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Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

del 4 aprile 2007 (Stato 1° settembre 2021)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l’articolo 14 capoversi 1 lettera b, 2 e 5 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD);
visto l’articolo 54 dell’ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane (OD),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione  

La pre­sen­te or­di­nan­za si ap­pli­ca a:

a.
le mer­ci per le qua­li il DFF ha or­di­na­to un’ali­quo­ta di da­zio ri­dot­ta;
b.
le mer­ci tas­sa­te a un’ali­quo­ta di da­zio ri­dot­ta se­con­do la leg­ge del 9 ot­to­bre 19863 sul­la ta­rif­fa del­le do­ga­ne.
Art. 2 Definizioni  

Nel­la pre­sen­te or­di­nan­za s’in­ten­do­no per:

a.
mer­ci fruen­ti di age­vo­la­zio­ni do­ga­na­li: le mer­ci che frui­sco­no di age­vo­la­zio­ni do­ga­na­li in ba­se al­lo sco­po d’im­pie­go giu­sta l’ar­ti­co­lo 14 ca­po­ver­so 1 LD;
b.
mer­ci in­tat­te: le mer­ci fruen­ti di age­vo­la­zio­ni do­ga­na­li che non so­no sta­te né la­vo­ra­te né tra­sfor­ma­te; le mer­ci la­vo­ra­te o tra­sfor­ma­te in mo­do ta­le da non esclu­de­re an­co­ra un im­pie­go di­ver­so da quel­lo tas­sa­to so­no equi­pa­ra­te al­le mer­ci in­tat­te;
c.
im­pe­gno d’im­pie­go: l’im­pe­gno di va­li­di­tà ge­ne­ra­le ad im­pie­ga­re la mer­ce so­lo per un de­ter­mi­na­to sco­po, sen­za li­mi­ta­zio­ni per quan­to con­cer­ne la quan­ti­tà e la pro­ve­nien­za del­la mer­ce non­ché la du­ra­ta;
d.
be­ne­fi­cia­rio: per­so­na che:
1.
per le mer­ci fruen­ti di age­vo­la­zio­ni do­ga­na­li ha de­po­si­ta­to un im­pe­gno d’im­pie­go ac­cet­ta­to dal­la Di­re­zio­ne ge­ne­ra­le del­le do­ga­ne (DGD), op­pu­re
2.
pren­de in con­se­gna nel ter­ri­to­rio do­ga­na­le una mer­ce in­tat­ta fruen­te di age­vo­la­zio­ne do­ga­na­le, prov­vi­sta di una ri­ser­va d’im­pie­go.

Capitolo 2: Aliquote di dazio ridotte e franchigia doganale all’atto dell’imposizione

Art. 3 Aliquote di dazio ridotte  

L’al­le­ga­to 1 sta­bi­li­sce le mer­ci che pos­so­no es­se­re tra­spor­ta­te nel ter­ri­to­rio do­ga­na­le al­le ali­quo­te di da­zio ri­dot­te, l’im­pie­go pre­vi­sto e le ali­quo­te di da­zio.

Art. 4 Franchigia doganale 4  

Le mer­ci se­con­do l’al­le­ga­to 2 all’or­di­nan­za del 26 ot­to­bre 20115 sul­le im­por­ta­zio­ni agri­co­le so­no am­mes­se in fran­chi­gia do­ga­na­le se so­no sta­te tas­sa­te al­le ali­quo­te di da­zio del­le li­nee ta­rif­fa­li «per l’ali­men­ta­zio­ne di ani­ma­li» e se dal­le ana­li­si ef­fet­tua­te da Agro­sco­pe6 ri­sul­ta un con­te­nu­to ener­ge­ti­co in­fe­rio­re al­lo 0,5 per cen­to del fab­bi­so­gno ali­men­ta­re gior­na­lie­ro di un ani­ma­le.

4 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 7 n. 2 dell’O del 26 ott. 2011 sul­le im­por­ta­zio­ni agri­co­le, in vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

5 RS 916.01

6 La de­si­gna­zio­ne dell’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va è sta­ta adat­ta­ta in ap­pli­ca­zio­ne dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sul­le pub­bli­ca­zio­ni uf­fi­cia­li (RU 2004 4937), con ef­fet­to dal 1° gen. 2014. Di det­ta mod. é te­nu­to con­to in tut­to il pre­sen­te te­sto.

Art. 5 Domanda di riduzione delle aliquote di dazio per determinati impieghi  

1 La do­man­da di ri­du­zio­ne del­le ali­quo­te di da­zio per de­ter­mi­na­ti im­pie­ghi se­con­do l’ar­ti­co­lo 14 ca­po­ver­so 1 LD de­ve es­se­re inol­tra­ta al­la DGD.

2 La do­man­da de­ve con­te­ne­re i se­guen­ti do­cu­men­ti e da­ti:

a.
de­si­gna­zio­ne del­la mer­ce e re­la­ti­va clas­si­fi­ca­zio­ne ta­rif­fa­le, uni­ta­men­te a un even­tua­le cam­pio­ne;
b.
im­pie­go pre­vi­sto, all’oc­cor­ren­za con de­scri­zio­ne del pro­ce­di­men­to di fab­bri­ca­zio­ne e de­gli even­tua­li pro­dot­ti in­ter­me­di;
c.
mo­ti­va­zio­ne eco­no­mi­ca det­ta­glia­ta;
d.
quan­ti­tà net­ta im­por­ta­ta (in chi­lo­gram­mi) du­ran­te gli ul­ti­mi due an­ni e pos­si­bi­li im­por­ta­zio­ni per l’an­no in cor­so;
e.
pos­si­bi­li­tà d’ap­prov­vi­gio­na­men­to in Pae­si con i qua­li esi­sto­no ac­cor­di di li­be­ro scam­bio;
f.
va­lo­re fran­co con­fi­ne del­la mer­ce non tas­sa­ta, per 100 chi­lo­gram­mi mas­sa net­ta;
g.
per­cen­tua­le dell’im­bal­lag­gio ri­spet­to al­la mer­ce tra­spor­ta­ta nel ter­ri­to­rio do­ga­na­le;
h.
prez­zo di ven­di­ta dei pro­dot­ti fi­ni­ti, per 100 chi­lo­gram­mi mas­sa net­ta;
i.
all’oc­cor­ren­za, per­cen­tua­le in pe­so del­la mer­ce tra­spor­ta­ta nel ter­ri­to­rio do­ga­na­le ri­spet­to al pro­dot­to fi­ni­to;
j.
ali­quo­ta di da­zio ri­dot­ta sop­por­ta­bi­le.

3 La DGD può chie­de­re ul­te­rio­ri da­ti e pro­ve do­cu­men­ta­li se ciò è ne­ces­sa­rio per la va­lu­ta­zio­ne del­la do­man­da.

4 Es­sa sot­to­po­ne, per pa­re­re, la do­man­da al­le or­ga­niz­za­zio­ni in­te­res­sa­te e agli uf­fi­ci fe­de­ra­li.

Art. 6 Indicazioni particolari nella dichiarazione doganale  

1 All’at­to del tra­spor­to di mer­ci nel ter­ri­to­rio do­ga­na­le il be­ne­fi­cia­rio de­ve es­se­re in­di­ca­to nel­la di­chia­ra­zio­ne do­ga­na­le qua­le im­por­ta­to­re con il suo nu­me­ro d’im­pe­gno, a con­di­zio­ne che le mer­ci fruen­ti di age­vo­la­zio­ni do­ga­na­li pro­ve­nien­ti dall’este­ro sia­no di­ret­ta­men­te con­dot­te pres­so di­ver­si clien­ti in Sviz­ze­ra.

2 Il be­ne­fi­cia­rio de­ve inol­tre:

a.
es­ser­si im­pe­gna­to nei con­fron­ti dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne fe­de­ra­le del­le con­tri­bu­zio­ni a im­por­ta­re le mer­ci a pro­prio no­me e a sot­to­por­re all’im­po­sta sul va­lo­re ag­giun­to le for­ni­tu­re per i clien­ti in Sviz­ze­ra;
b.
mu­ni­re i pro­pri do­cu­men­ti di ven­di­ta e for­ni­tu­ra del­la ri­ser­va d’im­pie­go se­con­do l’ar­ti­co­lo 8.

3 All’at­to del tra­spor­to di mer­ci nel ter­ri­to­rio do­ga­na­le il be­ne­fi­cia­rio de­ve es­se­re in­di­ca­to nel­la di­chia­ra­zio­ne do­ga­na­le qua­le de­sti­na­ta­rio con il suo nu­me­ro d’im­pe­gno, pres­so l’in­di­riz­zo del de­po­si­ta­rio o del tra­sfor­ma­to­re, a con­di­zio­ne che, su suo or­di­ne, le mer­ci fruen­ti di age­vo­la­zio­ni do­ga­na­li sia­no dap­pri­ma con­dot­te pres­so una ter­za per­so­na per il de­po­si­to o la tra­sfor­ma­zio­ne.

Art. 7 Prova dell’impiego  

1 Su ri­chie­sta dell’Am­mi­ni­stra­zio­ne del­le do­ga­ne, il be­ne­fi­cia­rio de­ve com­pro­va­re di aver uti­liz­za­to le mer­ci con­for­me­men­te all’im­pe­gno d’im­pie­go.

2 Se uti­liz­za le mer­ci nel­la pro­pria azien­da, egli de­ve te­ne­re un con­trol­lo del­la fab­bri­ca­zio­ne o ad­dur­re la pro­va in un al­tro mo­do con­fa­cen­te.

Art. 8 Consegna di merci intatte fruenti di agevolazioni doganali  

1 Per ogni con­se­gna di mer­ci in­tat­te nel ter­ri­to­rio do­ga­na­le oc­cor­re ap­por­re sui do­cu­men­ti di ven­di­ta e for­ni­tu­ra la ri­ser­va d’im­pie­go se­con­do l’al­le­ga­to 2.

2 Chiun­que non uti­liz­za le mer­ci con­se­gna­te in­tat­te con­for­me­men­te all’im­pe­gno d’im­pie­go del be­ne­fi­cia­rio o al­la ri­ser­va d’im­pie­go de­ve inol­tra­re al­la DGD una nuo­va di­chia­ra­zio­ne do­ga­na­le.

Capitolo 3: Modifica dello scopo d’impiego

Sezione 1: In generale

Art. 9 Impieghi assoggettati ad aliquote di dazio più elevate  

La DGD può con­clu­de­re con i be­ne­fi­cia­ri ac­cor­di re­la­ti­vi a una nuo­va di­chia­ra­zio­ne do­ga­na­le pre­li­mi­na­re sem­pli­fi­ca­ta e a un pa­ga­men­to sem­pli­fi­ca­to del­la dif­fe­ren­za di da­zio (art. 14 cpv. 4 LD).

Art. 10 Impieghi assoggettati ad aliquote di dazio ridotte  

1 Chiun­que in­ten­de uti­liz­za­re o ce­de­re mer­ci tas­sa­te per usi sog­get­ti a da­zi ri­dot­ti (art. 14 cpv. 5 LD) può chie­de­re al­la DGD la re­sti­tu­zio­ne del­la dif­fe­ren­za.

2 La re­sti­tu­zio­ne può es­se­re chie­sta sol­tan­to per:

a.
gli ali­men­ti de­sti­na­ti ad ani­ma­li di giar­di­ni zoo­lo­gi­ci, di la­bo­ra­to­rio e al­tri;
b.
le mer­ci che, per mo­ti­vi di qua­li­tà, non pos­so­no es­se­re uti­liz­za­te per lo sco­po per il qua­le era­no sta­te tas­sa­te.
Art. 11 Restituzione minima  

Gli im­por­ti in­fe­rio­ri a 200 fran­chi non ven­go­no re­sti­tui­ti.

Art. 12 Rifiuto della restituzione o rimborso dell’importo versato  

Se le pre­mes­se per la re­sti­tu­zio­ne non so­no adem­pi­te o lo so­no so­lo par­zial­men­te, la DGD ri­fiu­ta o ri­du­ce la re­sti­tu­zio­ne op­pu­re esi­ge il rim­bor­so dell’im­por­to ver­sa­to a tor­to.

Sezione 2: Restituzioni per gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri

Art. 13 Merci ammesse in franchigia doganale  

1 So­no am­mes­se in fran­chi­gia do­ga­na­le le mer­ci se­con­do:

a.7
l’al­le­ga­to 2 all’or­di­nan­za del 26 ot­to­bre 20118 sul­le im­por­ta­zio­ni agri­co­le, se so­no sta­te tas­sa­te al­le ali­quo­te di da­zio del­le li­nee ta­rif­fa­li «per l’ali­men­ta­zio­ne di ani­ma­li»;
b.9
l’al­le­ga­to 2 ci­fra 1 all’or­di­nan­za del DE­FR10 del 7 di­cem­bre 199811 con­cer­nen­te le age­vo­la­zio­ni do­ga­na­li, i va­lo­ri di re­sa e le ri­cet­te stan­dard, se so­no sta­te tas­sa­te al­le ali­quo­te di da­zio del­le li­nee ta­rif­fa­li «per l’ali­men­ta­zio­ne uma­na», «per usi tec­ni­ci» o «per la fab­bri­ca­zio­ne di der­ra­te ali­men­ta­ri».

2 Es­se so­no am­mes­se in fran­chi­gia do­ga­na­le se so­no de­sti­na­te all’ali­men­ta­zio­ne di:

a.
ani­ma­li che vi­vo­no in un giar­di­no zoo­lo­gi­co o in un cir­co;
b.
ani­ma­li uti­liz­za­ti a sco­po scien­ti­fi­co o tec­ni­co;
c.
ani­ma­li che vi­vo­no li­be­ri in ri­ser­ve di cac­cia (in­clu­si gli uc­cel­li);
d.
pe­sci, ca­ni, gat­ti e al­tri ani­ma­li che vi­vo­no in abi­ta­zio­ni, lo­ca­li an­nes­si, re­cin­ti ecc. non de­sti­na­ti al­la pro­du­zio­ne di ali­men­ti, ad ec­ce­zio­ne de­gli ani­ma­li da red­di­to nell’agri­col­tu­ra.

3 Per ani­ma­li da red­di­to nell’agri­col­tu­ra s’in­ten­do­no gli ani­ma­li del­le spe­cie equi­na, bo­vi­na, ovi­na, ca­pri­na e sui­na non­ché i co­ni­gli e il pol­la­me do­me­sti­co.

7 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. 7 n. 2 dell’O del 26 ott. 2011 sul­le im­por­ta­zio­ni agri­co­le, vi­go­re dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

8 RS 916.01

9 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFF del 4 ago. 2010, in vi­go­re dal 1° set. 2010 (RU 2010 3503).

10 La de­si­gna­zio­ne dell’uni­tà am­mi­ni­stra­ti­va è sta­ta adat­ta­ta in ap­pli­ca­zio­ne dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sul­le pub­bli­ca­zio­ni uf­fi­cia­li (RU 2004 4937), con ef­fet­to dal 1° gen. 2013.

11 RS 916.112.231

Art. 14 Aventi diritto  

Le per­so­ne che tra­sfor­ma­no, mi­sce­la­no, con­di­zio­na­no o uti­liz­za­no nel­la pro­pria azien­da mer­ci di cui all’ar­ti­co­lo 13 o le tra­spor­ta­no nel ter­ri­to­rio do­ga­na­le im­bal­la­te per la ven­di­ta al mi­nu­to pos­so­no pre­sen­ta­re una do­man­da di re­sti­tu­zio­ne.

Art. 15 Domanda di restituzione  

1 La do­man­da di re­sti­tu­zio­ne de­ve com­pren­de­re un me­se ci­vi­le o un tri­me­stre ci­vi­le, sem­pre che la DGD non ab­bia au­to­riz­za­to un pe­rio­do di con­teg­gio di­ver­so.

2 Es­sa de­ve es­se­re inol­tra­ta per scrit­to al­la DGD il me­se ci­vi­le o il tri­me­stre ci­vi­le suc­ces­si­vo al pe­rio­do di con­teg­gio se­con­do il ca­po­ver­so 1, uni­ta­men­te ai se­guen­ti do­cu­men­ti:

a.
gli ori­gi­na­li del­le de­ci­sio­ni d’im­po­si­zio­ne con­cer­nen­ti le sin­go­le ma­te­rie pri­me e una lo­ro co­pia o, se l’ac­qui­sto ha avu­to luo­go pres­so un im­por­ta­to­re, la fat­tu­ra di ven­di­ta com­ple­ta­ta con le in­di­ca­zio­ni re­la­ti­ve all’im­po­si­zio­ne (nu­me­ro del­la de­ci­sio­ne d’im­po­si­zio­ne, da­ta, uf­fi­cio do­ga­na­le e ali­quo­ta di da­zio);
b.
una pro­va dell’im­pie­go del­le sin­go­le ma­te­rie pri­me;
c.
una ri­ca­pi­to­la­zio­ne dei quan­ti­ta­ti­vi, se­con­do il ge­ne­re di fo­rag­gio, fab­bri­ca­ti o ven­du­ti.

3 Se la do­man­da non sod­di­sfa le esi­gen­ze, la DGD as­se­gna al ri­chie­den­te un bre­ve ter­mi­ne per com­ple­tar­la.

Art. 16 Computo della quantità che dà diritto alla restituzione  

1 La quan­ti­tà che dà di­rit­to al­la re­sti­tu­zio­ne è cal­co­la­ta:

a.
sul­la ba­se del con­trol­lo del­la fab­bri­ca­zio­ne o del­la sta­ti­sti­ca di ven­di­ta;
b.
se­con­do la mas­sa lor­da, se le ma­te­rie pri­me so­no con­se­gna­te in­tat­te.

2 La DGD sta­bi­li­sce il ge­ne­re di con­teg­gio d’in­te­sa con il ri­chie­den­te.

3 Fan­no sta­to:

a.
per il com­pu­to se­con­do il con­trol­lo del­la fab­bri­ca­zio­ne: la quan­ti­tà del­le ma­te­rie pri­me ef­fet­ti­va­men­te uti­liz­za­te;
b.
per il com­pu­to se­con­do la sta­ti­sti­ca di ven­di­ta: le quo­te del­le ma­te­rie pri­me uti­liz­za­te con­for­me­men­te al­la for­mu­la di pro­du­zio­ne (ri­cet­ta).

4 Per il com­pu­to se­con­do il con­trol­lo del­la fab­bri­ca­zio­ne la DGD può pren­de­re in con­si­de­ra­zio­ne la per­di­ta com­pro­va­ta do­vu­ta al­la fab­bri­ca­zio­ne, men­tre per il com­pu­to se­con­do la sta­ti­sti­ca di ven­di­ta può pren­de­re in con­si­de­ra­zio­ne, in as­sen­za di una pro­va spe­ci­fi­ca, una per­di­ta del quat­tro per cen­to al mas­si­mo.

Art. 17 Prova dell’impiego  

1 Il ri­chie­den­te de­ve com­pro­va­re che le mer­ci per le qua­li chie­de la re­sti­tu­zio­ne so­no sta­te uti­liz­za­te o ven­du­te con­for­me­men­te all’ar­ti­co­lo 13 ca­po­ver­so 2.

2 Val­go­no co­me pro­ve dell’im­pie­go:

a.
i con­trol­li di ma­gaz­zi­no, i con­trol­li del­la fab­bri­ca­zio­ne e le sta­ti­sti­che di ven­di­ta;
b.
le ri­cet­te per la fab­bri­ca­zio­ne dei pro­dot­ti con­te­nen­ti:
1.
l’esat­ta in­di­ca­zio­ne del­le per­cen­tua­li di ogni ma­te­ria pri­ma,
2.
l’in­di­ca­zio­ne cir­ca la pro­ve­nien­za del­le ma­te­rie pri­me;
c.
i do­cu­men­ti di ven­di­ta e di for­ni­tu­ra.

3 Per le mer­ci con­se­gna­te per le qua­li è sta­ta ac­cor­da­ta o vie­ne ac­cor­da­ta una re­sti­tu­zio­ne oc­cor­re ap­por­re sui do­cu­men­ti di ven­di­ta e di for­ni­tu­ra la ri­ser­va d’im­pie­go se­con­do l’al­le­ga­to 2.12

12 Nuo­vo te­sto giu­sta il n. I dell’O del DFF del 17 lug. 2007, in vi­go­re dal 1° lug. 2009 (RU 2009 3731).

Art. 18 Controllo della fabbricazione e statistica di vendita  

1 Il con­trol­lo del­la fab­bri­ca­zio­ne de­ve con­te­ne­re al­me­no i se­guen­ti da­ti con­cer­nen­ti il pro­dot­to:

a.
la ri­cet­ta;
b.
la quan­ti­tà pro­dot­ta;
c.
la da­ta di fab­bri­ca­zio­ne.

2 La sta­ti­sti­ca di ven­di­ta de­ve con­te­ne­re al­me­no i se­guen­ti da­ti con­cer­nen­ti il pro­dot­to:

a.
la ri­cet­ta;
b.
la quan­ti­tà ven­du­ta;
c.
la da­ta del­la fat­tu­ra­zio­ne;
d.
l’elen­co dei clien­ti.

Sezione 3: Restituzione per le merci che, per motivi di qualità, non possono essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate

Art. 19 Merci che danno diritto alla restituzione  

1 Dan­no di­rit­to al­la re­sti­tu­zio­ne le mer­ci fruen­ti di age­vo­la­zio­ni do­ga­na­li che, per mo­ti­vi di qua­li­tà, do­po l’im­po­si­zio­ne per un de­ter­mi­na­to sco­po d’im­pie­go non pos­so­no più es­se­re uti­liz­za­te per lo sco­po per il qua­le era­no sta­te tas­sa­te, sen­za col­pa del­la per­so­na abi­li­ta­ta a di­spor­ne.

2 So­no esclu­se le mer­ci per le qua­li vie­ne ver­sa­ta una pre­sta­zio­ne as­si­cu­ra­ti­va o una con­tro­pre­sta­zio­ne equi­va­len­te.

Art. 20 Domanda di restituzione  

1 La do­man­da di re­sti­tu­zio­ne de­ve es­se­re inol­tra­ta al­la DGD pri­ma che la mer­ce ven­ga uti­liz­za­ta di­ver­sa­men­te ed en­tro tre an­ni dall’ema­na­zio­ne del­la de­ci­sio­ne d’im­po­si­zio­ne.

2 Il ri­chie­den­te de­ve com­pro­va­re il di­rit­to al­la re­sti­tu­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 19.

Art. 21 Controlli  

L’Am­mi­ni­stra­zio­ne del­le do­ga­ne può ve­ri­fi­ca­re me­dian­te con­trol­li a do­mi­ci­lio se sus­si­ste il di­rit­to al­la re­sti­tu­zio­ne se­con­do l’ar­ti­co­lo 19.

Art. 22 Consenso preliminare per un impiego diverso  

1 La mer­ce può es­se­re uti­liz­za­ta o con­se­gna­ta per uno sco­po di­ver­so so­lo pre­vio con­sen­so del­la DGD.

2 Se una mer­ce è uti­liz­za­ta o con­se­gna­ta per uno sco­po di­ver­so sen­za il con­sen­so del­la DGD, il di­rit­to al­la re­sti­tu­zio­ne de­ca­de.

Capitolo 4: Disposizioni comuni

Sezione 1: Obblighi generali del beneficiario

Art. 23 Contabilità merci  

1 Il be­ne­fi­cia­rio de­ve te­ne­re un re­gi­stro del­le scor­te e dei mo­vi­men­ti del­le mer­ci fruen­ti di age­vo­la­zio­ni do­ga­na­li.

2 Il re­gi­stro de­ve con­te­ne­re i se­guen­ti da­ti:

a.
mer­ci in en­tra­ta:
1.
quan­ti­tà (mas­sa net­ta se­con­do la de­ci­sio­ne d’im­po­si­zio­ne),
2.
da­ta e nu­me­ro del­la de­ci­sio­ne d’im­po­si­zio­ne, uf­fi­cio do­ga­na­le,
3.
quan­ti­tà ec­ce­den­ti (scor­te che su­pe­ra­no il sal­do con­ta­bi­le);
b.
mer­ci in usci­ta:
1.
quan­ti­tà pre­le­va­te per la fab­bri­ca­zio­ne,
2.
quan­ti­tà non uti­liz­za­te con­for­me­men­te all’im­pe­gno d’im­pie­go,
3.
con­se­gna di mer­ci in­tat­te fruen­ti di age­vo­la­zio­ni do­ga­na­li,
4.
quan­ti­tà rie­spor­ta­te in­tat­te,
5.
quan­ti­tà man­can­ti (sal­do con­ta­bi­le che su­pe­ra le scor­te),
6.
da­ta e nu­me­ri de­gli or­di­ni di fab­bri­ca­zio­ne, dei bol­let­ti­ni di con­se­gna del ma­te­ria­le, dei do­cu­men­ti di ven­di­ta e for­ni­tu­ra e si­mi­li.

3 Dal re­gi­stro si de­ve po­ter de­su­me­re in qual­sia­si mo­men­to la scor­ta di mer­ci fruen­ti di age­vo­la­zio­ni do­ga­na­li.

Art. 24 Cambiamento dell’iscrizione della ditta  

Il be­ne­fi­cia­rio de­ve no­ti­fi­ca­re im­me­dia­ta­men­te per scrit­to al­la DGD qual­sia­si cam­bia­men­to dell’iscri­zio­ne del­la dit­ta nel Re­gi­stro sviz­ze­ro di com­mer­cio, in par­ti­co­la­re il cam­bia­men­to del­la ra­gio­ne so­cia­le o del do­mi­ci­lio op­pu­re un’even­tua­le li­qui­da­zio­ne.

Sezione 2: Situazioni particolari

Art. 25 Obbligo di notifica  

Il be­ne­fi­cia­rio de­ve no­ti­fi­ca­re per scrit­to al­la DGD:

a.
le mer­ci fruen­ti di age­vo­la­zio­ni do­ga­na­li di­strut­te per ca­so for­tui­to o per for­za mag­gio­re;
b.
le quan­ti­tà man­can­ti;
c.
ogni ir­re­go­la­ri­tà in cor­re­la­zio­ne con mer­ci fruen­ti di age­vo­la­zio­ni do­ga­na­li.
Art. 26 Pagamento posticipato dell’obbligazione doganale  

1 Nei ca­si di cui all’ar­ti­co­lo 25 il be­ne­fi­cia­rio de­ve pa­ga­re po­sti­ci­pa­ta­men­te la dif­fe­ren­za di da­zio tra l’ali­quo­ta ri­dot­ta e quel­la nor­ma­le.

2 In ca­si de­bi­ta­men­te mo­ti­va­ti la DGD ri­nun­cia al­la ri­scos­sio­ne po­sti­ci­pa­ta, se­gna­ta­men­te se:

a.
le quan­ti­tà man­can­ti rien­tra­no nel­le abi­tua­li per­di­te di de­po­si­to del­la ri­spet­ti­va mer­ce; op­pu­re
b.
è pro­va­to che le mer­ci so­no sta­te di­strut­te per ca­so for­tui­to o per for­za mag­gio­re.

Sezione 3: Notifica dei valori di resa degli alimenti per animali, dei semi oleosi e delle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché del frumento (grano) duro

Art. 27  

1 Le im­pre­se di tra­sfor­ma­zio­ne de­vo­no no­ti­fi­ca­re al­la DGD le re­se con­se­gui­te da­gli ali­men­ti per ani­ma­li, dai se­mi oleo­si e dal­le mer­ci dal­la cui tra­sfor­ma­zio­ne de­ri­va­no ali­men­ti per ani­ma­li non­ché dal fru­men­to (gra­no) du­ro con­for­me­men­te al­le di­spo­si­zio­ni dei re­la­ti­vi di­spo­sti di na­tu­ra non do­ga­na­le.

2 La no­ti­fi­ca de­ve es­se­re ef­fet­tua­ta sul mo­du­lo pre­vi­sto a tal fi­ne.

3 Es­sa de­ve av­ve­ni­re en­tro i se­guen­ti ter­mi­ni:

a.
per il fru­men­to (gra­no) du­ro: nel tri­me­stre ci­vi­le suc­ces­si­vo a quel­lo in cui è sta­ta ef­fet­tua­ta la tra­sfor­ma­zio­ne;
b.
per le al­tre mer­ci: en­tro la fi­ne di feb­bra­io dell’an­no suc­ces­si­vo a quel­lo in cui è sta­ta ef­fet­tua­ta la tra­sfor­ma­zio­ne.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 28 Diritto previgente: abrogazione  

Le se­guen­ti or­di­nan­ze so­no abro­ga­te:

1.
Or­di­nan­za del 20 set­tem­bre 199913 sul­le age­vo­la­zio­ni do­ga­na­li;
2.
Or­di­nan­za del 20 mag­gio 199614 con­cer­nen­te la re­sti­tu­zio­ne di da­zi ri­scos­si su­gli ali­men­ti per ani­ma­li di giar­di­ni zoo­lo­gi­ci, di la­bo­ra­to­rio e al­tri.
Art. 29 Entrata in vigore  

La pre­sen­te or­di­nan­za en­tra in vi­go­re il 1° mag­gio 2007.

Allegato 1 15

15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 16 mar. 2016 (RU 2016 1093). Aggiornato dal n. I delle O del DFF del 12 ago. 2016 (RU 2016 2947), del 28 ott. 2016 (RU 2016 4031), del 28 ott. 2016 (RU 2016 4033), dell’O della DGD dell’11 nov. 2016 (RU 2016 4035), delle O del DFF dell’11 ago. 2017 (RU 2017 4889), del 1° nov. 2017 (RU 2017 6665), delle O della DGD del 4 dic. 2018 (RU 2018 4947), del 22 set. 2020 (RU 2020 3867), dal n. I dell’O del DFF del 17 nov. 2020 (RU 2020 5431), dal n. I dell’O della DGD del 23 mar. 2021 (RU 2021 170), dal n. II dell’O del DFF del 29 giu. 2021 (RU 2021 408, 467) e dal n. I dell’O dell’AFD del 17 ago. 2021, in vigore dal 1° set. 2021 (RU 2021 508).

(art. 3)

Agevolazioni doganali in base allo scopo d’impiego

Voce di tariffa

Designazione della merce

Impiego

Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

0103.

10 90
91 90

Animali vivi della specie suina

per la ricerca o la medicina

10.—

0201.

30 99

Muscoli di manzo preparati, freschi o refrigerati, disossati

per la fabbricazione di carne secca

1190.––

0202.

30 99

Muscoli di manzo preparati, congelati, disossati

per la fabbricazione di carne secca

1190.––

0206.

22 90
29 90
41 91
41 99
49 91
49 99
90 90

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina e ovina, congelate

per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito

(Per animali da reddito nell’agricoltura s’inten­dono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico)

—.10

0207.

14 99
27 99
45 99
55 99
60 99

Carni e frattaglie commestibili di animali di volatili della voce 0105, congelati

per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito

(Per animali da reddito nell’agricoltura s’inten­dono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico)

—.10

0208.

10 00
90 10

Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri o di selvaggina, congelati

per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito

(Per animali da reddito nell’agricoltura s’inten­dono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico)

—.10

0301.

91 00

Piccole trote arcobaleno (Oncorhynchus mykiss) d’un peso unitario non eccedente 100 g e d’una lunghezza non superiore a 20 cm

per l’allevamento ittico di pesci destinati al consumo

2.40

0402.

99 10

Latte concentrato, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, condizionato in imballaggi fino a 2 litri, espressamente concepiti per l’utilizzo in macchine da caffè automatiche

per la preparazione di bevande a base di caffè come cappuccino, latte macchiato o caffelatte

190.––

0404.

10 00

Siero di latte in polvere, demineralizzato

per la fabbricazione di prodotti alimentari

50.—

0404.

10 00

Siero di latte in polvere, demineralizzato

come foraggio di complemento per animali giovani

50.—

0405.

10 19

Burro di capra

per la fabbricazione di prodotti farmaceutici

20.—

0407.

11 10
19 10

Uova da incubare

per la produzione di pulcini da ingrasso

1.—

0407.

21 10
29 10

Uova di volatili, in guscio, fresche

come uova di trasforma­zione destinate all’industria alimentare

35.—

0407.

21 10
29 10

Uova di volatili, in guscio, fresche

come uova di trasformazione destinate all’industria alimentare, per l’ottenimento di tuorli liquidi destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

1.—

0408.

19 10

Tuorli liquidi

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

1.—

0511.

99 19

Merci di questa voce

per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito

(Per animali da reddito nell’agricoltura s’inten­dono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico)

—.10

0601.

10 10

Cipolle di tulipani, allo stato di riposo vegetativo

per la produzione di fiori da recidere mediante forzatura

—.10

0809.

21 10
21 11
29 10
29 11

Ciliegie

per la fabbricazione di liquori

—.10

0809.

40 12
40 13
40 92
40 93

Prugne

per la fabbricazione di liquori

—.10

0811.

10 00
20 90
90 10
90 29

Frutta, anche cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Osservazione:

Per poter essere ammessa all’aliquota ridotta la frutta deve subire un proce­dimento di lavorazione. Il semplice imballaggio in recipienti più piccoli non costituisce una lavorazione ulteriore ai sensi dell’ordinanza

per l’ulteriore lavorazione industriale

—.10

0811.

90 90

Altra frutta, anche cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007

—.10

1001.

19 29

Frumento (grano) duro

per la fabbricazione di grano soffiato o tostato

11.—

1001.

19 29

Frumento (grano) duro

Osservazione:

L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso.

per la fabbricazione di boulgour

6.37

1001.

19 29

Frumento (grano) duro

Osservazione:

L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso.

per la fabbricazione di grano duro precotto

5.28

1001.

19 39

Frumento (grano) duro

Osservazione:

L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso.

per la fabbricazione di enzimi per foraggi

esente

1001.

99 29

Frumento (grano) tenero

Osservazione:

L’agevolazione doganale è concessa soltanto se dal frumento viene estratto almeno il 55 % di farina, poi trasformata in amido.

per la fabbricazione di amido

––.10

1001.

99 29

Frumento (grano) tenero

per la fabbricazione di succedanei del caffè

2.—

1001.

99 29

Frumento (grano) tenero

per la fabbricazione di farine gonfianti

2.—

1001.

99 29

Frumento (grano) tenero

per la fabbricazione, per estrusione, di succedanei soffiati del pane grattugiato o di legante/farcitura della voce di tariffa 1904.1090

2.—

1001.

99 29

Farro

per la fabbricazione di prodotti per soffiatura o tostatura

2.—

1002.

10 00

Segala da semina

per taglio verde

esente

1002.

90 29

Segala

per la fabbricazione di succedanei del caffè

2.—

1003.

90 49

Orzo

per la fabbricazione di estratti di malto per alimenti

1.85

1004.

10 00

Avena Strigosa Schreb.

per la concimazione verde

—.10

1005.

90 29

Granoturco

per la fabbricazione di pop-corn per l’alimentazione umana

—.50

1007.

90 29

Sorgo a grani

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

4.––

1008.

10 29

Grano saraceno

per la fabbricazione di derrate alimentari, senza residui per il foraggiamento

—.60

1008.

10 29

Grano saraceno

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

2.––

1008.

29 29

Miglio

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

esente

1008.

30 20

Scagliola

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

2.––

1008.

40 29

Fonio (Digitaria spp.)

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

4.––

1008.

50 29

Quinoa (Chenopodium quinoa)

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

4.––

1008.

60 39

Triticale

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

4.50

1008.

90 27

Altri cereali

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

4.––

1102.

20 10

Farina di granturco

per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

20.—

1102.

90 51

Farina di riso

per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

20.—

1102.

90 61

Farine di altri cereali

per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

20.—

1103.

11 19

Semolino di grano duro, in recipienti eccedenti 5 kg

per la fabbricazione di paste alimentari

4.50

1103.

11 19

Semolino di grano duro, in recipienti eccedenti 5 kg

per usi tecnici

4.50

1103.

11 99

Semole e semolini di frumento (grano), altri

per usi tecnici

40.—

1103.

13 90

Semole e semolini di granoturco

per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

4.50

1103.

19 19

Semole e semolini di segala, di frumento segalato o di triticale

per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

40.—

1103.

19 29

Semole e semolini di avena

per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.—

1103.

19 39

Semole e semolini di riso

per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

4.50

1103.

19 99

Semole e semolini di altri cereali

per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.—

1103.

20 19

Agglomerati in forma di pellets di frumento

per usi tecnici

40.—

1103.

20 29

Agglomerati in forma di pellets di segala, di frumento segalato o di triticale

per usi tecnici

40.—

1103.

20 99

Agglomerati in forma di altri cereali

per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.—

1104.

12 90

Cereali schiacciati o in fiocchi di avena

per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.—

1104.

19 29

Cereali schiacciati o in fiocchi di orzo

per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.—

1104.

19 99

Cereali schiacciati o in fiocchi di altri cereali

per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.—

1104.

22 20

Altri cereali lavorati di avena

per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.—

1104.

22 20

Altri cereali lavorati di avena

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

11.40

1104.

22 20

Avena per farina, mondata, contenente ancora circa 10 per cento di grani non mondati

per la fabbricazione di prodotti finiti di avena per l’alimentazione umana

—.60

1104.

23 90

Altri cereali lavorati di granoturco

per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.—

1104.

23 90

Cosiddetto tritello di granoturco, cioè chicchi di granoturco spezzati grossolanamente, degerminati e mondati

per la fabbricazione di corn flakes

—.20

1104.

23 90

Cereali di granoturco spezzati

per usi tecnici

1.—

1104.

29 13

Altri cereali lavorati di spelta, mondati o perlati

per usi tecnici

40.—

1104.

29 18

Altri cereali lavorati di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale, mondati o perlati

per usi tecnici

40.—

1104.

29 22

Altri cereali lavorati di miglio

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

––.85

1104.

29 22

Altri cereali lavorati di miglio

per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.—

1104.

29 32

Altri cereali lavorati, di orzo

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

9.60

1104.

29 32

Altri cereali lavorati di orzo

per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.—

1104.

29 99

Altri cereali lavorati di altri cereali

per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.—

1104.

30 89

Germi di frumento

per la sgrassatura parziale, per l’alimentazione umana

28.80

1104.

30 89

Germi di frumento

per l’alimentazione umana, ma non per la sgrassatura parziale

26.13

1104.

30 89

Germi di frumento (compreso il farro), segala, frumento segalato o triticale, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

per usi tecnici

10.—

1107.

10 12

Malto, non torrefatto, non franto

per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

1.50

1107.

10 12

Malto, non torrefatto, non franto

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

esente

1107.

10 12

Malto, non torrefatto, non franto

per la fabbricazione di estratti di malto per alimenti

1.85

1107.

10 93

Malto, non torrefatto, franto

per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.—

1107.

20 12

Malto, torrefatto, non franto

per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

1.50

1107.

20 12

Malto, torrefatto, non franto

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

esente

1107.

20 12

Malto, torrefatto, non franto

per la fabbricazione di estratti di malto per alimenti

1.85

1107.

20 93

Malto, torrefatto, franto

per l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento

10.—

1108.

11 90

Amido di frumento

per la fabbricazione di destrina e glucosio

1.—

1108.

11 90

Amido di frumento

per altri usi tecnici

1.70

1108.

12 90

Amido di granoturco

per la fabbricazione di destrina e glucosio

1.—

1108.

12 90

Amido di granoturco

per altri usi tecnici

1.50

1108.

13 90

Fecola di patate

per usi tecnici

1.—

1108.

14 90

Fecola di manioca

per usi tecnici

1.—

1108.

19 99

Altri amidi

per usi tecnici

1.—

1201.

90 23
90 24

Fave di soia

per l’estrazione di oli e la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

—.10

1205.

10 53
10 54
90 53
90 54

Semi di colza

per l’estrazione di oli e la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

—.10

1206.

00 23
00 24
00 53
00 54

Semi di girasole

per l’estrazione di oli e la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

—.10

1501.

10 91
10 99

Strutto, fuso o pressato

per la fabbricazione di grassi commestibili

13.15

1501.

10 99

Sugna

come mezzo ausiliario nella fabbricazione del prosciutto

13.15

1501.

10 91
10 99
20 91
20 99
90 91
90 99

Grasso di maiale (incluso lo strutto) e grasso di volatili

per usi tecnici

1.—

1502.

10 91
10 99
90 91
90 99

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati

per la fabbricazione di grassi commestibili

8.15

1502.

10 91
10 99
90 91
90 99

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati

per usi tecnici

1.—

1503.

00 91
00 99

Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsio­nati, non mescolati né altrimenti preparati

per usi tecnici

1.—

1504.

10 98
10 99
20 91
20 99
30 91
30 99

Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.—

1506.

00 91
00 99

Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.—

1507.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.—

1507.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

1.—

1507.

90 98

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

133.15

1508.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.—

1508.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

1.—

1508.

90 98

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

133.15

1509.

10 91
10 99
90 91
90 99

Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.—

1509.

10 99
90 99

Olio di oliva e sue frazioni, anche affinati, ma non modificati chimicamente

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

1.—

1510.

00 91
00 99

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusi­vamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

per usi tecnici

1.—

1510.

00 91
00 99

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusi­vamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

1.—

1511.

10 90

Olio di palma, greggio

per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2104.1000

—.10

1511.

10 90

Olio di palma, greggio

per la fabbricazione di paste da spalmare delle voci di tariffa 2106.9050, 2106.9073 o 2106.9074

6.—

1511.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.—

1511.

10 90
90 18
90 19
90 98
90 99

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

1.—

1511.

90 18

Frazioni dell’olio di palma

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2104.1000

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

—.10

1511.

90 18
90 19

Frazioni dell’olio di palma

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2104.1000

10.––

1511.

90 18

Frazioni dell’olio di palma, anche raffinate, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di palma

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

132.70

1511.

90 18

Frazioni dell’olio di palma, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di palma, raffinati

Osservazione:

L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedi­mento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta.

per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili

137.65

1511.

90 19

Frazioni dell’olio di palma, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di palma, raffinati

Osservazione:

L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedi­mento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta.

per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili

138.30

1511.

90 98

Olio di palma, altro che greggio

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2104.1000

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

—.10

1511.

90 98
90 99

Olio di palma, altro che greggio

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2104.1000

10.—

1511.

90 98

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

133.15

1512.

11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 91
29 99

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.—

1512.

11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 91
29 99

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

1.—

1512.

19 98
29 91

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

133.15

1513.

11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 18
29 19
29 98
29 99

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.—

1513.

11 90
19 18
19 19
19 98
19 99
21 90
29 18
29 19
29 98
29 99

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

1.—

1513.

19 98
29 98

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

140.50

1513.

21 90

Olio di palmisti, greggio

per la fabbricazione di paste da spalmare delle voci di tariffa 2106.9050 o 2106.9074

6.—

1513.

29 18

Frazioni dell’olio di palmisti o di babassù, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di palmisti o di babassù

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

147.35

1514.

11 90
19 91
19 99
91 90
99 91
99 99

Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi technici

1.—

1514.

11 90
19 91
19 99
91 90
99 91
99 99

Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

1.—

1514.

19 91
99 91

Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

133.15

1515.

11 90
19 91
19 99
21 90
29 91
29 99
30 91
30 99
50 19
50 91
50 99
90 13
90 18
90 19
90 28
90 29
90 38
90 39
90 98
90 99

Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per usi tecnici

1.—

1515.

29 91
29 99
50 91
50 99
90 98
90 99

Grassi e oli di granturco, sesamo e altri oli vegetali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

1.—

1515.

19 91
29 91
30 91
50 91
90 18
90 28
90 38
90 98

Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

133.15

1516.

10 91
10 99
20 92
20 93
20 97
20 98

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesteri­ficati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

per usi technici

1.—

1516.

10 91
20 93

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesteri­ficati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

132.70

1516.

10 91
20 93

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesteri­ficati o elaidinizzati, raffinati, ma non altrimenti preparati, raffinati

Osservazione:

L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta.

per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili

137.65

1516.

10 99
20 98

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesteri­ficati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili

(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)

133.30

1516.

10 99
20 98

Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, raffinati, ma non altrimenti preparati, raffinati

Osservazione:

L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta.

per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili

138.30

1517.

90 62
90 63
90 67
90 68
90 71
90 79
90 81
90 89
90 91
90 99

Miscele liquide o preparazioni alimentari liquide di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo

per usi tecnici

1.—

1518.

00 19

Miscele non alimentari di oli vegetali

per usi tecnici

1.—

1518.

00 97

Miscele non alimentari di grassi animali

per usi tecnici

1.—

1602.

50 98

Carne di manzo, cotta e congelata, in cubi di una lunghezza laterale di circa 2 cm

per la fabbricazione di minestra gulasch

––.10

1602.

50 98

Carne di manzo, cotta e congelata, in cubi di una lunghezza laterale di circa 2 cm o macinata

per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

––.10

1701.

12 00
13 00
14 00
99 99

Zucchero cristallizzato, allo stato solido, non lavorato, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

per la fabbricazione di mannite, sorbite, dei loro esteri e di acido gluconico

esente

1701.

12 00
13 00
14 00

Zuccheri greggi, allo stato solido, non lavorati, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

per la raffinazione

esente

1702.

30 29
30 38

Glucosio, allo stato solido, chimica­mente puro o no

per usi tecnici

—.80

1702.

30 48

Sciroppo di glucosio

utilizzato come sostanza nutritiva per i batteri nell’ambito della fabbricazione di prodotti farmaceutici

—.10

1904.

90 90

Grani di cereali, frantumati e preparati

Osservazione:

Aliquota di dazio per le merci provenienti dall’Unione europea (UE) e dall’Associazione europea di libero scambio (AELS) (O del 18 giu. 200816 sul libero scambio 1) e di altri partner di libero scambio (O del 27 giu. 199517 sul libero scambio 2): fr. 4.80.

per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili

6.––

2001.

10 10

Cetriolini, in recipienti eccedenti 10 kg

per l’ulteriore lavorazione industriale

3.––

2001.

90 91

Cetriolini, in recipienti eccedenti 50 kg

per l’ulteriore lavorazione industriale

3.—

2001.

90 98

Peperoncini (capsicum annuum L.), in recipienti eccedenti 50 kg

per l’ulteriore lavorazione industriale

3.—

2005.

40 10
51 10
99 11

Legumi da granella, sgranati, precotti o evaporati, disseccati, in recipienti di più di 5 kg

per la produzione di minestre e salse pronte per la cottura o il consumo

4.50

2008.

19 10
20 00
30 10
30 90
70 10
70 90
80 00
99 11
99 96

Polpe

per l’ulteriore lavorazione industriale

—.10

2008.

40 10
50 10
50 90
93 10
93 90
99 19
99 97

Polpe

per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007

—.10

2008.

99 99

Aloe vera

per la fabbricazione di sostanze di base per l’ulteriore lavorazione

10.—

2009.

61 11

Succhi d’uva, non concentrati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, in recipienti di capacità eccedente 3 l

per la fabbricazione di succhi d’uva analcolici o miscele analcoliche di succo d’uva con altri succhi di frutta

15.—

2009.

81 10
89 89

Altri succhi di frutta diversa dalla frutta tropicale, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007

—.10

2009.

89 81

Succhi di frutta tropicali, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

per l’ulteriore lavorazione industriale

—.10

2103.

10 00

Salsa di soia

per l’ulteriore lavorazione

10.—

2103.

90 00

Salse

per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000

10.—

2106.

10 11

Concentrato di proteine di soia

per l’alimentazione di animali

—.10

2106.

10 19

Concentrato di proteine di soia

per l’alimentazione di animali

—.10

2106.

90 30

Idrolizzati di proteine ed autolizzati di lievito

per l’ulteriore lavorazione (preparazione di condimenti per minestrone ecc.)

20.—

2106.

90 74
90 75
90 76

Preparazioni alimentari

per la fabbricazione di gomme da masticare

—.10

2204.

22 41
22 42
29 43
29 44

Vini per la lavorazione industriale, bianchi o rossi

per l’ulteriore lavora­zione, diversi dalla fabbricazione di bevande alcoliche

4.––

2302.

30 10

Crusche di frumento

per usi dietetici per l’alimentazione umana

70.—

2309.

90 81
90 82
90 89

Preparazioni foraggere senza valore nutritivo

Osservazione:

Indicare nella dichiarazione per l’importazione il nome del prodotto secondo il permesso della Stazione federale di ricerca Agroscope Liebefeld‑Posieux ALP.

per usi come ausiliare tecnologico per alimenti

(Per animali da reddito nell’agricoltura s’inten­dono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico)

esenti

2513.

20 90

Sabbia di granato naturale

per utilizzo industriale come abrasivo per taglio a getto d’acqua o sabbiatura

—.16

2915.

21 00

Acido acetico

per la fabbricazione di cheteni o dichetene

—.10

3823.

11 90

Acido stearico

per la fabbricazione di materie ausiliarie tessili

1.—

3823.

11 90

Acido stearico

per spalmare la carta detta «autocopiante»

1.—

3824.

99 99

Preparazioni a base di caolino (slurry)

per l’ulteriore lavorazione

––.03

3906.

90 90

Copolimero aggiunto di acrilonitrile-metacrilato su elastomero di butadine/ acrilonitrile

per la fabbricazione di fogli d’imballaggio

—.10

3920.

10 00

Massa fibrosa costituita da fibrille di polietilene, sotto forma di lastre rettangolari inzuppate d’acqua

per la fabbricazione di fibre-cemento

3.80

3920.

62 00

Altre lastre, altri fogli e pellicole di di poli(etilenetereftalato) non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati a altre materie, senza supporto

per la fabbricazione di film antistatici o con trattamento di super­ficie, su uno o ambedue i lati

10.—

3920.

62 00

Altre lastre, altri fogli e pellicole di di poli(etilenetereftalato) non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati a altre materie, senza supporto

per la fabbricazione di pellicole fotografiche, anche con semplice spalmatura di uno strato adesivo per l’emulsione sensibilizzata

10.—

4703.

11 00
19 00
29 00

Paste chimiche di legno, al solfato, diverse da quelle per dissoluzione

per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili

—.35

4703.

21 00

Paste chimiche di legno, al solfato, diverse da quelle per dissoluzione

per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili

—.10

4705.

00 00

Paste chimiche di legno, trattate chimi­ca­mente, termicamente e meccani­ca­mente (CTMP = Chemical Thermo‑Mecanical Pulp)

per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili

—.10

4804.

11 00
19 00

Carta e cartone Kraft

per la fabbricazione di cartone di imballaggi o di display

—.10

4810.

13 10

Cartone di cellulosa, in rotoli di peso eccedente 150 g per m2

per la fabbricazione di ritagli d’imballaggi per sigarette, cosiddetti «hinge lid (HL)»

6.—

4810.

39 10

Cartone Kraft, patinato su una faccia

per la fabbricazione d’imballaggi

esente

5007.

20 10

Tessuti honan e altri tessuti simili dell’Asia orientale, interamente di seta selvatica, greggi, scruditi o imbianchiti

per la tingitura e la stampatura

200.—

5107.

20 92

Filati di lana pettinata

per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607

—.10

5205.

12 90
24 90

Filati di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone

per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607

—.10

5206.

24 90
44 90

Filati di cotone, contenenti, in peso, meno di 85 % di cotone

per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607

—.10

5208.

11 00
22 00
23 00

Tessuti di cotone

per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302

—.10

5208.

12 00
13 00

Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone

per la fabbricazione di supporti per abrasivi

––.10

5209.

11 00
12 00

Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone

per la fabbricazione di supporti per abrasivi

—.10

5211.

11 00
12 00

Tessuti di cotone, contenenti, in peso, meno di 85 % di cotone

per la fabbricazione di supporti per abrasivi

—.10

5402.

11 00
19 00

Filati da multifilamenti di poliammidi, aventi un titolo di 220 a 5500 decitex

per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie

—.50

5402.

11 00
19 00
45 00
51 00

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), di poliammidi, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, di 16,7 decitex o meno, non condizionati per la vendita al minuto

per l’avvolgimento a spirale

10.—

5402.

20 00

Filati da multifilamenti di poliesteri, aventi un titolo di 220 a 5500 decitex

per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie

—.50

5402.

31 00

Cordura, filati testurizzati, di poliam­midi, aventi un titolo variante tra 180 e 370 dtex

per la torcitura o la tessitura

55.—

5402.

31 00
33 00
45 00

Filati di filamenti sintetici

per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607

—.10

5402.

32 00

Cordura, filati testurizzati, di poliam­midi, aventi un titolo di 560 dtex

per la torcitura o la tessitura

40.—

5402.

44 00
49 00
59 00

Filati di filamenti sintetici (fili di elastomero), di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, non condizionati per la vendita al minuto

per l’avvolgimento a spirale

10.—

5403.

10 00

Filati a alta tenacità di raion viscosa

per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607

—.10

5404.

11 00

Monofili (fili di elastomero) di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco

per l’avvolgimento a spirale

10.—

5404.

11 00
12 00
19 00

Monofili sintetici, della lunghezza di 1,5 m al massimo, anche in fasci, misti con altre fibre

per la fabbricazione di spazzole e pennelli, scope e spolverini

30.—

5404.

90 00

Lamelle di polipropilene fibrillate

per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie

—.50

5407.

10 00

Tessuti ottenuti con filati a alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri

per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302

—.10

5509.

21 00
99 10
99 20

Filati di fibre sintetiche discontinue

per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607

—.10

5510.

11 00

Filati di fibre artificiali discontinue

per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607

—.10

5512.

11 00

Tessuti di fibre sintetiche discontinue, contenenti, in peso, almeno 85 % di fibre discontinue di poliestere, greggio o imbianchiti

per la fabbricazione di supporti per abrasivi

—.10

5513.

11 00

Tessuti di di fibre discontinue di poliestere

per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302

—.10

5514.

11 00
12 00

Tessuti di fibre sintetiche discontinue, contenenti, in peso, meno di 85 % di tali fibre

per la fabbricazione di supporti per abrasivi

—.10

5806.

32 00

Nastri tessuti di fibre sintetiche

per la fabbricazione di chiusure lampo

104.—

5906.

91 00

Stoffe a maglia di iuta, impregnate di gomma naturale mediante proce­dimento d’immersione, in pezza

per la fabbricazione di supporti antisdrucciolevoli per tappeti

38.—

5911.

10 00

Stoffe per carde, con intercalazione o spalmatura di gomma o di sostanze simili

per la fabbricazione di guarniture di carde

5.—

6006.

21 00
23 00

Altre stoffe a maglia di cotone

per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302

—.10

6006.

31 00
33 00

Altre stoffe a maglia di fibre sintetiche

per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302

—.10

6210.

10 00

Indumenti in stoffa non tessuta di polipropilene o polietilene, utilizzabili una sola volta

per utilizzo negli ospedali e nelle cliniche

40.—

6307.

90 99

Altri manufatti confezionati in stoffa non tessuta di polipropilene o polietilene, utilizzabili una sola volta

per utilizzo negli ospedali e nelle cliniche

40.—

6307.

90 99

Mascherine igieniche o mascherine chirurgiche del tipo II o IIR (norma europea EN14683)

per la previdenza in caso di pandemia

40.—

6309.

00 00

Oggetti da rigattiere, di materie tessili, recanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili

per la sfilacciatura o per la fabbricazione di strofinacci

—.03

6403.

19 00

Calzature

per la fabbricazione di pattini da ghiaccio e pattini a rotelle

48.—

7106.

92 90

Argento, altro

per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi

8.—

7108.

13 00

Oro, semilavorato

per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi

8.—

7110.

11 00

Platino, greggio o in polvere

per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi

8.—

7110.

21 00
29 00

Palladio

per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi

8.—

7113.

11 00

Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di argento

per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi

8.—

7113.

19 00

Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di altri metalli preziosi

per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi

8.—

7114.

11 90

Oggetti di oreficeria e loro parti, di argento

per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi

8.—

7114.

19 90

Oggetti di oreficeria e loro parti, di altri metalli preziosi

per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi

8.—

7115.

90 10

Altri lavori di argento, anche dorato o platinato

per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi

8.—

7115.

90 20

Altri lavori di oro o di platino

per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi

8.—

7217.

10 10

Fili di ferro o di acciai non legati

per la fabbricazione di punte di filo di ferro

—.10

7225.

19 90

Lamiere di acciai al silicio dette «magnetici», di larghezza di 600 mm o più

costruzione di parti elettriche di macchine ed apparecchi

—.20

7226.

11 90
19 90

Lamiere di acciai al silicio dette «magnetici», di larghezza inferiore a 600 mm

costruzione di parti elettriche di macchine ed apparecchi

—.20

7601.

20 00

Leghe di alluminio greggio

per la pressione, laminazione o trafilatura

10.—

7605.

21 00

Fili di alluminio

per la trafilatura e ulteriore lavorazione industriale

—.60

8408.

20 10

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel)

per il montaggio nei carrelli a motore per l’agricoltura della voce di tariffa 8704

21.—

Allegato 2

(art. 8 cpv. 1 e 17 cpv. 3)

Testo della riserva d’impiego (art. 8 cpv. 1)

La merce fornita è stata importata a un’aliquota di dazio ridotta. Essa può essere utilizzata solo per [18]. Un’eventuale modifica dello scopo d’impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e la differenza dei tributi d’entrata deve essere pagata a posteriori (art. 14 e 26 LD).

18 Inserire lo scopo d’impiego per il quale la merce è stata tassata.

Testo della riserva d’impiego per gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri (art. 17 cpv. 3)

Per la merce fornita il dazio d’importazione è stato restituito nell’ambito degli articoli 13–18 dell’ordinanza del 4 aprile 2007 sulle agevolazioni doganali. Tale merce può essere impiegata solo per l’alimentazione di animali diversi da quelli da reddito nell’agricoltura. Un’eventuale modifica dello scopo d’impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e i tributi d’entrata devono essere pagati a posteriori (art. 14 e 26 LD).

Per animali da reddito nell’agricoltura s’intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.

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