to­re be­ta si ba­sa sul­la me­dia pon­de­ra­ta de­gli ul­ti­mi tre an­ni in cui la per­so­na giu­ri­di­ca ave­va uno sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le.

3 Se una per­so­na giu­ri­di­ca con sta­tu­to fi­sca­le spe­cia­le è og­get­to di una ri­strut­tu­ra­zio­ne, la pon­de­ra­zio­ne di cui all’ar­ti­co­lo 57b è con­si­de­ra­ta in mi­su­ra pro­por­zio­na­le.

Art. 57d63  

63 In vi­go­re dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).

Titolo 7: Disposizioni finali

Art. 58 Diritto previgente: abrogazione  

Le se­guen­ti or­di­nan­ze so­no abro­ga­te:

1.
or­di­nan­za del 21 di­cem­bre 197364 che di­sci­pli­na la gra­dua­zio­ne dei con­tri­bu­ti fe­de­ra­li se­con­do la ca­pa­ci­tà fi­nan­zia­ria dei Can­to­ni;
2.
or­di­nan­za del 27 no­vem­bre 198965 sul­la pe­re­qua­zio­ne fi­nan­zia­ria me­dian­te la quo­ta can­to­na­le dell’im­po­sta fe­de­ra­le di­ret­ta.

64 [RU 1974146]

65 [RU 1989 2470, 2002 3069]

Art. 59 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° gen­na­io 2008

Allegato 1 66

66 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 5 nov. 2014 (RU 2014 3825). Aggiornato dal n. II 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4753), dal n. II cpv. 3 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823) e dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).

(art. 1–5)

Potenziale delle risorse e gettito fiscale standardizzato

1. Potenziale delle risorse

Valori cantonali per l’anno di riferimento 2021

Cantone

Potenziale
di risorse

(in 1000 fr.)

Popolazione residente
permanente e non
permanente media
(valore medio
2015–2017)

Potenziale di risorse
pro capite (in fr.)

Indice delle
risorse

Zurigo

63 734 639

1 490 464

42 762

122.4

Berna

28 752 304

1 028 768

27 948

80.0

Lucerna

12 723 719

404 324

31 469

90.1

Uri

923 022

36 563

25 245

72.2

Svitto

9 609 925

156 368

61 457

175.9

Obvaldo

1 533 598

37 567

40 824

116.8

Nidvaldo

2 300 125

42 833

53 700

153.7

Glarona

1 016 972

40 522

25 097

71.8

Zugo

11 062 593

124 672

88 734

253.9

Friburgo

8 218 019

311 554

26 378

75.5

Soletta

6 739 411

270 113

24 950

71.4

Basilea Città

9 793 800

195 507

50 094

143.4

Basilea Campagna

9 773 262

285 917

34 182

97.8

Sciaffusa

2 665 351

81 300

32 784

93.8

Appenzello Esterno

1 627 360

54 940

29 621

84.8

Appenzello Interno

532 035

16 086

33 075

94.6

San Gallo

14 275 844

504 132

28 318

81.0

Grigioni

5 927 960

204 900

28 931

82.8

Argovia

18 892 997

664 316

28 440

81.4

Turgovia

7 430 022

270 964

27 421

78.5

Ticino

12 023 942

355 527

33 820

96.8

Vaud

27 678 122

788 441

35 105

100.5

Vallese

7 812 498

345 046

22 642

64.8

Neuchâtel

5 085 302

179 497

28 331

81.1

Ginevra

23 653 167

490 847

48 188

137.9

Giura

1 654 362

73 262

22 581

64.6

Totale Cantoni

295 440 352

8 454 426

34 945

100.0

2. Gettito fiscale standardizzato

Commento del calcolo

Il gettito fiscale standardizzato della Svizzera corrisponde alla media delle entrate fiscali di tutti i Cantoni e Comuni. Queste vengono calcolate deducendo le perdite su debitori dal gettito fiscale complessivo di Cantoni e Comuni e addizionando la quota cantonale del prodotto delle imposte federali dirette (17 %).

L’aliquota d’imposta standardizzata è uguale per tutti i Cantoni e si basa sul potenziale delle risorse e le entrate fiscali della totalità dei Cantoni.

Valore dell’aliquota d’imposta standardizzata per l’anno di riferimento 2021

Aliquota d’imposta standardizzata per l’anno di riferimento 2021 = 25,9 %

Allegato 2 67

67 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).

(art. 7)

Reddito determinante delle persone fisiche

Valori cantonali per l’anno di riferimento 2021

Cantone

Reddito determinante delle
persone fisiche (in 1000 fr.)

Zurigo

39 345 985

Berna

17 744 729

Lucerna

7 620 301

Uri

557 447

Svitto

5 747 274

Obvaldo

1 011 307

Nidvaldo

1 257 921

Glarona

618 472

Zugo

5 181 337

Friburgo

5 318 925

Soletta

4 998 993

Basilea Città

5 104 253

Basilea Campagna

7 162 228

Sciaffusa

1 414 397

Appenzello Esterno

1 029 467

Appenzello Interno

329 877

San Gallo

8 406 513

Grigioni

3 558 754

Argovia

13 127 915

Turgovia

4 960 954

Ticino

6 949 908

Vaud

17 704 049

Vallese

5 251 355

Neuchâtel

2 937 751

Ginevra

13 166 387

Giura

1 001 973

Totale Cantoni

181 508 472

Allegato 3 68

68 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).

(art. 9 e 10)

Reddito determinante tassato alla fonte

1. Definizione delle variabili e dei parametri

BQA Reddito lordo degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri

BQB Reddito lordo dei frontalieri tassati integralmente

BQC Reddito lordo dei frontalieri dell’Austria tassati limitatamente

BQD Reddito lordo dei frontalieri della Germania tassati limitatamente

BQE Reddito lordo dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra

BQF Reddito lordo dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia

BQG Reddito lordo dei frontalieri dell’Italia tassati limitatamente

TC Quota della perequazione fiscale che spetta all’Austria conformemente alla CDI-A

TD Aliquota massima d’imposta svizzera sui proventi lordi dei frontalieri della Germania tassati limitatamente conformemente all’articolo 15a CDI-D

TE Quota della somma lorda degli stipendi dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra, rimborsata dal Cantone di Ginevra alla Francia conformemente alla convenzione del 29.1.1973 tra il Cantone di Ginevra e la Francia

TF Quota massima (aliquota d’imposta) della somma lorda degli stipendi dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia, rimborsata dalla Francia conformemente alla convenzione dell’11.4.1983 tra i Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese e Neuchâtel e la Francia

TG Quota delle entrate fiscali lorde provenienti dai frontalieri dell’Italia tassati limitatamente, rimborsata all’Italia conformemente all’articolo 14a CDI-I e agli accordi dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese con l’Italia

Ultima aliquota d’imposta standardizzata disponibile per l’anno di calcolo t (anno di calcolo + 3 anni)

γ Fattore gamma: rapporto tra il reddito determinante delle persone fisiche della Svizzera e il reddito primario delle economie domestiche private della Svizzera durante gli anni di calcolo, arrotondato a tre decimali. Il fattore gamma è calcolato annualmente

δ Fattore delta: fattore con il quale sono presi in considerazione gli oneri dei frontalieri ed è applicata una ponderazione più bassa ai loro redditi BQB, BQC, BQD, BQE, BQF e BQG

2. Formule di calcolo

(1) Reddito determinante tassato alla fonte degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri di un determinato Cantone:

γ · BQA

(2) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri tassati integralmente di un determinato Cantone:

γ · δ BQB

(3) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell’Austria tassati limitatamente:

(4) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Germania tassati limitatamente:

(5) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione nel Cantone di Ginevra:

(6) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Francia tassati limitatamente, con imposizione in Francia:

(7) Reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell’Italia tassati limitatamente:

3. Valori parametrici per l’anno di riferimento 2021

Parametro

Valore

γ2015

0.368

γ2016

0.372

γ2017

0.379

δ

0.750

SST2018

0.263

SST2019

0.261

SST2020

0.261

TC

0.125

TD

0.045

TE

0.035

TF

0.045

TG

0.4

4. Commento del calcolo

4.1 Il reddito determinante tassato alla fonte si compone del reddito degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri (BQA), del reddito dei frontalieri tassati integralmente (BQB) e del reddito dei frontalieri tassati limitatamente (BQC, BQD, BQE, BQF e BQG).

4.2 Sono presi in considerazione i relativi redditi lordi. Con il fattore i redditi lordi sono convertiti in un reddito imponibile di entità comparabile. Nel caso degli stranieri residenti sul territorio e dei consiglieri d’amministrazione stranieri, per stabilire il reddito determinante è necessaria solo una moltiplicazione del relativo reddito lordo per il fattore [formula di calcolo (1)].

4.3 Oltre al fattore , gli stipendi lordi dei frontalieri sono ponderati con il fattore δ, pari a 0,75. In tal modo, gli stipendi lordi dei frontalieri ponderati con il fattore δ confluiscono soltanto nella misura del 75 per cento nel calcolo dei redditi determinanti tassati alla fonte. Questo vale per tutte le categorie di frontalieri.

4.3.1Formula (2), frontalieri tassati integralmente: il reddito imponibile determinante ammonta a γ ‧ δ ‧ BQB.

4.4 Con le formule di calcolo (3)–(7) il reddito dei frontalieri tassati limitatamente è convertito in base alla relativa convenzione di doppia imposizione conclusa con Austria, Germania, Francia e Italia.

4.4.1Formula (3), frontalieri dell’Austria: i redditi lordi sono tassati in Svizzera e all’Austria viene versata una perequazione fiscale pari al 12,5 per cento del suo gettito fiscale. Il reddito imponibile determinante, γ δ BQC, viene corretto della quota che spetta all’Austria, TC.

4.4.2Formula (4), frontalieri della Germania: i redditi lordi dei frontalieri sono tassati a un’aliquota pari al massimo al 4,5 per cento. La quota di reddito imponibile in Svizzera è calcolata dividendo il gettito fiscale, TD δ BQD, per la relativa aliquota d’imposta standardizzata, SSTt+3.

4.4.3 Formula (5), frontalieri della Francia a Ginevra: l’imposizione ha luogo in Svizzera con un rimborso alla Francia del 3,5 per cento della somma salariale lorda. Dal reddito imponibile determinante in caso di imposizione integrale da parte di Ginevra, γ δ BQE, viene dedotta la quota che deve essere versata alla Francia Questa quota si calcola estrapolando l’imposta da versare alla Francia, TE δ BQE, dal reddito imponibile mediante divisione per la relativa aliquota d’imposta standardizzata, SSTt+3

4.4.4 Formula (6), frontalieri della Francia (esclusi i frontalieri della Francia a Ginevra): l’imposizione ha luogo da parte della Francia; la Svizzera riceve al massimo il 4,5 per cento del reddito lordo. La quota di reddito imponibile in Svizzera è calcolata dividendo il gettito fiscale, TF δ BQF, per la relativa aliquota d’imposta standardizzata, SSTt+3.

4.4.5 Formula (7), frontalieri dell’Italia: rimborso del 40 per cento delle entrate fiscali all’Italia. Il reddito imponibile determinante, γ δ BQG, è corretto della quota che spetta all’Italia, TG.

5. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2021

Cantone

Reddito determinante tassato alla fonte
(in 1000 fr.)

Zurigo

2 330 086

Berna

601 242

Lucerna

298 925

Uri

30 755

Svitto

157 520

Obvaldo

37 794

Nidvaldo

40 258

Glarona

45 727

Zugo

246 310

Friburgo

261 154

Soletta

200 869

Basilea Città

776 112

Basilea Campagna

419 529

Sciaffusa

157 278

Appenzello Esterno

23 311

Appenzello Interno

10 000

San Gallo

465 428

Grigioni

406 955

Argovia

717 531

Turgovia

296 472

Ticino

1 101 054

Vaud

1 376 084

Vallese

452 389

Neuchâtel

289 718

Ginevra

2 477 460

Giura

106 719

Totale Cantoni

13 326 681

Allegato 4 69

69 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).

(art. 13 e 14)

Sostanza determinante delle persone fisiche

1. Definizione delle variabili e dei parametri

Entrate dell’imposta sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni

Sostanza netta

Entrate dell’imposta sul reddito dei Cantoni e dei Comuni

Entrate dell’imposta alla fonte dei Cantoni e dei Comuni

Quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta secondo l’articolo 196 capoverso 1 LIFD70

Entrate dell’imposta federale diretta sul reddito

Redditi determinanti delle persone fisiche

Redditi determinanti tassati alla fonte delle persone fisiche

2. Calcolo del fattore alfa

2.1 Il fattore alfa di cui all’articolo 13 è calcolato secondo la seguente formula:

2.2 Il fattore alfa è calcolato annualmente sulla base degli ultimi sei anni di calcolo disponibili.

3. Fattore alfa per gli anni di calcolo 2015–2017

2015

2016

2017

Fattore alfa

0.014

0.014

0.014

4. Commento del calcolo del fattore alfa

Il fattore alfa si calcola dividendo lo sfruttamento fiscale della sostanza per lo sfruttamento fiscale dei redditi. Lo sfruttamento fiscale della sostanza corrisponde al totale delle entrate dell’imposta sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni, diviso per il totale della sostanza netta della Svizzera. Lo sfruttamento fiscale dei redditi si calcola sommando le entrate complessive dell’imposta sul reddito e dell’imposta alla fonte realizzate dai Cantoni e dai Comuni, compresa la quota cantonale alle entrate dell’imposta federale diretta sul reddito, e dividendo tale somma per i redditi determinanti delle persone fisiche secondo l’allegato 2 e i redditi determinanti tassati alla fonte secondo l’allegato 3.

5. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2021

Cantone

Sostanza determinante delle persone fisiche (in 1000 fr.)

Zurigo

5 764 797

Berna

2 417 992

Lucerna

1 239 182

Uri

95 486

Svitto

1 630 336

Obvaldo

177 540

Nidvaldo

454 010

Glarona

109 427

Zugo

922 281

Friburgo

431 785

Soletta

393 844

Basilea Città

788 441

Basilea Campagna

636 003

Sciaffusa

193 321

Appenzello Esterno

208 035

Appenzello Interno

75 088

San Gallo

1 521 548

Grigioni

878 161

Argovia

1 674 557

Turgovia

806 405

Ticino

957 516

Vaud

2 090 123

Vallese

756 244

Neuchâtel

272 522

Ginevra

1 776 011

Giura

104 353

Totale Cantoni

26 375 009

Allegato 5 71

71 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).

(art. 16)

Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale

Valori cantonali per l’anno di riferimento 2021

Cantone

Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale (in 1000 fr.)

Zurigo

15 409 647

Berna

7 452 512

Lucerna

3 509 628

Uri

233 721

Svitto

1 901 802

Obvaldo

290 271

Nidvaldo

507 885

Glarona

209 405

Zugo

3 354 533

Friburgo

1 883 516

Soletta

1 096 427

Basilea Città

2 399 919

Basilea Campagna

1 320 799

Sciaffusa

410 270

Appenzello Esterno

357 588

Appenzello Interno

112 232

San Gallo

3 557 344

Grigioni

879 275

Argovia

3 283 662

Turgovia

1 339 600

Ticino

2 666 289

Vaud

4 287 625

Vallese

1 268 822

Neuchâtel

899 746

Ginevra

4 828 471

Giura

396 992

Totale Cantoni

63 857 978

Allegato 6 72

72 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).

(art. 18–20)

Utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale

Fattori di supplemento per il calcolo dei fattori beta

1. Definizione delle variabili e dei parametri

π Quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta secondo l’articolo 196 capoverso 1 LIFD73

TDBG Aliquota dell’imposta federale diretta sull’utile secondo l’articolo 68 LIFD

β* Fattore di base secondo l’articolo 20 capoverso 1

ω Fattore di riduzione (retribuzione ai Cantoni per la riscossione dell’im­posta federale diretta)

SST2019 Aliquota d’imposta standardizzata per l’anno di riferimento 2019

2. Calcolo dei fattori di supplemento

I fattori di supplemento di cui all’articolo 20 capoverso 2 sono calcolati secondo la seguente formula:

3. Valori parametrici per gli anni di riferimento dal 2020

Parametro

Valore

π

0,17

TDBG

0,085

SST2019

0,261

ω

0,5

4. Fattori beta per gli anni di riferimento dal 2020

Fattore di base β*

Fattore di supplemento

Fattore β

Società holding

0,0 %

2,8 %

2,8 %

Società di domicilio

9,9 %

2,5 %

12,4 %

Società miste

10,0 %

2,5 %

12,5 %

5. Commento del calcolo dei fattori di supplemento

I fattori beta si calcolano partendo da un fattore di base β* e da un fattore di supplemento. Il fattore di supplemento è calcolato nel seguente modo: in una prima fase l’aliquota dell’imposta federale diretta riscossa sull’utile, TDBG, è moltiplicata per la quota cantonale, π, (TDBG ‧ π). Successivamente ha luogo una correzione pari alla parte già contenuta nel fattore di base (1–β*). Con un’ulteriore correzione (1–) si tiene conto del fatto che la quota cantonale delle entrate dell’imposta federale diretta equivale almeno in parte a un emolumento di riscossione destinato ai Cantoni. In un’ultima fase, questa aliquota d’imposta rettificata è divisa per l’aliquota d’imposta standardizzata dell’anno 2019, SST2019. In tal modo si ottiene per estrapolazione un fattore applicabile agli utili.

6. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2021

Cantone

Utili determinanti delle persone giuridiche
con statuto fiscale speciale (in 1000 fr.)

Zurigo

1 027 691

Berna

739 439

Lucerna

179 511

Uri

828

Svitto

177 767

Obvaldo

15 495

Nidvaldo

35 477

Glarona

24 776

Zugo

1 351 132

Friburgo

452 402

Soletta

31 022

Basilea Città

790 551

Basilea Campagna

252 964

Sciaffusa

467 313

Appenzello Esterno

15 697

Appenzello Interno

1 513

San Gallo

320 879

Grigioni

96 428

Argovia

36 770

Turgovia

11 985

Ticino

263 556

Vaud

2 217 052

Vallese

7 555

Neuchâtel

610 152

Ginevra

1 286 815

Giura

24 016

Totale Cantoni

10 438 785

Allegato 7 74

74 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).

(art. 21)

Riparti fiscali determinanti dell’imposta federale diretta

Valori cantonali per l’anno di riferimento 2021

Cantone

Riparti fiscali determinanti dell’imposta
federale diretta (in 1000 fr.)

Zurigo

–143 567

Berna

–203 610

Lucerna

–123 828

Uri

4 785

Svitto

–4 775

Obvaldo

1 192

Nidvaldo

4 573

Glarona

9 164

Zugo

6 999

Friburgo

–129 763

Solothurn

18 257

Basilea Città

–65 476

Basilea Campagna

–18 261

Sciaffusa

22 772

Appenzello Esterno

–6 738

Appenzello Interno

3 324

San Gallo

4 133

Grigioni

108 387

Argovia

52 563

Turgovia

14 608

Ticino

85 618

Vaud

3 189

Vallese

76 133

Neuchâtel

75 412

Ginevra

118 023

Giura

20 309

Totale Cantoni

–66 573

Allegato 7a 75

75 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).

(art. 22a)

Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli

1. Definizione delle variabili e dei parametri

Contributo al Cantone finanziariamente debole r

Media della popolazione residente permanente e non permanente media del Cantone finanziariamente debole r durante gli anni di calcolo

Indice delle risorse del Cantone finanziariamente debole r

Valore dell’indice della dotazione minima garantita

Gettito fiscale standardizzato della Svizzera per abitante

2. Calcolo

2.1 Il contributo a un Cantone finanziariamente debole r è calcolato come segue:

2.2 I valori dei parametri p e t sono calcolati come segue:

3. Valori parametrici per l’anno di riferimento 2021

Parametro

Valore

9 066

87.1

4. Commento del calcolo

4.1 Il calcolo si fonda sul valore dell’indice delle risorse. Se l’indice delle risorse è inferiore a 70 punti, l’importo di compensazione è fissato in modo che, dopo la perequazione, il Cantone raggiunga esattamente la dotazione minima garantita M.

4.2 Se l’indice delle risorse è superiore a 70 punti, l’indice risultante dopo la perequazione aumenta progressivamente. Se l’indice delle risorse corrisponde esattamente a 70 punti, l’aumento di un’unità del gettito fiscale standardizzato deve ridurre l’importo di compensazione del 90 per cento di questa unità (prelievo marginale). L’entità della progressione è definita dai parametri p e t, che dipendono dalla quota della dotazione minima garantita M, dal limite di 70 punti da cui inizia la progressione e da un tasso di prelievo marginale del 90 per cento.

5. Versamento per l’anno 2021

Cantone

Indice delle
risorse

Perequazione delle risorse in franchi

orizzontale

verticale

totale

Zurigo

122.4

0

0

0

Berna

80.0

336 900 106

505 350 159

842 250 265

Lucerna

90.1

43 871 907

65 807 860

109 679 767

Uri

72.2

20 055 915

30 083 873

50 139 788

Svitto

175.9

0

0

0

Obvaldo

116.8

0

0

0

Nidvaldo

153.7

0

0

0

Glarona

71.8

22 766 582

34 149 873

56 916 455

Zugo

253.9

0

0

0

Friburgo

75.5

140 475 297

210 712 945

351 188 242

Soletta

71.4

155 333 344

233 000 016

388 333 360

Basilea Città

143.4

0

0

0

Basilea Campagna

97.8

2 829 646

4 244 469

7 074 115

Sciaffusa

93.8

4 164 626

6 246 939

10 411 565

Appenzello Esterno

84.8

11 688 669

17 533 004

29 221 673

Appenzello Interno

94.6

656 026

984 039

1 640 065

San Gallo

81.0

151 542 605

227 313 907

378 856 512

Grigioni

82.8

52 837 551

79 256 326

132 093 877

Argovia

81.4

193 916 439

290 874 658

484 791 097

Turgovia

78.5

99 526 987

149 290 481

248 817 468

Ticino

96.8

6 497 496

9 746 245

16 243 741

Vaud

100.5

0

0

0

Vallese

64.8

279 117 019

418 675 528

697 792 547

Neuchâtel

81.1

53 787 488

80 681 233

134 468 721

Ginevra

137.9

0

0

0

Giura

64.6

59 723 871

89 585 806

149 309 677

Totale Cantoni

100.0

1 635 691 574

2 453 537 361

4 089 228 935

Allegato 8 76

76 Aggiornato dal n. II 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4753), dal n. II cpv. 4 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823) e dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).

(art. 24)

Contributi dei Cantoni finanziariamente forti

1. Definizione delle variabili e dei parametri

A contributo complessivo dei Cantoni finanziariamente forti

Aq contributo di un Cantone finanziariamente forte q

eq media della popolazione residente permanente e non permanente media di un Cantone finanziariamente forte q durante gli anni di calcolo

RIq indice delle risorse di un Cantone finanziariamente forte q

n numero di Cantoni finanziariamente forti

2. Calcolo

Il contributo di un Cantone finanziariamente forte q è calcolato come segue:

3. Commento del calcolo

Per determinare il contributo di un Cantone finanziariamente forte q, il suo indice delle risorse che supera 100 punti, RIq–100, è moltiplicato per la sua popolazione residente permanente e non permanente media, eq. Questo valore è infine messo in relazione con la somma dei valori di tutti i Cantoni n finanziariamente forti,

Ne risulta la quota dei Cantoni finanziariamente forti al contributo globale, A.

4. Contributo per l’anno 2021

Cantone

Indice delle risorse

Contributi
in franchi

Zurigo

122.4

575 469 393

Berna

80.0

0

Lucerna

90.1

0

Uri

72.2

0

Svitto

175.9

204 774 800

Obvaldo

116.8

10 908 200

Nidvaldo

153.7

39 680 674

Glarona

71.8

0

Zugo

253.9

331 241 365

Friburgo

75.5

0

Soletta

71.4

0

Basilea Città

143.4

146 298 185

Basilea Campagna

97.8

0

Sciaffusa

93.8

0

Appenzello Esterno

84.8

0

Appenzello Interno

94.6

0

San Gallo

81.0

0

Grigioni

82.8

0

Argovia

81.4

0

Turgovia

78.5

0

Ticino

96.8

0

Vaud

100.5

6 225 155

Vallese

64.8

0

Neuchâtel

81.1

0

Ginevra

137.9

321 093 802

Giura

64.6

0

Totale Cantoni

100.0

1 635 691 574

Allegato 9 77

77 Abrogato dal n. II cpv. 1 dell’O del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

Allegato 10 78

78 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).

(art. 29)

Definizione del concetto di territorio dell’agglomerato principale e di base dei dati

Nell’ambito della compensazione dell’aggravio geotopografico si considerano territorio dell’agglomerato principale i quartieri contigui con una popolazione minima di 200 persone.

La base dei dati è costituita dai dati per ettaro del censimento.

Sono considerati quartieri contigui gli ettari abitati limitrofi.

Allegato 11 79

79 Abrogato dal n. II 3 dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).

Allegato 12 80

80 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).

(art. 33)

Compensazione dell’aggravio geotopografico: versamenti di compensazione 2021

Cantone

Importi di compensazione in franchi

Altitudine degli insediamenti

Declività
del terreno

Struttura
dell’insediamento

Bassa densità demografica

Totale

Zurigo

0

0

0

0

0

Berna

1 915 836

1 335 048

20 990 875

4 008 543

28 250 302

Lucerna

0

0

6 080 440

0

6 080 440

Uri

516 740

5 660 841

1 680 667

3 759 198

11 617 446

Svitto

2 498 233

2 095 068

1 721 808

577 929

6 893 039

Obvaldo

488 138

2 833 873

1 431 662

1 284 699

6 038 372

Nidvaldo

0

525 985

506 794

279 882

1 312 660

Glarona

0

3 276 073

5 292

2 045 700

5 327 066

Zugo

0

0

0

0

0

Friburgo

1 925 361

0

6 114 145

546 480

8 585 987

Soletta

0

0

0

0

0

Basilea Città

0

0

0

0

0

Basilea Campagna

0

0

0

0

0

Sciaffusa

0

0

0

0

0

Appenzello Esterno

17 520 513

191 768

2 097 902

0

19 810 183

Appenzello Interno

5 219 242

371 065

2 692 792

394 400

8 677 499

San Gallo

0

0

1 747 994

0

1 747 994

Grigioni

39 175 414

62 370 082

9 407 517

25 659 240

136 612 252

Argovia

0

0

0

0

0

Turgovia

0

0

3 561 208

0

3 561 208

Ticino

0

9 985 263

0

4 611 639

14 596 903

Vaud

59 131

0

0

0

59 131

Vallese

28 950 969

29 392 147

551 738

14 868 884

73 763 738

Neuchâtel

20 914 979

2 073 252

5 112

0

22 993 344

Ginevra

0

0

0

0

0

Giura

925 909

0

1 459 287

2 018 640

4 403 835

Totale Cantoni

120 110 466

120 110 466

60 055 233

60 055 233

360 331 399

Allegato 13 81

81 Aggiornato dal n. II 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4753), dal n. II cpv. 4 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823) e dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).

(art. 35)

Oneri speciali determinanti in base alla struttura demografica

Calcolo dell’indice di aggravio

a) Variabili e parametri:

Indicatore parziale «Povertà» del Cantone k

Indicatore parziale «Struttura di età» del Cantone k

Indicatore parziale «Integrazione degli stranieri» del Cantone k

Valore medio degli indicatori parziali «Povertà» dei Cantoni

Valore medio degli indicatori parziali «Struttura di età» dei Cantoni

Valore medio degli indicatori parziali «Integrazione degli stranieri» dei Cantoni

Deviazione standard degli indicatori parziali «Povertà» dei Cantoni

Deviazione standard degli indicatori parziali «Struttura di età» dei Cantoni

Deviazione standard degli indicatori parziali «Integrazione degli stranieri» dei Cantoni

Indicatore parziale standardizzato «Povertà» del Cantone k

Indicatore parziale standardizzato «Struttura di età» del Cantone k

Indicatore parziale standardizzato «Integrazione degli stranieri» del Cantone k

Fattore di ponderazione per l’indicatore parziale standardizzato «Povertà»

Fattore di ponderazione per l’indicatore parziale standardizzato «Struttura di età»

Fattore di ponderazione per l’indicatore parziale standardizzato «Integrazione degli stranieri»

Indice di aggravio degli oneri speciali dovuti alla struttura demografica del Cantone k

b) Gli indicatori parziali standardizzati sono calcolati come segue:

,

,

.

La standardizzazione ha luogo dividendo le divergenze degli indicatori parziali rispetto al valore medio svizzero per la divergenza standard.

c) L’indice di aggravio degli oneri speciali dovuti alla struttura demografica di un Cantone k è calcolato come segue:

d) Le ponderazioni sono calcolate mediante un’analisi delle componenti principali. Ai fini della ponderazione vale pertanto la formula:

,

dove

µLS Vettore dei fattori di ponderazione

λZS Valore proprio massimo della matrice di correlazione degli indicatori parziali standardizzati

xZS Vettore proprio del valore proprio λZS

e) Fattori di ponderazione per l’anno 2021:

μZSA

0.56

μZSS

0.18

μZSI

0.48

Allegato 14 82

82 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823) e dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).

(art. 37)

Oneri speciali determinanti delle città polo

1. Calcolo dell’indice di aggravio dei Comuni

a) Variabili e parametri:

Indicatore parziale «Grandezza del Comune» del Comune g

Indicatore parziale «Densità dell’insediamento» del Comune g

Indicatore parziale «Tasso di occupazione» del Comune g

Valore medio degli indicatori parziali «Grandezza del Comune» dei Comuni

Valore medio degli indicatori parziali «Densità dell’insediamento» dei Comuni

Valore medio degli indicatori parziali «Tasso di occupazione» dei Comuni

Deviazione standard degli indicatori parziali «Grandezza del Comune» dei Comuni

Deviazione standard degli indicatori parziali «Densità dell’insediamento» dei Comuni

Deviazione standard degli indicatori parziali «Tasso di occupazione» dei Comuni

Indicatore parziale standardizzato «Grandezza del Comune» del Comune g

Indicatore parziale standardizzato «Densità dell’insediamento» del Comune g

Indicatore parziale standardizzato «Tasso di occupazione» del Comune g

Fattore di ponderazione per l’indicatore parziale «Grandezza del Comune»

Fattore di ponderazione per l’indicatore parziale «Densità dell’insedia­mento»

Fattore di ponderazione per l’indicatore parziale «Tasso di occupazione»

Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo del Comune g

b) Gli indicatori parziali standardizzati sono calcolati come segue:

,

,

.

La standardizzazione ha luogo dividendo le divergenze degli indicatori parziali rispetto al valore medio svizzero per la divergenza standard.

c) L’indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo di un Comune è calcolato come segue:

d) Le ponderazioni sono calcolate con l’ausilio di un’analisi delle componenti principali. Ai fini della ponderazione vale pertanto la formula:

,

dove

µZF Vettore dei fattori di ponderazione

λZF Valore proprio massimo della matrice di correlazione degli indicatori parziali standardizzati

xZF Vettore proprio del valore proprio λZF

e) Fattori di ponderazione per l’anno 2021:

µZFG

0,47

µZFS

0,49

µZFB

0,34

2. Calcolo dell’indice di aggravio dei Cantoni

a) Variabili e parametri:

LFg,k Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo per il Comune g nel Cantone k

LFk Indice di aggravio degli oneri speciali delle città polo per il Cantone k

eg,k Popolazione residente permanente del Comune g nel Cantone k

ek Popolazione permanente residente del Cantone k

Gk Numero di Comuni nel Cantone k

b) Calcolo:

L’indice di aggravio di un Cantone è la media ponderata con la popolazione dell’indice di aggravio dei suoi Comuni. È quindi dato dalla somma degli indici di aggravio dei Comuni nel Cantone moltiplicati per la popolazione residente permanente, divisa per la popolazione residente permanente del Cantone:

Allegato 15 83

83 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).

(art. 40)

Compensazione dell’aggravio sociodemografico: versamenti di compensazione 2021

Cantone

Importi di compensazione in franchi

Oneri speciali dovuti alla struttura demografica

Oneri speciali
delle città polo

Totale

Zurigo

7 854 095

81 763 872

89 617 967

Berna

4 030 483

0

4 030 483

Lucerna

0

0

0

Uri

0

0

0

Svitto

0

0

0

Obvaldo

0

0

0

Nidvaldo

0

0

0

Glarona

0

0

0

Zugo

463 744

0

463 744

Friburgo

0

0

0

Soletta

7 372 205

0

7 372 205

Basilea Città

41 775 402

21 414 421

63 189 823

Basilea Campagna

0

0

0

Sciaffusa

1 197 608

0

1 197 608

Appenzello Esterno

0

0

0

Appenzello Interno

0

0

0

San Gallo

0

0

0

Grigioni

0

0

0

Argovia

0

0

0

Turgovia

0

0

0

Ticino

11 049 092

0

11 049 092

Vaud

96 582 070

4 445 114

101 027 184

Vallese

11 274 094

0

11 274 094

Neuchâtel

14 735 852

0

14 735 852

Ginevra

97 026 920

39 153 726

136 180 646

Giura

192 701

0

192 701

Totale Cantoni

293 554 266

146 777 133

440 331 399

Allegato 16 84

84 Aggiornato dal n. III dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5823).

(art. 42)

Stima del potenziale delle risorse in caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili

In caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili le componenti del potenziale delle risorse vengono stimate. Per determinare i coefficienti delle equazioni di stima vengono effettuate analisi di regressione con i dati dei Cantoni che li forniscono correttamente. Come valore di sostituzione per i dati mancanti a partire dall’anno di calcolo 2003 viene utilizzato il limite massimo dell’intervallo di confidenza del 95 per cento. Come valore di sostituzione per i dati mancanti del bilancio globale (anni di calcolo 1998–2001) viene utilizzato il valore di stima. I coefficienti per gli anni di calcolo del bilancio globale ai fini del reddito determinante tassato alla fonte, della sostanza determinante nonché dell’utile determinante delle persone giuridiche sono calcolati sulla base del valore medio dei dati degli anni 2003 e 2004.

1. Variabili

MEk,t

Reddito determinante delle persone fisiche per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo t

GMEt

Tasso di crescita del reddito determinante per abitante di tutta la Svizzera nell’anno t

RMk,T

Rapporto tra il reddito determinante tassato alla fonte e il reddito determinante delle persone fisiche del Cantone k nell’anno di calcolo T

EAk,T

Numero dei dimoranti (compresi i dimoranti temporanei >12 mesi) del Cantone k nell’anno di calcolo T

EKk,T

Numero dei dimoranti temporanei (<12 mesi o stagionali) del Cantone k nell’anno di calcolo T

ECHk,T

Numero dei cittadini svizzeri della popolazione residente permanente del Cantone k nell’anno di calcolo T

ENk,T

Numero degli stranieri domiciliati del Cantone k nell’anno di calcolo T

Ponderazione del reddito lordo dei frontalieri dello Stato limitrofo X del Cantone k nell’anno di calcolo T secondo l’allegato 3

Reddito lordo dei frontalieri dello Stato limitrofo X del Cantone k nell’anno di calcolo T secondo l’allegato 3

RVk,T

Sostanza netta per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T

EVk,T

Reddito dell’imposta sulla sostanza per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T

tvk,T

Onere medio dell’imposta sulla sostanza del Cantone k nell’anno di calcolo T

GKk,T

Somma degli utili tassati integralmente delle persone giuridiche per
abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T

EJPk,T

Reddito dell’imposta sull’utile per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T

GDBk,T

Utili secondo l’imposta federale diretta (dopo deduzione della partecipazione) per abitante del Cantone k nell’anno di calcolo T

Fattore beta del tipo di società «società mista» nell’anno di calcolo T secondo l’allegato 6

WGDBt

Tasso di crescita degli utili secondo l’imposta federale diretta di tutta la Svizzera nell’anno t

2. Parametri da stimare

a Costanti

b, c, d Coefficienti per le variabili indipendenti

vk Costante di tempo (strutturale) effetti cantonali (effetti fissi) per equazioni di stima che comprendono dati di diversi periodi (dati «panel»)

uk,t Residui (errori di stima)

3. Equazioni di stima

Caso

Componente potenziale delle risorse

Equazione di regressione per determinare i coefficienti

1

Reddito determinante delle persone fisiche

per

2

Redditi determinanti tassati alla fonte

con

3

Sostanza determinante delle persone fisiche

con

4

Utili determinanti delle persone giuridiche

Passo 1:

con

Passo 2:

5

Utile secondo l’imposta
federale diretta

per

Allegato 17 85

85 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).

(art. 46)

Rapporto sull’efficacia

Criteri e ordini di grandezza per la valutazione dell’efficacia

Rapporto tra i trasferimenti a destinazione vincolata e i trasferimenti a destinazione libera dalla Confederazione ai Cantoni
Trasferimenti dai Cantoni alla Confederazione
Rapporto tra contributi ai costi e contributi forfettari e globali
Differenze di potenziale di risorse per abitante dei Cantoni
Differenze di gettito fiscale standardizzato per abitante dei Cantoni prima e dopo la perequazione delle risorse
Gettito fiscale standardizzato per abitante del Cantone finanziariamente più debole rispetto alla media svizzera prima e dopo la perequazione delle risorse
Ammontare della franchigia per il calcolo del reddito determinante delle persone fisiche
Oneri speciali per abitante
Rapporto tra compensazione degli oneri e oneri speciali
Entrate, uscite e debiti dei Cantoni
Differenze di onere fiscale
Quota d’incidenza della spesa pubblica e aliquote fiscali dei Cantoni e dei Comuni nel raffronto nazionale e internazionale
Agevolazioni fiscali in virtù della legge federale del 6 ottobre 199586 in favore delle zone di rilancio economico («Lex Bonny»)
Immigrazione ed emigrazione di contribuenti nel raffronto nazionale e internazionale
Onere fiscale effettivo limite e medio dei Cantoni nel raffronto nazionale e internazionale
Numero di società con imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi secondo l’articolo 24b capoverso 1 LAID87
Interdipendenza tra onere fiscale di un Cantone e mercato immobiliare del medesimo Cantone
Ripercussioni di importanti decisioni di politica fiscale su altri Cantoni
Ripercussioni della compensazione dei casi di rigore sul gettito fiscale standardizzato dei Cantoni
Evoluzione del volume dei pagamenti della compensazione intercantonale degli oneri e percentuale di indennizzo dello spillover

86 [RU 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197all. n. 144 4301. RU 2007 681all. n. I 4]. Vedi ora la LF del 6 ott. 2006 sulla politica regionale (RS 901.0).

87 RS 642.14

Allegato 18 88

88 Aggiornato dal n. I 2 dell’O del 15 nov. 2017 (RU 2017 6287), dal n. II cpv. 4 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823) e dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).

(art. 56)

Compensazione dei casi di rigore

1. Variabili e parametri

gwk

Valore limite per il raggiungimento dello sgravio minimo di un Cantone in percento del gettito fiscale standardizzato del Cantone k

ε

Fattore per determinare lo sgravio perseguito con la compensazione dei casi di rigore a dipendenza dell’indice delle risorse

Gettito fiscale standardizzato del Cantone k nell’anno 2004

Gettito fiscale standardizzato del Cantone k nell’anno 2005

Indice delle risorse del Cantone k nell’anno 2004

Indice delle risorse del Cantone k nell’anno 2005

Risultato netto del Cantone k nel bilancio globale 2004 (valori positivi: aggravio; valori negativi: sgravio)

Risultato netto del Cantone k nel bilancio globale 2005 (valori positivi: aggravio; valori negativi: sgravio)

nesk

Risultato netto del Cantone k in percento del gettito fiscale standardizzato del Cantone k(valori positivi: aggravio; valori negativi: sgravio)

HAk

Contributo iniziale a titolo di compensazione dei casi di rigore per il Cantone k

2. Valore limite per la compensazione dei casi di rigore

Il valore limite per la compensazione dei casi di rigore à calcolato come segue:

Il valore limite di un Cantone si calcola moltiplicando il fattore epsilon, , per la divergenza dell’indice delle risorse del Cantone dalla media svizzera negli anni 2004 e 2005. I valori negativi significano uno sgravio, i valori positivi un aggravio. Dalla formula risulta che il valore limite per un Cantone in media finanziariamente debole è negativo, vale a dire che si persegue uno sgravio.

3. Risultato netto in percento del gettito fiscale standardizzato

Il risultato netto del bilancio globale di un Cantone in percento del gettito fiscale standardizzato è calcolato come segue:

I valori negativi significano uno sgravio netto, i valori positivi un aggravio netto.

4. Contributo iniziale per la compensazione dei casi di rigore

Il contributo iniziale a un Cantone k per la compensazione dei casi di rigore risulta dalla seguente tabella:

Condizioni (se …,)

Compensazione dei casi di rigore (allora …)

HAk = 0

nesk ≤ gwk

HAk = 0

nesk > gwk

Condizione 1: Se l’indice medio delle risorse negli anni 2004 e 2005 è superiore alla media svizzera,

,

il Cantone non riceve una compensazione dei casi di rigore.

Condizione 2:Se l’indice medio delle risorse negli anni 2004 e 2005 è inferiore alla media svizzera,

,

occorre distinguere tra due casi:

Caso 2a:Se il risultato netto del bilancio globale in percento del gettito fiscale standardizzato è inferiore al valore limite (vale a dire che lo sgravio netto è superiore allo sgravio perseguito), il Cantone non riceve una compensazione dei casi di rigore.

Caso 2b: Se il risultato netto del bilancio globale in percento del gettito fiscale standardizzato è superiore al valore limite (vale a dire che lo sgravio netto è inferiore allo sgravio perseguito o che il Cantone presenta un aggravio netto), il Cantone riceve una compensazione dei casi di rigore pari alla differenza tra il risultato netto e il valore limite, moltiplicato per il suo gettito fiscale standardizzato medio negli anni 2004 e 2005:

5. Determinazione del fattore epsilon

Il fattore è stabilito in modo che la somma di tutti i versamenti di compensazione al numero h di Cantoni z che hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore corrisponda all’importo globale H a disposizione per la compensazione dei casi di rigore:

.

Con z si definiscono i Cantoni finanziariamente deboli che hanno diritto alla compensazione dei casi di rigore, vale a dire tutti i Cantoni k, per i quali il risultato netto in percento del gettito fiscale standardizzato presenta un valore superiore al valore limite:

.

Il fattore e i Cantoni z sono stabiliti con un processo iterativo.

6. Contributi in base al bilancio globale 2004/2005

+ = aggravio; – = sgravio dei Cantoni

Cantone

Indice medio delle risorse 2004/05

Valore limite
per la riscossione della compen­sazione dei casi di rigore
(in percento del gettito fiscale standardizzato)

Risultato netto del bilancio globale 2004/05 (in percento del gettito fiscale standardizzato)

Differenza tra
il risultato netto del bilancio globale e il valore limite
(in percento del gettito fiscale standardizzato)

Importo
di compensazione
in franchi

Zurigo

132.1

0.0 %

0.9 %

0.9 %

0

Berna

74.0

-1.9 %

-0.8 %

1.1 %

52 134 660

Lucerna

77.0

-1.7 %

-0.4 %

1.3 %

23 692 069

Uri

67.0

-2.4 %

-15.1 %

-12.7 %

0

Svitto

135.6

0.0 %

3.9 %

3.9 %

0

Obvaldo

67.0

-2.4 %

3.8 %

6.2 %

9 441 566

Nidvaldo

124.6

0.0 %

0.2 %

0.2 %

0

Glarona

96.1

-0.3 %

2.9 %

3.1 %

8 168 757

Zugo

204.0

0.0 %

6.8 %

6.8 %

0

Friburgo

74.9

-1.8 %

9.1 %

11.0 %

137 280 030

Soletta

75.8

-1.8 %

-6.8 %

-5.1 %

0

Basilea Città

148.6

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0

Basilea Campagna

110.2

0.0 %

0.4 %

0.4 %

0

Sciaffusa

92.9

-0.5 %

0.9 %

1.4 %

6 640 279

Appenzello Esterno

79.8

-1.5 %

-3.3 %

-1.8 %

0

Appenzello Interno

82.7

-1.3 %

-6.1 %

-4.8 %

0

San Gallo

77.0

-1.7 %

-7.4 %

-5.7 %

0

Grigioni

84.9

-1.1 %

-1.3 %

-0.2 %

0

Argovia

87.8

-0.9 %

-4.4 %

-3.5 %

0

Turgovia

76.5

-1.7 %

-5.3 %

-3.6 %

0

Ticino

102.8

0.0 %

0.2 %

0.2 %

0

Vaud

96.7

-0.2 %

1.3 %

1.5 %

64 876 643

Vallese

61.6

-2.8 %

-4.5 %

-1.7 %

0

Neuchâtel

91.0

-0.7 %

9.5 %

10.2 %

108 832 726

Ginevra

155.4

0.0 %

1.9 %

1.9 %

0

Giura

66.5

-2.4 %

3.7 %

6.1 %

19 387 554

Totale Cantoni

100.0

430 454 285

7. Contributi per l’anno 2021: appuramento del diritto sulla base dell’indice delle risorse 2021

+ = Aggravio; – = Sgravio dei Cantoni

Cantone

Indice delle
risorse

Compensazione dei casi di rigore appurata in franchi

Versamento

Contributo

Saldo

Zurigo

122.4

0

13 802 904

13 802 904

Berna

80.0

–36 494 262

10 769 742

–25 724 520

Lucerna

90.1

–16 584 448

3 904 859

–12 679 589

Uri

72.2

0

391 432

391 432

Svitto

175.9

0

1 445 061

1 445 061

Obvaldo

116.8

0

363 659

363 659

Nidvaldo

153.7

0

417 103

417 103

Glarona

71.8

–5 718 130

433 285

–5 284 845

Zugo

253.9

0

1 109 573

1 109 573

Friburgo

75.5

–96 096 021

2 681 244

–93 414 777

Soletta

71.4

0

2 742 735

2 742 735

Basilea Città

143.4

0

2 175 913

2 175 913

Basilea Campagna

97.8

0

2 906 464

2 906 464

Sciaffusa

93.8

0

828 469

828 469

Appenzello Esterno

84.8

0

603 625

603 625

Appenzello Interno

94.6

0

165 440

165 440

San Gallo

81.0

0

5 069 658

5 069 658

Grigioni

82.8

0

2 132 005

2 132 005

Argovia

81.4

0

6 111 751

6 111 751

Turgovia

78.5

0

2 571 458

2 571 458

Ticino

96.8

0

3 470 901

3 470 901

Vaud

100.5

0

7 102 171

7 102 171

Vallese

64.8

0

3 086 846

3 086 846

Neuchâtel

81.1

–76 182 909

1 883 924

–74 298 985

Ginevra

137.9

0

4 615 464

4 615 464

Giura

64.6

–13 571 288

763 333

–12 807 955

Totale Cantoni

100.0

–244 647 058

81 549 019

–163 098 039

Allegato 19 89

89 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).

(art. 56a)

Misure temporanee di attenuazione

1. Calcolo dei versamenti di compensazione

1.1 Hanno diritto ai versamenti di compensazione tutti i Cantoni che negli anni compresi tra il 2021 e l’attuale anno di riferimento non hanno mai raggiunto un indice delle risorse maggiore o uguale a 100 punti.

1.2 Tutti i Cantoni che hanno diritto ai versamenti di compensazione ricevono negli anni 2021–2025 un contributo uniforme per abitante. Questo contributo è calcolato in modo che la somma totale corrisponda ai mezzi finanziari di cui all’articolo 19c capoverso 2 LPFC.

2. Contributi per l’anno 2021

Cantone

Popolazione
determinante

Misure di attenuazione in franchi

Zurigo

0

0

Berna

1 028 768

16 050 271

Lucerna

404 324

6 308 039

Uri

36 563

570 431

Svitto

0

0

Obvaldo

0

0

Nidvaldo

0

0

Glarona

40 522

632 205

Zugo

0

0

Friburgo

311 554

4 860 694

Soletta

270 113

4 214 152

Basilea Città

0

0

Basilea Campagna

285 917

4 460 712

Sciaffusa

81 300

1 268 395

Appenzello Esterno

54 940

857 144

Appenzello Interno

16 086

250 962

San Gallo

504 132

7 865 188

Grigioni

204 900

3 196 737

Argovia

664 316

10 364 294

Turgovia

270 964

4 227 424

Ticino

355 527

5 546 729

Vaud

0

0

Vallese

345 046

5 383 216

Neuchâtel

179 497

2 800 411

Ginevra

0

0

Giura

73 262

1 142 996

Totale Cantoni

5 127 728

80 000 000

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