Art. 5 Diritti di partecipazione
1Soggiacciono alla tassa: - a.
- la costituzione e l’aumento del valore nominale a titolo oneroso o gratuito di diritti di partecipazione in forma di:
- –
- azioni di società anonime e di società in accomandita per azioni, svizzere,
- –
- quote sociali di società a garanzia limitata svizzere,
- –
- quote sociali di società cooperative svizzere,
- –
- buoni di godimento di società svizzere. Si considerano buoni di godimento i documenti attestanti il diritto di partecipare ad una quota dell’utile netto o del ricavo di liquidazione,
- –2
- buoni di partecipazione di società o imprese commerciali svizzere di diritto pubblico,
- –3
- buoni di partecipazione di banche cooperative;
- b.4
- ...
2Alla costituzione di diritti di partecipazione giusta il capoverso 1 lettera a sono equiparati: - a.
- i versamenti suppletivi che i soci fanno alla società, senza una corrispondente controprestazione e senza aumento del capitale sociale iscritto nel registro di commercio o dell’ammontare versato sulle quote sociali della società cooperativa;
- b.5
- il trasferimento della maggioranza delle azioni e, ove trattasi di società a garanzia limitata e di società cooperative, delle quote sociali di una società svizzera economicamente liquidata o i cui attivi sono stati convertiti in mezzi liquidi;
- c.6
- ...
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434). 2 Introdotto dall’art. 7 n. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). 3 Introdotto dall’all. n. II 7 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). 4 Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434). 5 Nuovo testo giusta l’art. 7 n. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). 6 Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434).
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Art. 6 Eccezioni
1Non soggiacciono alla tassa: - a.
- i diritti di partecipazione a società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperative che, escluso ogni fine di lucro, si dedicano all’assistenza degli indigenti e dei malati, favoriscono il culto, l’istruzione o altre opere di pubblica utilità oppure procurano abitazioni a pigione moderata o concedono fideiussioni, purché, a norma degli statuti:
- –
- i dividendi siano limitati al 6 per cento, al massimo, del capitale sociale versato,
- –
- l’assegnazione di tantièmes sia esclusa,
- –
- la parte del patrimonio rimanente dopo il rimborso del capitale sociale versato sia destinata, in caso di scioglimento della società, ad uno degli scopi summenzionati;
- a.bis1i diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a fusioni o riunioni aventi economicamente carattere di fusione, a trasformazioni e scissioni di società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperative;
- b.2
- la costituzione o l’aumento del valore nominale di diritti di partecipazione a società cooperative, nella misura in cui le prestazioni dei soci ai sensi dell’articolo 5 non superino complessivamente un milione di franchi;
- c.3
- i diritti di partecipazione a imprese di trasporto costituiti o aumentati in favore dei poteri pubblici in ragione dei loro contributi d’investimento;
- d.
- i diritti di partecipazione costituiti o aumentati mediante aggi e anticipazioni dei soci, per quanto la società provi di aver pagato la tassa di bollo su dette prestazioni;
- e.4
- ...
- f.5
- ...
- g.6
- i diritti di partecipazione costituiti o aumentati mediante l’impiego del capitale di partecipazione o del capitale di partecipazione di una banca cooperativa, se la società o la società cooperativa prova di aver pagato la tassa su tale capitale;
- h.7
- i diritti di partecipazione costituiti a titolo oneroso al momento della costituzione o dell’aumento di capitale di una società anonima, di una società in accomandita per azioni o di una società a garanzia limitata, per quanto le prestazioni dei soci non superino complessivamente un milione di franchi;
- i.8
- la creazione di quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol9;
- j.10
- i diritti di partecipazione costituiti o aumentati per riprendere un’azienda o una parte di azienda di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, se dall’ultimo bilancio annuale risulta che la metà del capitale e delle riserve legali di questa società non è più coperta;
- k.11
- la costituzione di diritti di partecipazione o l’aumento del loro valore nominale, in caso di risanamento aperto, sino a concorrenza del loro importo prima del risanamento, nonché i pagamenti suppletivi dei soci in caso di risanamento tacito nella misura in cui:
- –
- le perdite esistenti siano eliminate, e
- –
- le prestazioni dei soci non superino complessivamente 10 milioni di franchi;
- l.12
- i diritti di partecipazione a banche costituiti o aumentati mediante capitale convertibile secondo l’articolo 13 capoverso 1 della legge dell’8 novembre 193413 sulle banche;
- m.14
- i diritti di partecipazione a banche o società di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 28–32 della legge sulle banche costituiti o aumentati nell’ambito della conversione del capitale di terzi in capitale proprio ai sensi dell’articolo 31 capoverso 3 della legge sulle banche.
2Caduti i presupposti di esenzione, la tassa deve essere pagata su i diritti di partecipazione ancora esistenti.15
1 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434). 2 Nuovo testo giusta il n. II 1 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1 gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241). 3 Nuovo testo giusta il n. II 9 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457). 4 Abrogata dal n. I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° apr. 1993 (RU 1993 222; FF 1991 IV 425 434). 5 Introdotta dall’art. 24 della LF del 20 dic. 1985 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (RU 1988 1420; FF 1984 I 908). Abrogata dal n. II della LF del 28 set. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433; FF 2018 1951). 6 Introdotta dall’art. 7 n. 1 disp. fin. tit. XXVI CO (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta l’all. n. II 7 della LF del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). 7 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 4259; FF 1995 I 65). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3577; FF 2004 4329). 8 Introdotta n. II 4 dell’all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). 9 RS 951.31 10 Introdotta dal n. II 1 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1 gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241). 11 Introdotta dal n. II 1 della L del 23 mar. 2007 sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1 gen. 2009 (RU 2008 2893; FF 2005 4241). 12 Introdotta dal n. 2 dell’all. alla LF del 30 set. 2011 (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario) (RU 2012 811; FF 2011 4211). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3451; FF 2015 5795). 13 RS 952.0 14 Introdotta dal n. II della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3451; FF 2015 5795). 15 Mod. introdotta dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).
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