Legge sulla tariffa delle dogane
del 9 ottobre 1986 (Stato 1° gennaio 2021)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 101 e 133 della Costituzione federale1,2 visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 19853,
decreta:
Sezione 1: Principi
Art. 1 Obbligo doganale generale
1Tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere imposte conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.1
2Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di leggi o in ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù della presente legge.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).
Art. 2 Computo dei dazi
1Se non è prescritta un’altra modalità di misura per la loro imposizione, le merci sono imposte secondo il peso lordo.
2Il Consiglio federale emana prescrizioni intese ad assicurare l’imposizione secondo il peso lordo e a impedire gli abusi e le parzialità che possano risultare da questa modalità di computo dei dazi.
3Il peso determinante i dazi è arrotondato ai 100 grammi seguenti, quando l’aliquota è stabilita per 100 chilogrammi.
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).
Sezione 2: Tariffe doganali
Art. 3 Tariffa generale
Il Consiglio federale può, di sua iniziativa, aumentare singole aliquote della tariffa generale quando sia indispensabile ai fini perseguiti con l’aumento.
Art. 4 Tariffa d’uso
1Se gli interessi dell’economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente accordi relativi a dazi e mettere temporaneamente in vigore le aliquote di dazio che ne conseguono. Parimenti esso può mettere provvisoriamente in vigore le aliquote di dazio conseguenti da accordi ch’esso può applicare provvisoriamente in virtù dell’articolo 2 della legge federale del 25 giugno 19821 sulle misure economiche esterne.
2Il Consiglio federale può ridurre le aliquote di dazio che risultino troppo elevate rispetto a quelle diminuite da trattati internazionali.
3Se gli interessi dell’economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può, indipendentemente da qualsiasi trattato tariffale e dopo essersi consultato con la Commissione di periti doganali:
- a.
- diminuire adeguatamente le aliquote;
- b.
- ordinare di non riscuotere temporaneamente, totalmente o in parte, i dazi che gravano determinate merci;
- c.2
- determinare i contingenti doganali.3
1 RS 946.201
2 Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 29 apr. 1998 sull’agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3033; FF 1996 IV 1).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 217; FF 1991 I 892).
Art. 5 Tariffa d’esportazione
1Le merci non menzionate nella tariffa d’esportazione sono esenti dai dazi d’uscita.
2Se, per effetto di condizioni straordinarie all’estero, si riscontrasse che le aliquote della tariffa d’esportazione non siano sufficienti a impedire l’esportazione delle merci in essa menzionate, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano, aumentare tali aliquote e gravare di dazi le merci, menzionate nella tariffa, per le quali non sia stabilita un’aliquota.
3Il Consiglio federale diminuirà o revocherà le aliquote della tariffa d’esportazione non più giustificate dallo stato dell’approvvigionamento del Paese.
4Il Consiglio federale può far dipendere da certe condizioni o oneri l’esportazione in franchigia delle merci menzionate nella tariffa d’esportazione.
Sezione 3: Misure straordinarie
Art. 6 Stato di necessità
In circostanze straordinarie, segnatamente nel caso di cataclismi, di carestia o di rincaro delle derrate alimentari e delle merci indispensabili, il Consiglio federale può accordare agevolazioni doganali temporanee o, eccezionalmente, anche la franchigia doganale.
Art. 7 Condizioni straordinarie nelle relazioni con l’estero
Se, per effetto di provvedimenti esteri o di condizioni straordinarie all’estero, le relazioni commerciali con l’estero fossero influenzate a tal punto da pregiudicare interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le condizioni lo esigano, mutare le relative aliquote, gravare di diritti doganali le merci esenti e prendere qualunque altra misura opportuna.
Sezione 4: Statistica del commercio esterno
Art. 8
Sull’importazione, l’esportazione e il transito delle merci attraverso la linea doganale svizzera è allestita una statistica (statistica del commercio esterno).
1 Originario art. 10. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).
Sezione 5: Modifiche della tariffa generale delle dogane decise dal Consiglio federale sulla base di convenzioni internazionali
Art. 9 Modifiche nell’ambito del Sistema armonizzato
1Il Consiglio federale è autorizzato a accettare gli emendamenti raccomandati dal Consiglio di cooperazione doganale in virtù dell’articolo 16 della Convenzione internazionale del 14 giugno 19833 sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e ad adattare la tariffa generale.
2Esso può, giusta l’articolo 3 capoverso 1 lettera c di questa Convenzione, designare delle linee tariffarie della tariffa generale quali linee statistiche nella tariffa d’uso, sempre che ciò non implichi una modificazione dell’aggravio daziario.
1 Originario art. 11.
2 Introdotto dal n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236; FF 1997 II 1).
3 RS 0.632.11
Art. 9a Modifiche convenute nell’ambito dell’OMC
Il Consiglio federale è abilitato a modificare temporaneamente la tariffa generale delle dogane quando una modifica della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein2 si applica provvisoriamente.
1 Introdotto dal n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236; FF 1997 II 1).
2 La lista LIX-Svizzera-Liechtenstein non é pubblicata né nella RU, né nella RS. Un estratto può essere studiato o richiesto presso l’Amministrazione federale delle dogane, Direzione generale delle dogane, Tariffa doganale, 3003 Berna (031/322 67 11).
Sezione 6: Applicazione di accordi internazionali nel settore agricolo
Art. 10 Modificazione delle aliquote di dazio
1Per conseguire gli obiettivi della legislazione sull’agricoltura, il Consiglio federale può fissare le aliquote di dazio per prodotti agricoli nell’ambito della tariffa generale, tenendo conto degli altri rami economici.
2Le autorità incaricate dell’esecuzione registrano con la necessaria frequenza i dati relativi ai quantitativi importati e ai prezzi dei prodotti agricoli indispensabili per fissare le aliquote di dazio.
3Se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti, il Consiglio federale può delegare la competenza di cui al capoverso 1 al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) o all’Ufficio federale dell’agricoltura. Può delegare tale competenza all’Ufficio federale dell’agricoltura soltanto se a quest’ultimo accorda un margine di manovra limitato per determinare le aliquote di dazio.1
4Fatto salvo l’articolo 13 capoverso 1 lettere c e d della presente legge, negli articoli 20–22 della legge del 20 aprile 19982 sull’agricoltura sono disciplinati i seguenti principi e competenze:
- a.
- la determinazione di prezzi soglia;
- b.
- la determinazione, la modifica e la ripartizione dei contingenti doganali elencati nell’allegato 2;
- c.
- la determinazione, la modifica e la ripartizione di contingenti doganali per prodotti agricoli conformemente all’articolo 4 capoverso 3 lettera c.3
1 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).
2 RS 910.1
3 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 29 apr. 1998 sull’agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 3033; FF 1996 IV 1).
Art. 11 Clausole di salvaguardia
1Secondo le clausole di salvaguardia menzionate negli accordi internazionali relativi al settore agricolo, il Consiglio federale può aumentare temporaneamente le aliquote della tariffa generale concernenti i prodotti agricoli.
2In casi urgenti, la decisione è presa dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1.
3Il DEFR può istituire una commissione consultiva incaricata di applicare le clausole di salvaguardia in materia di prezzi e quantitativi.
1 Nuova espr. giusta il n. I 16 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Sezione 7: Rapporto, approvazione e modificazione della tariffa delle dogane
Art. 12 Modificazione della tariffa generale
1Se il Consiglio federale aumenta singole aliquote della tariffa generale conformemente all’articolo 3, esso propone contemporaneamente la relativa modificazione della legge.2
2Le relative ordinanze sono valevoli non oltre l’entrata in vigore della modificazione di legge che le sostituisce oppure sino al momento in cui la modificazione proposta fosse respinta dall’Assemblea federale o dal popolo.
1 Originario art. 8.
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).
Art. 13 Applicazione temporanea di accordi e altri provvedimenti
1Il Consiglio federale riferisce annualmente all’Assemblea federale, se:2
- a.
- applica accordi a titolo provvisorio (art. 4 cpv. 1);
- b.3
- sono adottati provvedimenti in base agli articoli 4–7 e 9a o in base alla sezione 6;
- c.
- vengono fissati nuovi prezzi soglia;
- d.
- sono stabiliti nuovi quantitativi di contingenti doganali o nuove ripartizioni temporali.
2L’Assemblea federale approva gli accordi e decide in merito al mantenimento, al completamento o alla modificazione dei provvedimenti, sempre che non siano già stati abrogati.
1 Originario art. 9. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826; FF 1994 IV 923).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4097; FF 2006 1709).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236; FF 1997 II 1).
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 14
Il Consiglio federale istituisce una commissione peritale doganale quale organo consultivo.
Art. 15 Esecuzione
Art. 16 Modificazione e abrogazione del diritto federale vigente
1Il Consiglio federale adatta alla tariffa generale della presente legge le disposizioni della legislazione federale che recano voci tariffali e le mette in vigore simultaneamente alla presente legge.
2La legge federale del 19 giugno 19591 su la tariffa delle dogane svizzere è abrogata.
1 [RU 1959 1397]