1A conclusione di ogni verifica, il Controllo federale delle finanze redige un rapporto. Lo trasmette, assieme a tutti i relativi atti, alla Delegazione delle finanze delle Camere federali unitamente al parere dell’organo oggetto della verifica e a un riassunto. Contestualmente comunica alle Commissioni della gestione o alla Delegazione della gestione le irregolarità sostanziali constatate nella gestione e ne informa il capo del Dipartimento competente.2 Nel caso di lunghe revisioni, redige rapporti intermedi.
1bisIl Controllo federale delle finanze trasmette anche al Consiglio federale il rapporto di verifica e il riassunto relativi alle unità rese autonome di cui all’articolo 8 capoverso 5 della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione per le quali sono stati definiti obiettivi strategici.4
2Dopo che la Delegazione delle finanze ha trattato il rapporto di verifica del Controllo federale delle finanze, quest’ultimo può pubblicarlo assieme al parere dell’organo oggetto della verifica.5
2bisGli organi oggetto della verifica comunicano al Controllo federale delle finanze, ogni anno e immediatamente dopo la scadenza dei termini di attuazione, lo stato di attuazione delle raccomandazioni alle quali esso ha attribuito la massima rilevanza.6
3Il Controllo federale delle finanze riferisce ogni anno alla Delegazione delle finanze e al Consiglio federale sulla portata e sugli aspetti più importanti della sua attività di revisione, su accertamenti e valutazioni rilevanti, come pure sulle raccomandazioni non ancora attuate e sui motivi della loro mancata attuazione.7 Il rapporto è pubblicato.
3bisSe il Controllo federale delle finanze constata che raccomandazioni della massima rilevanza non sono state attuate entro i termini impartiti, ne informa il capo del Dipartimento o, se le raccomandazioni sono rivolte al Dipartimento, il Consiglio federale. Se si prevede che le raccomandazioni non possano essere attuate entro i termini, la comunicazione avviene prima della scadenza degli stessi. In seguito spetta al capo del Dipartimento interessato comunicare al Controllo federale delle finanze lo stato di attuazione delle raccomandazioni.8
4Sulla base delle raccomandazioni non ancora attuate indicate nei rapporti annuali del Controllo federale delle finanze, il Consiglio federale si assicura che sia dato seguito alle contestazioni concernenti la regolarità e la legalità, e che le proposte nell’ambito delle verifiche della redditività siano attuate.9
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 1999, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 1806; FF 1998 3691).
2 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).
3 RS 172.010
4 Introdotto dal n. I 3 della LF del 17 dic. 2010 sulla partecipazione dell’Assemblea federale alla determinazione dell’orientamento strategico delle unità rese autonome, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5859; FF 2010 2933 2969).
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).
6 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).
8 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).
9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4883; FF 2016 6385).