|
Art. 77 Principi
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1 Nell’accertare se i presupposti di cui all’articolo 37 LIVA siano adempiuti, occorre considerare le prestazioni imponibili eseguite in territorio svizzero dietro controprestazione. 2 Il metodo delle aliquote saldo non può essere scelto dai contribuenti che: - a.
- in virtù dell’articolo 37 capoverso 5 LIVA, hanno la possibilità di applicare il metodo delle aliquote forfetarie;
- b.
- applicano la procedura di riporto del pagamento dell’imposta secondo l’articolo 63 LIVA;
- c.
- applicano l’imposizione di gruppo secondo l’articolo 13 LIVA;
- d.
- hanno la loro sede o uno stabilimento d’impresa nelle valli di Samnaun o Sampuoir;
- e.84
- realizzano più del 50 per cento della loro cifra d’affari con prestazioni imponibili eseguite per altri contribuenti che applicano il metodo di rendiconto effettivo, se le persone coinvolte sono poste sotto una direzione unica;
- f.85
- in virtù dell’articolo 7 capoverso 3 LIVA eseguono forniture in territorio svizzero;
- g.86
- sono considerati fornitori di prestazioni secondo l’articolo 20a LIVA;
- h.87
- hanno la loro sede all’estero.
3 I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo non possono optare per l’imposizione delle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numeri 1–24 e 27–31 LIVA. Se l’imposta viene comunque menzionata nella fattura, l’importo indicato è versato all’AFC fatto salvo l’articolo 27 capoverso 2 LIVA.88 84 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6307). 85 Introdotta dalla cifra I dell’O del 15 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3143). 86 Introdotta dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485). 87 Introdotta dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485). 88 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485).
|
Art. 78 Metodo delle aliquote saldo all’inizio dell’assoggettamento 89
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1 I nuovi contribuenti iscritti nel registro dei contribuenti che intendono aderire al metodo delle aliquote saldo devono notificarlo all’AFC entro 60 giorni dalla comunicazione del numero IVA. 2 L’AFC autorizza l’applicazione del metodo delle aliquote saldo se nei primi 12 mesi sia la cifra d’affari preventivata sia le imposte previste non superano i limiti di cui all’articolo 37 capoverso 1 LIVA. 3 Se la notifica non ha luogo entro il termine di cui al capoverso 1, il contribuente applica il metodo di rendiconto effettivo per almeno tre periodi fiscali interi prima di poter aderire al metodo delle aliquote saldo. Il passaggio anticipato è possibile in concomitanza con ogni adeguamento dell’aliquota saldo corrispondente che non sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA. 4 I capoversi 1–3 si applicano per analogia in caso di iscrizione retroattiva. 5 L’imposta che, all’inizio dell’assoggettamento, grava i beni e le prestazioni di servizi è considerata applicando il metodo delle aliquote saldo. Uno sgravio fiscale successivo non è ammesso. 89 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485).
|
Art. 79 Passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo 90
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1 I contribuenti che intendono passare dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle aliquote saldo devono notificarlo all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio. 2 L’AFC autorizza l’applicazione del metodo delle aliquote saldo se nel periodo fiscale precedente non è stato superato alcuno dei limiti di cui all’articolo 37 capoverso 1 LIVA. 3 L’imposta precedente dedotta, comprese le relative quote corrette a titolo di sgravio fiscale successivo, deve essere restituita all’AFC in funzione del valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi al momento del passaggio. La dichiarazione deve avvenire nell’ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio. L’articolo 31 capoverso 3 LIVA e gli articoli 69 capoversi 1–3, 70 e 71 si applicano per analogia. 4 Se, simultaneamente all’adesione al metodo delle aliquote saldo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l’articolo 39 LIVA, vanno inoltre effettuate le seguenti correzioni alla data del passaggio: - a.
- se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, nell’ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio il contribuente deve annullare:
- 1.
- l’imposta dichiarata sulle prestazioni imponibili da lui fatturate ma non ancora incassate (posizioni debitori), e
- 2.
- la deduzione dell’imposta precedente sulle prestazioni imponibili fatturategli ma non ancora pagate (posizioni creditori), a condizione che si tratti di imposte precedenti che non devono già essere corrette in virtù del capoverso 3;
- b.
- se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, nell’ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio il contribuente deve:
- 1.
- dichiarare l’imposta sulle posizioni debitori esistenti applicando l’aliquota legale corrispondente, e
- 2.
- dedurre l’imposta gravante le posizioni creditori a titolo di imposta precedente.
90 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485).
|
Art. 80 Revoca dell’autorizzazione
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) Se l’applicazione del metodo delle aliquote saldo è stata concessa in base a indicazioni false, l’AFC può revocare l’autorizzazione retroattivamente sino al momento della concessione di questo metodo di rendiconto.
|
Art. 81 Passaggio dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo 91
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1 I contribuenti che intendono passare dal metodo delle aliquote saldo al metodo di rendiconto effettivo devono notificarlo all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio. 2 Il passaggio è ammesso prima della scadenza dell’intero periodo fiscale, se il conteggio è effettuato con almeno un’aliquota saldo autorizzata adeguata dall’AFC, senza che l’adeguamento sia riconducibile a una modifica delle aliquote di cui agli articoli 25 e 55 LIVA. Il passaggio avviene al momento della modifica dell’aliquota saldo. 3 Chi, nel corso di tre periodi fiscali consecutivi, supera uno o entrambi i limiti fissati all’articolo 37 capoverso 1 LIVA deve passare al metodo di rendiconto effettivo all’inizio del periodo fiscale successivo. 4 L’imposta gravante beni e prestazioni di servizi può essere dedotta a titolo d’imposta precedente nel primo periodo di rendiconto dopo il passaggio in funzione del valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi al momento del passaggio. L’articolo 32 capoverso 2 LIVA e gli articoli 72 capoversi 1–3, 73 e 74 si applicano per analogia. 5 Se, simultaneamente al passaggio al metodo di rendiconto effettivo, è modificato anche il sistema di rendiconto secondo l’articolo 39 LIVA, vanno inoltre effettuate le seguenti correzioni alla data del passaggio: - a.
- se si passa dalle controprestazioni convenute a quelle ricevute, nell’ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio il contribuente deve dedurre l’imposta che aveva dichiarato sulle posizioni debitori; va inoltre applicata l’imposta sulle posizioni creditori per le quali è ammesso uno sgravio fiscale successivo in virtù del capoverso 4;
- b.
- se si passa dalle controprestazioni ricevute a quelle convenute, nell’ultimo periodo di rendiconto prima del passaggio il contribuente deve dichiarare l’imposta sulle posizioni debitori applicando le aliquote saldo autorizzate; sulle posizioni creditori non vanno effettuate correzioni.
91 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485).
|
Art. 82 Fine dell’assoggettamento
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1 Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo sospende la sua attività commerciale o è esentato dall’assoggettamento poiché non supera il limite della cifra d’affari di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a LIVA, le cifre d’affari realizzate sino al momento della cancellazione dal registro dei contribuenti, i lavori iniziati e, in caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, anche le posizioni debitori devono essere conteggiati alle aliquote saldo autorizzate. 2 e 3 …92 92 Abrogati dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024485).
|
Art. 83 Assunzione di un patrimonio nell’ambito della procedura di notifica 93
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1 Se un contribuente che applica il metodo delle aliquote saldo assume un patrimonio o parte di esso oppure altri valori patrimoniali nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 38 LIVA da un contribuente che applica il metodo di rendiconto effettivo, occorre effettuare una correzione ai sensi dell’articolo 79 capoverso 3; è fatto salvo il capoverso 2. 2 Non vanno effettuate correzioni se il patrimonio o parte di esso oppure gli altri valori patrimoniali sono stati utilizzati dall’alienante per un’attività che non dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente. 93 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485).
|
Art. 84 Rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1 I contribuenti devono conteggiare le loro attività alle aliquote saldo autorizzate dall’AFC. 2 Se cessa o inizia un’attività o le quote di cifra d’affari delle attività cambiano a tal punto da rendere necessaria una nuova attribuzione delle aliquote saldo, il contribuente deve mettersi in contatto con l’AFC. 3 I contribuenti ai quali sono state concesse più aliquote saldo devono contabilizzare separatamente i proventi afferenti a ognuna di queste aliquote saldo.94 94 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485).
|
Art. 8595
95 Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024485).
|
Art. 86 Autorizzazione all’applicazione delle aliquote saldo 96
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1 Per ogni attività che costituisce oltre il 10 per cento della cifra d’affari complessiva derivante da prestazioni imponibili è autorizzata l’applicazione dell’aliquota saldo corrispondente. 2 Per accertare se il limite del 10 per cento sia superato sono determinanti: - a.
- per i nuovi contribuenti e le persone che iniziano una nuova attività: le cifre d’affari presumibili nei primi 12 mesi;
- b.
- per gli altri contribuenti: le cifre d’affari realizzate negli ultimi tre periodi fiscali; in ognuno di questi periodi fiscali l’attività in questione deve avere costituito oltre il 10 per cento della cifra d’affari complessiva derivante da prestazioni imponibili.
3 Nell’accertare se il limite del 10 per cento sia superato, le cifre d’affari di attività cui si applica la stessa aliquota saldo vanno cumulate. 4 Se, nel corso di tre periodi fiscali consecutivi, la cifra d’affari di un’attività o di più attività per le quali è stabilita la stessa aliquota saldo non supera più il limite del 10 per cento, l’autorizzazione all’applicazione dell’aliquota saldo in questione decade all’inizio del quarto periodo fiscale. 96 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485).
|
Art. 8797
97 Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024485).
|
Art. 88 Imposizione delle singole attività 98
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1 Le cifre d’affari delle attività del contribuente autorizzato ad applicare più aliquote saldo vanno conteggiate all’aliquota saldo autorizzata stabilita per l’attività in questione. 2 Se per un’attività non è stata autorizzata l’applicazione dell’aliquota saldo corrispondente, le relative cifre d’affari vanno conteggiate: - a.
- all’aliquota saldo autorizzata immediatamente inferiore, se non è stata autorizzata un’aliquota più alta;
- b.
- all’aliquota saldo autorizzata immediatamente superiore, negli altri casi.
3 Nei casi di cui all’articolo 19 capoverso 2 LIVA la controprestazione complessiva può essere conteggiata all’aliquota saldo autorizzata determinante per la prestazione preponderante secondo gli articoli 84 e 86 e i capoversi 1 e 2. 4 Se le prestazioni sono tutte soggette alla medesima aliquota di cui all’articolo 25 LIVA, le singole prestazioni parziali vanno conteggiate alle aliquote saldo autorizzate corrispondenti. 5 Se il contribuente non è in grado di dimostrare quali percentuali siano relative alle singole prestazioni parziali, la controprestazione complessiva va conteggiata all’aliquota saldo massima autorizzata per le prestazioni in questione. 6 Il contribuente può decidere volontariamente di conteggiare la cifra d’affari complessiva derivante da prestazioni imponibili all’aliquota saldo massima autorizzata. 98 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485).
|
Art. 8999
99 Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024485).
|
Art. 90 Procedure speciali 100
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) L’AFC mette a disposizione delle aziende e delle manifestazioni secondo l’articolo 55 capoverso 3 una regolamentazione forfetaria per la ripartizione delle cifre d’affari tra prestazioni della ristorazione e prestazioni derivanti dalla vendita di derrate alimentari destinate ad essere asportate secondo l’articolo 55 capoverso 2. 100 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485).
|
Art. 91 Rendiconto dell’imposta sull’acquisto 101
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) I contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo e acquistano prestazioni secondo l’articolo 45 capoverso 1 LIVA devono versare l’imposta sull’acquisto all’aliquota legale applicabile nel periodo di rendiconto corrispondente. 101 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485).
|
Art. 92 Consumo proprio 102
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) Il consumo proprio è considerato mediante l’applicazione del metodo delle aliquote saldo. 102 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485).
|
Art. 93103
103 Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024485).
|
Art. 94 Prestazioni a persone strettamente vincolate e al personale 104
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) 1 Le prestazioni a persone strettamente vincolate e al personale vanno conteggiate all’aliquota saldo autorizzata determinante per la prestazione in questione secondo gli articoli 84, 86 e 88. 2 Le prestazioni che devono figurare nel certificato di salario ai fini delle imposte dirette sono sempre considerate come eseguite a titolo oneroso. L’imposta è calcolata sulla base dell’importo determinante anche per le imposte dirette. 104 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485).
|
Art. 95 Vendita di mezzi d’esercizio, beni d’investimento e prestazioni di servizi attivabili 105
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) La vendita di mezzi d’esercizio, beni d’investimento e prestazioni di servizi attivabili che non sono stati impiegati esclusivamente per l’esecuzione di prestazioni escluse dall’imposta è conteggiata all’aliquota saldo autorizzata determinante per la prestazione in questione secondo gli articoli 84, 86 e 88. 105 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024485).
|
Art. 96 Fatturazione a un’aliquota troppo elevata
(art. 37 cpv. 1–4 LIVA) Se applica il metodo delle aliquote saldo e fattura una prestazione applicando un’aliquota troppo elevata, il contribuente deve corrispondere, oltre all’imposta sul valore aggiunto calcolata mediante l’aliquota saldo, anche la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota dichiarata e quella calcolata in base all’aliquota applicabile secondo l’articolo 25 LIVA. La controprestazione è considerata comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto.
|