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Art. 221e Circondari doganali, regioni guardie di confine, nonché funzioni e gradi del Corpo delle guardie di confine 148
(art. 91 cpv. 2 LD) 1 Il territorio svizzero è suddiviso in circondari doganali e regioni guardie di confine. 2 Il DFF determina i circondari doganali e le regioni guardie di confine. 3 Il DFF disciplina le funzioni e i gradi del Corpo delle guardie di confine. 148 Originario art. 221a. Introdotto dal n. 3 dell’all. all’O del 17 feb. 2010 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze, in vigore dal 1° mar. 2010 (RU 2010 635).
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Art. 221f Agenti di collegamento all’estero 149
(art. 92 LD) 1 L’UDSC può impiegare all’estero i propri agenti di collegamento e assegnare loro i seguenti compiti: - a.
- la raccolta di informazioni strategiche e tattiche necessarie all’UDSC per l’adempimento dei propri compiti legali;
- b.
- lo scambio di queste informazioni con le autorità partner nello Stato ospitante e con altre autorità;
- c.
- la promozione della cooperazione giudiziaria e di polizia.
2 ...150 149 Introdotto n. I 3 dell’O del 23 nov. 2016 sull’adempimento reciproco di compiti da parte di agenti di collegamento dell’Ufficio federale di polizia e agenti di collegamento dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4525). 150 Abrogato dal n. I 11 dell’O del 4 mag. 2022 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, con effetto dal 1° giu. 2022 (RU 2022 301).
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Art. 222 Perquisizione di veicoli e contenitori
(art. 100 cpv. 1 lett. a-c LD) Per l’adempimento di compiti ad esso affidati, il personale dell’Amministrazione delle dogane può perquisire veicoli e contenitori nell’ambito dei controlli che esso esegue.
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Art. 223 Messa al sicuro
(art. 101 cpv. 2 lett. a LD) L’Amministrazione delle dogane mette al sicuro gli oggetti che scopre nell’ambito dei suoi controlli, se questi: - a.
- rappresentano un pericolo per la sicurezza delle persone o per l’ordine pubblico;
- b.
- hanno presumibilmente origine illegale; o
- c.
- sono stati utilizzati per reati o si presume lo saranno.
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Art. 223a151
151 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012 (RU 2012 3837). Abrogato dal n. I dell’O del 3 giu. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2443).
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Art. 224 Intercettazione
(art. 101 cpv. 1 LD) 1 La persona intercettata deve su richiesta: - a.
- indicare i suoi dati personali;
- b.
- presentare i documenti portati con sé;
- c.
- mostrare le cose che essa porta con sé.
2 La persona intercettata può essere portata a un ufficio doganale o a un altro servizio adeguato, se: - a.
- la sua identità non può essere accertata con sicurezza sul posto; o
- b.
- esistono dubbi circa l’esattezza delle sue indicazioni, l’autenticità dei suoi documenti di legittimazione o la proprietà legittima di veicoli o altre cose.
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Art. 225 Perquisizione personale e visita personale
(art. 102 LD) 1 Per perquisizione personale s’intende la ricerca di cose, mezzi di prova o tracce sull’intera superficie del corpo e nelle cavità del corpo, eccettuate le parti intime. Per parti intime s’intendono le zone vaginale e anale. 2 Per visita personale s’intende ogni visita più approfondita, segnatamente delle parti intime o con l’ausilio di radiografie. 3 Una perquisizione personale e una visita personale devono aver luogo lontano da luoghi pubblici. Sono ammesse eccezioni se incombe un pericolo. 4 La perquisizione personale e la visita personale devono essere eseguite in maniera quanto possibile discreta.
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Art. 226 Controllo e accertamento dell’identità
(art. 100 cpv. 1 lett. a n. 1 e 103 cpv. 2 LD) 1 L’Amministrazione delle dogane controlla l’identità di una persona sulla base delle caratteristiche descritte o memorizzate in documenti quali passaporti, carte d’identità o altri documenti riconosciuti. 2 Essa può constatare i dati personali e l’identità della persona sulla base dell’immagine del viso, del colore, degli occhi, della statura, del colore dei capelli, delle impronte delle due dita e di altre caratteristiche personali, se:152 - a.
- una persona non può legittimare la propria identità conformemente al capoverso 1; o
- b.
- i compiti attribuiti all’Amministrazione delle dogane lo richiedono.
2bis Le impronte delle due dita di cui al capoverso 2 possono essere registrate nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) dell’Ufficio federale di polizia. Sono cancellate non appena l’identità è accertata, ma al più tardi due anni dopo il rilevamento segnaletico.153 3 L’AFD può accertare o completare i dati concernenti l’identità di una persona fotografandola o rilevandone dati biometrici se:154 - a.155
- nei casi previsti dall’articolo 103 capoverso 1 lettere a e b LD, mediante dati dattiloscopici; il trattamento dei dati è disciplinato dall’ordinanza del 6 dicembre 2013156 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica;
- b.157
- nei casi previsti dall’articolo 103 capoverso 1 lettera a LD mediante le immagini del viso; il trattamento dei dati è disciplinato dall’ordinanza del 23 agosto 2017158 sul trattamento dei dati nell’UDSC.
4 Essa deve cancellare i dati rilevati non appena sono stati memorizzati nella corrispondente banca dati conformemente al capoverso 3.159 5 Se l’Amministrazione delle dogane rileva dati biometrici conformemente al capoverso 3, senza essere un’autorità preposta all’accertamento, è tenuta a presentare le domande di cancellazione di questi dati, non appena ciò si renda necessario secondo i pertinenti disposti di natura non doganale. 152 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163). 153 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163). 154 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 69 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). 155 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163). 156 RS 361.3 157 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 69 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568). 158 RS 631.061 159 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 6 dic. 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 163).
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Art. 227 Armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi
(art. 106 cpv. 2 lett. a LD) 1 Nell’uso dell’arma secondo l’articolo 106 LD o nell’impiego della coercizione di polizia, possono essere impiegate quali armi: - a.
- manganelli e bastoni di difesa;
- b.
- sostanze irritanti;
- c.
- armi da fuoco;
- d.160
- dispositivi inabilitanti non letali.
2 Quali mezzi di autodifesa e coattivi possono essere impiegati segnatamente: - a.
- lacci per immobilizzare;
- b.
- dispositivi per fermare veicoli e persone;
- c.
- mezzi irritanti acustici e ottici;
- d.
- idranti;
- e.
- cani di servizio.
3 Il DEFR disciplina l’impiego di altri mezzi di autodifesa e coattivi equivalenti. 160 Introdotta dall’all. n. 2 dell’O del 12 nov. 2008 concernente i poteri di polizia dell’esercito, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5475).
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Art. 228 Dotazione di armi al personale dell’UDSC al di fuori del Corpo delle guardie di confine 161
(art. 106 cpv. 2 lett. a e b LD) 1 Il seguente personale dell’UDSC al di fuori del Corpo delle guardie di confine può far uso di armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi: - a.
- il personale della divisione principale Antifrode doganale;
- b.
- il personale impiegato nel traffico turistico;
- c.
- il personale delle squadre mobili per controlli nel territorio doganale o a domicilio.
2 Se le seguenti condizioni sono soddisfatte, il direttore dell’UDSC rilascia ai collaboratori che rientrano nella categoria di personale di cui al capoverso 1 l’autorizzazione a portare e far uso di armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi: - a.
- il collaboratore interessato è esposto a particolari pericoli nel quadro dell’adempimento dei suoi compiti;
- b.
- non vi sono motivi d’impedimento per il porto di armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi; sono considerati motivi d’impedimento segnatamente gli indizi che lasciano supporre che il collaboratore possa mettere in pericolo se stesso o terzi;
- c.
- il collaboratore interessato dispone di una formazione specifica ai sensi dell’articolo 8 della legge del 20 marzo 2008162 sulla coercizione (LCoe).
3 Per i collaboratori che il 31 dicembre 2021 erano impiegati presso l’UDSC quali specialisti doganali o revisori non vige alcun obbligo di porto di armi da fuoco. L’UDSC garantisce ai collaboratori che non desiderano portare un’arma da fuoco di poter assumere compiti il cui adempimento non li espone a particolari pericoli. 4 I collaboratori che dispongono di un’autorizzazione di cui al capoverso 2 devono partecipare alle esercitazioni di tiro e di sicurezza prescritte nonché ai perfezionamenti prescritti nei quali sono trattati i temi secondo l’articolo 30 LCoe. 5 L’UDSC è responsabile dell’organizzazione delle esercitazioni di tiro e di sicurezza. Per l’adempimento dei suoi compiti può collaborare con altri uffici. 161 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 12). 162 RS 364
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Art. 229 Principi per l’impiego di armi e altri mezzi di autodifesa e coattivi
(art. 106 cpv. 2 lett. b LD) 1 Per l’uso di armi e di altri mezzi di autodifesa e coattivi da parte del personale del Corpo delle guardie di confine e del personale di cui all’articolo 228 capoverso 1 si applicano i seguenti principi:163 - a.
- l’impiego dev’essere annunciato preventivamente, sempre che lo scopo e le circostanze lo consentano;
- b.
- l’impiego deve rendersi necessario per lo scopo previsto e non dev’essere sproporzionato.
2 Trattamenti crudeli, umilianti od offensivi sono vietati. 163 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 12).
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Art. 229a Custodia e ritiro delle armi 164
1 L’UDSC garantisce la custodia sicura di armi e munizioni. 2 Se riguardo a una persona si constatano motivi d’impedimento per il porto di un’arma, il superiore ritira immediatamente l’arma. Il direttore dell’UDSC decide, d’intesa con il superiore, se la persona interessata è ancora autorizzata a portare un’arma. 164 Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 12).
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Art. 230 Primo soccorso
(art. 106 cpv. 2 lett. b LD) Se, nell’impiego della coercizione diretta, vengono ferite delle persone, occorre, se necessario e per quanto le circostanze lo consentano, prestare loro assistenza immediata e cercare aiuto medico.
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Art. 231 Condizioni per l’impiego della coercizione
(art. 106 cpv. 2 lett. b LD) Il Corpo delle guardie di confine e il personale di cui all’articolo 228 possono impiegare la coercizione per adempiere i loro compiti e mantenere o ripristinare una situazione di legalità, segnatamente: - a.
- per controllare le persone;
- b.
- per mettere al sicuro merci od oggetti;
- c.
- per impedire il passaggio illegale del confine;
- d.
- per impedire la fuga di persone;
- e.
- per eseguire il trasporto di persone,
- f.
- per difendersi da un pericolo, segnatamente se la persona interessata si oppone di fatto o formula contro i presenti minacce, di cui vi è da temere una messa in atto immediata;
- g.
- per mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici;
- h.
- per proteggere le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione;
- i.
- quando vi è da temere che la persona possa uccidersi o ferirsi.
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Art. 232 Condizioni per l’uso di armi da fuoco
(art. 106 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LD)165 1 Il personale del Corpo delle guardie di confine e il personale di cui all’articolo 228 capoverso 1 possono far uso dell’arma da fuoco nel caso di cui all’articolo 106 capoverso 1 lettera c LD, soltanto:166 - a.
- quando persone che hanno commesso una grave infrazione o che sono sospettati di averla commessa, tentano di sottrarsi con la fuga al fermo o a un arresto già eseguito;
- b.
- quando, sulla base di informazioni o constatazioni personali, si può o si deve ritenere che determinate persone rappresentino un pericolo incombente per l’incolumità e la vita di altri e tentino di sottrarsi con la fuga al fermo o a un arresto già eseguito;
- c.
- per impedire una grave infrazione incombente contro installazioni che servono alla collettività o che rappresentano un particolare pericolo per la collettività.
2 Può essere esploso un colpo d’avvertimento senza preavvertimento solo se le circostanze rendono impossibile l’effetto di un avvertimento (art. 229 cpv. 1 lett. a). 3 Per ogni impiego di armi da fuoco occorre fare rapporto all’autorità competente. 165 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 12). 166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2024 12).
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Art. 233 Idoneità necessaria per l’allestimento professionale di dichiarazioni doganali
(art. 109 cpv. 1 LD) 1 Circa l’idoneità necessaria decide chi: - a.
- ha compiuto il 18esimo anno d’età;
- b.
- non è interdetto;
- c.
- possiede le conoscenze necessarie; e
- d.
- offre garanzie per una rappresentanza commerciale corretta nella procedura d’imposizione doganale (art. 26 LD).
2 In casi eccezionali, l’UDSC può autorizzare una persona minorenne ad allestire dichiarazioni doganali.
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Art. 234 Assistenza amministrativa internazionale
(art. 115 cpv. 2 LD) Se una persona, alla quale si riferisce la richiesta di assistenza amministrativa di un’autorità estera, si rifiuta di collaborare, l’UDSC emana una decisione sull’obbligo di collaborare e di edizione conformemente all’articolo 115 capoverso 4 LD.
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Art. 235 Formazione professionale superiore
(art. 130 LD e art. 37 cpv. 3 LPers) 1 La Direzione generale delle dogane è considerata per la formazione professionale superiore del personale dell’UDSC quale organizzazione del mondo del lavoro ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002167 sulla formazione professionale. 2 Essa è competente per l’emanazione di corrispondenti disposizioni e disciplina, segnatamente per quanto riguarda gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori per il personale dell’UDSC, le condizioni d’ammissione, i contenuti, le procedure di qualifica, gli attestati e i titoli.
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Art. 236 Divieto di fotografare e di filmare
art. 127 cpv. 2 e 130 LD) Fotografare o filmare il personale dell’UDSC durante l’esercizio della sua attività è vietato senza autorizzazione. Il mancato rispetto di questo divieto rappresenta un’inosservanza di prescrizioni d’ordine di cui all’articolo 127 capoverso 2 LD.
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