Ordinanza
sul trattamento dei dati personali nell’Amministrazione federale delle dogane
(Ordinanza sul trattamento dei dati nell’AFD, OTDD)
del 23 agosto 2017 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2 capoverso 2, 110 capoverso 3 e 112 capoverso 5 della legge
del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD);
visto l’articolo 57h capoverso 3 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;
visto l’articolo 27 capoverso 2 della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale;
visto l’articolo 19 della legge del 20 giugno 19334 sul controllo dei metalli preziosi;
in esecuzione della Convenzione del 20 maggio 19875 relativa ad un regime comune di transito,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati personali nell’Amministrazione federale delle dogane (AFD).
2 Il sistema d’informazione in materia penale (art. 110a LD) è disciplinato nell’ordinanza del 20 settembre 20136 sul sistema d’informazione in materia penale dell’Amministrazione federale delle dogane.
3 Il sistema d’informazione per telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza (art. 110f LD) è disciplinato nell’ordinanza del 4 aprile 20077 sull’impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell’Amministrazione federale delle dogane.
Art. 2 Allegati
1 Per quanto riguarda i sistemi d’informazione dell’AFD, gli allegati disciplinano:
- a.
- lo scopo;
- b.
- il contenuto;
- c.
- le autorizzazioni per il trattamento dei dati, la comunicazione dei dati e la durata di conservazione dei dati, se le disposizioni derogano a quelle degli articoli 4, 6 e 8;
- d.
- se del caso, lo scambio di dati con altri sistemi d’informazione e la pubblicazione dei dati.
2 Laddove negli allegati si parla di dati personali, si devono intendere, per quanto necessario:
- a.
- in caso di persone fisiche: cognome, nome(i), numero del documento d’identità, nome da celibe/nubile, pseudonimo, cognome e nome(i) del padre e della madre, data e luogo di nascita, luogo d’origine, sesso, stato civile, professione, lingua, via, luogo di domicilio, numeri di telefono, cellulare e fax, indirizzo e-mail, riferimento bancario, indicazione necessaria per il rappresentante legale;
- b.
- in caso di persone giuridiche e di associazioni di persone: nome, impresa, numero d’identificazione delle imprese (IDI), forma giuridica, via, sede, persona o organo che agisce in suo nome, numeri di telefono, cellulare e fax, indirizzo e-mail, riferimento bancario, indicazione necessaria per il rappresentante legale.
Art. 3 Competenza e responsabilità
1 L’AFD è competente per i sistemi d’informazione disciplinati nella presente ordinanza.
2 Essa si assume la responsabilità per i dati trattati e per il loro contenuto.
Art. 4 Organizzazione
1 Per incarico dell’AFD, i sistemi d’informazione basati sul trattamento elettronico dei dati sono gestiti come applicazioni autonome oppure sulla piattaforma burotica da parte dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT). Quest’ultimo è responsabile del funzionamento di tali sistemi.
2 Se gli stessi dati sono trattati da diversi uffici dell’AFD, i rispettivi sistemi d’informazione possono essere interconnessi, sempre che ciò sia necessario ai fini di un trattamento efficiente dei dati.
Sezione 2: Trattamento dei dati
Art. 5 Principio
1 I dati personali possono essere trattati solo nell’ambito dello scopo secondo il rispettivo allegato.
2 La raccolta di dati personali deve essere riconoscibile dalle persone interessate.
3 I collaboratori dell’AFD dispongono delle autorizzazioni relative al trattamento dei dati necessarie per l’adempimento dei propri compiti, a meno che il rispettivo allegato preveda un disciplinamento diverso.
Art. 6 Piattaforme centrali per la valutazione dei dati
1 L’AFD può allestire e gestire piattaforme sulle quali vengono valutati i dati desunti dai sistemi d’informazione di cui alla presente ordinanza.
2 Le valutazioni possono essere effettuate solo per fini statistici, per analisi dei rischi e per l’aiuto alla condotta e alla gestione dell’AFD.
Art. 7 Comunicazione dei dati
1 L’AFD comunica in casi particolari i dati desunti dai sistemi d’informazione ad altre autorità svizzere nonché a terzi se la legge prevede un siffatto obbligo di informare.
2 Nella procedura di richiamo, i dati possono essere comunicati solo se ciò è espressamente previsto nel rispettivo allegato.
Art. 8 Diritti delle persone interessate
Art. 9 Obblighi dell’AFD
I dati inesatti nonché quelli non conformi alla presente ordinanza devono essere rettificati d’ufficio o distrutti.
Art. 10 Conservazione e distruzione dei dati
1 I dati contenuti nei sistemi d’informazione sono conservati durante un massimo di cinque anni dal rilevamento, sempre che il rispettivo allegato non preveda un altro termine.
2 Essi sono distrutti alla scadenza del termine di conservazione, sempre che non vengano archiviati.
3 I dati desunti dai sistemi d’informazione che non sono più operativi sono conservati ancora durante un massimo di cinque anni dal rilevamento. In seguito sono distrutti, a meno che vengano archiviati.
Art. 11 Archiviazione dei dati
Art. 12 Sicurezza dei dati
1 Per garantire la sicurezza dei dati sono applicabili gli articoli 20 e 21 dell’ordinanza del 14 giugno 199310 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati nonché l’ordinanza del 27 maggio 202011 sui ciber-rischi.12
2 I dati, i programmi e la rispettiva documentazione devono essere protetti contro qualsiasi trattamento non autorizzato nonché contro la distruzione e il furto. Essi devono poter essere ripristinati.
3 D’intesa con l’UFIT, l’ufficio competente dell’AFD stabilisce per ogni utente l’accesso ai singoli sistemi d’informazione mediante profili, password e log-in individuali, di modo che la persona interessata possa utilizzare i sistemi d’informazione solo nell’ambito delle proprie competenze. Password comuni e log-in collettivi sono ammessi solo in via eccezionale.
4 D’intesa con l’UFIT, l’AFD emana prescrizioni sui provvedimenti organizzativi e tecnici atti a garantire la sicurezza dei dati e provvede affinché il trattamento dei dati sia verbalizzato automaticamente.
10 RS 235.11
11 RS 120.73
12 Nuovo testo giusta l’all. n. 17 dell’O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l’informatica, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5871).
Art. 13 Statistica
1 I dati personali possono essere utilizzati per la stesura di rapporti e statistiche solo se ciò è previsto nel rispettivo allegato.
2 I dati personali possono essere utilizzati solo per i controlli e la pianificazione interni degli affati.
3 I dati necessari o pubblicati a fini statistici non devono permettere di risalire alle persone interessate.
4 Il termine per la conservazione e la distruzione dei risultati del trattamento si fonda sull’articolo 10.
Art. 14 Valutazione dell’offerta Intranet e Internet dell’AFD
1 Per la valutazione della propria offerta Intranet e Internet, l’AFD può trattare i dati di persone che fanno uso di tale offerta (logfile).
2 I dati personali possono essere trattati solo per tale valutazione e per la durata assolutamente necessaria. Dopo la valutazione devono essere distrutti o resi anonimi.
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 15 Abrogazione di un altro atto normativo
Art. 16 Modifica di un altro atto normativo
Art. 17 Disposizioni transitorie
I dati desunti dai seguenti sistemi d’informazione ai sensi dell’ordinanza del 4 aprile 200715 sul trattamento dei dati nell’AFD che, all’entrata in vigore della presente ordinanza, non sono più operativi vengono distrutti, sempre che non vengano archiviati, non appena non sono più necessari o al più tardi cinque anni dopo il rilevamento:
- a.
- prove dell’imposizione doganale per l’ammissione di aeromobili; modulo 15.15 (allegato A 14);
- b.
- controllo dell’imposizione doganale di aeromobili svizzeri ed esteri (allegato A 15);
- c.
- imprese concessionarie che operano nel traffico di linea con autobus (allegato A 17);
- d.
- persone che chiedono la restituzione della tassa forfetaria sul traffico pesante (TFTP) per le corse all’estero, le corse nel TCNA e i trasporti di legname (allegato A 18);
- e.
- prova dell’imposizione doganale per la normale ammissione di natanti; modulo 15.10 (allegato A 19);
- f.
- inchieste preliminari e analisi speciale dell’AFD (allegato A 35);
- g.
- impegni circa l’uso relativi all’imposta sugli oli minerali (allegato A 40);
- h.
- controllo del tenore di zolfo nell’olio da riscaldamento extra leggero, nella benzina e nell’olio diesel (allegato A 43);
- i.
- elenco delle inchieste penali condotte dalle Sezioni inquirenti delle direzioni di circondario (allegato B 7);
- j.
- importazione di prodotti delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex (allegato B 8);
- k.
- reporting, analisi dei rischi e statistica a livello di ufficio doganale (allegato C 1);
- l.
- sistemi informatici degli impianti a raggi X (allegato C 2);
- m.
- dichiarazioni doganali presso gli aerodromi (allegato C 4);
- n.
- valutazione dei piani di volo presso gli aerodromi (allegato C 5);
- o.
- autorizzazione per varcare il confine fuori dei posti autorizzati oppure fuori degli orari d’apertura degli uffici doganali (allegato C 7);
- p.
- protezione delle specie (allegato C 10).
15 [RU 2007 1715, 2008 583n. III 2, 2009 709art. 10 5577 art. 44 n. 1 6233 III, 2012 3477 all. n. 3, 2013 3111all. n. II 2 3835, 2015 4917all. n. 1,2016 2667all. n. 2 4525 n. I 4]
Art. 18 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2017.
Allegato 1
Sistema d’informazione «Argos» per la gestione dei risultati di controlli doganali
1. Scopo
2. Contenuto
3. Ripresa di dati da altri sistemi d’informazione dell’AFD
4. Autorizzazioni
5. Termine di conservazione
Allegato 2
Sistema d’informazione per l’elaborazione di analisi dei rischi
1. Scopo
2. Contenuto
3. Autorizzazioni e pubblicazione
Allegato 3
Sistema d’informazione «ELS & Ortung» per il sostegno alla conduzione
1. Scopo
2. Contenuto
3. Autorizzazioni
Allegato 4
Sistema d’informazione «Rumaca» per la documentazione delle attività del Corpo delle guardie di confine
1. Scopo
2. Contenuto
3. Autorizzazioni
Allegato 5
Sistemi d’informazione per le finanze e la contabilità (moduli SAP)
1. Scopo
2. Contenuto
3. Termine di conservazione
Allegato 6
Sistema d’informazione per la gestione degli immobili dell’AFD
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 7 1818 Aggiornato dal n. II 6 dell’all. 8 all’O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271).
18 Aggiornato dal n. II 6 dell’all. 8 all’O del 22 nov. 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7271).
Sistema d’informazione «Perizoll»
1. Scopo
2. Contenuto
3. Ripresa di dati da altri sistemi d’informazione e comunicazione dei dati
Allegato 8
Sistema d’informazione «Rumaca PIP» per la pianificazione dell’impiego del personale del Corpo delle guardie di confine
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 9
Sistema d’informazione «Fewo/Fewolight» per la locazione delle abitazioni di vacanza della Cassa di previdenza dell’AFD
1. Scopo
2. Contenuto
3. Ripresa di dati da altri sistemi d’informazione dell’AFD
Allegato 10
Sistema d’informazione relativo al negozio online per l’abbigliamento
1. Scopo
2. Contenuto
3. Ripresa di dati da altri sistemi d’informazione dell’AFD
Allegato 11
Sistema d’informazione «e-quota» per la gestione dei contingenti
1. Scopo
2. Contenuto
3. Autorizzazioni
Allegato 12
Sistema d’informazione «TADOC II» per la documentazione tariffale
1. Scopo
2. Contenuto
3. Termine di conservazione
Allegato 13
Sistema d’informazione per la verifica di prove dell’origine e per la sorveglianza degli esportatori autorizzati
1. Scopo
2. Contenuto
3. Pubblicazione e comunicazione
Allegato 14
Sistema d’informazione per lo scambio di dati con la Cina relativo alle dichiarazioni d’origine rilasciate da esportatori autorizzati
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 15
Sistema d’informazione relativo ai richiedenti di contributi all’esportazione e al traffico di perfezionamento
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 16
Sistema d’informazione relativo agli impegni d’impiego per agevolazioni doganali in base allo scopo d’impiego
1. Scopo
2. Contenuto
3. Pubblicazione
Allegato 17
Sistema d’informazione relativo agli operatori economici autorizzati
1. Scopo
2. Contenuto
3. Pubblicazione
Allegato 18
Sistema d’informazione relativo alle scorte di prodotti agricoli
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 19
Sistema d’informazione relativo agli esportatori registrati
1. Scopo
2. Contenuto
3. Pubblicazione
4. Scambio di dati con i sistemi d’informazione dell’UE, della Norvegia e della Turchia relativi agli esportatori registrati
Allegato 20
Sistema d’informazione relativo ai beneficiari di una franchigia doganale (modulo 11.32)
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 21
Sistema d’informazione per l’imposizione di beni importati per esposizioni e congressi nel regime doganale di ammissione temporanea
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 22
Sistema d’informazione relativo alle richieste di certificati di circolazione delle merci
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 23
Sistema d’informazione «e-dec» per l’imposizione doganale all’atto dell’importazione e dell’esportazione
1. Scopo
2. Contenuto
3. Scambio di dati con altri sistemi d’informazione dell’AFD
4. Termine di conservazione
Allegato 24
Sistemi d’informazione «NCTS» e «NCTS Esportazione» per l’imposizione doganale nel traffico di transito stradale
1. Scopo
2. Contenuto
3. Scambio di dati con altri sistemi d’informazione dell’AFD
4. Termine di conservazione
Allegato 25
Sistema d’informazione «Railcontrol» per l’imposizione doganale nel traffico di transito ferroviario
1. Scopo
2. Contenuto
3. Ripresa di dati da altri sistemi d’informazione dell’AFD
4. Termine di conservazione
Allegato 26
Sistema d’informazione per la gestione dei clienti della dogana per i sistemi relativi alle merci
1. Scopo
2. Contenuto
3. Autorizzazioni e comunicazione
4. Termine di conservazione
Allegato 27
Sistema d’informazione per il coordinamento dei controlli aziendali
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 28
Sistema d’informazione relativo alle autorizzazioni straordinarie per voli transfrontalieri senza utilizzazione di un aerodromo doganale
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 29
Sistema d’informazione relativo agli interventi dell’AFD nell’ambito della proprietà intellettuale
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 30
Sistema d’informazione relativo alle autorizzazioni doganali per l’impiego e l’ammissione temporanei in esenzione da tributi di veicoli stradali (moduli 15.30 e 15.40)
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 31
Sistema d’informazione relativo alle autorizzazioni doganali per l’impiego e l’ammissione temporanei in esenzione da tributi di natanti (modulo 15.32)
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 32
Sistema d’informazione relativo al traffico rurale di confine
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 33
Sistema d’informazione relativo ai medicamenti
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 34
Sistema d’informazione per la sorveglianza della tratta fra l’entrata nel territorio doganale e l’ufficio doganale
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 35
Sistema d’informazione relativo alle autorizzazioni per varcare il confine fuori dei punti di passaggio autorizzati oppure fuori degli orari d’apertura degli uffici doganali
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 36
Sistema d’informazione per l’imposizione doganale di veicoli di diplomatici
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 37
Sistema d’informazione relativo al traffico di confine e di transito
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 38
Sistema d’informazione relativo ai certificati d’ammissione per il trasporto di merci con libretti TIR
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 39
Sistema d’informazione relativo agli aeromobili stazionati presso aerodromi svizzeri
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 40
Sistema d’informazione relativo alle masserizie di trasloco
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 41
Sistema d’informazione relativo alle perquisizioni personali nel traffico aereo
1. Scopo
2. Contenuto
3. Termine di conservazione
Allegato 42
Sistema d’informazione dell’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi e degli uffici di controllo dei metalli preziosi
1. Scopo
2. Contenuto
3. Autorizzazioni
Allegato 43
Sistema d’informazione relativo ai marchi d’artefice, alle patenti di fonditore, ai permessi per saggiatori del commercio e ai marchi di fusione
1. Scopo
2. Contenuto
3. Autorizzazioni e pubblicazione
Allegato 44
Sistema d’informazione relativo alle infrazioni alla legge sul controllo dei metalli preziosi
1. Scopo
2. Contenuto
3. Autorizzazioni
Allegato 45
Sistema d’informazione «TabakBier»
1. Scopo
2. Contenuto
3. Pubblicazione
Allegato 46
Sistema d’informazione relativo alla banca dati dettagliata per l’elaborazione della statistica del commercio estero
1. Scopo
2. Contenuto
3. Scambio di dati con altri sistemi d’informazione
Allegato 47
Sistema d’informazione relativo alla banca dati dei risultati per l’elaborazione della statistica del commercio estero
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 48
Sistema d’informazione per la procedura di riporto
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 49
Sistema d’informazione relativo alle dichiarazioni d’adesione di intermediari svizzeri
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 50
Sistema d’informazione relativo alle dichiarazioni d’adesione di fornitori esteri
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 51
Sistema d’informazione relativo alle dichiarazioni d’adesione di forniture sul territorio svizzero esenti da IVA e poste sotto vigilanza doganale
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 52
Sistema d’informazione relativo alle importazioni in esenzione da imposta di aeromobili e parti di aeromobili
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 53
Sistema d’informazione per la verifica del valore in occasione dell’imposizione doganale di aeromobili
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 54
Sistema d’informazione relativo ai valori medi delle importazioni di software
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 55
Sistema d’informazione relativo ai beni imposti nel regime di ammissione temporanea
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 56
Sistema d’informazione relativo alle imprese estere con cifra d’affari imponibile in Svizzera
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 57
Sistema d’informazione relativo alla banca dati concernente l’imposta sugli oli minerali e la tassa sul CO2
1. Scopo
2. Contenuto
3. Pubblicazione
4. Termine di conservazione
Allegato 58
Sistema d’informazione relativo agli impegni circa l’uso secondo la legislazione concernente l’imposta sugli oli minerali
1. Scopo
2. Contenuto
3. Termine di conservazione
Allegato 59
Sistema d’informazione relativo ai controlli aziendali ai sensi della legislazione relativa all’imposta sugli oli minerali
1. Scopo
2. Contenuto
3. Termine di conservazione
Allegato 60
Sistema d’informazione relativo al controllo della colorazione e della marcatura dell’olio da riscaldamento extra leggero
1. Scopo
2. Contenuto
3. Termine di conservazione
Allegato 61
Sistema d’informazione relativo ai controlli dell’olio diesel
1. Scopo
2. Contenuto
3. Termine di conservazione
Allegato 62
Sistema d’informazione relativo alle restituzioni dell’imposta sui carburanti, della tassa sul CO2 e della tassa d’incentivazione sui COV
1. Scopo
2. Contenuto
3. Termine di conservazione
Allegato 63
Sistema d’informazione relativo ai biocarburanti
1. Scopo
2. Contenuto
3. Comunicazione dei dati
4. Termine di conservazione
Allegato 64
Sistema d’informazione relativo ai biocarburanti per la produzione di energia elettrica
1. Scopo
2. Contenuto
3. Comunicazione dei dati
4. Termine di conservazione
Allegato 65
Sistema d’informazione relativo ai fabbricanti svizzeri di autoveicoli
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 66
Sistemi d’informazione relativi all’esecuzione delle disposizioni concernenti COV temporaneamente non gravati dalla tassa
1. Scopo
2. Contenuto
Allegato 67 2828 Aggiornato dal n. II 6 dell’all. 4 all’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).
28 Aggiornato dal n. II 6 dell’all. 4 all’O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4997).