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Art. 4 Definizioni
(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD) Nell’ambito del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo s’intendono per: - a.
- animali: animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina;
- b.
- animali svizzeri: animali stazionati abitualmente in territorio doganale svizzero;
- c.
- animali esteri: animali stazionati abitualmente in territorio doganale estero;
- d.
- pascolo transfrontaliero: permanenza al pascolo per oltre un giorno di animali svizzeri in territorio doganale estero o di animali esteri in territorio doganale svizzero;
- e.
- paese di provenienza: paese nel quale gli animali sono abitualmente stazionati.
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Art. 5 Persona soggetta all’obbligo di dichiarazione
(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD) La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è il detentore degli animali.
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Art. 6 Competenza
(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD) La Direzione generale delle dogane designa gli uffici doganali competenti per l’imposizione del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo.
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Art. 7 Annuncio del passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo
(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD) 1 Il detentore degli animali deve annunciare all’ufficio doganale l’arrivo di una mandria con due giorni di anticipo. 2 L’ufficio doganale decide l’orario e il luogo dell’imposizione.
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Art. 8 Condizioni per il passaggio transfrontaliero di animali per il pascolo
(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD) 1 Il detentore deve comprovare di disporre dei pascoli o delle provviste di foraggio necessari per la specie e il numero di animali. 2 Prima di un passaggio transfrontaliero per il pascolo gli animali devono essere rimasti almeno un mese nel loro paese di provenienza.
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Art. 9 Elenco degli animali e lista degli attrezzi
(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD) 1 Alla dichiarazione doganale vanno allegati un elenco degli animali e una lista degli attrezzi. 2 L’elenco degli animali deve contenere i seguenti dati: - a.
- numero, specie, razza, sesso, età, luogo di provenienza e caratteristiche per l’identificazione degli animali;
- b.
- numero degli animali gravidi, menzionando la data presumibile del parto;
- c.
- numero degli animali da reddito, sempreché il latte o i latticini vengano importati in territorio doganale svizzero;
- d.
- luogo del passaggio transfrontaliero degli animali per il pascolo;
- e.
- nome e indirizzo del proprietario degli animali.
3 Nella lista degli attrezzi devono figurare in modo particolareggiato quali beni servano alla gestione e quali appartengano all’economia domestica del detentore degli animali.
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Art. 10 Registro del bestiame
(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD) 1 Durante il pascolo transfrontaliero il detentore degli animali deve tenere un registro del bestiame. Tutte le variazioni del numero degli animali, segnatamente le nascite, i decessi o le vendite, vanno iscritte indicandone la data. 2 Al momento del ritorno degli animali nel paese di provenienza il detentore deve presentare il registro all’ufficio doganale.
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Art. 11 Animali nati
(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD) 1 Gli animali nati in territorio doganale svizzero devono essere esportati nel paese di provenienza al più tardi con la mandria. Essi vanno dichiarati nel regime d’esportazione. 2 Gli animali nati in territorio doganale estero devono essere dichiarati nel regime di immissione in libera pratica. Essi sono ammessi in franchigia di dazio se sono annotati nel registro del bestiame e se sono importati in territorio doganale svizzero al più tardi con la mandria.
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Art. 12 Latte e latticini
(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD) 1 Il latte e i latticini degli animali da reddito menzionati nell’elenco degli animali secondo l’articolo 9 capoverso 2 sono esenti da dazio. 2 I latticini di animali svizzeri devono essere importati in territorio doganale svizzero entro un mese dalla reimportazione degli animali. 3 Il latte e i latticini di animali esteri devono essere notificati all’ufficio doganale solamente se sono esportati dal territorio doganale svizzero.
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Art. 13 Animali morti
(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD) 1 La carne fresca e le pelli gregge di animali svizzeri periti o abbattuti d’urgenza in territorio doganale estero sono esenti da dazio. 2 Gli animali esteri periti o abbattuti d’urgenza in territorio doganale svizzero non devono essere esportati se vengono distrutti in detto territorio. Occorre presentare all’ufficio doganale un certificato di distruzione ufficiale.
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Art. 14 Controlli 7
(art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD) L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è abilitata a verificare il registro del bestiame durante il pascolo transfrontaliero. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 19 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3681).
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