Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
del 4 aprile 2007 (Stato 1° settembre 2021)
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
visto l’articolo 14 capoversi 1 lettera b, 2 e 5 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD);
visto l’articolo 54 dell’ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane (OD),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intendono per:
- a.
- merci fruenti di agevolazioni doganali: le merci che fruiscono di agevolazioni doganali in base allo scopo d’impiego giusta l’articolo 14 capoverso 1 LD;
- b.
- merci intatte: le merci fruenti di agevolazioni doganali che non sono state né lavorate né trasformate; le merci lavorate o trasformate in modo tale da non escludere ancora un impiego diverso da quello tassato sono equiparate alle merci intatte;
- c.
- impegno d’impiego: l’impegno di validità generale ad impiegare la merce solo per un determinato scopo, senza limitazioni per quanto concerne la quantità e la provenienza della merce nonché la durata;
- d.
- beneficiario: persona che:
- 1.
- per le merci fruenti di agevolazioni doganali ha depositato un impegno d’impiego accettato dalla Direzione generale delle dogane (DGD), oppure
- 2.
- prende in consegna nel territorio doganale una merce intatta fruente di agevolazione doganale, provvista di una riserva d’impiego.
Capitolo 2: Aliquote di dazio ridotte e franchigia doganale all’atto dell’imposizione
Art. 3 Aliquote di dazio ridotte
L’allegato 1 stabilisce le merci che possono essere trasportate nel territorio doganale alle aliquote di dazio ridotte, l’impiego previsto e le aliquote di dazio.
Art. 4 Franchigia doganale 4
Le merci secondo l’allegato 2 all’ordinanza del 26 ottobre 20115 sulle importazioni agricole sono ammesse in franchigia doganale se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l’alimentazione di animali» e se dalle analisi effettuate da Agroscope6 risulta un contenuto energetico inferiore allo 0,5 per cento del fabbisogno alimentare giornaliero di un animale.
4 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 2 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).
6 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 5 Domanda di riduzione delle aliquote di dazio per determinati impieghi
1 La domanda di riduzione delle aliquote di dazio per determinati impieghi secondo l’articolo 14 capoverso 1 LD deve essere inoltrata alla DGD.
2 La domanda deve contenere i seguenti documenti e dati:
- a.
- designazione della merce e relativa classificazione tariffale, unitamente a un eventuale campione;
- b.
- impiego previsto, all’occorrenza con descrizione del procedimento di fabbricazione e degli eventuali prodotti intermedi;
- c.
- motivazione economica dettagliata;
- d.
- quantità netta importata (in chilogrammi) durante gli ultimi due anni e possibili importazioni per l’anno in corso;
- e.
- possibilità d’approvvigionamento in Paesi con i quali esistono accordi di libero scambio;
- f.
- valore franco confine della merce non tassata, per 100 chilogrammi massa netta;
- g.
- percentuale dell’imballaggio rispetto alla merce trasportata nel territorio doganale;
- h.
- prezzo di vendita dei prodotti finiti, per 100 chilogrammi massa netta;
- i.
- all’occorrenza, percentuale in peso della merce trasportata nel territorio doganale rispetto al prodotto finito;
- j.
- aliquota di dazio ridotta sopportabile.
3 La DGD può chiedere ulteriori dati e prove documentali se ciò è necessario per la valutazione della domanda.
4 Essa sottopone, per parere, la domanda alle organizzazioni interessate e agli uffici federali.
Art. 6 Indicazioni particolari nella dichiarazione doganale
1 All’atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale importatore con il suo numero d’impegno, a condizione che le merci fruenti di agevolazioni doganali provenienti dall’estero siano direttamente condotte presso diversi clienti in Svizzera.
2 Il beneficiario deve inoltre:
- a.
- essersi impegnato nei confronti dell’Amministrazione federale delle contribuzioni a importare le merci a proprio nome e a sottoporre all’imposta sul valore aggiunto le forniture per i clienti in Svizzera;
- b.
- munire i propri documenti di vendita e fornitura della riserva d’impiego secondo l’articolo 8.
3 All’atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale destinatario con il suo numero d’impegno, presso l’indirizzo del depositario o del trasformatore, a condizione che, su suo ordine, le merci fruenti di agevolazioni doganali siano dapprima condotte presso una terza persona per il deposito o la trasformazione.
Art. 7 Prova dell’impiego
1 Su richiesta dell’Amministrazione delle dogane, il beneficiario deve comprovare di aver utilizzato le merci conformemente all’impegno d’impiego.
2 Se utilizza le merci nella propria azienda, egli deve tenere un controllo della fabbricazione o addurre la prova in un altro modo confacente.
Art. 8 Consegna di merci intatte fruenti di agevolazioni doganali
1 Per ogni consegna di merci intatte nel territorio doganale occorre apporre sui documenti di vendita e fornitura la riserva d’impiego secondo l’allegato 2.
2 Chiunque non utilizza le merci consegnate intatte conformemente all’impegno d’impiego del beneficiario o alla riserva d’impiego deve inoltrare alla DGD una nuova dichiarazione doganale.
Capitolo 3: Modifica dello scopo d’impiego
Sezione 1: In generale
Art. 9 Impieghi assoggettati ad aliquote di dazio più elevate
La DGD può concludere con i beneficiari accordi relativi a una nuova dichiarazione doganale preliminare semplificata e a un pagamento semplificato della differenza di dazio (art. 14 cpv. 4 LD).
Art. 10 Impieghi assoggettati ad aliquote di dazio ridotte
1 Chiunque intende utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi ridotti (art. 14 cpv. 5 LD) può chiedere alla DGD la restituzione della differenza.
2 La restituzione può essere chiesta soltanto per:
- a.
- gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri;
- b.
- le merci che, per motivi di qualità, non possono essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate.
Art. 11 Restituzione minima
Gli importi inferiori a 200 franchi non vengono restituiti.
Art. 12 Rifiuto della restituzione o rimborso dell’importo versato
Se le premesse per la restituzione non sono adempite o lo sono solo parzialmente, la DGD rifiuta o riduce la restituzione oppure esige il rimborso dell’importo versato a torto.
Sezione 2: Restituzioni per gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri
Art. 13 Merci ammesse in franchigia doganale
1 Sono ammesse in franchigia doganale le merci secondo:
- a.7
- l’allegato 2 all’ordinanza del 26 ottobre 20118 sulle importazioni agricole, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l’alimentazione di animali»;
- b.9
- l’allegato 2 cifra 1 all’ordinanza del DEFR10 del 7 dicembre 199811 concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l’alimentazione umana», «per usi tecnici» o «per la fabbricazione di derrate alimentari».
2 Esse sono ammesse in franchigia doganale se sono destinate all’alimentazione di:
- a.
- animali che vivono in un giardino zoologico o in un circo;
- b.
- animali utilizzati a scopo scientifico o tecnico;
- c.
- animali che vivono liberi in riserve di caccia (inclusi gli uccelli);
- d.
- pesci, cani, gatti e altri animali che vivono in abitazioni, locali annessi, recinti ecc. non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali da reddito nell’agricoltura.
3 Per animali da reddito nell’agricoltura s’intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.
7 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 2 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 4 ago. 2010, in vigore dal 1° set. 2010 (RU 2010 3503).
10 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.
Art. 14 Aventi diritto
Le persone che trasformano, miscelano, condizionano o utilizzano nella propria azienda merci di cui all’articolo 13 o le trasportano nel territorio doganale imballate per la vendita al minuto possono presentare una domanda di restituzione.
Art. 15 Domanda di restituzione
1 La domanda di restituzione deve comprendere un mese civile o un trimestre civile, sempre che la DGD non abbia autorizzato un periodo di conteggio diverso.
2 Essa deve essere inoltrata per scritto alla DGD il mese civile o il trimestre civile successivo al periodo di conteggio secondo il capoverso 1, unitamente ai seguenti documenti:
- a.
- gli originali delle decisioni d’imposizione concernenti le singole materie prime e una loro copia o, se l’acquisto ha avuto luogo presso un importatore, la fattura di vendita completata con le indicazioni relative all’imposizione (numero della decisione d’imposizione, data, ufficio doganale e aliquota di dazio);
- b.
- una prova dell’impiego delle singole materie prime;
- c.
- una ricapitolazione dei quantitativi, secondo il genere di foraggio, fabbricati o venduti.
3 Se la domanda non soddisfa le esigenze, la DGD assegna al richiedente un breve termine per completarla.
Art. 16 Computo della quantità che dà diritto alla restituzione
1 La quantità che dà diritto alla restituzione è calcolata:
- a.
- sulla base del controllo della fabbricazione o della statistica di vendita;
- b.
- secondo la massa lorda, se le materie prime sono consegnate intatte.
2 La DGD stabilisce il genere di conteggio d’intesa con il richiedente.
3 Fanno stato:
- a.
- per il computo secondo il controllo della fabbricazione: la quantità delle materie prime effettivamente utilizzate;
- b.
- per il computo secondo la statistica di vendita: le quote delle materie prime utilizzate conformemente alla formula di produzione (ricetta).
4 Per il computo secondo il controllo della fabbricazione la DGD può prendere in considerazione la perdita comprovata dovuta alla fabbricazione, mentre per il computo secondo la statistica di vendita può prendere in considerazione, in assenza di una prova specifica, una perdita del quattro per cento al massimo.
Art. 17 Prova dell’impiego
1 Il richiedente deve comprovare che le merci per le quali chiede la restituzione sono state utilizzate o vendute conformemente all’articolo 13 capoverso 2.
2 Valgono come prove dell’impiego:
- a.
- i controlli di magazzino, i controlli della fabbricazione e le statistiche di vendita;
- b.
- le ricette per la fabbricazione dei prodotti contenenti:
- 1.
- l’esatta indicazione delle percentuali di ogni materia prima,
- 2.
- l’indicazione circa la provenienza delle materie prime;
- c.
- i documenti di vendita e di fornitura.
3 Per le merci consegnate per le quali è stata accordata o viene accordata una restituzione occorre apporre sui documenti di vendita e di fornitura la riserva d’impiego secondo l’allegato 2.12
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 17 lug. 2007, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 3731).
Art. 18 Controllo della fabbricazione e statistica di vendita
1 Il controllo della fabbricazione deve contenere almeno i seguenti dati concernenti il prodotto:
- a.
- la ricetta;
- b.
- la quantità prodotta;
- c.
- la data di fabbricazione.
2 La statistica di vendita deve contenere almeno i seguenti dati concernenti il prodotto:
- a.
- la ricetta;
- b.
- la quantità venduta;
- c.
- la data della fatturazione;
- d.
- l’elenco dei clienti.
Sezione 3: Restituzione per le merci che, per motivi di qualità, non possono essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate
Art. 19 Merci che danno diritto alla restituzione
1 Danno diritto alla restituzione le merci fruenti di agevolazioni doganali che, per motivi di qualità, dopo l’imposizione per un determinato scopo d’impiego non possono più essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate, senza colpa della persona abilitata a disporne.
2 Sono escluse le merci per le quali viene versata una prestazione assicurativa o una controprestazione equivalente.
Art. 20 Domanda di restituzione
1 La domanda di restituzione deve essere inoltrata alla DGD prima che la merce venga utilizzata diversamente ed entro tre anni dall’emanazione della decisione d’imposizione.
2 Il richiedente deve comprovare il diritto alla restituzione secondo l’articolo 19.
Art. 21 Controlli
L’Amministrazione delle dogane può verificare mediante controlli a domicilio se sussiste il diritto alla restituzione secondo l’articolo 19.
Art. 22 Consenso preliminare per un impiego diverso
1 La merce può essere utilizzata o consegnata per uno scopo diverso solo previo consenso della DGD.
2 Se una merce è utilizzata o consegnata per uno scopo diverso senza il consenso della DGD, il diritto alla restituzione decade.
Capitolo 4: Disposizioni comuni
Sezione 1: Obblighi generali del beneficiario
Art. 23 Contabilità merci
1 Il beneficiario deve tenere un registro delle scorte e dei movimenti delle merci fruenti di agevolazioni doganali.
2 Il registro deve contenere i seguenti dati:
- a.
- merci in entrata:
- 1.
- quantità (massa netta secondo la decisione d’imposizione),
- 2.
- data e numero della decisione d’imposizione, ufficio doganale,
- 3.
- quantità eccedenti (scorte che superano il saldo contabile);
- b.
- merci in uscita:
- 1.
- quantità prelevate per la fabbricazione,
- 2.
- quantità non utilizzate conformemente all’impegno d’impiego,
- 3.
- consegna di merci intatte fruenti di agevolazioni doganali,
- 4.
- quantità riesportate intatte,
- 5.
- quantità mancanti (saldo contabile che supera le scorte),
- 6.
- data e numeri degli ordini di fabbricazione, dei bollettini di consegna del materiale, dei documenti di vendita e fornitura e simili.
3 Dal registro si deve poter desumere in qualsiasi momento la scorta di merci fruenti di agevolazioni doganali.
Art. 24 Cambiamento dell’iscrizione della ditta
Il beneficiario deve notificare immediatamente per scritto alla DGD qualsiasi cambiamento dell’iscrizione della ditta nel Registro svizzero di commercio, in particolare il cambiamento della ragione sociale o del domicilio oppure un’eventuale liquidazione.
Sezione 2: Situazioni particolari
Art. 25 Obbligo di notifica
Il beneficiario deve notificare per scritto alla DGD:
- a.
- le merci fruenti di agevolazioni doganali distrutte per caso fortuito o per forza maggiore;
- b.
- le quantità mancanti;
- c.
- ogni irregolarità in correlazione con merci fruenti di agevolazioni doganali.
Art. 26 Pagamento posticipato dell’obbligazione doganale
1 Nei casi di cui all’articolo 25 il beneficiario deve pagare posticipatamente la differenza di dazio tra l’aliquota ridotta e quella normale.
2 In casi debitamente motivati la DGD rinuncia alla riscossione posticipata, segnatamente se:
- a.
- le quantità mancanti rientrano nelle abituali perdite di deposito della rispettiva merce; oppure
- b.
- è provato che le merci sono state distrutte per caso fortuito o per forza maggiore.
Sezione 3: Notifica dei valori di resa degli alimenti per animali, dei semi oleosi e delle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché del frumento (grano) duro
Art. 27
1 Le imprese di trasformazione devono notificare alla DGD le rese conseguite dagli alimenti per animali, dai semi oleosi e dalle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché dal frumento (grano) duro conformemente alle disposizioni dei relativi disposti di natura non doganale.
2 La notifica deve essere effettuata sul modulo previsto a tal fine.
3 Essa deve avvenire entro i seguenti termini:
- a.
- per il frumento (grano) duro: nel trimestre civile successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione;
- b.
- per le altre merci: entro la fine di febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 28 Diritto previgente: abrogazione
Le seguenti ordinanze sono abrogate:
- 1.
- Ordinanza del 20 settembre 199913 sulle agevolazioni doganali;
- 2.
- Ordinanza del 20 maggio 199614 concernente la restituzione di dazi riscossi sugli alimenti per animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri.
13 [RU 1999 2474, 2001 129, 2004 8145318412351296533814127434945634969, 2005 5017271247182721252509423745674729495557315733, 2006 75217107312571431240524072859324539234129454353495705, 2007 2232794857311301]
14 [RU 1996 2122, 1997 1476, 1999 1068]
Art. 29 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.
Allegato 1 1515 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 16 mar. 2016 (RU 2016 1093). Aggiornato dal n. I delle O del DFF del 12 ago. 2016 (RU 2016 2947), del 28 ott. 2016 (RU 2016 4031), del 28 ott. 2016 (RU 2016 4033), dell’O della DGD dell’11 nov. 2016 (RU 2016 4035), delle O del DFF dell’11 ago. 2017 (RU 2017 4889), del 1° nov. 2017 (RU 2017 6665), delle O della DGD del 4 dic. 2018 (RU 2018 4947), del 22 set. 2020 (RU 2020 3867), dal n. I dell’O del DFF del 17 nov. 2020 (RU 2020 5431), dal n. I dell’O della DGD del 23 mar. 2021 (RU 2021 170), dal n. II dell’O del DFF del 29 giu. 2021 (RU 2021 408, 467) e dal n. I dell’O dell’AFD del 17 ago. 2021, in vigore dal 1° set. 2021 (RU 2021 508).
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 16 mar. 2016 (RU 2016 1093). Aggiornato dal n. I delle O del DFF del 12 ago. 2016 (RU 2016 2947), del 28 ott. 2016 (RU 2016 4031), del 28 ott. 2016 (RU 2016 4033), dell’O della DGD dell’11 nov. 2016 (RU 2016 4035), delle O del DFF dell’11 ago. 2017 (RU 2017 4889), del 1° nov. 2017 (RU 2017 6665), delle O della DGD del 4 dic. 2018 (RU 2018 4947), del 22 set. 2020 (RU 2020 3867), dal n. I dell’O del DFF del 17 nov. 2020 (RU 2020 5431), dal n. I dell’O della DGD del 23 mar. 2021 (RU 2021 170), dal n. II dell’O del DFF del 29 giu. 2021 (RU 2021 408, 467) e dal n. I dell’O dell’AFD del 17 ago. 2021, in vigore dal 1° set. 2021 (RU 2021 508).