1 La presente ordinanza disciplina le modalità della cooperazione operativa alle frontiere esterne dello spazio Schengen tra l’Amministrazione federale delle dogane (AFD), da un lato, e l’Agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen (Agenzia) nonché gli altri Stati Schengen, dall’altro, ai sensi dei seguenti regolamenti europei:
- a.
- regolamento (UE) 2016/16243;
- b.
- regolamento (UE) n. 1052/20134 (regolamento EUROSUR).5
1bis Essa disciplina inoltre l’impiego di consulenti in materia di documenti.6
2 Per quanto attiene al personale svizzero ai sensi dell’articolo 2 lettera a, la presente ordinanza disciplina le modalità dell’impiego, sempre che la competenza in materia non spetti allo Stato ospitante, nonché le particolarità del rapporto di lavoro.
3 Per quanto attiene al personale estero ai sensi dell’articolo 2 lettera b, la presente ordinanza disciplina le modalità dell’impiego in Svizzera.
4 La collaborazione nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio è retta dagli articoli 15b–15equater dell’ordinanza dell’11 agosto 19997 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri.8
3 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 sett. 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, versione della GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.
4 Regolamento (UE) 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ott. 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR), versione della GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11.
5 Nuovo testo giusta l’all. all’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).
6 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ago. 2015, in vigore dal 1° set. 2015 (RU 2015 2749).
7 RS 142.281
8 Introdotto dall’all. all’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3119).