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Art. 5 Franchigia doganale secondo l’uso internazionale
(art. 8 cpv. 2 lett. a LD) La franchigia doganale concessa in virtù della consuetudine internazionale può essere limitata o soppressa temporaneamente o durevolmente per merci provenienti da Stati che non concedono la reciprocità.
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Art. 6 Merci per capi di Stato e per servizi diplomatici, consolari e internazionali e loro membri
(art. 8 cpv. 2 lett. a LD) 1 Merci, che servono all’uso personale di capi di Stato esteri e loro famigliari che vivono in comunione domestica, sono esenti da dazio. 2 La franchigia doganale per merci destinate ai beneficiari istituzionali e alle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 della legge del 22 giugno 20076 sullo Stato ospite è disciplinata conformemente: - a.
- all’ordinanza del 23 agosto 19897 concernente i privilegi doganali delle missioni diplomatiche a Berna e dei posti consolari in Svizzera;
- b.
- all’ordinanza del 13 novembre 19858 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.9
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Art. 7 Bare, urne cinerarie e accessori funebri
(art. 8 cpv. 2 lett. a LD) Sono esenti da dazio: - a.
- le bare con le salme e le urne con le ceneri delle salme cremate;
- b.
- gli accessori funebri;
- c.
- le corone funebri, portate da persone che partecipano a un funerale nel territorio doganale.
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Art. 8 Premi di onore, oggetti ricordo e doni d’onore
(art. 8 cpv. 2 lett. a LD) 1 Sono esenti da dazio: - a.
- premi di onore e oggetti ricordo, che sono importati dal destinatario o ad esso inviati;
- b.
- doni d’onore di persone con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale per feste svizzere.
2 Riguardo ai doni d’onore, prima dell’importazione occorre inviare alla direzione di circondario una domanda per la concessione della franchigia doganale.
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Art. 9 Trasferimento dell’esercizio di imprese estere
(art. 8 cpv. 2 lett. a LD) 1 Beni d’investimento e oggetti d’equipaggiamento di imprese estere che trasferiscono la loro attività nel territorio doganale sono esenti da dazio, se: - a.
- sono stati utilizzati durante sei mesi in territorio doganale estero;
- b.
- sono stati importati globalmente al momento del trasferimento dell’esercizio; e
- c.
- sono destinati a essere utilizzati in proprio nel territorio doganale.
2 Sono soggetti all’obbligo doganale: - a.
- merci di un’impresa il cui trasferimento ha luogo in seguito alla fusione con un’impresa svizzera oppure a questo scopo;
- b.
- merci di un’impresa, che viene ritirata da un’impresa svizzera;
- c.
- scorte di materie prime, prodotti finiti o semifiniti.
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Art. 10 Scorte per carrozze ristorante
(art. 8 cpv. 2 lett. a LD) Le scorte per carrozze ristorante in treni internazionali sono esenti da dazio, se: - a.
- provengono da un regime doganale libero di un Paese che è percorso dal treno;
- b.
- sono introdotte in quantità necessarie al normale approvvigionamento all’andata e al ritorno sull’intera tratta; e
- c.
- sono consumate nello stesso treno.
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Art. 11 Scorte, pezzi di ricambio e oggetti dell’equipaggiamento su battelli
(art. 8 cpv. 2 lett. a LD) 1 Le scorte su battelli merci e su battelli del traffico di linea sono esenti da dazio, se: - a.
- sono destinate a essere utilizzate a bordo;
- b.
- non sono trasferite a terra; e
- c.
- i battelli rimangono solo provvisoriamente in territorio doganale.
2 Le scorte sugli altri battelli sono esenti da dazio, se i battelli non attraccano in porti, in luoghi sulla terra ferma o a boe in territorio doganale. 3 Le scorte per battelli, che non sono in libera pratica secondo il regime doganale, non possono essere caricate. 4 Per scorte per battelli s’intendono carburante e grasso, nonché beni destinati all’uso o alla vendita a bordo, comprese merci di consumo. Non sono considerati scorte i pezzi di ricambio per battelli e i relativi equipaggiamenti.
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Art. 12 Scorte, pezzi di ricambio e oggetti dell’equipaggiamento a bordo di aeromobili
(art. 8 cpv. 2 lett. a LD) 1 Le scorte destinate alla ristorazione dei passeggeri o alla vendita a bordo di un aeromobile sono esenti da dazio se rimangono a bordo. 2 I pezzi di ricambio e gli oggetti dell’equipaggiamento sono esenti da dazio, se rimangono a bordo di aeromobili esteri.
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Art. 13 Mezzi di pagamento, carte valori, manoscritti, documenti, valori di bollo e titoli di trasporto
(art. 8 cpv. 2 lett. b LD) Sono esenti da dazio: - a.
- mezzi legali di pagamento e carte valori privi di valore collezionistico;
- b.
- manoscritti e documenti privi di valore collezionistico;
- c.
- valori postali per l’affrancatura valevoli in territorio svizzero e altri valori di bollo ufficiali al massimo al valore facciale;
- d.
- biglietti di imprese estere di trasporti pubblici.
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Art. 14 Masserizie di trasloco
(art. 8 cpv. 2 lett. c LD) 1 Le masserizie di trasloco di immigranti sono esenti da dazio. 2 Le masserizie di trasloco sono importate in relazione temporale al trasferimento del domicilio. Eventuali invii successivi devono essere dichiarati in occasione della prima importazione. Se l’importazione delle masserizie di trasloco è ostacolata, la franchigia doganale può essere concessa dopo l’eliminazione dell’ostacolo. 3 Per masserizie di trasloco s’intendono: - a.
- beni di immigranti utilizzati dagli stessi per il loro personale tenore di vita o per l’esercizio dell’attività professionale e commerciale durante almeno sei mesi in territorio doganale estero e destinati all’uso proprio in territorio doganale;
- b.10
- Scorte domestiche e prodotti del tabacco in genere e quantità usuali nonché bevande alcoliche:
- 1.
- con un tenore alcolico fino al 25 per cento del volume: 200 litri al massimo, e
- 2.
- con un tenore alcolico superiore al 25 per cento del volume: 12 litri al massimo.
4 Le suppellettili domestiche e gli oggetti personali, esclusi i mezzi di trasporto, appartenenti a persone fisiche con domicilio in territorio doganale estero, le quali acquistano o affittano in territorio doganale una casa o un appartamento esclusivamente per uso proprio, sono considerate masserizie di trasloco, se le altre condizioni di cui al capoverso 3 lettera a sono adempiute e l’importazione avviene in relazione temporale alla conclusione del contratto di compra-vendita o di locazione. 5 Per immigranti s’intendono le persone fisiche che trasferiscono il loro domicilio dal territorio doganale estero nel territorio doganale. Le persone, che senza abbandonare il proprio domicilio in Svizzera hanno soggiornato durante almeno un anno nel territorio doganale estero, sono considerate immigranti. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).
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Art. 15 Corredi nuziali
(art. 8 cpv. 2 lett. c LD) 1 Il corredo nuziale di una persona che sposa un’altra persona con domicilio nel territorio doganale e trasferisce il suo domicilio in questo territorio è esente da dazio. 2 Per corredo nuziale s’intendono: - a.
- suppellettili domestiche usate e nuove;
- b.
- oggetti personali;
- c.
- mezzi di trasporto;
- d.
- regali di matrimonio;
- e.
- animali;
- f.
- scorte domestiche, tabacchi e bevande con un tenore alcolico inferiore al 25 per cento del volume per l’uso immediato, nonché bevande con un tenore alcolico superiore al 25 per cento del volume sino a un quantitativo di 12 l.
3 La franchigia doganale è limitata a oggetti, che sono destinati all’economia domestica comune e che, nel precedente Stato di domicilio del coniuge che trasloca, erano in libera pratica secondo il diritto doganale. 4 I corredi nuziali devono essere importati entro sei mesi dal matrimonio. Eventuali invii successivi devono essere notificati in occasione della prima importazione. Se l’importazione del corredo nuziale è ostacolata, la franchigia doganale è concessa dopo l’eliminazione dell’ostacolo. 5 Le suppellettili domestiche di coniugi che traslocano, il cui matrimonio è stato contratto meno di sei mesi prima del trasferimento del domicilio, sono considerate corredo nuziale. L’importazione deve avvenire entro tre mesi dopo il trasferimento di domicilio. 6 Sono equiparate al matrimonio le unioni domestiche registrate ai sensi della legge del 18 giugno 200411 sull’unione domestica registrata o simili comunioni di vita concluse all’estero.12
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Art. 16 Oggetti ereditati
(art. 8 cpv. 2 lett. c LD) 1 Gli oggetti ereditati sono esenti da dazio, se: - a.
- sono stati posseduti e utilizzati dal de cuius durante l’ultimo domicilio nel territorio doganale estero; e
- b.
- l’erede o il legatario aveva il suo domicilio nel territorio doganale al momento della morte del de cuius e dell’importazione degli oggetti ereditati.
2 Per oggetti ereditati s’intendono: - a.
- suppellettili domestiche senza scorte di merci;
- b.
- oggetti personali;
- c.
- oggetti per l’esercizio professionale e commerciale personale;
- d.
- mezzi di trasporto;
- e.
- animali.
3 Gli oggetti ereditati devono essere importati entro un anno dalla successione. Se l’erede o il legatario prova che l’importazione è impedita da un ostacolo, la franchigia doganale può essere concessa dopo l’eliminazione dell’ostacolo. 4 Sono inoltre esenti da dazio gli oggetti ereditati, che il de cuius ha utilizzato durante almeno sei mesi e che, in vita, dona a un erede con imputazione sulla quota ereditaria. 5 Per oggetti ereditati, il cui valore supera 100 000 franchi, occorre presentare alla direzione di circondario, prima dell’importazione, una domanda per la concessione della franchigia doganale.
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Art. 17 Merci donate a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e opere assistenziali o persone nel bisogno
(art. 8 cpv. 2 lett. d LD) 1 Merci, che sono donate a organizzazioni riconosciute di utilità pubblica e opere assistenziali o persone nel bisogno di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 24 giugno 197713 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, sono esenti da dazio. 2 La donazione dev’essere commisurata allo scopo di lenire il bisogno o il danno. 3 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.14
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Art. 18 Veicoli per invalidi
(art. 8 cpv. 2 lett. e LD) 1 Sono esenti da dazio i veicoli per invalidi, che beneficiano di: - a.
- contributi dell’assicurazione invalidità o militare per la manutenzione o per la modifica del veicolo in funzione dell’invalidità; o
- b.
- un assegno per grandi invalidi conformemente all’articolo 42bis della legge federale del 19 giugno 195915 sull’assicurazione per l’invalidità.
2 Sono inoltre esenti da dazio i veicoli di organizzazioni riconosciute di utilità pubblica che gestiscono un servizio di trasporto per disabili. 3 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario. La franchigia doganale è concessa solo una volta nell’arco di sei anni.
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Art. 19 Oggetti per l’insegnamento e la ricerca
(art. 8 cpv. 2 lett. f LD) 1 Oggetti per l’insegnamento e la ricerca sono esenti da dazio, se: - a.
- sono utilizzati esclusivamente in istituti d’insegnamento pubblici o riconosciuti di utilità pubblica o in istituzioni che impartiscono regolarmente lezioni; e
- b.
- sono importati esclusivamente dagli stessi istituti d’insegnamento o istituzioni o direttamente per questi ultimi.
2 Sono esenti da dazio i materiali di origine umana, animale o vegetale, se sono importati da parte di istituzioni mediche riconosciute od ospedali o direttamente per questi ultimi a scopo medico o di ricerca. 3 Sono soggetti a dazio i materiali ausiliari e quelli destinati all’uso e alle esercitazioni. 4 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.16 5 Qualora gli oggetti importati in esenzione di dazio siano consegnati nel territorio doganale, occorre richiedere preliminarmente un’autorizzazione all’UDSC. Quest’ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L’obbligazione doganale sorge nel momento della consegna. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).
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Art. 20 Oggetti d’arte e d’esposizione per i musei
(art. 8 cpv. 2 lett. g LD) 1 Gli oggetti d’arte e d’esposizione per i musei accessibili al pubblico sono esenti da dazio, se sono importati dai musei stessi o direttamente per questi ultimi e non sono consegnati ad altri. 2 Simili oggetti sono pure esenti da dazio, se sono esposti in: - a.
- parcheggi pubblici, piazze e strade pubbliche;
- b.
- edifici e impianti di istituzioni di diritto pubblico;
- c.
- edifici e impianti privati, sempre che siano generalmente accessibili e non servano a scopi commerciali.
3 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.17 4 Qualora gli oggetti d’arte e d’esposizione importati in esenzione di dazio siano utilizzati per scopi diversi, occorre richiedere preliminarmente un’autorizzazione all’UDSC. Quest’ultima decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L’obbligazione doganale sorge nel momento del cambiamento d’utilizzazione. 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).
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Art. 21 Strumenti e apparecchi per l’esame e il trattamento di pazienti in ospedali o case di cura
(art. 8 cpv. 2 lett. h LD) 1 Strumenti e apparecchi per l’esame e il trattamento di pazienti che sono importati da ospedali o case di cura o direttamente per questi ultimi sono esenti da dazio. 2 La domanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.18 3 Qualora gli strumenti e gli apparecchi importati in esenzione di dazio siano consegnati ad altri nel territorio doganale, occorre richiedere preliminarmente un’autorizzazione all’UDSC. Quest’ultimo decide circa il versamento successivo dei tributi doganali. L’obbligazione doganale sorge nel momento della consegna. 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).
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Art. 22 Studi e opere di artisti svizzeri che soggiornano temporaneamente all’estero a scopo di studio
(art. 8 cpv. 2 lett. i LD) 1 I lavori originali, che un artista con domicilio nel territorio doganale ha prodotto durante un soggiorno di studio temporaneo all’estero, sono esenti da dazio, sempre che al momento della loro importazione siano di proprietà dell’artista. 2 Per soggiorno di studio s’intende segnatamente la formazione e il perfezionamento: - a.
- in una scuola;
- b.
- sostenuti da istituzioni pubbliche o private di promozione culturale; o
- c.
- sotto forma di collaborazione con altri artisti o istituzioni allo scopo di apprendere o approfondire tecniche e competenze artistiche.
3 Ladomanda per la concessione della franchigia doganale dev’essere inviata alla direzione di circondario prima dell’importazione.19 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 apr. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1661).
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Art. 23 Merci del traffico nella zona di confine
(art. 8 cpv. 2 lett. j LD) 1 Per persone con domicilio nella zona di confine situata in territorio doganale (zona di confine nazionale) sono esenti da dazio: - a.
- prodotti greggi del suolo e prodotti agricoli di fondi tagliati dal confine doganale, sempre che le case e i fabbricati rurali d’esercizio ivi situati si trovino nella zona di confine nazionale;
- b.
- prodotti greggi del suolo di fondi situati nella zona di confine al di fuori del territorio doganale (zona di confine estera).
2 Per persone con domicilio nella zona di confine estera sono esenti da dazio: - a.
- fertilizzanti, sostanze fitosanitarie, sementi, piantoni, pali e materiale per la gestione di un fondo nella zona di confine nazionale;
- b.
- derrate alimentari e bevande destinate al vitto giornaliero della persona incaricata della gestione del fondo e dei suoi impiegati sul terreno.
3 Per prodotti greggi del suolo s’intendono i prodotti del raccolto di campi, prati, piantagioni naturali di verdura, frutteti, nonché legno e torba. 4 Per prodotti agricoli s’intendono segnatamente bestiame da macello, latte, formaggio, lana, miele, galline, uova, granchi e pesce. 5 Per la concessione della franchigia doganale, i prodotti greggi del suolo possono essere lavorati solo nella misura in cui ciò sia necessario per la loro produzione e per il loro trasporto. 6 La franchigia doganale è concessa solo a persone che: - a.
- gestiscono il fondo;
- b.
- sono proprietarie, usufruttuarie o affittuarie dei fondi; e
- c.
- importano esse stesse i prodotti oppure per il tramite di impiegati.
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Art. 24 Uva e vino di fondi della zona di confine
(art. 8 cpv. 2 lett. j LD) 1 Per ogni anno di vendemmia è esente da dazio l’uva fresca o pigiata di fondi della zona di confine estera sino a un quantitativo complessivo di 4,2 tonnellate o sino a 30 ettolitri di vino prodotto, se essa è importata dalla persona incaricata della gestione del fondo o dai suoi impiegati. 2 È soggetta a dazio l’importazione di uva e vino che eccede i quantitativi stabiliti nel capoverso 1. Per quantitativi superiori le aliquote di dazio sono ridotte come segue: - a.
- per uva in quantità da:
- 1.
- 4,2 tonnellate a 14 tonnellate di massa propria: a un ottavo;
- 2.
- 14 tonnellate a 28 tonnellate di massa propria: a un quarto;
- 3.
- 28 tonnellate a 140 tonnellate di massa propria: a tre ottavi;
- b.
- per vino nuovo in quantità da:
- 1.
- 30 ettolitri a 100 ettolitri: a un quarto;
- 2.
- 100 ettolitri a 200 ettolitri: di metà;
- 3.
- 200 ettolitri a 1000 ettolitri: a tre quarti.
3 Le vinacce sono soggette a dazio.
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Art. 25 Merci del traffico di mercato
(art. 8 cpv. 2 lett. j LD) 1 Merci del traffico di mercato sino a un quantitativo complessivo di 100 kg lordi per giorno e persona sono esenti da dazio, se: - a.
- provengono dalla zona di confine estera;
- b.
- sono importate per il tramite degli uffici doganali designati dall’UDSC; e
- c.
- sono vendute all’interno della zona di confine nazionale a persone fisiche per uso proprio.
2 Per merci del traffico di mercato s’intendono verdure, pesci freschi, granchi, rane, lumache e fiori recisi.20 3 La persona importatrice deve avere il proprio domicilio nella zona di confine estera e non può acquistare la merce da terzi a scopo di rivendita. 4 Sono salve le disposizioni derogatorie degli accordi frontalieri bilaterali. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4917).
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Art. 26 Pesci delle acque confinarie
(art. 8 cpv. 2 lett. j LD) Il pesce fresco pescato nelle acque confinarie è esente da dazio, se: - a.
- è stato pescato da persone autorizzate alla pesca in Svizzera; e
- b.
- le prescrizioni sulla pesca sono rispettate.
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Art. 27 Modelli e campioni di merci
(art. 8 cpv. 2 lett. k LD) 1 Sono esenti da dazio: - a.
- modelli e campioni di merci che non sono destinati alla vendita né al consumo;
- b.
- modelli di merci per la raccolta di ordinazioni nelle seguenti quantità:
- 1.
- merci utilizzabili sino a un valore della merce di 100 franchi per modello;
- 2.
- merci non utilizzabili sino a un valore della merce di 100 franchi per genere e qualità;
- 3.
- prodotti del tabacco, bevande alcoliche, medicamenti e prodotti cosmetici sino a un valore della merce di 100 franchi per invio.
2 Sono soggetti a dazio modelli e campioni di merci nonché presentazioni modello, che sono importati su ordinazione e quale merce commerciale.
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Art. 28 Imballaggi indigeni
(art. 8 cpv. 2 lett. l LD) Gli imballaggi e i contenitori di merci, che sono rispediti vuoti al mittente nel territorio doganale, sono esenti da dazio.
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Art. 29 Materiale bellico della Confederazione
(art. 8 cpv. 2 lett. m LD) 1 Il materiale bellico della Confederazione è esente da dazio. 2 Il materiale bellico della Confederazione è equiparato al materiale della protezione civile importato dalla Confederazione e dai Cantoni.21 21 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).
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