Ordinanza
concernente la perequazione finanziaria
e la compensazione degli oneri
(OPFC)
del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 3 ottobre 20031 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC),
ordina:
1 RS 613.2
Titolo 1: Perequazione delle risorse da parte della Confederazione e dei Cantoni
Capitolo 1: Potenziale di risorse
Sezione 1: Definizioni
Art. 1 Potenziale di risorse e base imponibile aggregata
1 Il potenziale di risorse di un determinato Cantone è stabilito nell’allegato 1. Esso si fonda sulla base imponibile aggregata del Cantone. Quest’ultima corrisponde alla somma:
- a.
- dei redditi determinanti delle persone fisiche;
- b.
- dei redditi determinanti tassati alla fonte;
- c.
- delle sostanze determinanti delle persone fisiche;
- d.
- degli utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale;
- e.
- degli utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale;
- f.
- dei riparti fiscali determinanti dell’imposta federale diretta.
2 Il potenziale di risorse della Svizzera corrisponde alla somma dei potenziali di risorse di tutti i Cantoni.
Art. 2 Anno di riferimento e di calcolo
1 L’anno di riferimento del potenziale di risorse corrisponde all’anno per il quale il potenziale di risorse funge da base per la perequazione delle risorse.
2 Il potenziale di risorse di un anno di riferimento corrisponde alla media della base imponibile aggregata di tre anni consecutivi (anni di calcolo).
3 Il primo anno di calcolo risale a sei anni prima dell’anno di riferimento mentre l’ultimo a quattro anni prima.
Art. 3 Potenziale di risorse pro capite degli abitanti 2
Il potenziale di risorse pro capite degli abitanti è fissato nell’allegato 1. Esso corrisponde al rapporto tra il potenziale di risorse e la media della popolazione residente permanente e non permanente media durante gli anni di calcolo del potenziale di risorse.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
Art. 4 Indice delle risorse
1 L’indice delle risorse di un Cantone è fissato nell’allegato 1. Esso corrisponde al rapporto moltiplicato per il fattore 100 tra il potenziale di risorse pro capite degli abitanti di un determinato Cantone e il potenziale di risorse pro capite degli abitanti di tutta la Svizzera.
2 ...3
3 L’indice delle risorse di tutta la Svizzera è di 100 punti.
4 I Cantoni il cui indice delle risorse supera il valore 100 sono considerati finanziariamente forti. Gli altri Cantoni sono considerati finanziariamente deboli.
3 Abrogato dal n. I dell’O del 30 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).
Art. 5 Gettito fiscale e aliquota d’imposta standardizzati
1 Il gettito fiscale standardizzato di un determinato Cantone corrisponde alle sue risorse proprie determinanti. Questo gettito risulta dall’applicazione di un’aliquota proporzionale d’imposta uniforme per tutti i Cantoni (aliquota d’imposta standardizzata) al potenziale di risorse.4
2 Il gettito fiscale standardizzato della Svizzera comprende:5
- a.6
- la somma delle entrate fiscali realizzate da tutti i Cantoni e i Comuni nella media degli anni di calcolo secondo la statistica finanziaria degli enti pubblici ai sensi dell’ordinanza del 30 giugno 19937 sulle rilevazioni statistiche;
- b.
- la quota dei Cantoni alle entrate dell’imposta federale diretta conformemente all’articolo 196 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 19908 sull’imposta federale diretta (LIFD) nella media degli anni di calcolo.
3 L’aliquota d’imposta standardizzata corrisponde al rapporto tra il gettito fiscale standardizzato e il potenziale di risorse della Svizzera.
4 L’indice dei gettiti fiscali standardizzati pro capite corrisponde all’indice delle risorse.
5 Il calcolo del gettito fiscale standardizzato e l’aliquota d’imposta standardizzata sono fissati nell’allegato 1.9
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
9 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
Sezione 2: Reddito determinante delle persone fisiche
Art. 6 Base di calcolo per la singola persona fisica
1 Il reddito determinante di una persona fisica contribuente corrisponde al suo reddito imponibile secondo la LIFD10, dopo deduzione di una franchigia unitaria.
2 La franchigia corrisponde all’importo imponibile inferiore per i coniugi secondo l’articolo 36 capoversi 2 e 3 LIFD, per il corrispondente anno di calcolo.11
3 Se il reddito imponibile di un contribuente è inferiore alla franchigia, il suo reddito determinante è uguale a zero.
10 RS 642.11
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
Art. 7 Base di calcolo per il Cantone
Sezione 3: Reddito determinante tassato alla fonte
Art. 8 Base di calcolo
Art. 9 Composizione
Il reddito determinante tassato alla fonte di un determinato Cantone è fissato nell’allegato 3. Esso si compone della somma dei redditi determinanti tassati alla fonte:
- a.
- degli stranieri residenti sul territorio secondo l’articolo 83 LIFD14;
- b.
- dei consiglieri di amministrazione stranieri secondo l’articolo 93 LIFD;
- c.
- dei frontalieri tassati integralmente secondo l’articolo 91 LIFD;
- d.
- dei frontalieri tassati limitatamente secondo l’articolo 83 LIFD e le convenzioni di doppia imposizione con Austria, Germania, Francia e Italia.
14 RS 642.11
Art. 10 Calcolo 15
1 Il calcolo del reddito determinante tassato alla fonte di un determinato Cantone è effettuato conformemente all’allegato 3. La conversione degli stipendi lordi al livello dei redditi soggetti all’imposizione ordinaria avviene mediante il fattore gamma.
2 Il fattore gamma corrisponde al rapporto tra il reddito determinante delle persone fisiche della Svizzera e il reddito primario delle economie domestiche private della Svizzera. Il calcolo si basa sul rapporto dell’ultimo anno di calcolo disponibile. Il fattore è arrotondato a tre decimali.
3 Il fattore gamma è ricalcolato di volta in volta per l’ultimo anno di calcolo secondo l’articolo 2 capoverso 3. Per gli altri anni di calcolo sono ripresi i fattori gamma dell’anno precedente.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
Sezione 4: Sostanza determinante delle persone fisiche
Art. 11 Base di calcolo
1 La sostanza determinante delle persone fisiche è calcolata in base al rilevamento della base di calcolo fiscale ai fini dell’imposta cantonale sulla sostanza.
2 Sono integrate nel calcolo:
- a.
- la sostanza netta delle persone imponibili illimitatamente con domicilio nel Cantone, dopo deduzione della quota che spetta ad altri Cantoni o all’estero; e
- b.
- la sostanza netta delle persone imponibili limitatamente nel Cantone di situazione dei beni fondiari e della stabile organizzazione, inclusa la quota di sostanza netta imponibile nel Cantone delle persone con domicilio all’estero.
Art. 12 Sostanza determinante di una persona imponibile
1 La sostanza determinante di una persona imponibile corrisponde alla sua sostanza netta moltiplicata per il fattore di ponderazione alfa.
2 Se la sostanza netta di un persona imponibile è negativa, la sostanza determinante è uguale a zero.
Art. 13 Calcolo del fattore alfa 16
1 Il fattore alfa corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale della sostanza e lo sfruttamento fiscale dei redditi. Il calcolo si basa sulla media di tale rapporto negli ultimi sei anni di calcolo disponibili. Il fattore alfa è arrotondato a tre decimali. Il calcolo è effettuato conformemente all’allegato 4.
2 Il fattore alfa è ricalcolato di volta in volta per l’ultimo anno di calcolo secondo l’articolo 2 capoverso 3. Per gli altri anni di calcolo sono ripresi i fattori alfa dei relativi anni precedenti.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
Art. 14 Sostanza determinante delle persone fisiche di un Cantone
La sostanza determinante delle persone fisiche di un Cantone è fissata nell’allegato 4. Essa corrisponde alla somma delle sostanze determinanti delle persone fisiche limitatamente e illimitatamente imponibili nel relativo Cantone.
Sezione 5: Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale
Art. 15 Calcolo per la singola persona giuridica
1 L’utile determinante di una persona giuridica senza statuto fiscale speciale corrisponde all’utile netto imponibile conformemente all’articolo 58 LIFD17, dopo deduzione del reddito netto di partecipazioni secondo la LIFD.
2 Se il reddito netto di partecipazioni è superiore all’utile netto imponibile, l’utile determinante è uguale a zero.
17 RS 642.11
Art. 16 Calcolo per il Cantone
Gli utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale di un determinato Cantone sono fissati nell’allegato 5. Essi corrispondono alla somma degli utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale imponibili in detto Cantone.
Sezione 6: Utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale
Art. 17 Calcolo per le singole persone giuridiche
L’utile determinante di una persona giuridica con statuto fiscale speciale corrisponde alla somma:
- a.
- dell’utile imponibile proveniente da proventi dalla Svizzera conformemente all’articolo 28 capoversi 2–4 della legge federale del 14 dicembre 199018 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID);
- b.
- dell’utile netto imponibile conformemente all’articolo 58 LIFD19, dopo deduzione del reddito netto da partecipazioni secondo la LIFD e dell’utile imponibile dalla Svizzera conformemente alla lettera a, ponderato con il fattore beta.
Art. 18 Calcolo per il Cantone
L’utile determinante delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale di un determinato Cantone è fissato nell’allegato 6. Esso corrisponde alla somma degli utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale imponibili in detto Cantone.
Art. 19 Calcolo dei fattori beta
1 Per ogni singola persona giuridica secondo l’articolo 28 capoversi 2–4 LAID20 viene calcolato un fattore beta. I fattori beta sono fissati nell’allegato 6.
2 I fattori beta sono identici per tutti i Cantoni.
3 I fattori beta sono validi per un periodo quadriennale di perequazione delle risorse. Essi si basano sulle cifre degli anni di calcolo del precedente periodo quadriennale di perequazione delle risorse.
4 I fattori beta corrispondono alla somma di un fattore di base e di un fattore di supplemento.
5 Il fattore beta delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale non tassate definitivamente è 1, a meno che possano essere fornite indicazioni provvisorie in qualità equivalente a quella dei dati tassati definitivamente.21
6 Le indicazioni provvisorie sono di qualità equivalente se, al momento del rilevamento dei dati di un anno di calcolo, sono noti i redditi imponibili secondo l’articolo 17 basati sulla dichiarazione di imposta.22
20 RS 642.14
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
22 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
Art. 20 Fattore di base e fattore di supplemento
1 Il fattore di base corrisponde:
- a.
- per le persone giuridiche con statuto fiscale speciale ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2 LAID23: a zero;
- b.
- per le persone giuridiche con statuto fiscale speciale ai sensi dell’articolo 28 capoverso 3 LAID: al primo quartile delle quote imponibili degli altri proventi dall’estero di tutte le persone giuridiche in Svizzera che sono tassate conformemente all’articolo 28 capoverso 3 LAID.
- c.
- per le persone giuridiche con statuto fiscale speciale ai sensi dell’articolo 28 capoverso 4 LAID: al primo quarto delle quote imponibili degli altri proventi dall’estero di tutte le persone giuridiche in Svizzera che sono tassate conformemente all’articolo 28 capoverso 4 LAID.
2 Il calcolo dei fattori di supplemento è effettuato conformemente all’allegato 6.
23 RS 642.14
Sezione 7: Riparti fiscali determinanti
Art. 21
1 I riparti fiscali determinanti di un Cantone (allegato 7) corrispondono al saldo ponderato tra la somma degli accrediti d’imposta federale diretta:
- a.
- allibrati negli altri Cantoni a favore di detto Cantone durante gli anni di calcolo;
- b.
- allibrati da detto Cantone a favore degli altri Cantoni durante gli anni di calcolo.
2 Il fattore di ponderazione di un determinato Cantone corrisponde al rapporto tra la somma dei redditi e degli utili determinanti di detto Cantone ai sensi delle sezioni 2, 3, 5 e 6 e il gettito dell’imposta federale diretta in detto Cantone durante gli anni di calcolo.
Sezione 8: Rilevamento dei dati
Art. 22
Il DFF emana istruzioni sul rilevamento e la fornitura dei dati necessari da parte dei Cantoni, come pure sul relativo trattamento da parte degli uffici federali. In merito coinvolge i Cantoni e il Controllo federale delle finanze per parere.
Capitolo 2: Versamenti di compensazione
Art. 22a Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli 24
1 La progressione di cui all’articolo 3a capoverso 2 lettera b LPFC è stabilita in modo che:
- a.
- la dotazione minima garantita (art. 3a cpv. 2 lett. a LPFC) possa essere raggiunta con i minori mezzi finanziari possibili;
- b.
- la graduatoria dei Cantoni in funzione del gettito fiscale standardizzato pro capite, con il contributo pro capite dalla perequazione delle risorse, non venga modificata.
2 Il calcolo dei contributi ai Cantoni finanziariamente deboli è effettuato conformemente all’allegato 7a.
24 Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
Art. 23 Prestazione della Confederazione 25
La Confederazione versa il 60 per cento dei mezzi finanziari necessari secondo l’articolo 22a.
25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
Art. 24 Prestazione dei Cantoni finanziariamente forti 26
1 La prestazione complessiva dei Cantoni finanziariamente forti corrisponde al 40 per cento dei mezzi finanziari necessari secondo l’articolo 22a.
2 Il contributo pro capite di un Cantone finanziariamente forte è proporzionale alla differenza tra il suo indice delle risorse e l’indice delle risorse di tutta la Svizzera.
3 Il calcolo dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti è effettuato conformemente all’allegato 8.
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
Art. 25 e 26
27 Abrogati dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
Titolo 2: Compensazione degli oneri da parte della Confederazione
Capitolo 1: Dati di base
Art. 27 Dati di base
I dati di base sono costituiti dalle statistiche della Confederazione secondo la legge federale del 9 ottobre 199228 sulla statistica federale, la legge federale del 26 giugno 199829 sul censimento federale della popolazione e le relative ordinanze dell’ultimo anno di volta in volta disponibile.
28 RS 431.01
29 [RU 1999 917. RU 2007 6743art. 16]. Vedi ora la L del 22 giu. 2007 (RS 431.112).
Art. 28 Obbligo di fornire i dati
1 I Cantoni provvedono affinché i dati siano messi a disposizione.
2 Il Dipartimento federale dell’interno emana istruzioni sul rilevamento e la fornitura dei dati da parte dei Cantoni. Invita i Cantoni a prendere posizione.
Capitolo 2: Compensazione dell’aggravio geotopografico
Sezione 1: Oneri speciali determinanti
Art. 29 Indicatori parziali
1 La compensazione dell’aggravio geotopografico si basa sui seguenti quattro indicatori parziali dei Cantoni:
- a.30
- altitudine degli insediamenti:percentuale rispetto alla popolazione totale residente in modo permanente della popolazione residente in modo permanente a oltre 800 metri sul livello del mare;
- b.
- declività del terreno:altitudine mediana della superficie produttiva secondo la statistica di superficie;
- c.31
- struttura dell’insediamento:percentuale rispetto alla popolazione totale residente in modo permanente della popolazione residente in modo permanente, domiciliata fuori del territorio dell’agglomerato principale (allegato 10);
- d.32
- bassa densità demografica: superficie totale in ettari pro capite della popolazione residente permanente secondo la statistica di superficie.
2 ...33
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).
31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).
32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
33 Abrogato dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
Art. 30 Indici di aggravio e oneri speciali determinanti
1 Per ogni indicatore parziale sono calcolati un indice di aggravio e gli oneri speciali determinanti dei Cantoni.
2 L’indice di aggravio di un determinato Cantone corrisponde al rapporto moltiplicata per il fattore 100 tra il valore dell’indicatore parziale di detto Cantone e il corrispondente valore dell’indicatore parziale di tutta la Svizzera. È arrotondato a una cifra dopo la virgola.
3 L’indice di aggravio di tutta la Svizzera è di 100 punti.
4 Gli oneri speciali determinanti di un Cantone corrispondono alla differenza ponderata tra l’indice di aggravio di detto Cantone e il corrispondente indice di aggravio di tutta la Svizzera. I fattori di ponderazione sono differenziati in funzione dell’indicatore parziale su cui si basano e corrispondono:
- a.34
- per l’indicatore parziale altitudine degli insediamenti:alla popolazione del Cantone residente in modo permanente a oltre 800 metri sul livello del mare;
- b.
- per l’indicatore parziale declività del terreno:alla superficie produttiva del Cantone secondo la statistica di superficie;
- c.35
- per l’indicatore parziale struttura dell’insediamento: alla popolazione residente in modo permanente, domiciliata fuori del territorio dell’agglomerato principale del Cantone;
- d.36
- per l’indicatore parziale bassa densità demografica: alla popolazione residente permanente del Cantone..
5 Se l’indice di aggravio di un Cantone è inferiore all’indice di aggravio di tutta la Svizzera, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero.
6 ...37
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).
36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
37 Abrogato dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
Sezione 2: Versamenti di compensazione
Art. 31 Determinazione 38
L’importo di compensazione dell’aggravio geotopografico corrisponde all’importo di compensazione dell’anno precedente, adeguato in funzione del tasso di variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo rispetto al mese dell’anno precedente al momento del calcolo.
38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
Art. 32 Utilizzazione
L’importo di compensazione è utilizzato nel modo seguente:
- a.
- un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti all’altitudine degli insediamenti;
- b.
- un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla declività del terreno;
- c.
- un sesto per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla struttura degli insediamenti;
- d.39
- un sesto per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla bassadensità demografica.
39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
Art. 33 Contributi ai Cantoni
1 I contributi a un determinato Cantone sono proporzionali alla sua percentuale rispetto alla somma dei corrispondenti oneri speciali di tutti i Cantoni.
2 Essi sono elencati nell’allegato 12.
Capitolo 3: Compensazione dell’aggravio sociodemografico
Sezione 1: Oneri speciali determinanti in base alla struttura demografica
Art. 34 Indicatori parziali
1 La compensazione degli oneri speciali sociodemografici in base alla struttura demografica si basa sui seguenti tre indicatori parziali dei Cantoni:
- a.
- povertà:percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di beneficiari di prestazioni di aiuto sociale in senso lato;
- b.
- struttura di età:percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di abitanti di età pari o superiore agli 80 anni;
- c.
- integrazione degli stranieri:percentuale rispetto alla popolazione residente permanente di abitanti stranieri non provenienti dagli Stati limitrofi e residenti da dodici anni al massimo in Svizzera.
2 Si considerano prestazioni di aiuto sociale in senso lato le prestazioni in denaro orientate al bisogno, per quanto concesse a persone o economie domestiche e considerate nella statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale conformemente all’ordinanza del 30 giugno 199340 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali. In particolare:
- a.
- l’aiuto sociale economico in virtù della legislazione cantonale sull’aiuto sociale;
- b.
- l’anticipo di alimenti disciplinato a livello cantonale;
- c.
- le prestazioni complementari della Confederazione, ponderate in funzione della quota cantonale di finanziamento secondo l’articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 200641 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
- d.
- gli assegni cantonali di vecchiaia e di invalidità;
- e.
- le prestazioni cantonali in caso di bisogno nel contesto della disoccupazione;
- f.
- gli aiuti cantonali alla maternità, nonché i contributi di sostentamento alle famiglie con figli;
- g.
- le indennità di alloggio o gli anticipi cantonali di spese di alloggio.42
3 Se una prestazione di aiuto sociale in senso lato presenta un contributo di sostegno annuo per beneficiario più basso nel confronto nazionale, si pondera il numero di beneficiari di questa prestazione. La statistica finanziaria dell’aiuto sociale in senso lato secondo l’ordinanza sulle rilevazioni statistiche costituisce la base dei dati per la ponderazione.43
4 Le prestazioni multiple sono contate una sola volta.44
40 RS 431.012.1
41 RS 831.30
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4753).
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4753).
Art. 35 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti
1 Gli indicatori parziali dei Cantoni sono standardizzati e sintetizzati in un indice di aggravio con l’ausilio di fattori di ponderazione. I fattori di ponderazione sono stabiliti mediante l’analisi delle componenti principali e verificati ogni anno. Il calcolo si fonda sull’allegato 13.
2 L’indice di aggravio di un determinato Cantone è arrotondato di tre cifre dopo la virgola.
3 Sulla scorta dell’indice di aggravio di un determinato Cantone è calcolato un coefficiente degli oneri per abitante. Tale coefficiente corrisponde alla differenza tra l’indice di aggravio di detto Cantone e quello del Cantone con l’indice più basso.
4 Gli oneri speciali determinanti di un Cantone corrispondono alla differenza ponderata in funzione della popolazione residente permanente tra gli oneri per abitante del Cantone e il corrispondente valore medio degli oneri per abitante di tutti i Cantoni. Se gli oneri per abitante di detto Cantone sono inferiori a tale valore medio, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero.
5 ...45
45 Abrogato dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
Sezione 2: Oneri speciali determinanti delle città polo
Art. 36 Indicatori parziali
La compensazione degli oneri speciali delle città polo si basa sui seguenti tre indicatori parziali dei Comuni:
- a.
- grandezza del Comune:popolazione residente permanente;
- b.
- densità dell’insediamento:popolazione residente permanente e numero di persone occupate rispetto alla superficie produttiva del Comune;
- c.
- tasso di occupazione:numero di persone occupate rispetto alla popolazione residente permanente del Comune.
Art. 37 Indice di aggravio e oneri speciali determinanti
1 Gli indicatori parziali sono standardizzati e sintetizzati in un indice di aggravio con l’ausilio di un’analisi delle componenti principali. L’indice di aggravio di un Comune corrisponde alla prima componente principale standardizzata degli indicatori parziali standardizzati. Il calcolo si fonda sull’allegato 14.
2 L’indice di aggravio di un determinato Cantone corrisponde al valore medio ponderato degli indici di aggravio dei suoi Comuni. La popolazione residente permanente dei Comuni funge da fattore di ponderazione. L’indice di aggravio del Cantone è arrotondato di tre cifre dopo la virgola.
3 Sulla scorta dell’indice di aggravio di un Cantone è calcolato un coefficiente degli oneri per abitante di detto Cantone. Tale coefficiente corrisponde alla differenza tra l’indice di aggravio di detto Cantone e quello del Cantone con l’indice più basso.
4 Gli oneri speciali determinanti delle città polo di un Cantone corrispondono alla differenza ponderata in funzione della popolazione residente permanente tra gli oneri per abitante del Cantone e il corrispondente valore medio degli oneri per abitante di tutti i Cantoni. Se gli oneri per abitante di detto Cantone sono inferiori a tale valore medio, i suoi oneri speciali determinanti sono uguali a zero
5 ...46
46 Abrogato dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
Sezione 3: Versamenti di compensazione
Art. 38 Determinazione 47
1 L’importo di compensazione dell’aggravio sociodemografico corrisponde all’importo di compensazione dell’anno precedente, adeguato in funzione del tasso di variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo rispetto al mese dell’anno precedente al momento del calcolo.
2 L’aumento dei contributi di cui all’articolo 9 capoverso 2bis LPFC non è adeguato al rincaro.
47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
Art. 39 Utilizzazione
L’importo di compensazione è utilizzato nel modo seguente:
- a.
- due terzi per compensare gli oneri speciali determinanti dovuti alla struttura demografica;
- b.
- un terzo per compensare gli oneri speciali determinanti delle città polo.
Art. 40 Contributi ai Cantoni
1 I contributi attribuiti a un determinato Cantone per gli oneri speciali dovuti alla struttura demografica e alle città polo sono proporzionali alla sua percentuale rispetto alla somma dei corrispondenti oneri speciali di tutti i Cantoni.
2 I contributi ai Cantoni sono elencati nell’allegato 15.
Titolo 3: Garanzia della qualità
Art. 41 Controllo dei dati e rapporto
1 L’ufficio federale competente ai fini del rilevamento dei dati verifica la plausibilità delle cifre.
2 Se constata cifre lacunose o mancanti, esso rinvia i dati al Cantone interessato per rielaborazione entro un congruo termine.
3 Successivamente, l’ufficio federale competente trasmette i dati all’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e presenta un rapporto sul rilevamento, la plausibilità e la rielaborazione dei dati.
Art. 42 Provvedimenti in caso di qualità dei dati insufficiente
1 In caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili relativi al potenziale delle risorse, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e l’AFF prendono i seguenti provvedimenti:
- a.
- l’AFC corregge adeguatamente i dati di qualità insufficiente ma ulteriormente sfruttabili;
- b.
- in caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili l’AFF stima il potenziale delle risorse conformemente all’allegato 16.
2 In caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili relativi all’indice di aggravio, l’Ufficio federale di statistica (UFS) effettua correzioni o stime in collaborazione con l’AFF.
3 I risultati concernenti la qualità dei dati e i provvedimenti presi sono comunicati al Cantone interessato e alla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF). Il Cantone interessato ha la possibilità di esprimersi entro breve termine sulle correzioni e le stime effettuate.
Art. 42a Correzione a posteriori dei versamenti di compensazione 48
1 I versamenti di compensazione sono corretti a posteriori se l’errore rilevato per tali versamenti in un Cantone corrisponde per abitante almeno allo 0,17 per cento del potenziale di risorse pro capite medio della Svizzera (soglia di rilevanza).49
2 Per il calcolo della soglia di rilevanza è determinante il potenziale delle risorse dell’anno di riferimento interessato dall’errore.
3 I versamenti di compensazione sono corretti solo per l’anno di riferimento nel quale l’errore raggiunge la soglia di rilevanza.
48 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5823).
49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4653).
Art. 43 Documentazione
Le correzioni dei dati e le stime devono essere documentate. Deve essere garantita l’attuabilità.
Art. 44 Gruppo di studio per la garanzia della qualità
1 Per garantire la qualità delle basi di calcolo del potenziale delle risorse e degli indici di aggravio, il DFF istituisce un gruppo di studio di accompagnamento composto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.
2 Il gruppo di studio si compone di:
- a.
- due rappresentanti dell’AFF;
- b.
- un rappresentante ciascuno dell’AFC e dell’UFS;
- c.
- due rappresentanti ciascuno dei Cantoni finanziariamente forti e dei Cantoni finanziariamente deboli.
3 Dei rappresentanti dei Cantoni conformemente al capoverso 2 lettera c, almeno un rappresentante proviene da un Cantone con oneri speciali geotopografici e da un Cantone con oneri speciali sociodemografici.
4 Il Controllo federale delle finanze è rappresentato nel gruppo di studio da un osservatore.
5 Il segretario della CDCF siede in qualità di osservatore nel gruppo di studio.
6 Il gruppo di studio è diretto da un rappresentante dei Cantoni conformemente al capoverso 2 lettera c.
7 L’AFF ne assume il segretariato.
Art. 45 Compiti del gruppo di studio
1 Il gruppo di studio assiste gli uffici federali competenti nei seguenti compiti:
- a.
- verifica del rilevamento dei dati inerenti alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri nei Cantoni;
- b.
- verifica della plausibilità ed elaborazione dei dati;
- c.
- correzioni o stime in caso di dati errati, mancanti o non ulteriormente sfruttabili.
2 Il gruppo di studio presenta al DFF e ai Cantoni un rapporto annuale sulla sua attività.
Titolo 4: Rapporto sull’efficacia
Art. 46 Contenuti
1 Il rapporto sull’efficacia ha il contenuto seguente:
- a.
- fornisce informazioni:
- 1.
- sull’esecuzione della perequazione finanziaria, in particolare sull’acquisizione dei dati per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri,
- 2.
- sulla volatilità annuale dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti nella perequazione orizzontale delle risorse e dei versamenti di compensazione ai Cantoni finanziariamente deboli nel periodo in rassegna;
- b.
- analizza in che misura gli obiettivi della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri sono stati raggiunti nel periodo in rassegna;
- c.50
- presenta possibili provvedimenti, segnatamente:
- 1.
- l’adeguamento della dotazione minima garantita della perequazione delle risorse (art. 3a cpv. 2 lett. a LPFC),
- 2.
- l’adeguamento della dotazione della compensazione degli oneri (art. 9 LPFC),
- 3.
- l’abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di rigore (art. 19 cpv. 4 LPFC).
2 Il rapporto sull’efficacia può contenere raccomandazioni per la verifica delle basi di calcolo della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri.
3 Contiene inoltre in una speciale presentazione informazioni sugli effetti della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri conformemente all’articolo 18 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 11 LPFC.
4 Nella valutazione degli obiettivi, il rapporto sull’efficacia si basa in particolare sui criteri di cui all’allegato 17 e tiene conto degli standard riconosciuti di valutazione.
5Riferisce in merito a eventuali pareri divergenti all’interno del gruppo paritetico di studio.
50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
Art. 47 Basi di dati
1 Per valutare l’efficacia vengono utilizzate le statistiche della Confederazione e dei Cantoni e, se opportuno, dati e analisi esterni all’amministrazione.
2 I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati necessari.
Art. 48 Gruppo paritetico di studio per il rapporto sull’efficacia
1 Un gruppo di studio composto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni accompagna l’elaborazione del rapporto sull’efficacia. Esso si esprime in particolare in merito all’assegnazione di mandati a periti esterni e all’elaborazione di raccomandazioni ai fini della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore.
2 I Cantoni provvedono a una rappresentanza equilibrata della loro delegazione nel gruppo di studio; in particolare essi devono tenere conto in modo adeguato dei diversi gruppi linguistici, urbani e regionali, nonché dei Cantoni finanziariamente forti e di quelli finanziariamente deboli.
3 Il DFF determina la composizione della delegazione della Confederazione, tra cui i rappresentanti dell’AFF. Un rappresentante dell’AFF dirige il gruppo di studio.
4 L’AFF ne assume il segretariato.
Art. 49 Consultazione 51
Il rapporto sull’efficacia è sottoposto ai Cantoni per consultazione.
51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
Titolo 5: Scadenza dei contributi
Art. 50
I contributi per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore sono versati semestralmente, alla fine di ogni semestre.
Titolo 6: Disposizioni transitorie
Sezione 1: ...
Art. 51a5352
52 Abrogati dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
Art. 5453
53 Abrogato dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
Sezione 2: Compensazione dei casi di rigore
Art. 55 Bilancio globale
1 Il bilancio globale della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) costituisce la base dei versamenti di compensazione dei casi di rigore.
2 Il bilancio globale della NPC illustra l’aggravio o lo sgravio finanziario netto stimato della Confederazione e dei Cantoni che risulta in media negli anni 2004 e 2005 conformemente:
- a.
- al decreto federale del 3 ottobre 200354 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni;
- b.
- alla legge federale del 6 ottobre 200655 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC); e
- c.
- agli articoli 3–9 e 23 LPFC.
54 RU 2007 5765
55 RU 20075779
Art. 56 Contributi ai Cantoni
1 La compensazione dei casi di rigore provvede affinché il bilancio globale di ogni Cantone con un indice delle risorse inferiore al valore 100 nella media degli anni 2004 e 2005 presenti uno sgravio finanziario netto in percento del gettito fiscale standardizzato almeno uguale al valore limite del Cantone.
2 Il valore limite del Cantone dipende dal suo indice delle risorse nella media degli anni 2004 e 2005 e dall’importo globale a disposizione per la compensazione dei casi di rigore. Esso è calcolato conformemente all’allegato 18.
3 I Cantoni il cui indice delle risorse nella media degli anni 2004 e 2005 è inferiore a 100 punti e il cui sgravio netto in percento del gettito fiscale standardizzato è inferiore al valore limite ricevono negli anni 2008–2015 un contributo pari alla differenza tra lo sgravio netto e il valore limite (allegato 18). Gli altri Cantoni non ricevono alcun contributo.
4 A contare dal nono anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza il contributo diminuisce in ragione del cinque percento l’anno dell’importo iniziale.
5 I Cantoni perdono il diritto alla compensazione dei casi di rigore a contare dall’anno di riferimento in cui il loro indice delle risorse supera 100 punti. L’importo totale della compensazione dei casi di rigore è diminuito in modo corrispondente.
Sezione 2a: Misure temporanee di attenuazione5656 Introdotta dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 3823).
56 Introdotta dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 3823).
Art. 56a
1 La quota di un Cantone avente diritto ai mezzi finanziari di cui all’articolo 19c capoverso 2 LPFC corrisponde al numero di abitanti di detto Cantone, diviso per la somma degli abitanti di tutti i Cantoni aventi diritto.
2 Gli importi di compensazione delle misure di attenuazione sono fissati nell’allegato 19.
Sezione 3: Rapporto sull’efficacia
Art. 5757
1 Il rapporto sull’efficacia per il periodo 2020–2025 illustra anche l’attuazione della legge federale del 28 settembre 201858 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS nei Cantoni, segnatamente per quanto riguarda la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo e la deduzione per l’autofinanziamento.
2 I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione le informazioni necessarie.
57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
58 RU 20192395
Sezione 3a: Calcolo degli utili determinanti delle persone giuridiche5959 Introdotta dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
59 Introdotta dal n. I dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
Art. 57a60
60 In vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).
Art. 57b Continuazione dell’applicazione dei fattori beta
1 Per le società che hanno perduto lo statuto fiscale speciale secondo l’articolo 28 capoversi 2–4 LAID61, nella versione valida fino al 31 dicembre 2019, negli anni di calcolo 2020–2024 alla quota di utili di cui all’articolo 17 lettera b della presente ordinanza, nella versione valida fino al 31 dicembre 2025, si applicano i fattori beta definiti nell’articolo 23a capoverso 1 LPFC. Questa regola vale anche per le società che hanno rinunciato al loro statuto fiscale, per gli anni di calcolo 2017–2024. Le quote di utili da proventi realizzati in Svizzera sono considerate nella base di calcolo nella misura del 100 per cento.
2 e 3 ...62
61 RS 642.14
62 In vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).
Art. 57c Rilevamento dei dati per la continuazione dell’applicazione dei fattori beta
1 I Cantoni identificano le persone giuridiche a cui continuano ad essere applicati i fattori beta di cui all’articolo 57b.
2 Per quanto riguarda l’utile di queste persone giuridiche, il calcolo della quota di utili di cui all’articolo 57b capoverso 1 moltiplicato per il relativo fattore beta si basa sulla media ponderata degli ultimi tre anni in cui la persona giuridica aveva uno statuto fiscale speciale.
3 Se una persona giuridica con statuto fiscale speciale è oggetto di una ristrutturazione, la ponderazione di cui all’articolo 57b è considerata in misura proporzionale.
Art. 57d63
63 In vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2019 3823).
Titolo 7: Disposizioni finali
Art. 58 Diritto previgente: abrogazione
Le seguenti ordinanze sono abrogate:
- 1.
- ordinanza del 21 dicembre 197364 che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni;
- 2.
- ordinanza del 27 novembre 198965 sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell’imposta federale diretta.
64 [RU 1974146]
65 [RU 1989 2470, 2002 3069]
Art. 59 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008
Allegato 1 6666 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 5 nov. 2014 (RU 2014 3825). Aggiornato dal n. II 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4753), dal n. II cpv. 3 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823) e dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
66 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 5 nov. 2014 (RU 2014 3825). Aggiornato dal n. II 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4753), dal n. II cpv. 3 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823) e dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
Potenziale delle risorse e gettito fiscale standardizzato
1. Potenziale delle risorse
2. Gettito fiscale standardizzato
Allegato 2 6767 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
67 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
Reddito determinante delle persone fisiche
Allegato 3 6868 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
68 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
Reddito determinante tassato alla fonte
1. Definizione delle variabili e dei parametri
2. Formule di calcolo
3. Valori parametrici per l’anno di riferimento 2021
4. Commento del calcolo
5. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2021
Allegato 4 6969 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
69 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
Sostanza determinante delle persone fisiche
1. Definizione delle variabili e dei parametri
2. Calcolo del fattore alfa
3. Fattore alfa per gli anni di calcolo 2015–2017
4. Commento del calcolo del fattore alfa
5. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2021
Allegato 5 7171 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
71 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale
Allegato 6 7272 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
72 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 3 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
Utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale
Fattori di supplemento per il calcolo dei fattori beta
1. Definizione delle variabili e dei parametri
2. Calcolo dei fattori di supplemento
3. Valori parametrici per gli anni di riferimento dal 2020
4. Fattori beta per gli anni di riferimento dal 2020
5. Commento del calcolo dei fattori di supplemento
6. Valori cantonali per l’anno di riferimento 2021
Allegato 7 7474 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
74 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
Riparti fiscali determinanti dell’imposta federale diretta
Allegato 7a 7575 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
75 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli
1. Definizione delle variabili e dei parametri
2. Calcolo
3. Valori parametrici per l’anno di riferimento 2021
4. Commento del calcolo
5. Versamento per l’anno 2021
Allegato 8 7676 Aggiornato dal n. II 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4753), dal n. II cpv. 4 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823) e dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
76 Aggiornato dal n. II 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4753), dal n. II cpv. 4 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823) e dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
Contributi dei Cantoni finanziariamente forti
1. Definizione delle variabili e dei parametri
2. Calcolo
3. Commento del calcolo
4. Contributo per l’anno 2021
Allegato 9 7777 Abrogato dal n. II cpv. 1 dell’O del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
77 Abrogato dal n. II cpv. 1 dell’O del 6 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
Allegato 10 7878 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).
78 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 30 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3809).
Definizione del concetto di territorio dell’agglomerato principale e di base dei dati
Allegato 11 7979 Abrogato dal n. II 3 dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
79 Abrogato dal n. II 3 dell’O del 4 nov. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4753).
Allegato 12 8080 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
80 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
Compensazione dell’aggravio geotopografico: versamenti di compensazione 2021
Allegato 13 8181 Aggiornato dal n. II 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4753), dal n. II cpv. 4 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823) e dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
81 Aggiornato dal n. II 2 dell’O del 4 nov. 2015 (RU 2015 4753), dal n. II cpv. 4 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823) e dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
Oneri speciali determinanti in base alla struttura demografica
Allegato 14 8282 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823) e dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
82 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823) e dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
Oneri speciali determinanti delle città polo
1. Calcolo dell’indice di aggravio dei Comuni
2. Calcolo dell’indice di aggravio dei Cantoni
Allegato 15 8383 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
83 Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
Compensazione dell’aggravio sociodemografico: versamenti di compensazione 2021
Allegato 16 8484 Aggiornato dal n. III dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5823).
84 Aggiornato dal n. III dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5823).
Stima del potenziale delle risorse in caso di dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili
1. Variabili
2. Parametri da stimare
3. Equazioni di stima
Allegato 17 8585 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
85 Aggiornato dal n. II cpv. 4 dell’O del 6 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3823).
Rapporto sull’efficacia
Criteri e ordini di grandezza per la valutazione dell’efficacia
Allegato 18 8888 Aggiornato dal n. I 2 dell’O del 15 nov. 2017 (RU 2017 6287), dal n. II cpv. 4 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823) e dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
88 Aggiornato dal n. I 2 dell’O del 15 nov. 2017 (RU 2017 6287), dal n. II cpv. 4 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823) e dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
Compensazione dei casi di rigore
1. Variabili e parametri
2. Valore limite per la compensazione dei casi di rigore
3. Risultato netto in percento del gettito fiscale standardizzato
4. Contributo iniziale per la compensazione dei casi di rigore
5. Determinazione del fattore epsilon
6. Contributi in base al bilancio globale 2004/2005
7. Contributi per l’anno 2021: appuramento del diritto sulla base dell’indice delle risorse 2021
Allegato 19 8989 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).
89 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3823). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O dell’11 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5227).